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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.850/2021 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avvocato Andrea Porzio (C.F. C.F._2
) (pec. , in virtù di procura ad litem C.F._3 Email_1
congiunta ex art.83 c.p.c. posta in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Castellammare di AB (Na), alla Via Catello Fusco
n.39.
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. , in persona dell'Amministratore
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Celentano (C.F.
) (pec. , in virtù di procura alle liti C.F._4 Email_2
posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Castellammare di AB (Na), al Viale
Villa Arianna n.8.
APPELLATO
E
(C.F./P.IVA , in persona del l. rapp. p.t. e Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Delle Rose (C.F.
(pec. , in virtù di mandato in calce alla C.F._5 Email_3
comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata con quest'ultimo presso lo studio legale dell'Avvocato Giovanni Zambelli sito in Napoli, alla Via M. Schipa
n.115.
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione notificato l'11.6.2018, e , con Parte_1 Parte_2 comparsa di intervento depositata il 9.10.2019, domandavano al tribunale di Torre
Annunziata la condanna del di - Controparte_1 Controparte_1
in Castellammare di AB al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. causati alle proprie autovetture, rispettivamente il veicolo modello Golf tg. CW459HX e il veicolo modello
Mercedes tg. DK296YC, da quantificare in corso di causa.
2. Premettevano, a tal fine, che il giorno 3 febbraio 2018 alle ore 17,00, mentre le prefate auto erano parcheggiate regolarmente sulla via pubblica, a ridosso del portone di ingresso dell'edificio condominiale, venivano investite dalla caduta di “pezzi di guaina bituminosa” staccatisi dal “solaio di copertura” del convenuto, riportando CP_1
vistosi danni, indicati consistere, quanto alla Golf, in “danneggiamenti nella parte posteriore laterale destra, con deformazione e lesione della relativa carrozzeria”, e , quanto alla Mercedes, in danni “al tettuccio e in diversi punti della carrozzeria”.
3. Si costituiva il convenuto eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_1
legittimazione attiva e la nullità dell'atto di citazione per incertezza degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
nel merito confermava la fattispecie concreta lamentata dall'attrice nel libello introduttivo e chiedeva essere autorizzato a chiamare in garanzia l in forza di polizza RCT contratta con la predetta compagnia. Controparte_2
4. A seguito della chiamata, si costituiva la che, Controparte_2
preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità degli elementi in fatto e in diritto su cui si fondava la domanda;
nel merito, disconosceva il fatto storico e contestava le modalità del sinistro come riportate in citazione, assumendo che gravava sull'attrice provare l'evento, i danni e il nesso causale;
aggiungeva che, in ogni caso,
l'episodio si era verificato in concomitanza di un evento atmosferico caratterizzato da forti raffiche di vento e pioggia. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
5. Istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza n. 1119/2020 pubblicata il
16.7.2020, non notificata, il tribunale adito rigettava le domande dell'attrice e dell'interventrice “in ragione dell'assoluta carenza di prova – incombente sulle istanti e non affatto assolta- dell'essere di proprietà condominiale il “solaio” da cui sarebbero caduti i calcinacci che ebbero a provocare i danni alle autovetture” (così a pag. 4 sentenza gravata).
6. Nello specifico, il primo giudice osservava che l'atto di citazione e la comparsa di intervento erano generiche nella parte in cui deducevano che i calcinacci provenivano dal
“solaio di copertura del ”, atteso, da un lato, che era noto che il solaio “è CP_1 generalmente quella struttura di divisione tra i singoli piani dell'edificio, per cui è difficile ipotizzare che dallo stesso possano cadere detriti che possano colpire vetture parcheggiate all'esterno del fabbricato”; dall'altro, che era “assai più presumibile che, secondo un oggettivo nesso eziologico, la caduta di calcinacci avrebbe potuto, in stratto, avere la sua derivazione causale dalle parti sottostanti dei balconi aggettanti o dai frontalini esterni dei balconi”. Nel qual caso, tuttavia, non si trattava di beni condominiali, in quanto i balconi aggettanti rientravano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedevano, così come i frontalini di detti balconi, a meno che non avessero una funzione ornamentale e decorativa del fabbricato condominiale.
Nella specie, riteneva difettante del tutto la prova della natura condominiale dei frontalini dei balconi o della parte sottostante i balconi aggettanti, da cui sarebbero derivati i lamentati danni. Si convinceva, quini, della infondatezza delle domande, che rigettava, condannando l'attrice e l'interventrice alle spese di lite, sia in favore del che della compagnia CP_1 assicurativa chiamata in causa.
7. Avverso tale decisione hanno proposto appello le sig.re e Parte_1 Parte_2
, lamentando: 1) violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. (extra petizione); 2) violazione
[...]
dell'art.112 c.p.c. (ultra-petizione);3) omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, processuali e sostanziali;
4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia incardinata;
5) errata declaratoria sul difetto di legittimazione passiva del convenuto;
6) non corrispondenza tra il CP_1 chiesto e il pronunciato.
