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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Antonio
Giovanni Provazza, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente
T R A
( ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ) e (C.F. , Parte_8 C.F._8 Parte_4 C.F._9 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Montone;
attori
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Pierantonio Micciulli;
convenuta
NONCHÈ
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
terza chiamata
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._10
Antonio TI;
terzo chiamato
E
pagina 1 di 20 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Controparte_4 C.F._11
Nucci; terzo chiamato
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_5
difesa dagli Avv.ti Francesco Panni e Filippo Francesco Ciconte;
terza chiamata
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Santo Manes;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio la per ottenere la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti nella qualità di congiunti di Per_1
, deceduta il 14.02.2014 in conseguenza di una infezione nosocomiale contratta presso la
[...]
struttura convenuta. Deducevano, nello specifico, che a seguito di caduta accidentale, la sig.ra si rivolgeva all'Ospedale di Cosenza in cui veniva riscontrata frattura del femore sinistro e Per_1 che, a causa dell'insufficienza dei posti letto, veniva trasferita presso la con Controparte_1 la diagnosi di “frattura basicervicale femore sx” e, sottoposta in data 17.11.2011 ad un intervento chirurgico di “Artoprotesi a Press-Fit femore sinistro”, veniva dimessa il 22.11.11. Al controllo avvento dopo circa due mesi si segnalava la formazione di una piccola raccolta al 1/3 distale della ferita chirurgica all'anca sinistra e dall'esame culturale su campione di liquido prelevato veniva riscontrava una infezione da Stafilococco aureo, da ritenersi contratto in sede operatoria e, peraltro, non adeguatamente gestito, tanto che la de cuius decedeva presso l' Controparte_7
in data 14.02.14 in conseguenza dei danni multiorgano causati dal detto batterio, per
[...] come riscontrato, poi, dall'esame culturale eseguito sul liquor cefalo rachidiano.
La convenuta si costituiva contestando ogni profilo di responsabilità nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta dei sanitari e l'infezione riscontrata in occasione pagina 2 di 20 dell'intervento, con tutta probabilità contratta in conseguenza delle successive vicende sanitarie che avevano coinvolto la congiunta, aggravate dalle pregresse condizioni cliniche di quest'ultima tali da incidere in termini interruttivi sul nesso causale. Chiedeva autorizzarsi, in ogni caso, la chiamata in causa di nonché dei sanitari che Controparte_2
avevano operato la sig.ra . Per_1
Si costituiva la compagnia che eccepiva la Controparte_2
carenza di legittimazione attiva di alcuni attori e la non operatività della polizza sottoscritta con riguardo al periodo di interesse, contestando nel merito la domanda, specie in punto di causalità, avuto riguardo alla storia clinica della de cuius.
Si costituiva il dott. il quale nel contestare la domanda evidenziava la Controparte_3
correttezza del proprio operato e l'assenza di causalità rispetto all'infezione occorsa, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Di Analogo contenuto era la difesa del dott. il quale chiedeva di essere autorizzato CP_4
a chiamare in causa la CP_6
Si costituiva la che eccepiva, oltre la nullità della citazione del terzo Controparte_6
perché carente degli elementi necessari per un compiuta difesa, i limiti di operatività della polizza sottoscritta, in ogni caso a secondo rischio, contestando nel merito la domanda.
Si costituiva la società quale terza chiamata dal dott. , che Controparte_5 CP_8
contestava la domanda sia in punto di causalità che di quantificazione del danno, eccependo l'operatività della polizza a c.d. “secondo rischio”.
Il giudizio veniva istruito mediante una ctu medico legale.
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo, si precisa quanto segue.
Sulla base della documentazione clinico-sanitaria esaminata dal CTU emerge che la sig.ra , Per_1
in conseguenza di una caduta accidentale, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di
“Artoprotesi a Press-Fit femore sinistro" presso la il 17.11.2011, due giorni Controparte_9
dopo il ricovero, durante il quale si era proceduto al percorso diagnostico preoperatorio e somministrata la profilassi antitrombotica.
Circa due ore prima dall'intervento si procedeva con la profilassi antibiotica tramite somministrazione di TR. Il successivo decorso post operatorio era regolare, salvo il pagina 3 di 20 riscontro di anemia, che veniva tratta con emotrasfusioni, e l'insorgenza di una ipertermia a 37,4°c dal giorno successivo, poi rientrata il 21.11.11 e contrastata con Tachipirina.
La terapia antibiotica è proseguita per tutto il tempo del ricovero (TR 1 grammo endovena) protratto fino al 22.11.11, data in cui la sig.ra veniva dimessa con la diagnosi di Per_1
Frattura sottocapitata femore sinistro e prescritta la prosecuzione della terapia antibiotica per altri
5 giorni.
La ferita risultava già asciutta alla medicazione dal 21.11.11.
In data 16/01/2012 veniva riscontrata dal sanitario della struttura sanitaria convenuta una piccola raccolta al “1/3 distale della ferita chirurgica all'anca sinistra”, per come segnalato dalla de cuius,
e veniva aspirato del liquido serioso ed effettuato un tampone, poi inviato per esame colturale.
Prescritta la prosecuzione della terapia antibiotica, si fissava il controllo per il 24.01.12.
L'esame colturale effettuato sul tampone della ferita chirurgica mostrava un'infezione da
Staphylococcus aureus.
Alla data fissata per il suddetto controllo si acquisiva l'antibiogramma e si prescriveva la terapia antibiotica mirata, prescrivendo di procedere con una fistolografia che la sig.ra ha eseguito Per_1 lo stesso giorno presso lo Studio Radiologico il cui referto riportava: “il tramite fistoloso CP_10
si approfonda sino a circa 10 cm dal piano cutaneo e si rivolge profondamente ed in alto sino alla regione trocanterica”.
In conseguenza della riscontrata fistola della regione trocanterica il 26/01/2012 la sig.ra si Per_1
ricoverava nuovamente presso la per essere sottoposta alla revisione della Controparte_1 ferita chirurgica dell'anca sinistra, attraverso il curettage del tramite fistoloso dell'anca sinistra con prelievo di tessuto che veniva inviato per esame istologico e colturale.
Il 27/01/2012 il decorso post operatorio era regolare e la paziente apiretica. La medicazione veniva definita asciutta e assenza di patologie vascolari.
Seguivano controlli periodici fino al 31.01.12 quando la paziente veniva dimessa.
La biopsia escissionale di tessuto cutaneo-sottocutaneo documentava la presenza di focolai di flogosi cronica e granulomatosa aspecifìca gigantocellulare del tipo da corpo estraneo e necrotica.
La diagnosi finale riscontrava la presenza di fistola da infezione Stafilococcica della regione trocanterica a livello dell'anca sinistra in operata di protesi totale anca.
Veniva prescritta la terapia antibiotica domiciliare.
pagina 4 di 20 Il 13/02/2012 si procedeva alla completa rimozione dei punti di sutura su ferita definita ben sanata al controllo clinico e il 21/02/ 2012 veniva effettuato un controllo ambulatoriale.
Il 12/11/2012 la sig.ra veniva sottoposta, presso il Campus Universitario di Germaneto in Per_1
Catanzaro, ad esame scintigrafico, che documentava “lieve asimmetria della perfusione sia in fase vascolare precoce” e il 27/11/2012 a scintigrafia, da cui emergeva un reperto compatibile con processo infettivo in corrispondenza del grande trocantere femore sx.
Dall'8/01/2013 al 19/02/13 si ricoverava presso l'UO di Nefrologia e Dialisi dell'AO di Cosenza.
