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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1756/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
9.9.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARELLO EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il cd “domicilio digitale” PEC:
Email_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresenta e difesa dagli Avvocati RICCARDO FUSO, CARMELO FAZIO, ANTONELLA
DI AT, EA CA, RS DE SC, RE EN ed
IVANA BLONDA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Ivana Blonda sito in Venezia Marghera (VE), Via S.Orsato
n. 8.
OGGETTO: retribuzione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_2
dall'1.7.2022 al 17.7.2024 impiegato in appalto commissionato tramite
[...] CP_3
da ed agiva in giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro e,
[...] CP_1
quali responsabili in solido ex artt. 29 D.Lgs. 276/03 e 1676 c.c., e CP_1 [...]
per il pagamento dei crediti arretrati riferiti alle mensilità di giugno e luglio CP_3
2024 e del TFR e competenze di fine rapporto, oltre che del compenso per lavoro straordinario maturato nel corso del rapporto di lavoro e dell'elemento perequativo di cui all'art. 16 CCNL 29.7.2013 Metalmeccanica Industria, applicato al rapporto di lavoro.
2. Costituendosi in giudizio negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso CP_1
evidenziando anche i limiti di operatività della solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03,
svolgeva inoltre domanda di manleva nei confronti di e di Controparte_2 CP_4
[...]
3. Non autorizzata la chiamata in causa di e di sottesa alla CP_2 Controparte_3
domanda di manleva svolta in memoria di costituzione da per le ragioni di cui CP_1
all'ordinanza del 17.3.2025, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e preveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive cui provvedeva la sola parte ricorrente. All'udienza odierna,
stante la messa in liquidazione giudiziale di e di veniva Controparte_2 Controparte_3
dichiarata l'interruzione parziale del giudizio in relazione alle domande svolte nei loro confronti.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Le pretese azionate in ricorso riguardano, oltre ai crediti retributivi “ordinari” di giugno e luglio 2024 e competenze di fine rapporto compreso TFR, anche il lavoro straordinario e l'elemento perequativo.
5. Si tratta di poste di credito che devono ritenersi – eccetto l'elemento perequativo che non spetta a fronte della corresponsione a favore del ricorrente di premio di produzione in
2 misura eccedente - effettivamente maturati in capo al ricorrente per effetto per un verso della sussistenza del rapporto di lavoro con le tempistiche indicate in ricorso, come da documentazione dimessa con il ricorso - riferita a busta paga, dimissioni e CCNL - e per altro verso dimostrate dall'istruttoria svolta a proposito degli orari lavorativi. In
particolare, con riferimento agli importi azionati per lavoro straordinario, si evidenzia che i testimoni hanno confermato con sicurezza gli orari indicati in ricorso.
6. Gli importi azionati risultano coerenti con le buste paga dimesse e con le previsioni del
CCNL.
7. Nei confronti di unico soggetto nei cui confronti il giudizio prosegue a seguito CP_1
dell'interruzione parziale disposta all'udienza odierna, inapplicabile il disposto di cui all'art. 1676 c.c. in assenza di rapporto diretto con la datrice di lavoro , sussiste CP_2
la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03, attesa la prova fornita dai testi dell'espletamento di attività lavorativa del ricorrente nell'ambito del cantiere CP_1
in subappalto rispetto a per l'intera durata del rapporto. La responsabilità CP_3
solidale di peraltro è da limitarsi alle voci di carattere strettamente retributivo, CP_1
con esclusione dunque dell'indennità sostituiva di ferie. Quanto all'indennità sostituiva dei permessi, si rileva che nella fattispecie di causa essa è relativa alla mancata fruizione dei rol (cfr. pag. 15 del ricorso e CCNL sub doc. 11 ric., pag. 150) per cui se ne deduce il carattere retributivo sulla scorta di quanto affermato da Cass., 10354/16, per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa.
8. Quindi va condannata ex art. 29 D.Lgs. 276/03 al pagamento a favore del CP_1
ricorrente dell'importo di € 13.128,49, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Non si applica il disposto di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. stante la specialità della norma di cui all'art. 429 c.p.c..
3 9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a corrispondere CP_1
alla ricorrente ex art. 29 D.Lgs. 276/03 l'importo di € 13.128,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è dochiarato CP_1
antistatario – le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.300,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 29/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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