Sulla base di tali ragioni hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., in riforma della stessa, dichiarare l'esclusiva responsabilità del appellato nella causazione del sinistro de quo, atteso che CP_1 quale titolare e custode del bene era tenuto ad eliminare tutte le CP_3
caratteristiche potenzialmente lesive insite nella cosa e, per tale motivo, incombeva sullo stesso un dovere di vigilanza e di manutenzione, non assolto, sull'intero manufatto, allo scopo di evitare la produzione di danni a terzi soggetti;
per l'effetto, condannare il appellato, in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento di tutti i CP_1 danni a cose subiti dalle sig.re e , in particolare quelli Parte_1 Parte_2
riguardanti i propri autoveicoli, oltre indennizzo per fermo tecnico forzato a causa del mancato uso delle suddette autovetture, da quantificare in base alle risultanze della documentazione allegata in atti, con gli interessi legali e moratori, oltre la rivalutazione e svalutazione monetaria, come prevista per legge, dal sinistro al saldo, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia;
condannare, altresì, il alla refusione CP_1
delle spese del doppio grado;
infine, stante la garanzia assicurativa R.C.T. disporre, a seguito della suddetta condanna, la manleva in favore del appellato, con CP_1
obbligo di corresponsione, per quanto di spettanza, a carico del terzo chiamato in causa,
, in persona del Legale r.p.t. Controparte_2
8. Si è costituito il Controparte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, con comparsa di
[...] costituzione e risposta depositata telematicamente in data 29 aprile 2021, con la quale, pur non negando il fatto storico dedotto dalle appellanti, ha sostenuto che i danni lamentati dalle predette erano da ricondurre al caso fortuito, trattandosi di evento estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (forte vento).
Ha, quindi, chiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare procedibile ed ammissibile la presente memoria di costituzione in giudizio
d'appello. - Nel merito, prendere atto dell'isolato evento occorso alle parti danneggiate, qui appellate, così come dalle medesime dedotto fin dalla fase di primo grado, non altrimenti contestato dalla parte qui esponente, quantunque rapportabile a caso fortuito. -
In via consequenziale, in caso di declaratoria di condanna del convenuto ed appellato
qui esponente, manlevare lo stesso e porre a carico della compagnia CP_1
assicuratrice , in persona del legale rapp.te p.t., quale terzo chiamato Controparte_2 in causa, il risarcimento del danno liquidando, in forza del contratto assicurativo di garanzia. - Il tutto, vinte le spese di lite e di chiamata in garanzia innanzi specificate, con attribuzione”.
9. Ha resistito al gravame la , con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata telematicamente in data 6 maggio 2021, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo nonché per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito ne ha domandato il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
10. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dalle appellanti e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 28/05/2025, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
11. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata Controparte_2 11.1 Con essa si deduce che la notifica dell'atto di appello, avvenuta con pec inviata il
16.2.2021 alle ore 21,56, si sarebbe perfezionata per il notificante e il destinatario il giorno successivo, e cioè il 17.2.2021, quindi oltre il termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. che andava a maturare il 16.2.2021 (compresa la sospensione feriale).
11.2 L'eccezione va disattesa alla luce del pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite che, con ordinanza n. 32091 del 2023, ha statuito che “In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine”.
11.3 Facendo applicazione di tale formante al caso in esame, poiché il messaggio di accettazione del gestore del notificante risulta generato alle ore 21,56, vale a dire entro le ventiquattro ore dell'ultimo giorno utile, l'appello va considerato tempestivo.
12. Del pari va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc. formulata dalla compagnia assicurativa appellata.
12.1. L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
12.2. In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
12.3. In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
12.4. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
12.5. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
12.6. Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342
c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
13. Venendo al merito, l'appello è infondato e va respinto.
13.1.Con i primi tre motivi e con il sesto, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, le appellanti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di ultra petizione, per violazione del principio dispositivo sia sotto il profilo del thema decidedum che del thema probandum, codificati negli artt. artt. 112, 115, nonché da violazione dell'art. 116 cpc per omessa valutazione del materiale istruttorio.
Deducono, nello specifico, che il primo giudice sarebbe incorso in una “macroscopica svista processuale e sostanziale” sganciandosi del tutto dal fatto storico prospettato e documentato da esse danneggiate nella parte in cui aveva affermato essere “….più presumibile che , secondo un oggettivo nesso eziologico, la caduta di calcinacci avrebbe potuto, in astratto, avere la sua derivazione causale dalle parti sottostanti dei balconi aggettanti o dai frontalini esterni dei balconi..”, quando, invece, esse istanti avevano dedotto che vi era stata la caduta di “pezzi di guaina bituminosa” dalle “coperture condominiali”, e non caduta di calcinacci derivante dai balconi aggettanti o frontalini esterni, che, infatti, risultavano interamente integri e in ottimo stato manutentivo.
Deducono, poi, che la legittimazione passiva del convenuto non era stata CP_1
contestata né dal medesimo né dal terzo chiamato e, pertanto, ai sensi del CP_1 novellato art. 115 cpc, trattavasi di circostanza non necessitate di prova.