La diagnosi di ingresso era di Insufficienza renale Acuta (IRA) non oligurica, con acidosi metabolica e marcata anemizzazione, ragione per cui si procedeva ad una emotrasfusione urgente e avviata la terapia riequilibrante idroelettrolica e correttiva acido-basem che tuttavia non risultava efficace in termini depurativi, tanto da spingere i sanitari ad iniziare il trattamento emodialitico sostitutivo tramite posizionamento di un CVC temporaneo in sede giugulare dx.
Seguivano esami strumentali ed emodialisi ogni tre settimane.
Il 19/02/2013 la paziente veniva dimessa dalla Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi della
Azienda Ospedaliera di Cosenza con diagnosi di Insufficienza renale acuta secondaria a possibile ossalosi.
A Maggio 2013 la paziente veniva ricoverata in Nefrologia per iperpiressia. All'ingresso in reparto venivano effettuate le emocolture da vena periferica e dalle branche venosa ed arteriosa del catetere venoso centrale che risultavano negative. Veniva esclusa una infezione secondaria dovuta a catetere venoso centrale. Emergeva, tuttavia, una infezione delle vie urinarie sostenuta da
Per_ ES e si avviava una terapia antibiotica mirata come da antibiogramma che contrastava la sintomatologia febbrile. La paziente non manifestava la febbre già dalla seconda giornata di ricovero e una seconda urinocoltura effettuata dopo ciclo antibiotico dava esito negativo. Per la difficoltà nel confezionare FA veniva proposta una dialisi peritoneale. Tuttavia dopo tentativi la FA veniva allestita dai Chirurghi vascolari l'8.05.13.
Dopo alcuni esami strumentali (radiografia del torace ed ecografia) eseguito presso il "Centro
EbitAET” il 3.07 e 9.07.13, il 02/07/2013 la paziente si ricoverava presso l
[...]
operativa di Endocrinologia e veniva dimessa il 14.07. Controparte_11
Tra i vari passaggi quello che interessa in questa sede è quello relativo alla consulenza ortopedica.
Veniva indicato, infatti, che si era in presenza di paziente con esiti di frattura sottocapitata del pagina 5 di 20 femore sinistro del Novembre 2011 trattata con PTA non cementata presso altra sede, complicata da infezione peri trocanterica e che i risultati della scintigrafia di dicembre 2012 (99mTc e con leucociti marcati), erano indicativi di infezione peritrocanterica sinistra. L'ortopedico, poi, riscontrava dolore e dolorabilità sul grande trocantere sinistro, con lieve tumefazione locale e consigliava nuova scintigrafia con leucociti marcati;
ecografia mirata per eventuale prelievo per eseguire esame colturale.
Presso l' ad agosto 2013 veniva rimosso il Catetere Venoso Centrale per Controparte_7
positività colturale allo CU AL in paziente asintomatica e avviata la terapia antibiotica.
Ad ottobre 2013 si riscontra un episodio febbrile.
L'8/02/2014 la de cuius giungeva in Pronto Soccorso a causa di un malessere generale, iperpiressia e instabilità glicemica da più giorni e all'ingresso le condizioni generali risultavano scadute, nonostante la stessa fosse vigile e lucida. Venivano eseguiti esami di laboratori
(ematochimici) e strumentali (Rx torace) da cui emergeva, in particolare, una grave iposodiemia – una iperpotassiemia, la iperbilirubinemia e una iperglicemia in fase di scompenso. Il 09/02/2014 per carenza di posti letto in Nefrologia la sig.ra veniva ricoverata in OBI ( osservazione Per_1
breve Intensiva afferente al pronto Soccorso) e durante la degenza compariva anche uno stato soporoso e la iperpiressia. Per il peggioramento dello stato neurologico veniva chiesta la consulenza specialistica e l'elettroencefalogramma EEG evidenziava sofferenza encefalica diffusa.
Veniva richiesta la TC cranio. Per l'aggravamento del quadro clinico veniva chiamato in consulenza l'Anestesista il quale disponeva il ricovero della paziente in Rianimazione.
I sanitari rilevano ancora uno stato soporosa della paziente che veniva sottoposta ad ossigenoterapia con naselli. Si eseguiva un prelievo per emocoltura. All'EEG il tracciato era caratterizzato da una attività di bassissima ampiezza come da sofferenza encefalica diffusa. La temperatura corporea era a 39,3°C. Si contattavano gli Infettivologi per eventuale puntura lombare con prelievo del liquor. Gli esami di laboratorio documentavano una gravissima iposodiemia, iperpotassiemia, ipercreatinimeia e una iperglicemia. La diagnosi in tale fase era di Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico. Diabete mellito tipo 2 trattato con insulina. I CP_12
segnalavano che la paziente versava in stato comatoso con febbre (39,3 °C), leucocitosi neutrofila, rigidità nucale e sollecitavano la consulenza neurologica ed infettivologica.
pagina 6 di 20 Il 10/02/2014 la paziente veniva ricoverata presso la Unità Operativa Complessa di Anestesia e
Rianimazione per coma di natura da determinare. Si procedeva ad intubazione oro tracheale e collegamento al respiratore per la ventilazione meccanica. Veniva eseguita la puntura lombare con prelievo di liquor. Insorgeva uno stato di shock. L'Infettivologo segnalava che la paziente era affetta da una infezione del sistema nervoso centrale – prevalentemente neutrofili – glicorrachia normale.
Alla puntura lombare il liquido cefalo rachidiano risultava positivo per Staphylococcus aureus.
Gli esami di laboratorio evidenziavano leucocitosi a 16,8 ( vn 4-11 ) e stato anemico;
la TC CE
Addome documentava, in particolare, un versamento pleurico bilaterale e un versamento endo addominale.
Il giorno 14.02.2014 alle ore 08:20 veniva constatato il decesso della paziente.
Tanto premesso, si osserva che non è in contestazione il rapporto curativo insorto tra la de cuius e la e, dunque, la responsabilità contrattuale, quantomeno sotto il profilo Controparte_1 del risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra (lesione all'autodeterminazione) e chiesti a Per_1
titolo ereditario dagli attori. Quanto al diverso risarcimento del danno sofferto iure proprio per la perdita del congiunto, la fattispecie descritta è fonte di responsabilità extra-contrattuale della struttura. Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica, infatti, i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti “iure hereditario”, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale “iure proprio” per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass. 14615/2020). Ne consegue che i prossimi congiunti che agiscono iure proprio, hanno l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità civile del medico o della struttura sanitaria. Va comunque osservato che con riguardo al nesso di causalità tra illecito e danno l'onere della prova è posto sempre a carico dell'attore, a prescindere, pertanto, dal titolo di responsabilità azionato (sia contrattuale e pagina 7 di 20 extracontrattuale), elemento questo che andrà accertato e provato secondo la regola del “più probabile che non”, dovendosi cioè verificare, in termini cioè di probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576), che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
Le risultanze della consulenza medico-legale da ultimo espletata, avente carattere “percipiente”
(cfr., tra le altre, Cass. 22225/14), consentono di ritenere accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto il dott. (CTU) ha accertato che l'infezione riscontrata a seguito dell'esame Per_3
colturale eseguito in occasione della visita del 16.01.2012 è di tipo nosocomiale, nello specifico da
Staphylococcus aureus.
Elemento fortemente indicativo in tal senso è dato dalle risultanze della fistolografia.
Tale esame, infatti, ha evidenziato una infezione dei tessuti molli del sito chirurgico.
L'Ausiliario ha chiarito che dal punto della deiscenza (localizzata a livello cutaneo) vi era un canale/galleria (tramite fistoloso) profondo sino a circa 10 cm e in alto sino alla regione trocanterica.
