Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2025, proposto da
LE DI ON, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli alla Via Guglielmo Melisurgo n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;
- MINISTERO DELLA CULTURA – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;
per la declaratoria
del diritto di accesso del ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 5 agosto 2025, in ordine alla pratica di condono edilizio relativa ad alcuni capannoni con pertinenze siti in San Giorgio a Cremano alla Via Mannini (già Via Sant’Agnello) n. 13/bis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RL DEIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente gravame, il Sig. PA Di NT espone di essere divenuto proprietario, in virtù di successione ereditaria dal proprio genitore, di un opificio industriale/artigianale sito in San Giorgio a Cremano alla Via Mannini (già Via Sant’Agnello) n. 13/bis. Di tale opificio fanno parte tre capannoni con pertinenze, in relazione ai quali è stata attivata, in data 21 marzo 1986 ad opera della società all’epoca conduttrice (LA.M.PRE.S. S.r.l.), pratica di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985;
- il medesimo ha presentato al Comune di San Giorgio a Cremano e al Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli (d’ora in seguito per brevità anche “Soprintendenza di Napoli”), in data 5 agosto 2025, istanza di accesso documentale finalizzata ad acquisire la seguente documentazione riguardante la pratica di condono: “a) Decreto Min. BBCCAA 28.3.1985 di vincolo dell’area del Comune di San Giorgio a Cremano; b) Copia documentazione trasmessa dal Comune di San Giorgio a Cremano alla Soprintendenza con nota 24.03.2025 prot. n. 6791/A; c) Parere dell’Avvocatura dello Stato CF9933/Gerardo del 18.10.2023; d) Relazione tecnico descrittiva di compatibilità paesaggistica redatta dal Responsabile del Comune di San Giorgio a Cremano Arch. L. Fiorillo richiamata nella nota di cui in epigrafe (nota 24.03.2025 prot. n. 6791/A, ndr.); e) Verbale Commissione Locale per il paesaggio del Comune di San Giorgio a Cremano del 12.07.2023 – verbale n. 13 – ed in particolare relazione del RDP del 03.05.2021 e susseguente relazione paesaggistica del 06.07.2023.”. Nella stessa istanza rappresentava che si era personalmente interessato alla definizione della pratica in questione e che la documentazione richiesta si rivelava necessaria per articolare le proprie controdeduzioni in sede procedimentale, essendo stato destinatario, nel mese di luglio 2025, del preavviso di rigetto inerente alla compatibilità paesaggistica dei manufatti da condonare;
- il ricorrente riferisce di non aver ricevuto alcun riscontro dalle amministrazioni interpellate entro il termine di legge e, pertanto, chiede che sia riconosciuto il suo diritto di accesso e che sia ordinata, al Comune di San Giorgio a Cremano e alla Soprintendenza di Napoli ovviamente per quanto di rispettiva competenza, l’esibizione della documentazione domandata con l’istanza di accesso, ribadendo di avere interesse all’ostensione per finalità difensive, connesse alla predisposizione di puntuali controdeduzioni e alla celere conclusione del procedimento di sanatoria, anche dal punto di vista paesaggistico;
Considerato, a fini di inquadramento generale, che:
- in base al disposto dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;
- la nozione di “situazione giuridicamente tutelata” di cui al predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e, pertanto, non presuppone necessariamente la compromissione di una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all’accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che i documenti amministrativi oggetto di accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 18 aprile 2024 n. 2582);
- l’accesso c.d. difensivo o defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento contenzioso civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento, atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., della legge n. 241/1990), prevale su eventuali interessi contrapposti ed in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando siano in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche ultrasensibili, i quali, ove eventualmente sussistenti, possono comunque essere oggetto di apposito oscuramento, consentendosi l’accesso nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016 n. 1978). Inoltre, l’accesso difensivo è destinato ad imporsi anche a scapito delle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale di imprese controinteressate, sicché il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall’altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (cfr. TAR Trentino Alto Adige Trento, Sez. I, 28 aprile 2022 n. 87; TAR Lazio Roma, Sez. IV, 6 maggio 2022 n. 5714; TAR Veneto, Sez. III, 26 luglio 2019 n. 894);