Rilevano, a tal fine, che i fatti che parte attrice (con avallo di parte interventrice) aveva allegato in fase di primo grado a fondamento della domanda, erano da considerarsi pacifici in quanto esplicitamente ammessi dal convenuto e, pertanto, potevano essere CP_1
messi a fondamento della decisione.
Disattendendo il principio di non contestazione, invece, il primo giudice avrebbe deciso sulla base di fatti che erroneamente aveva ritenuto notori o presunti
Ancora, in violazione dell'art. 116 cpc, avrebbe omesso di valutare la rilevanza probatoria della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito all'amministratore geom.
[...]
in riferimento specifico al capo 4) delle note istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc Parte_3
II termine (del seguente tenore letterale “ ...vero che il solaio di copertura, dal quale si verificava il predetto distacco, nonché la rovinosa caduta di materiale edile di copertura, è di proprietà del convenuto in Castellammare di Controparte_1
AB (Fabbricato )…”) nonché mancato del tutto di esaminare le Controparte_1
dichiarazioni dei testi escussi, non facendone alcun cenno nella motivazione della sentenza;
infine, aveva errato nella valutazione delle prove documentali (riproduzioni fotografiche del distacco del manto impermeabile e relativi pezzi di asfalto bituminoso caduti dal lastrico solare- foglio 5 e 6 della relativa produzione dell'avv. Perasole di primo grado;
folio 3 della produzione dell'avv. Piccolo di primo grado).
13.2. Nessuna delle doglianze suddette è meritevole di condivisione, dovendosi solo integrare la motivazione. 13.3. Risulta, in primo luogo, osservato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove il primo giudice, superando implicitamente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata sia dal convenuto che dal terzo chiamato, con un CP_1
apprezzabile sforzo interpretativo, ha provato a chiarire il significato delle espressioni utilizzate dall'attrice e dalla interventrice per descrivere le parti del fabbricato CP_3
che a loro dire avrebbero causato i danni alle loro autovetture.
Al riguardo, infatti, ha ben evidenziato che sia nell'atto di citazione che nella comparsa di intervento si parlava di “solaio di copertura del ”, termine, quello di “solaio” CP_1
che generalmente indica la parte della struttura di divisione tra i singoli piani dell'edificio.
Ha, quindi, opinato che fosse inverosimile ipotizzare che da un solaio interpiano potessero cadere all'esterno del fabbricato dei calcinacci ( ma lo stesso discorso può valere per i pezzi di guaina) e, pertanto, in via ermeneutica, visionando le fotografie del fabbricato condominiale prodotte in atti, ha ritenuto di ricondurre la poco chiara descrizione contenuta in citazione e in comparsa di intervento a quelle parti dell'edificio condominiale che effettivamente presentavano dei solai esterni, individuandole nei balconi aggettanti (o meglio nei sotto balconi dei balconi aggettanti) con relative porzioni di rifiniture (i frontalini).
13.3.1 Ritiene la Corte che tale opzione interpretativa, a fronte di una certa confusione che effettivamente caratterizza la prospettazione attorea, risulta corretta alla luce del contenuto di altri scritti difensivi delle parti istanti, in particolare delle circostanze fattuali oggetto del capo 8) dell'interrogatorio formale e dell'analogo capo 7) della prova testimoniale articolate nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc II termine di , nonché di Parte_1
quelle contenute al capo G) delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc II termine di
, ove si indica come “solaio intermedio” quello raffigurato nelle Parte_2
fotografie prodotte da entrambe le parti (rispettivamente foto di cui al folio 5 della produzione di parte dell'avv. Perasole e folio 3 della produzione di parte dell'avv. Piccolo) in cui è visibile il distacco di pezzi di guaina, parte dei quali, a dire delle impugnanti, sarebbero caduti sulle loro autovetture.
Se allora, come dedotto dalle stesse appellanti, la zona interessata dal distacco di guaina impermeabilizzante è quello raffigurato delle fotografie in questione, appare evidente che non si tratta di parte sommitale dell'edificio condominiale, vale a dire del lastrico di copertura- - come, invece, sostenuto in appello, sul punto cercando di aggiustare il tiro rispetto alla prospettazione del primo grado- ma di piano di calpestio di un balcone delimitato da muretto e accessibile da una porta, che non è dato sapere a quale piano del fabbricato appartenga, non emergendo dalle fotografie, ma che è certamente ”intermedio” per come affermato dalle impugnanti stesse.
13.3.2.Ne consegue che non ha errato il primo giudice nel ritenere che nel libello introduttivo e nella comparsa di intervento ci si riferisse a solai intermedi, la cui principale funzione è quella di dividere un piano dall'altro all'interno dell'edificio, nonché quella di fare da base per pavimenti e soffitti (segnatamente, offrendo la superficie per il pavimento del piano superiore e la base per il soffitto del piano inferiore), i quali, nella specie, guardando la struttura del fabbricato raffigurato dalle fotografie in atti, non possono che essere quelli dei balconi aggettanti, che non sono parti condominiali, come ben opinato in sentenza.
13.4. Una volta acclarato che alcuna violazione dell'art. 112 cpc è riscontrabile nella sentenza gravata e che la porzione condominiale interessata dal distacco lamentato in causa
è da considerarsi il “solaio intermedio”, è da disattendere anche la doglianza di violazione del principio di non contestazione.