Per il CTU l'esistenza di uno scavo così profondo esclude che tale infezione possa essere contratta in ambiente domiciliare, in quanto, in un contesto dove si riscontrava una ferita oramai guarita, un eventuale contaminazione successiva avrebbe coinvolto i tessuti cutanei o sottocutanei e sfogato all'esterno, senza scavare in profondità, in ragione del “locus minoris resistentiae della incisione chirurgica cutanea” (cfr. relazione CTU).
Le cause di contrazione della infezione batteria per cui si discute sono state addebitate dal CTU ad una colpa di organizzazione della struttura sanitaria convenuta.
La non produce un protocollo sulla preparazione del paziente all'intervento Controparte_1
e non è vi sono elementi che riscontrano quali fossero le procedure di asepsi generali e quelle adottate tra più interventi.
Considerata l'alta percentuale di insorgenza di infezioni sia meticillinosensibile (MSSA) sia meticillino-resistente (MRSA) durante gli interventi ortopedici con posizionamento di protesi, per pagina 8 di 20 come evidenziato dal CTU, in difetto di riscontri che possano significare l'adozione di procedure volte a limitare la contrazione di infezione da stafiloccocco, perde di rilievo la circostanza se tale infezione fosse endogena (ad es. commensale della stessa cute della paziente) o esogena, poiché non vi sono elementi che consentano di escludere una contaminazione all'interno dello stesso sito ospedaliero, stante, appunto, la mancanza di riscontro di qualsivoglia procedura di sepsi volta a prevenire l'insorgenza di una infezione (il CTU, sul punto, illustra nella figura A.1, a pag. 32, i diversi punti di contatto delle mani degli operatori di sala con oggetti e apparecchiature).
Del resto, il primo CTU (dott. ) in sede di risposta alle osservazioni di parte attrice, oltre a Pt_2
non escludere possa essersi trattato nel caso di specie di una infezione “precoce” sulla base del criterio cronologico, affermava, tuttavia, che trattasi di una contaminazione endogena, sull'assunto che le asepsi inerenti l'atto operatorio e la sala dovevano ritenersi per eseguiti poiché “insite nella dovuta prassi” , dando, tuttavia, atto che nulla in tal senso era stato descritto in cartella clinica.
Considerato, pertanto, che gli attori hanno dato prova attraverso la produzione della cartella clinica che le operazioni di asepsi non sono state nemmeno predisposte, era onere della struttura sanitaria convenuta non solo provare di avere predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma, soprattutto, di averli specificamente applicati nel caso specifico (Cass., n.16900 del 13/06/2023).
Quanto alla diversa questione della profilassi antibiotica devono condividersi le contestazioni mosse alla consulenza del dott. Per_3
Il detto Ausiliare, infatti, ritiene censurabile l'operato dei sanitari in ragione, principalmente, delle tempistiche adottate per la terapia, affermando che “la profilassi antibiotica deve essere avviata
“immediatamente prima delle manovre anestesiologiche e comunque il più possibile vicino al momento dell'incisione della cute e comunque mai oltre i 120 minuti che la precedono, considerando l'emivita dell'antibiotico, breve per la maggior parte delle molecole generalmente utilizzate nella profilassi come cefazolina e cefoxitina”.
Nel caso di specie, infatti, è stato impiegato il TR (Rocefin fiale), molecola diversa rispetto a quella indicate dal suddetto Ausiliare, che possiede una emivita breve, come del resto si ricava dalla prima CTU in cui si riteneva adeguata la profilassi adottata dai sanitari.
pagina 9 di 20 Tuttavia, ciò non ha impedito la proliferazioni batterica da stafilococco, contratta in ambiente ospedaliero, in un soggetto affetto da diabete mellito, condizione questa che non ha consentito una risposta ottimale del sistema immunitario (per come si ricava dalla relzione del CTU).
L'Ausiliario (dott. censura anche la successiva condotta dei sanitari della Per_3 CP_1
in ordine sia alla corretta tempistica di approccio in conseguenza della infezione
[...]
riscontrata a gennaio 2012, in ragione del fatto che il risultato dell'esame colturale con antibiogramma doveva intervenire entro massimo cinque giorni, così da intraprendere una terapia con antibiotico mirato già il 21–22 gennaio, anziché il 24 gennaio, sia alle modalità del c.d.
“curretage”.
Infatti, nonostante il detto intervento sia stato probabilmente eseguito (“forse”) con l'intento di non esporre l'elemento protesico e l'area ad essa prossima, tuttavia dall'esame istologico emerge che non è stato eseguito un trattamento nella porzione più profonda, evidentemente maggiormente infetta. Tale intervento, definito dal CTU “di minima invasione”, è risultato inidoneo a risolvere in radice tale problematica, con la conseguenza che la detta infezione con elevata probabilità non era stata del tutto debellata, nonostante l'esisto negativo dell'esame culturale e la praticata terapia antibiotica.
Sul punto, infatti, l'Ausiliario (dott. , in risposta alle osservazioni, mette in evidenza Per_3 che il suddetto esito (negativo) non è incompatibile con la persistenza dell'infezione a livello più profondo, dal momento che il tampone fu fatto nella regione più in superfice.
Del resto, anche il primo CTU, in occasione delle risposte fornite alle osservazioni di parte attrice, aveva evidenziato che la LA (antibiotico impiegato dai sanitari della struttura della a Gennaio 2012) aveva “eradicato momentaneamente” l'infezione da stafilococco. CP_1
Il CTU (dott. rileva, poi, gli esami scintigrafici ossei eseguiti presso il Campus di Per_3
Germaneto il 12-27.11.2012 confermavano la presenza di un processo infettivo in corrispondenza del grande trocantere del femore sinistro, ad ulteriore conferma che la detta infezione non era stata del tutto debellata a Gennaio 2012.
Nel ripercorrente la storia clinica della de cuius il CTU pone l'attenzione alla vicenda relativa al ricovero del 2.07.2013 presso l' . Infatti, in tale occasione, Controparte_11
l'ortopedico, dopo avere valutato che si trattava di una paziente con esiti di frattura sottocapitata del femore sinistro, annottava nella cartella la complicanza dovuta all'infezione peritrocanterica e pagina 10 di 20 il riscontro degli esami scintigrafici con 99mTc e con leucociti marcati, emergenze che indicavano una infezione peri trocanterica sinistra nel dicembre 2012. Lo stesso specialista, poi, consigliava una nuova “scintigrafia con leucociti marcati;
ecografia mirata per eventuale prelievo per eseguire esame colturale”, tenuto conto che alla visita “Presenta dolore e dolorabilità sul grande trocantere sinistro, riferito dolore anche all'arto inferiore sinistro. Lieve tumefazione locale”.
Secondo le valutazioni espresse si era, pertanto, in presenza di sintomatologia indicativa della persistenza, a tale data, del processo infettivo, tant'è che il CTU censura la condotta dei sanitari della detta struttura nell'avere omesso di eseguire le indicazioni date dall'ortopedico che avrebbero consentito di riscontrare l'infezione e trattarla in occasione del detto ricovero.
A febbraio 2014 la sig.ra giungeva al nosocomio di Cosenza a causa di un grave quadro di Per_1
scompenso idroelettrolitico ed acido base con rapida evoluzione in uno stato di coma.
I Sanitari che nei diversi momenti assistenziali ebbero la paziente in affidamento hanno ricondotto tale scompenso multi organo ad una sepsi che condusse la paziente al decesso il 14.02.14.
Dall'esame colturale del liquor cefalo rachidiano prodotto emerge, secondo le valutazioni espresse da entrambi i CTU nominati nel corso del giudizio, che si era in presenza di una encefalite da
Staphylococcus Aureus con un antibiogramma sovrapponibile al precedente.