- quanto alle condizioni per l’accoglimento delle istanze di accesso difensivo, si è ravvisata la necessità che: i) sussista un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio o in sede contenziosa di determinate fattispecie; ii) emerga un certo collegamento tra atti richiesti e difese da apprestare; iii) la richiesta ostensiva sia adeguatamente motivata. Ciò in quanto l’ostensione del documento amministrativo deve passare attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 18 marzo 2021 n. 4; Consiglio di Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024 n. 2773);
Considerato, nello specifico, che:
- alla luce di quanto sopra illustrato ed in applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche, l’odierno ricorrente è sicuramente in possesso delle descritte condizioni per l’accoglimento della sua istanza di accesso difensivo, avendo esaurientemente rappresentato di aver interesse all’ostensione della documentazione richiesta, tutta relativa alla pratica di condono degli immobili di cui è attualmente proprietario, al fine di meglio tutelare la sua posizione in sede procedimentale/contenziosa attraverso la formulazione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto in tema di compatibilità paesaggistica, il che comprova la sussistenza del detto nesso di strumentalità necessaria;
- tuttavia, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato a verbale, in occasione della camera di consiglio di discussione della causa, di aver integralmente ottenuto la documentazione, oggetto dell’istanza di accesso, detenuta dal Comune di San Giorgio a Cremano e precisamente individuata ai punti b), d) ed e) dell’istanza stessa, ma di essere ancora in attesa dei rimanenti atti detenuti dalla Soprintendenza di Napoli, ossia del decreto di vincolo del 28 marzo 1985 e del parere dell’Avvocatura dello Stato del 18 ottobre 2023 (documenti di cui ai punti a) e c) dell’istanza di accesso);
- ebbene, come comprovato dal deposito documentale effettuato dalla difesa comunale il 24 dicembre 2025, va certamente rinvenuta la piena soddisfazione, verificatasi in corso di giudizio, della pretesa ostensiva del ricorrente concernente la documentazione detenuta dal Comune di San Giorgio a Cremano. Ciò non può che comportare, in forza di quanto prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a., la declaratoria di cessazione della materia del contendere in parte qua;
- viceversa, con riguardo ai restanti documenti detenuti dalla Soprintendenza di Napoli, va ravvisata, nonostante il formale accoglimento dell’istanza di accesso avvenuto con nota della Soprintendente prot. n. 29351-P del 19 dicembre 2025, la sostanziale inerzia dell’autorità nel consentire la domandata ostensione, dal momento che, come risulta dall’esito infruttuoso dell’interpello del 7 gennaio 2026 e del successivo invito a provvedere dell’11 febbraio 2026 rivolti ad essa Soprintendenza (in atti), quest’ultima persevera nel non comunicare al ricorrente la data e le modalità di accesso presso gli uffici ai fini della presa visione e del ritiro del chiesto carteggio;
- pertanto in relazione al suddetto aspetto, mentre, da un lato, va disattesa la cessazione della materia del contendere eccepita dalla difesa erariale, dall’altro va affermato il diritto del ricorrente ad accedere a tutta la restante documentazione di cui reclama l’ostensione, come meglio sopra individuata, con conseguente illegittimità del silenzio rigetto maturato sulla relativa istanza prodotta alla Soprintendenza di Napoli;
Ritenuto, in conclusione, che:
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai documenti indicati ai punti b), d) ed e) dell’istanza di accesso presentata il 5 agosto 2025, mentre, in parziale accoglimento dell’odierno gravame, va ordinato alla Soprintendenza di Napoli di esibire i rimanenti documenti richiesti dal ricorrente – precisamente individuati ai punti a) e c) di detta istanza di accesso (decreto ministeriale di vincolo del 28 marzo 1985 e parere dell’Avvocatura dello Stato del 18 ottobre 2023) – entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, laddove anteriore;
- per il caso di inottemperanza, va nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario dell’Ufficio, il quale, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato ed entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, compirà in via sostitutiva gli atti necessari;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale vanno poste a carico della Soprintendenza di Napoli e sono liquidate fin da ora in complessivi euro 800,00 (ottocento/00);
- le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente Soprintendenza di Napoli nella misura liquidata in dispositivo, mentre si compensano con riguardo alla posizione del Comune di San Giorgio a Cremano, sussistendone giusti motivi in virtù del comportamento collaborativo di tale amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie, nei termini meglio precisati in motivazione.
Nomina commissario ad acta, per il caso di inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario dell’Ufficio, il quale, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, provvederà in via sostitutiva con le modalità indicate in parte motiva.
Condanna il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA UO, Presidente
RL DEIO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RL DEIO | EL IA UO |
IL SEGRETARIO