13.4.1. Invero, i fatti allegati dalle impugnanti non sono affatto pacifici.
Se è vero che il convenuto principale non ha contestato il fatto storico, né tanto meno la riconducibilità di esso al , lo stesso non può affermarsi per il soggetto terzo CP_1 chiamato in garanzia.
Quest'ultimo, invero, si è preoccupato di contestare il fatto storico come ricostruito e le modalità del sinistro come riportate. Tale contestazione porta alla “riespansione” massima in capo alle ricorrenti dell'onere probatorio.
Non può, infatti, prescindersi dalla considerazione che la compagnia assicurativa ha contestato integralmente le modalità dell'evento dedotto in causa e che, essendo essa chiamata a manlevare il in caso di condanna al risarcimento, è la parte CP_1 processuale principalmente interessata al rigetto della domanda, sicché non può essere pregiudicata dall'ammissione del fatto storico operata dal garantito. CP_1
In ogni caso, quand'anche in ipotesi si volesse considerare non contestata la ricostruzione dell'accaduto- vale a dire la caduta di pezzi di guaina bituminosa dal solaio di copertura del ciò non gioverebbe alle appellanti, in quanto si tratterebbe del solaio CP_1
intermedio e non del lastrico di copertura, per quanto sopra argomentato.
13.5. La ricostruzione del giudice di primo grado, dunque, è fondata sui fatti prospettati e documentati dalle parti senza alcuno scollamento dal fatto storico né, a fortiori, alcuna violazione delle citate norme.
Per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c. che non a caso è rubricato “valutazione delle prove" (Cass. n.
22866/2025).
13.5.1. Nello specifico, il tribunale ha ritenuto preponderante quanto emergente dalla documentazione fotografica, da cui appare chiaramente evincibile che alcuna porzione condominiale sia stata interessata dal distacco di guaina bituminosa (indicata in sentenza come “calcinacci”), inconveniente che, infatti, per quanto sopra detto, risulta dalle fotografie interessare la pavimentazione di un balcone intermedio. A fronte di tale oggettivo stato dei luoghi, il primo giudice ha evidentemente ritenuto superfluo passare in rassegna le dichiarazioni testimoniali, che, laddove hanno confermato le fotografie riferite alla zona interessata dal distacco di guaina, non fanno che corroborare il convincimento del tribunale circa la derivazione dei pezzi staccatisi da porzioni non condominiali.
Le prove orali e documentali raccolte nel giudizio di primo grado, quindi, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, non sono in grado di provare che il pregiudizio subito dalle autovetture delle impugnanti provenga da parti del fabbricato di Controparte_1
di proprietà ma al più che si siano staccate dall'edificio in questione. CP_3
Risulta, pertanto, fallita, la prova gravane ai sensi dell'art. 2051 c.c. sulle danneggiate, del nesso eziologico tra il danno subito e la cosa in custodia riconducibile al CP_1
14. Con il quarto motivo, le appellanti protestano l'insufficiente e contradittoria motivazione resa dal Giudice di primo grado sui punti decisivi della fattispecie in esame.
Il motivo risulta privo di fondamento. La motivazione del primo giudice risulta logica, coerente ed immune da vizi, avendo adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, anche tenendo conto del modello decisorio semplificato adottato in primo grado.
Questo Collegio ritiene non ricorrano né l'insufficienza né la contraddittorietà logica richiamate. La motivazione, sebbene concisa, soddisfa la funzione che le è propria ed espone in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata permettendo di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
Nella pronuncia è ben chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Come anche in questa sede ribadito dal punto di vista fattuale non risulta provato come il solaio da cui sono caduti pezzi di guaina appartenga al piuttosto che ai singoli CP_1 proprietari degli immobili e, conseguentemente, non risulta soddisfatto l'onere probatorio incombente sulle danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della natura condominiale della parte della fabbricato da cui sarebbero derivati i lamentati danni.
16. Una volta esclusa la prova del nesso causale tra danni e la res in custodia del restano travolti anche gli altri argomenti sviluppati in appello (sub quinto CP_1 motivo) riguardanti la procedibilità della azione risarcitoria e la legittimazione attiva e passiva delle parti.
17. In conclusione, l'appello va integralmente respinto. 18. Le spese del presente grado vanno compensate tra le appellanti e il il CP_1
quale ha assunto una posizione difensiva di non contrapposizione rispetto alle pretese attoree, mentre vanno poste a carico delle appellanti in favore dell' Controparte_2
per il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione parametrica degli importi di cui al DM 55714 e scc. Mod, tenuto conto del valore della causa (indeterminato basso: scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello non si è svolta istruttoria).
19. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, le appellanti, in quanto soccombenti, sono tenute, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1119/2020, pubblicata il 16/07/2020, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e , in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
grado in favore della che liquida in € 3966,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- compensa le spese del grado tra le appellanti e il Controparte_1 di Castellammare di AB;
4- dà atto che le appellanti sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 15.10.2025
Il presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Alessia Giaccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.850/2021 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avvocato Andrea Porzio (C.F. C.F._2
) (pec. , in virtù di procura ad litem C.F._3 Email_1
congiunta ex art.83 c.p.c. posta in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Castellammare di AB (Na), alla Via Catello Fusco
n.39.