Le conclusioni del CTU sono contestate sull'assunto che la storia clinica della sig.ra Per_1
mostra la sussistenza di importanti fattori di rischio che abbiano potuto rappresentare la causa esclusiva di contrazione dell'infezioni stafilococcica, considerata l'insufficienza renale acuta riscontrata a Gennaio 2013 che costrinse la paziente al ricovero in ambiente nefrologico con necessità di dialisi tramite CVC e i ripetuti episodi in IVU e del CVC, peraltro con difficolta di gestione della fistola artero-venosa con episodi tromboflebitici.
Il CTU, sul punto, innanzitutto evidenzia che non vi sono esami culturali che possano confortare la tesi di una infezione da catetere venoso centrale. Peraltro, non sono descritti dai Nefrologi segni di iperemia della sede di inserimento del catetere, ovvero depositi di fibrina o pus. Il CTU chiarisce che il catetere era normo funzionante ed utilizzato con cadenza trisettimanale senza segni di allarme.
In particolare, l'Ausiliario evidenzia che una “Infezione dell'exit-site può formare degli eritemi, infiltrati, e/o del rammollimento entro 2 cm dall'emergenza cutanea del catetere fuoriuscita di pus dall'emergenza cutanea, rammollimento oltre i 2 cm dall'emergenza cutanea del catetere, lungo il pagina 11 di 20 tratto sottocutaneo”, ma nessuno di questi segni era stato descritto. Non risulta una azione specifica di contrasto con rimozione del catetere e ricerca di altro accesso.
Peraltro, i nefrologi, in presenza della alterazione settica, hanno regolarmente utilizzato il catetere venoso centrale che era normo funzionante senza descrivere segni di infezione pericatetere iperemia al punto di uscita – fibrina o pus.
A maggio 2013 la febbre riscontrata era sostenuta da una infezione urinaria da ES coli, prontamente debellata, che non ha alcun rapporto ha con quella oggetto della presente disamina, così come l'infezione da CU fecalis, risalente ad Agosto 2013, considerato, appunto che dalla puntura lombare con prelievo del liquor localizzato nel il cervello ed eseguito a Febbraio
2014 si evidenziava la presenza, appunto, di Staphylococcus aureus.
Anche se l'assenza di una indagine genotipica non consente di accertare con certezza assoluta l'identità tra lo stafilococco diagnosticato dal tampone di ferita dell'anca sinistra il 16.01.12 e quello riscontrato nel liquor cefaloradichiano, sulla base delle conclusioni della CTU deve ritenersi che trattatasi della medesima infezione, avuto riguardo al principio di alta probabilità o del più probabile che non (Cass. n. 13872/2020) che trova applicazione in materia di illecito civile, con la conseguenza che deve ritenersi accertata la responsabilità della Controparte_1
Sul punto, infatti, alle pregresse condizioni cliniche della sig.ra (affetta, in particolare, da Per_1
diabete mellito) nonché a quella insorta (Insufficienza Renale Acuta) può certamente attribuirsi il carattere di fattori eziologici nella produzione dell'evento, così come anche alle omissione censurate da entrami i CTU ai sanitari della struttura sanitaria pisana, che avrebbero dovuto approfondire il quadro clinico sulla base delle indicazioni fornite dallo specialista ortopedico, circostanze non interruttivi, tuttavia, del nesso causale tra l'infezione contratta in occasione dell'intervento di protesi all'anca sinistra e l'evento morte, in ragione del principio di equivalenza delle cause, determinato a norma degli artt.40 e 41 c.p.
È noto, infatti, il principio secondo cui la cause sopravvenute intanto possono giudicarsi atte ad interrompere il nesso di causa con la precedente azione od omissione poste in essere dall'imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall'agente ovvero ad una linea di sviluppo dell'azione precedente, del tutto autonoma ed imprevedibile, ovvero ancora nel caso in cui si prospetti un processo causale non totalmente avulso da quello antecedente, ma caratterizzato da un percorso completamente atipico, di carattere pagina 12 di 20 assolutamente anomalo ed eccezionale ovverosia integrato da un evento che non si verifica se non in fattispecie del tutto imprevedibili (cfr. Cass. n. 7215//2024).
Ciò detto la ha avanzato domanda di regresso nei confronti dei sanitari terzi Controparte_1
chiamati che hanno operato la sig.ra . Per_1
La domanda deve rigettarsi.
Premesso, infatti, che il CTU ha attribuito alla “organizzazione” sanitaria della struttura conventa la responsabilità per la contrazione dell'infezione, per la mancanza di procedure di asepsi, per come sopra precisato, va inoltre ribadito che nemmeno può attribuirsi ai singoli sanitari una colpa sul piano della profilassi antibiotica.
Sul punto, devono condividersi le contestazioni mosse dai convenuti alla CTU nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto non corretta la tempistica di somministrazione, da effettuarsi “comunque mai oltre i 120 minuti” che precedono l'intervento, considerando, appunto che l'Ausiliario ricollega tale dato temporale all'emivita dell'antibiotico per la maggior parte delle molecole generalmente utilizzate nella profilassi come cefazolina e cefoxitina, quando invece nel caso di specie è stato impiegato il TR.
Peraltro, il dott. (primo CTU) chiariva che sulla base delle linee guida dell'epoca (SIOT Pt_2
2011) la profilassi effettuata con TR “deve considerarsi una scelta accettabile ed in linea con in dati scientifici dell'epoca”, considerato che dagli studi pubblicati tra il 1996 e 1998
(analizzati in occasione del Gruppo di lavoro SIOT 2011) non emergeva la superiorità di “ un antibiotico su un altro”.
Quanto, invece, alla lesione del diritto all'autodeterminazione si osserva quanto segue.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, e in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé
(cfr. in motivazione Cass. n.17649/2024).
Mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l'appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale, nel caso in cui - quale quello di specie - non è questo il danno che viene in considerazione, è indispensabile pagina 13 di 20 allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione, infatti, è predicabile se e solo se,
a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente (cfr. Cass. ,
n.16633/2023).
Nel caso di specie tale pregiudizio non è stato neppure specificamente allegato, in quanto la mancata acquisizione da parte della sig.ra del consenso informato all'epoca dell'intervento Per_1
non individua alcun danno-conseguenza, venendo a coincidere tautologicamente con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento (Cass. n. 28895/2019).
Accertata, pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in punto di causalità e colpa per l'intervenuto decesso della de cuius, in ordine alle conseguenze si precisa quanto segue.
Innanzitutto, circa la carenza di legittimazione di e , deve osservarsi che la Pt_8 Parte_3 procura, rispetto ai detti soggetti all'epoca minori, veniva conferita all'avv. Montone dai genitori
(cfr. stato di famiglia all. 3 e 4). Infatti, per sottoscrivevano, in qualità di soggetti Parte_3
esercenti la responsabilità genitoriale, i sig.ri e;
per , Parte_1 Parte_2 Parte_8
invece, i sig.ri e non rilevando che tale specifica qualità Parte_5 Parte_6 non sia specificata nell'atto di citazione, atteso che tale indicazione può ricavarsi anche dalla stessa procura (Cass. n.1788/2009).
Quanto poi alla diversa eccezione che risposa sull'assunto che gli attori hanno agito solo in qualità di eredi, deve osservarsi che dal tenore delle difese contenute nell'atto di citazione in ordine alla qualificazione e quantificazione del danno, emerge principalmente una richiesta di ristoro del danno non patrimoniale iure proprio, dovendosi, pertanto, ritenere che il richiamo alla qualità di erede sia improprio e unicamente volto a precisare il rapporto parentale con la vittima.
Tanto premesso in punto di legittimazione, quanto al danno subito dal marito, dai figli e nipoti
(delle nuore si affronterà separatamente), deve osservarsi che è oramai pacifico che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e pagina 14 di 20 intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità
e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Essa è da ritenersi comprensiva anche del danno c.d. morale richiesto invece quale voce autonoma di danno dagli odierni ricorrenti costituendo indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (in questi termini, Cass. civ., sez. III,
17.12.2015, n. 25351).
Atteso il vincolo che legava gli attori (in particolare, il marito, i figli e i nipoti) alla de cuius detto pregiudizio può ritenersi provato, in via presuntiva secondo un criterio di normalità sociale.
Tale voce di danno deve essere liquidata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano 2024 (di integrazione rispetto a quelle elaborate del 2021), dichiaratamente intese a conformare i criteri di liquidazione ai principi enunciati da ultimo dalla Corte di cassazione n.
10579/2021, che hanno ormai da tempo assunto “vocazione nazionale” (cfr. Cass. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione pagina 15 di 20 dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
I criteri tabellari distinguono altresì il danno iure proprio richiesto per la perdita del genitore/figlio da quello da perdita del fratello/nipote.
Dunque, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 61 a 70), dell'età del marito, (da 71 a 80), della convivenza, della composizione del nucleo Parte_4 familiare primario superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altre due persone) nonché della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto nonché della ordinarietà della conseguenze sulla sfera personale che, in difetto di allegazioni specifiche, giustifica l'applicazione di n. 5 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette tabelle un risarcimento da liquidarsi nella misura di € 238.571,00
(16+12+16+12+5=61;61x € 3.911,00).
Tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 61 a 70), dell'età dei figli, e (da 41 a 50), della composizione del nucleo familiare Parte_1 Parte_5 primario superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altre due persone) nonché della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto nonché della ordinarietà della conseguenze sulla sfera personale che, in difetto di allegazioni, giustifica l'applicazione di n. 5 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette tabelle un risarcimento da liquidarsi per ciascuno nella misura di € 222.927,00
(16+20+16+5=57;57x € 3.911,00), nulla riconoscendo per il capo relativo alla convivenza.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 61 a 70), dell'età di
, , e (tutti da 0 a 20), si reputa Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8 conforme alle suddette tabelle un risarcimento da liquidarsi per ciascuno € 40.940,00
(10+20=30;30x€ 1.698,00), nulla riconoscendo per il capo relativo alla convivenza e per la composizione del nucleo familiare superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da oltre 3 persone).
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta a tale titolo, specie con riguardo ai nipoti della de cuius, considerato che non sono state allegate circostanze individuali, ovvero specifici riflessi,
pagina 16 di 20 da ritenersi connessi al grave lutto subito, sulle pregresse abitudini di vita e da valorizzarsi nei termini di cui al cap. e.
Quanto a e (segnatamente, mogli dei figli della sig.ra Parte_2 Parte_6
) deve richiamarsi l'insegnamento della S.C. secondo cui il fatto illecito costituito dalla Per_1
uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (sentenza 16 marzo 2012, n. 4253).
Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque, l'insegnamento della S.C. è nel senso che, rispetto agli ulteriori parenti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (Cass. n. 5452/2020).
L'evoluzione giurisprudenziale registratasi negli ultimi anni, infatti, ha condotto ad escludere la possibilità di limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, e dunque ad ampliare il novero dei soggetti cui in astratto compete la detta tutela risarcitoria, prescindendo peraltro dal dato della convivenza, che non assurge più a connotato minimo di esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà, pur rilevando quale elemento utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità.
Il danno in oggetto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse
(ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a pagina 17 di 20 valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr., tra le altre, Cass. 907/18).
La forza logico-deduttiva delle presunzioni ha però un'intensità via via decrescente quanto più dalla cd. “famiglia nucleare”, composta dai congiunti più stretti (a partire dai conviventi), ci si sposta verso soggetti non appartenenti a tale ristretto ambito.
Per questi ultimi, l'assolvimento dell'onere della prova va valutato con maggior rigore, dovendosi dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo (cfr. Cass. 5452/20, in caso di risarcimento richiesto da nipote per la perdita dello zio), e, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 22397/22).
Alla luce dei principi di cui sopra, nel caso di specie, la domanda di e Parte_2 Parte_6 non può essere accolta perché, in difetto di allegazioni circa l'atteggiarsi delle relazioni
[...]
affettive nella quotidianità da cui poter ricavare il legame affettivo con la vittima primaria.
In conclusione, in accoglimento della domanda azionata dai seguenti attori deve condannarsi la al risarcimento del danno in favore di nella misura di € Controparte_1 Parte_4
238.571,00, di e nella misura ciascuno di € 222.927,00 e di Parte_1 Parte_5 [...]
, , e ciascuno nella misura di € 40.940,00, Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8
importi estesi anche agli interessi legali con decorrenza dal 14.02.14, da calcolarsi su dette somme devalutate alla stessa data e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale.
Essendo stata esclusa la responsabilità dei sanitari terzi chiamati deve rigettarsi la domanda di regresso avanzata dalla restando assorbita la domanda di manleva azionata Controparte_1
dai medici nei conforti delle rispettive compagnie assicurative.
La ha avanzato domanda di manleva nei confronti di Controparte_1 [...]
, la quale, costituendosi, ha Controparte_13
eccepito la non operatività della polizza, in quanto la richiesta di risarcimento è intervenuta in epoca successiva la vigenza del contratto assicurativo.
Va preliminarmente osservato che il mero difetto di contestazione specifica non impone al giudice un vincolo assoluto di piena conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza pagina 18 di 20 del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (in motivazione cfr. Cass. 11377/15; 2951/16).
Dalla documentazione prodotta dalla Compagnia in sede di comparsa di costituzione e Parte_9
risposta emerge che la polizza in questione, che vede come parte contraente la , CP_14
associazione di categoria cui aderisce pacificamente la convenuta, n. 2015RCG00076-640132, risulta avere una durata biennale, ovvero dal 1.1.2015 al 1.01.2017 (vedi anche art. 9 Proroga e periodo dell'Assicurazione), e non, dunque, annuale fino al 1.01.2016.
La documentazione prodotta in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 3, c.p.c., oltre ad essere incompleta (il file si compone di due pagine, quando invece il documento originario è composto da tre pagine) e sottoscritta dalla sola Compagnia assicurativa, deve ritenersi inutilizzabile poiché tardiva, trattandosi di un fatto impeditivo che andava provato entro i termini di rito deputati alla prova diretta.
Peraltro, la specifica circostanza secondo la quale la abbia aderito alla Controparte_1 polizza convenzione n. 2015RCG00076-640132 soltanto per l'annualità CP_14
01.01.2015/01.01.2016, a fronte della durata prevista dalla detta polizza di due anni, senza rinnovare l'adesione per l'annualità successiva, non era stata in tali termini dedotta in sede di comparsa di costituzione.
Considerato, pertanto, che non è in contestazione l'operatività (retroattiva) della polizza e che l'accertata responsabilità di organizzazione rientra nel rischio garantito (art.1), la deve Parte_9
condannarsi a manlevare la per gli importi sopra indicati (rientrando nella Controparte_1 massimale previsto) al netto dello scoperto pattuito pari al 20% sull'intero importo.
L'accoglimento della domanda di garanzia comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla (cfr. Cass. n. 7409/2016). Parte_9
Tenuto conto del considerevole scarto tra il risarcimento chiesto e quello liquidato nonché la complessità della vicenda, si giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna della per i restanti 2/3, importi liquidati come da dispositivo. Controparte_1
La specificità delle questioni tecniche giustifica la compensazione delle spese nei confronti di e . Le ragioni della decisione giustificano la compensazione CP_4 Controparte_3
delle spese di lite tra gli ulteriori attori nonché dei terzi chiamati. L'esito della decisione pagina 19 di 20 giustifica anche l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra la convenuta e la terza chiamata.