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. , in persona dell'Amministratore
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Celentano (C.F.
) (pec. , in virtù di procura alle liti C.F._4 Email_2
posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Castellammare di AB (Na), al Viale
Villa Arianna n.8.
APPELLATO
E
(C.F./P.IVA , in persona del l. rapp. p.t. e Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Delle Rose (C.F.
(pec. , in virtù di mandato in calce alla C.F._5 Email_3
comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata con quest'ultimo presso lo studio legale dell'Avvocato Giovanni Zambelli sito in Napoli, alla Via M. Schipa
n.115.
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione notificato l'11.6.2018, e , con Parte_1 Parte_2 comparsa di intervento depositata il 9.10.2019, domandavano al tribunale di Torre
Annunziata la condanna del di - Controparte_1 Controparte_1
in Castellammare di AB al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. causati alle proprie autovetture, rispettivamente il veicolo modello Golf tg. CW459HX e il veicolo modello
Mercedes tg. DK296YC, da quantificare in corso di causa.
2. Premettevano, a tal fine, che il giorno 3 febbraio 2018 alle ore 17,00, mentre le prefate auto erano parcheggiate regolarmente sulla via pubblica, a ridosso del portone di ingresso dell'edificio condominiale, venivano investite dalla caduta di “pezzi di guaina bituminosa” staccatisi dal “solaio di copertura” del convenuto, riportando CP_1
vistosi danni, indicati consistere, quanto alla Golf, in “danneggiamenti nella parte posteriore laterale destra, con deformazione e lesione della relativa carrozzeria”, e , quanto alla Mercedes, in danni “al tettuccio e in diversi punti della carrozzeria”.
3. Si costituiva il convenuto eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_1
legittimazione attiva e la nullità dell'atto di citazione per incertezza degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
nel merito confermava la fattispecie concreta lamentata dall'attrice nel libello introduttivo e chiedeva essere autorizzato a chiamare in garanzia l in forza di polizza RCT contratta con la predetta compagnia. Controparte_2
4. A seguito della chiamata, si costituiva la che, Controparte_2
preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità degli elementi in fatto e in diritto su cui si fondava la domanda;
nel merito, disconosceva il fatto storico e contestava le modalità del sinistro come riportate in citazione, assumendo che gravava sull'attrice provare l'evento, i danni e il nesso causale;
aggiungeva che, in ogni caso,
l'episodio si era verificato in concomitanza di un evento atmosferico caratterizzato da forti raffiche di vento e pioggia. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
5. Istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza n. 1119/2020 pubblicata il
16.7.2020, non notificata, il tribunale adito rigettava le domande dell'attrice e dell'interventrice “in ragione dell'assoluta carenza di prova – incombente sulle istanti e non affatto assolta- dell'essere di proprietà condominiale il “solaio” da cui sarebbero caduti i calcinacci che ebbero a provocare i danni alle autovetture” (così a pag. 4 sentenza gravata).
6. Nello specifico, il primo giudice osservava che l'atto di citazione e la comparsa di intervento erano generiche nella parte in cui deducevano che i calcinacci provenivano dal
“solaio di copertura del ”, atteso, da un lato, che era noto che il solaio “è CP_1 generalmente quella struttura di divisione tra i singoli piani dell'edificio, per cui è difficile ipotizzare che dallo stesso possano cadere detriti che possano colpire vetture parcheggiate all'esterno del fabbricato”; dall'altro, che era “assai più presumibile che, secondo un oggettivo nesso eziologico, la caduta di calcinacci avrebbe potuto, in stratto, avere la sua derivazione causale dalle parti sottostanti dei balconi aggettanti o dai frontalini esterni dei balconi”. Nel qual caso, tuttavia, non si trattava di beni condominiali, in quanto i balconi aggettanti rientravano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedevano, così come i frontalini di detti balconi, a meno che non avessero una funzione ornamentale e decorativa del fabbricato condominiale.
Nella specie, riteneva difettante del tutto la prova della natura condominiale dei frontalini dei balconi o della parte sottostante i balconi aggettanti, da cui sarebbero derivati i lamentati danni. Si convinceva, quini, della infondatezza delle domande, che rigettava, condannando l'attrice e l'interventrice alle spese di lite, sia in favore del che della compagnia CP_1 assicurativa chiamata in causa.
7. Avverso tale decisione hanno proposto appello le sig.re e Parte_1 Parte_2
, lamentando: 1) violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. (extra petizione); 2) violazione
[...]
dell'art.112 c.p.c. (ultra-petizione);3) omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, processuali e sostanziali;
4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia incardinata;
5) errata declaratoria sul difetto di legittimazione passiva del convenuto;
6) non corrispondenza tra il CP_1 chiesto e il pronunciato.