Le spese delle due CTU vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la al Controparte_1 pagamento della somma di € 238.571,00 in favore di , di € 222.927,00 ciascuno Parte_4
in favore di e nonché di € 40.940,00 ciascuno in favore di Parte_1 Parte_5 [...]
, , e oltre interessi legali e rivalutazione Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8
secondo i criteri indicati in parte motiva;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna la Controparte_15
a tenere indenne la convenuta di quanto dovrà versare agli attori indicati nel capo
[...]
precedente per effetto della presente sentenza (comprese gli ulteriori capi di condanna che seguono), detratto il 20% del totale;
- rigetta le domanda formulate da e nonché quella nei Parte_2 Parte_6
confronti di e e delle ulteriori terze chiamate;
CP_4 Controparte_3
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la per i Controparte_1
restanti 2/3 in favore degli attori ( , Parte_4 Parte_1 Parte_10
, , e che si liquidano in € 9.402,00 per
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_8 compensi, € 363,33 per spese, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore istante;
- compensa le spese di lite tra le altri parti processuali;
- pone le spese delle CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
Cosenza, 13.12.2025
Il Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Antonio
Giovanni Provazza, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente
T R A
( ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ) e (C.F. , Parte_8 C.F._8 Parte_4 C.F._9 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Montone;
attori
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Pierantonio Micciulli;
convenuta
NONCHÈ
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
terza chiamata
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._10
Antonio TI;
terzo chiamato
E
pagina 1 di 20 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Controparte_4 C.F._11
Nucci; terzo chiamato
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_5
difesa dagli Avv.ti Francesco Panni e Filippo Francesco Ciconte;
terza chiamata
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Santo Manes;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio la per ottenere la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti nella qualità di congiunti di Per_1
, deceduta il 14.02.2014 in conseguenza di una infezione nosocomiale contratta presso la
[...]
struttura convenuta. Deducevano, nello specifico, che a seguito di caduta accidentale, la sig.ra si rivolgeva all'Ospedale di Cosenza in cui veniva riscontrata frattura del femore sinistro e Per_1 che, a causa dell'insufficienza dei posti letto, veniva trasferita presso la con Controparte_1 la diagnosi di “frattura basicervicale femore sx” e, sottoposta in data 17.11.2011 ad un intervento chirurgico di “Artoprotesi a Press-Fit femore sinistro”, veniva dimessa il 22.11.11. Al controllo avvento dopo circa due mesi si segnalava la formazione di una piccola raccolta al 1/3 distale della ferita chirurgica all'anca sinistra e dall'esame culturale su campione di liquido prelevato veniva riscontrava una infezione da Stafilococco aureo, da ritenersi contratto in sede operatoria e, peraltro, non adeguatamente gestito, tanto che la de cuius decedeva presso l' Controparte_7
in data 14.02.14 in conseguenza dei danni multiorgano causati dal detto batterio, per
[...] come riscontrato, poi, dall'esame culturale eseguito sul liquor cefalo rachidiano.
La convenuta si costituiva contestando ogni profilo di responsabilità nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta dei sanitari e l'infezione riscontrata in occasione pagina 2 di 20 dell'intervento, con tutta probabilità contratta in conseguenza delle successive vicende sanitarie che avevano coinvolto la congiunta, aggravate dalle pregresse condizioni cliniche di quest'ultima tali da incidere in termini interruttivi sul nesso causale. Chiedeva autorizzarsi, in ogni caso, la chiamata in causa di nonché dei sanitari che Controparte_2
avevano operato la sig.ra . Per_1
Si costituiva la compagnia che eccepiva la Controparte_2
carenza di legittimazione attiva di alcuni attori e la non operatività della polizza sottoscritta con riguardo al periodo di interesse, contestando nel merito la domanda, specie in punto di causalità, avuto riguardo alla storia clinica della de cuius.
Si costituiva il dott. il quale nel contestare la domanda evidenziava la Controparte_3
correttezza del proprio operato e l'assenza di causalità rispetto all'infezione occorsa, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Di Analogo contenuto era la difesa del dott. il quale chiedeva di essere autorizzato CP_4
a chiamare in causa la CP_6
Si costituiva la che eccepiva, oltre la nullità della citazione del terzo Controparte_6
perché carente degli elementi necessari per un compiuta difesa, i limiti di operatività della polizza sottoscritta, in ogni caso a secondo rischio, contestando nel merito la domanda.
Si costituiva la società quale terza chiamata dal dott. , che Controparte_5 CP_8
contestava la domanda sia in punto di causalità che di quantificazione del danno, eccependo l'operatività della polizza a c.d. “secondo rischio”.
Il giudizio veniva istruito mediante una ctu medico legale.
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo, si precisa quanto segue.
Sulla base della documentazione clinico-sanitaria esaminata dal CTU emerge che la sig.ra , Per_1
in conseguenza di una caduta accidentale, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di
“Artoprotesi a Press-Fit femore sinistro" presso la il 17.11.2011, due giorni Controparte_9
dopo il ricovero, durante il quale si era proceduto al percorso diagnostico preoperatorio e somministrata la profilassi antitrombotica.
Circa due ore prima dall'intervento si procedeva con la profilassi antibiotica tramite somministrazione di TR. Il successivo decorso post operatorio era regolare, salvo il pagina 3 di 20 riscontro di anemia, che veniva tratta con emotrasfusioni, e l'insorgenza di una ipertermia a 37,4°c dal giorno successivo, poi rientrata il 21.11.11 e contrastata con Tachipirina.
La terapia antibiotica è proseguita per tutto il tempo del ricovero (TR 1 grammo endovena) protratto fino al 22.11.11, data in cui la sig.ra veniva dimessa con la diagnosi di Per_1
Frattura sottocapitata femore sinistro e prescritta la prosecuzione della terapia antibiotica per altri
5 giorni.
La ferita risultava già asciutta alla medicazione dal 21.11.11.
In data 16/01/2012 veniva riscontrata dal sanitario della struttura sanitaria convenuta una piccola raccolta al “1/3 distale della ferita chirurgica all'anca sinistra”, per come segnalato dalla de cuius,
e veniva aspirato del liquido serioso ed effettuato un tampone, poi inviato per esame colturale.
Prescritta la prosecuzione della terapia antibiotica, si fissava il controllo per il 24.01.12.
L'esame colturale effettuato sul tampone della ferita chirurgica mostrava un'infezione da
Staphylococcus aureus.
Alla data fissata per il suddetto controllo si acquisiva l'antibiogramma e si prescriveva la terapia antibiotica mirata, prescrivendo di procedere con una fistolografia che la sig.ra ha eseguito Per_1 lo stesso giorno presso lo Studio Radiologico il cui referto riportava: “il tramite fistoloso CP_10
si approfonda sino a circa 10 cm dal piano cutaneo e si rivolge profondamente ed in alto sino alla regione trocanterica”.
In conseguenza della riscontrata fistola della regione trocanterica il 26/01/2012 la sig.ra si Per_1
ricoverava nuovamente presso la per essere sottoposta alla revisione della Controparte_1 ferita chirurgica dell'anca sinistra, attraverso il curettage del tramite fistoloso dell'anca sinistra con prelievo di tessuto che veniva inviato per esame istologico e colturale.
Il 27/01/2012 il decorso post operatorio era regolare e la paziente apiretica. La medicazione veniva definita asciutta e assenza di patologie vascolari.
Seguivano controlli periodici fino al 31.01.12 quando la paziente veniva dimessa.
La biopsia escissionale di tessuto cutaneo-sottocutaneo documentava la presenza di focolai di flogosi cronica e granulomatosa aspecifìca gigantocellulare del tipo da corpo estraneo e necrotica.
La diagnosi finale riscontrava la presenza di fistola da infezione Stafilococcica della regione trocanterica a livello dell'anca sinistra in operata di protesi totale anca.
Veniva prescritta la terapia antibiotica domiciliare.
pagina 4 di 20 Il 13/02/2012 si procedeva alla completa rimozione dei punti di sutura su ferita definita ben sanata al controllo clinico e il 21/02/ 2012 veniva effettuato un controllo ambulatoriale.
Il 12/11/2012 la sig.ra veniva sottoposta, presso il Campus Universitario di Germaneto in Per_1
Catanzaro, ad esame scintigrafico, che documentava “lieve asimmetria della perfusione sia in fase vascolare precoce” e il 27/11/2012 a scintigrafia, da cui emergeva un reperto compatibile con processo infettivo in corrispondenza del grande trocantere femore sx.
Dall'8/01/2013 al 19/02/13 si ricoverava presso l'UO di Nefrologia e Dialisi dell'AO di Cosenza.
La diagnosi di ingresso era di Insufficienza renale Acuta (IRA) non oligurica, con acidosi metabolica e marcata anemizzazione, ragione per cui si procedeva ad una emotrasfusione urgente e avviata la terapia riequilibrante idroelettrolica e correttiva acido-basem che tuttavia non risultava efficace in termini depurativi, tanto da spingere i sanitari ad iniziare il trattamento emodialitico sostitutivo tramite posizionamento di un CVC temporaneo in sede giugulare dx.
Seguivano esami strumentali ed emodialisi ogni tre settimane.
Il 19/02/2013 la paziente veniva dimessa dalla Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi della
Azienda Ospedaliera di Cosenza con diagnosi di Insufficienza renale acuta secondaria a possibile ossalosi.
A Maggio 2013 la paziente veniva ricoverata in Nefrologia per iperpiressia. All'ingresso in reparto venivano effettuate le emocolture da vena periferica e dalle branche venosa ed arteriosa del catetere venoso centrale che risultavano negative. Veniva esclusa una infezione secondaria dovuta a catetere venoso centrale. Emergeva, tuttavia, una infezione delle vie urinarie sostenuta da
Per_ ES e si avviava una terapia antibiotica mirata come da antibiogramma che contrastava la sintomatologia febbrile. La paziente non manifestava la febbre già dalla seconda giornata di ricovero e una seconda urinocoltura effettuata dopo ciclo antibiotico dava esito negativo. Per la difficoltà nel confezionare FA veniva proposta una dialisi peritoneale. Tuttavia dopo tentativi la FA veniva allestita dai Chirurghi vascolari l'8.05.13.
Dopo alcuni esami strumentali (radiografia del torace ed ecografia) eseguito presso il "Centro
EbitAET” il 3.07 e 9.07.13, il 02/07/2013 la paziente si ricoverava presso l
[...]
operativa di Endocrinologia e veniva dimessa il 14.07. Controparte_11
Tra i vari passaggi quello che interessa in questa sede è quello relativo alla consulenza ortopedica.
Veniva indicato, infatti, che si era in presenza di paziente con esiti di frattura sottocapitata del pagina 5 di 20 femore sinistro del Novembre 2011 trattata con PTA non cementata presso altra sede, complicata da infezione peri trocanterica e che i risultati della scintigrafia di dicembre 2012 (99mTc e con leucociti marcati), erano indicativi di infezione peritrocanterica sinistra. L'ortopedico, poi, riscontrava dolore e dolorabilità sul grande trocantere sinistro, con lieve tumefazione locale e consigliava nuova scintigrafia con leucociti marcati;
ecografia mirata per eventuale prelievo per eseguire esame colturale.
Presso l' ad agosto 2013 veniva rimosso il Catetere Venoso Centrale per Controparte_7
positività colturale allo CU AL in paziente asintomatica e avviata la terapia antibiotica.
Ad ottobre 2013 si riscontra un episodio febbrile.
L'8/02/2014 la de cuius giungeva in Pronto Soccorso a causa di un malessere generale, iperpiressia e instabilità glicemica da più giorni e all'ingresso le condizioni generali risultavano scadute, nonostante la stessa fosse vigile e lucida. Venivano eseguiti esami di laboratori
(ematochimici) e strumentali (Rx torace) da cui emergeva, in particolare, una grave iposodiemia – una iperpotassiemia, la iperbilirubinemia e una iperglicemia in fase di scompenso. Il 09/02/2014 per carenza di posti letto in Nefrologia la sig.ra veniva ricoverata in OBI ( osservazione Per_1
breve Intensiva afferente al pronto Soccorso) e durante la degenza compariva anche uno stato soporoso e la iperpiressia. Per il peggioramento dello stato neurologico veniva chiesta la consulenza specialistica e l'elettroencefalogramma EEG evidenziava sofferenza encefalica diffusa.
Veniva richiesta la TC cranio. Per l'aggravamento del quadro clinico veniva chiamato in consulenza l'Anestesista il quale disponeva il ricovero della paziente in Rianimazione.
I sanitari rilevano ancora uno stato soporosa della paziente che veniva sottoposta ad ossigenoterapia con naselli. Si eseguiva un prelievo per emocoltura. All'EEG il tracciato era caratterizzato da una attività di bassissima ampiezza come da sofferenza encefalica diffusa. La temperatura corporea era a 39,3°C. Si contattavano gli Infettivologi per eventuale puntura lombare con prelievo del liquor. Gli esami di laboratorio documentavano una gravissima iposodiemia, iperpotassiemia, ipercreatinimeia e una iperglicemia. La diagnosi in tale fase era di Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico. Diabete mellito tipo 2 trattato con insulina. I CP_12
segnalavano che la paziente versava in stato comatoso con febbre (39,3 °C), leucocitosi neutrofila, rigidità nucale e sollecitavano la consulenza neurologica ed infettivologica.
pagina 6 di 20 Il 10/02/2014 la paziente veniva ricoverata presso la Unità Operativa Complessa di Anestesia e
Rianimazione per coma di natura da determinare. Si procedeva ad intubazione oro tracheale e collegamento al respiratore per la ventilazione meccanica. Veniva eseguita la puntura lombare con prelievo di liquor. Insorgeva uno stato di shock. L'Infettivologo segnalava che la paziente era affetta da una infezione del sistema nervoso centrale – prevalentemente neutrofili – glicorrachia normale.
Alla puntura lombare il liquido cefalo rachidiano risultava positivo per Staphylococcus aureus.
Gli esami di laboratorio evidenziavano leucocitosi a 16,8 ( vn 4-11 ) e stato anemico;
la TC CE
Addome documentava, in particolare, un versamento pleurico bilaterale e un versamento endo addominale.
Il giorno 14.02.2014 alle ore 08:20 veniva constatato il decesso della paziente.
Tanto premesso, si osserva che non è in contestazione il rapporto curativo insorto tra la de cuius e la e, dunque, la responsabilità contrattuale, quantomeno sotto il profilo Controparte_1 del risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra (lesione all'autodeterminazione) e chiesti a Per_1
titolo ereditario dagli attori. Quanto al diverso risarcimento del danno sofferto iure proprio per la perdita del congiunto, la fattispecie descritta è fonte di responsabilità extra-contrattuale della struttura. Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica, infatti, i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti “iure hereditario”, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale “iure proprio” per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass. 14615/2020). Ne consegue che i prossimi congiunti che agiscono iure proprio, hanno l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità civile del medico o della struttura sanitaria. Va comunque osservato che con riguardo al nesso di causalità tra illecito e danno l'onere della prova è posto sempre a carico dell'attore, a prescindere, pertanto, dal titolo di responsabilità azionato (sia contrattuale e pagina 7 di 20 extracontrattuale), elemento questo che andrà accertato e provato secondo la regola del “più probabile che non”, dovendosi cioè verificare, in termini cioè di probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576), che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
Le risultanze della consulenza medico-legale da ultimo espletata, avente carattere “percipiente”
(cfr., tra le altre, Cass. 22225/14), consentono di ritenere accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto il dott. (CTU) ha accertato che l'infezione riscontrata a seguito dell'esame Per_3
colturale eseguito in occasione della visita del 16.01.2012 è di tipo nosocomiale, nello specifico da
Staphylococcus aureus.