Sulla base di tali ragioni hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., in riforma della stessa, dichiarare l'esclusiva responsabilità del appellato nella causazione del sinistro de quo, atteso che CP_1 quale titolare e custode del bene era tenuto ad eliminare tutte le CP_3
caratteristiche potenzialmente lesive insite nella cosa e, per tale motivo, incombeva sullo stesso un dovere di vigilanza e di manutenzione, non assolto, sull'intero manufatto, allo scopo di evitare la produzione di danni a terzi soggetti;
per l'effetto, condannare il appellato, in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento di tutti i CP_1 danni a cose subiti dalle sig.re e , in particolare quelli Parte_1 Parte_2
riguardanti i propri autoveicoli, oltre indennizzo per fermo tecnico forzato a causa del mancato uso delle suddette autovetture, da quantificare in base alle risultanze della documentazione allegata in atti, con gli interessi legali e moratori, oltre la rivalutazione e svalutazione monetaria, come prevista per legge, dal sinistro al saldo, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia;
condannare, altresì, il alla refusione CP_1
delle spese del doppio grado;
infine, stante la garanzia assicurativa R.C.T. disporre, a seguito della suddetta condanna, la manleva in favore del appellato, con CP_1
obbligo di corresponsione, per quanto di spettanza, a carico del terzo chiamato in causa,
, in persona del Legale r.p.t. Controparte_2
8. Si è costituito il Controparte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, con comparsa di
[...] costituzione e risposta depositata telematicamente in data 29 aprile 2021, con la quale, pur non negando il fatto storico dedotto dalle appellanti, ha sostenuto che i danni lamentati dalle predette erano da ricondurre al caso fortuito, trattandosi di evento estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (forte vento).
Ha, quindi, chiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare procedibile ed ammissibile la presente memoria di costituzione in giudizio
d'appello. - Nel merito, prendere atto dell'isolato evento occorso alle parti danneggiate, qui appellate, così come dalle medesime dedotto fin dalla fase di primo grado, non altrimenti contestato dalla parte qui esponente, quantunque rapportabile a caso fortuito. -
In via consequenziale, in caso di declaratoria di condanna del convenuto ed appellato
qui esponente, manlevare lo stesso e porre a carico della compagnia CP_1
assicuratrice , in persona del legale rapp.te p.t., quale terzo chiamato Controparte_2 in causa, il risarcimento del danno liquidando, in forza del contratto assicurativo di garanzia. - Il tutto, vinte le spese di lite e di chiamata in garanzia innanzi specificate, con attribuzione”.
9. Ha resistito al gravame la , con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata telematicamente in data 6 maggio 2021, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo nonché per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito ne ha domandato il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
10. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dalle appellanti e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 28/05/2025, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
11. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata Controparte_2 11.1 Con essa si deduce che la notifica dell'atto di appello, avvenuta con pec inviata il
16.2.2021 alle ore 21,56, si sarebbe perfezionata per il notificante e il destinatario il giorno successivo, e cioè il 17.2.2021, quindi oltre il termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. che andava a maturare il 16.2.2021 (compresa la sospensione feriale).
11.2 L'eccezione va disattesa alla luce del pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite che, con ordinanza n. 32091 del 2023, ha statuito che “In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine”.
11.3 Facendo applicazione di tale formante al caso in esame, poiché il messaggio di accettazione del gestore del notificante risulta generato alle ore 21,56, vale a dire entro le ventiquattro ore dell'ultimo giorno utile, l'appello va considerato tempestivo.
12. Del pari va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc. formulata dalla compagnia assicurativa appellata.
12.1. L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
12.2. In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
12.3. In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
12.4. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
12.5. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
12.6. Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342
c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
13. Venendo al merito, l'appello è infondato e va respinto.
13.1.Con i primi tre motivi e con il sesto, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, le appellanti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di ultra petizione, per violazione del principio dispositivo sia sotto il profilo del thema decidedum che del thema probandum, codificati negli artt. artt. 112, 115, nonché da violazione dell'art. 116 cpc per omessa valutazione del materiale istruttorio.
Deducono, nello specifico, che il primo giudice sarebbe incorso in una “macroscopica svista processuale e sostanziale” sganciandosi del tutto dal fatto storico prospettato e documentato da esse danneggiate nella parte in cui aveva affermato essere “….più presumibile che , secondo un oggettivo nesso eziologico, la caduta di calcinacci avrebbe potuto, in astratto, avere la sua derivazione causale dalle parti sottostanti dei balconi aggettanti o dai frontalini esterni dei balconi..”, quando, invece, esse istanti avevano dedotto che vi era stata la caduta di “pezzi di guaina bituminosa” dalle “coperture condominiali”, e non caduta di calcinacci derivante dai balconi aggettanti o frontalini esterni, che, infatti, risultavano interamente integri e in ottimo stato manutentivo.
Deducono, poi, che la legittimazione passiva del convenuto non era stata CP_1
contestata né dal medesimo né dal terzo chiamato e, pertanto, ai sensi del CP_1 novellato art. 115 cpc, trattavasi di circostanza non necessitate di prova.
Rilevano, a tal fine, che i fatti che parte attrice (con avallo di parte interventrice) aveva allegato in fase di primo grado a fondamento della domanda, erano da considerarsi pacifici in quanto esplicitamente ammessi dal convenuto e, pertanto, potevano essere CP_1
messi a fondamento della decisione.
Disattendendo il principio di non contestazione, invece, il primo giudice avrebbe deciso sulla base di fatti che erroneamente aveva ritenuto notori o presunti
Ancora, in violazione dell'art. 116 cpc, avrebbe omesso di valutare la rilevanza probatoria della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito all'amministratore geom.
[...]
in riferimento specifico al capo 4) delle note istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc Parte_3
II termine (del seguente tenore letterale “ ...vero che il solaio di copertura, dal quale si verificava il predetto distacco, nonché la rovinosa caduta di materiale edile di copertura, è di proprietà del convenuto in Castellammare di Controparte_1
AB (Fabbricato )…”) nonché mancato del tutto di esaminare le Controparte_1
dichiarazioni dei testi escussi, non facendone alcun cenno nella motivazione della sentenza;
infine, aveva errato nella valutazione delle prove documentali (riproduzioni fotografiche del distacco del manto impermeabile e relativi pezzi di asfalto bituminoso caduti dal lastrico solare- foglio 5 e 6 della relativa produzione dell'avv. Perasole di primo grado;
folio 3 della produzione dell'avv. Piccolo di primo grado).
13.2. Nessuna delle doglianze suddette è meritevole di condivisione, dovendosi solo integrare la motivazione. 13.3. Risulta, in primo luogo, osservato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove il primo giudice, superando implicitamente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata sia dal convenuto che dal terzo chiamato, con un CP_1
apprezzabile sforzo interpretativo, ha provato a chiarire il significato delle espressioni utilizzate dall'attrice e dalla interventrice per descrivere le parti del fabbricato CP_3
che a loro dire avrebbero causato i danni alle loro autovetture.
Al riguardo, infatti, ha ben evidenziato che sia nell'atto di citazione che nella comparsa di intervento si parlava di “solaio di copertura del ”, termine, quello di “solaio” CP_1
che generalmente indica la parte della struttura di divisione tra i singoli piani dell'edificio.
Ha, quindi, opinato che fosse inverosimile ipotizzare che da un solaio interpiano potessero cadere all'esterno del fabbricato dei calcinacci ( ma lo stesso discorso può valere per i pezzi di guaina) e, pertanto, in via ermeneutica, visionando le fotografie del fabbricato condominiale prodotte in atti, ha ritenuto di ricondurre la poco chiara descrizione contenuta in citazione e in comparsa di intervento a quelle parti dell'edificio condominiale che effettivamente presentavano dei solai esterni, individuandole nei balconi aggettanti (o meglio nei sotto balconi dei balconi aggettanti) con relative porzioni di rifiniture (i frontalini).
13.3.1 Ritiene la Corte che tale opzione interpretativa, a fronte di una certa confusione che effettivamente caratterizza la prospettazione attorea, risulta corretta alla luce del contenuto di altri scritti difensivi delle parti istanti, in particolare delle circostanze fattuali oggetto del capo 8) dell'interrogatorio formale e dell'analogo capo 7) della prova testimoniale articolate nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc II termine di , nonché di Parte_1
quelle contenute al capo G) delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc II termine di
, ove si indica come “solaio intermedio” quello raffigurato nelle Parte_2
fotografie prodotte da entrambe le parti (rispettivamente foto di cui al folio 5 della produzione di parte dell'avv. Perasole e folio 3 della produzione di parte dell'avv. Piccolo) in cui è visibile il distacco di pezzi di guaina, parte dei quali, a dire delle impugnanti, sarebbero caduti sulle loro autovetture.
Se allora, come dedotto dalle stesse appellanti, la zona interessata dal distacco di guaina impermeabilizzante è quello raffigurato delle fotografie in questione, appare evidente che non si tratta di parte sommitale dell'edificio condominiale, vale a dire del lastrico di copertura- - come, invece, sostenuto in appello, sul punto cercando di aggiustare il tiro rispetto alla prospettazione del primo grado- ma di piano di calpestio di un balcone delimitato da muretto e accessibile da una porta, che non è dato sapere a quale piano del fabbricato appartenga, non emergendo dalle fotografie, ma che è certamente ”intermedio” per come affermato dalle impugnanti stesse.
13.3.2.Ne consegue che non ha errato il primo giudice nel ritenere che nel libello introduttivo e nella comparsa di intervento ci si riferisse a solai intermedi, la cui principale funzione è quella di dividere un piano dall'altro all'interno dell'edificio, nonché quella di fare da base per pavimenti e soffitti (segnatamente, offrendo la superficie per il pavimento del piano superiore e la base per il soffitto del piano inferiore), i quali, nella specie, guardando la struttura del fabbricato raffigurato dalle fotografie in atti, non possono che essere quelli dei balconi aggettanti, che non sono parti condominiali, come ben opinato in sentenza.
13.4. Una volta acclarato che alcuna violazione dell'art. 112 cpc è riscontrabile nella sentenza gravata e che la porzione condominiale interessata dal distacco lamentato in causa
è da considerarsi il “solaio intermedio”, è da disattendere anche la doglianza di violazione del principio di non contestazione.
13.4.1. Invero, i fatti allegati dalle impugnanti non sono affatto pacifici.
Se è vero che il convenuto principale non ha contestato il fatto storico, né tanto meno la riconducibilità di esso al , lo stesso non può affermarsi per il soggetto terzo CP_1 chiamato in garanzia.
Quest'ultimo, invero, si è preoccupato di contestare il fatto storico come ricostruito e le modalità del sinistro come riportate. Tale contestazione porta alla “riespansione” massima in capo alle ricorrenti dell'onere probatorio.
Non può, infatti, prescindersi dalla considerazione che la compagnia assicurativa ha contestato integralmente le modalità dell'evento dedotto in causa e che, essendo essa chiamata a manlevare il in caso di condanna al risarcimento, è la parte CP_1 processuale principalmente interessata al rigetto della domanda, sicché non può essere pregiudicata dall'ammissione del fatto storico operata dal garantito. CP_1
In ogni caso, quand'anche in ipotesi si volesse considerare non contestata la ricostruzione dell'accaduto- vale a dire la caduta di pezzi di guaina bituminosa dal solaio di copertura del ciò non gioverebbe alle appellanti, in quanto si tratterebbe del solaio CP_1
intermedio e non del lastrico di copertura, per quanto sopra argomentato.
13.5. La ricostruzione del giudice di primo grado, dunque, è fondata sui fatti prospettati e documentati dalle parti senza alcuno scollamento dal fatto storico né, a fortiori, alcuna violazione delle citate norme.
Per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c. che non a caso è rubricato “valutazione delle prove" (Cass. n.
22866/2025).
13.5.1. Nello specifico, il tribunale ha ritenuto preponderante quanto emergente dalla documentazione fotografica, da cui appare chiaramente evincibile che alcuna porzione condominiale sia stata interessata dal distacco di guaina bituminosa (indicata in sentenza come “calcinacci”), inconveniente che, infatti, per quanto sopra detto, risulta dalle fotografie interessare la pavimentazione di un balcone intermedio. A fronte di tale oggettivo stato dei luoghi, il primo giudice ha evidentemente ritenuto superfluo passare in rassegna le dichiarazioni testimoniali, che, laddove hanno confermato le fotografie riferite alla zona interessata dal distacco di guaina, non fanno che corroborare il convincimento del tribunale circa la derivazione dei pezzi staccatisi da porzioni non condominiali.
Le prove orali e documentali raccolte nel giudizio di primo grado, quindi, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, non sono in grado di provare che il pregiudizio subito dalle autovetture delle impugnanti provenga da parti del fabbricato di Controparte_1
di proprietà ma al più che si siano staccate dall'edificio in questione. CP_3
Risulta, pertanto, fallita, la prova gravane ai sensi dell'art. 2051 c.c. sulle danneggiate, del nesso eziologico tra il danno subito e la cosa in custodia riconducibile al CP_1
14. Con il quarto motivo, le appellanti protestano l'insufficiente e contradittoria motivazione resa dal Giudice di primo grado sui punti decisivi della fattispecie in esame.
Il motivo risulta privo di fondamento. La motivazione del primo giudice risulta logica, coerente ed immune da vizi, avendo adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, anche tenendo conto del modello decisorio semplificato adottato in primo grado.
Questo Collegio ritiene non ricorrano né l'insufficienza né la contraddittorietà logica richiamate. La motivazione, sebbene concisa, soddisfa la funzione che le è propria ed espone in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata permettendo di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
Nella pronuncia è ben chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Come anche in questa sede ribadito dal punto di vista fattuale non risulta provato come il solaio da cui sono caduti pezzi di guaina appartenga al piuttosto che ai singoli CP_1 proprietari degli immobili e, conseguentemente, non risulta soddisfatto l'onere probatorio incombente sulle danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della natura condominiale della parte della fabbricato da cui sarebbero derivati i lamentati danni.
16. Una volta esclusa la prova del nesso causale tra danni e la res in custodia del restano travolti anche gli altri argomenti sviluppati in appello (sub quinto CP_1 motivo) riguardanti la procedibilità della azione risarcitoria e la legittimazione attiva e passiva delle parti.
17. In conclusione, l'appello va integralmente respinto. 18. Le spese del presente grado vanno compensate tra le appellanti e il il CP_1
quale ha assunto una posizione difensiva di non contrapposizione rispetto alle pretese attoree, mentre vanno poste a carico delle appellanti in favore dell' Controparte_2
per il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione parametrica degli importi di cui al DM 55714 e scc. Mod, tenuto conto del valore della causa (indeterminato basso: scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello non si è svolta istruttoria).
19. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, le appellanti, in quanto soccombenti, sono tenute, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1119/2020, pubblicata il 16/07/2020, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e , in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
grado in favore della che liquida in € 3966,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- compensa le spese del grado tra le appellanti e il Controparte_1 di Castellammare di AB;
4- dà atto che le appellanti sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 15.10.2025
Il presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Alessia Giaccio