Elemento fortemente indicativo in tal senso è dato dalle risultanze della fistolografia.
Tale esame, infatti, ha evidenziato una infezione dei tessuti molli del sito chirurgico.
L'Ausiliario ha chiarito che dal punto della deiscenza (localizzata a livello cutaneo) vi era un canale/galleria (tramite fistoloso) profondo sino a circa 10 cm e in alto sino alla regione trocanterica.
Per il CTU l'esistenza di uno scavo così profondo esclude che tale infezione possa essere contratta in ambiente domiciliare, in quanto, in un contesto dove si riscontrava una ferita oramai guarita, un eventuale contaminazione successiva avrebbe coinvolto i tessuti cutanei o sottocutanei e sfogato all'esterno, senza scavare in profondità, in ragione del “locus minoris resistentiae della incisione chirurgica cutanea” (cfr. relazione CTU).
Le cause di contrazione della infezione batteria per cui si discute sono state addebitate dal CTU ad una colpa di organizzazione della struttura sanitaria convenuta.
La non produce un protocollo sulla preparazione del paziente all'intervento Controparte_1
e non è vi sono elementi che riscontrano quali fossero le procedure di asepsi generali e quelle adottate tra più interventi.
Considerata l'alta percentuale di insorgenza di infezioni sia meticillinosensibile (MSSA) sia meticillino-resistente (MRSA) durante gli interventi ortopedici con posizionamento di protesi, per pagina 8 di 20 come evidenziato dal CTU, in difetto di riscontri che possano significare l'adozione di procedure volte a limitare la contrazione di infezione da stafiloccocco, perde di rilievo la circostanza se tale infezione fosse endogena (ad es. commensale della stessa cute della paziente) o esogena, poiché non vi sono elementi che consentano di escludere una contaminazione all'interno dello stesso sito ospedaliero, stante, appunto, la mancanza di riscontro di qualsivoglia procedura di sepsi volta a prevenire l'insorgenza di una infezione (il CTU, sul punto, illustra nella figura A.1, a pag. 32, i diversi punti di contatto delle mani degli operatori di sala con oggetti e apparecchiature).
Del resto, il primo CTU (dott. ) in sede di risposta alle osservazioni di parte attrice, oltre a Pt_2
non escludere possa essersi trattato nel caso di specie di una infezione “precoce” sulla base del criterio cronologico, affermava, tuttavia, che trattasi di una contaminazione endogena, sull'assunto che le asepsi inerenti l'atto operatorio e la sala dovevano ritenersi per eseguiti poiché “insite nella dovuta prassi” , dando, tuttavia, atto che nulla in tal senso era stato descritto in cartella clinica.
Considerato, pertanto, che gli attori hanno dato prova attraverso la produzione della cartella clinica che le operazioni di asepsi non sono state nemmeno predisposte, era onere della struttura sanitaria convenuta non solo provare di avere predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma, soprattutto, di averli specificamente applicati nel caso specifico (Cass., n.16900 del 13/06/2023).
Quanto alla diversa questione della profilassi antibiotica devono condividersi le contestazioni mosse alla consulenza del dott. Per_3
Il detto Ausiliare, infatti, ritiene censurabile l'operato dei sanitari in ragione, principalmente, delle tempistiche adottate per la terapia, affermando che “la profilassi antibiotica deve essere avviata
“immediatamente prima delle manovre anestesiologiche e comunque il più possibile vicino al momento dell'incisione della cute e comunque mai oltre i 120 minuti che la precedono, considerando l'emivita dell'antibiotico, breve per la maggior parte delle molecole generalmente utilizzate nella profilassi come cefazolina e cefoxitina”.
Nel caso di specie, infatti, è stato impiegato il TR (Rocefin fiale), molecola diversa rispetto a quella indicate dal suddetto Ausiliare, che possiede una emivita breve, come del resto si ricava dalla prima CTU in cui si riteneva adeguata la profilassi adottata dai sanitari.
pagina 9 di 20 Tuttavia, ciò non ha impedito la proliferazioni batterica da stafilococco, contratta in ambiente ospedaliero, in un soggetto affetto da diabete mellito, condizione questa che non ha consentito una risposta ottimale del sistema immunitario (per come si ricava dalla relzione del CTU).
L'Ausiliario (dott. censura anche la successiva condotta dei sanitari della Per_3 CP_1
in ordine sia alla corretta tempistica di approccio in conseguenza della infezione
[...]
riscontrata a gennaio 2012, in ragione del fatto che il risultato dell'esame colturale con antibiogramma doveva intervenire entro massimo cinque giorni, così da intraprendere una terapia con antibiotico mirato già il 21–22 gennaio, anziché il 24 gennaio, sia alle modalità del c.d.
“curretage”.
Infatti, nonostante il detto intervento sia stato probabilmente eseguito (“forse”) con l'intento di non esporre l'elemento protesico e l'area ad essa prossima, tuttavia dall'esame istologico emerge che non è stato eseguito un trattamento nella porzione più profonda, evidentemente maggiormente infetta. Tale intervento, definito dal CTU “di minima invasione”, è risultato inidoneo a risolvere in radice tale problematica, con la conseguenza che la detta infezione con elevata probabilità non era stata del tutto debellata, nonostante l'esisto negativo dell'esame culturale e la praticata terapia antibiotica.
Sul punto, infatti, l'Ausiliario (dott. , in risposta alle osservazioni, mette in evidenza Per_3 che il suddetto esito (negativo) non è incompatibile con la persistenza dell'infezione a livello più profondo, dal momento che il tampone fu fatto nella regione più in superfice.
Del resto, anche il primo CTU, in occasione delle risposte fornite alle osservazioni di parte attrice, aveva evidenziato che la LA (antibiotico impiegato dai sanitari della struttura della a Gennaio 2012) aveva “eradicato momentaneamente” l'infezione da stafilococco. CP_1
Il CTU (dott. rileva, poi, gli esami scintigrafici ossei eseguiti presso il Campus di Per_3
Germaneto il 12-27.11.2012 confermavano la presenza di un processo infettivo in corrispondenza del grande trocantere del femore sinistro, ad ulteriore conferma che la detta infezione non era stata del tutto debellata a Gennaio 2012.
Nel ripercorrente la storia clinica della de cuius il CTU pone l'attenzione alla vicenda relativa al ricovero del 2.07.2013 presso l' . Infatti, in tale occasione, Controparte_11
l'ortopedico, dopo avere valutato che si trattava di una paziente con esiti di frattura sottocapitata del femore sinistro, annottava nella cartella la complicanza dovuta all'infezione peritrocanterica e pagina 10 di 20 il riscontro degli esami scintigrafici con 99mTc e con leucociti marcati, emergenze che indicavano una infezione peri trocanterica sinistra nel dicembre 2012. Lo stesso specialista, poi, consigliava una nuova “scintigrafia con leucociti marcati;
ecografia mirata per eventuale prelievo per eseguire esame colturale”, tenuto conto che alla visita “Presenta dolore e dolorabilità sul grande trocantere sinistro, riferito dolore anche all'arto inferiore sinistro. Lieve tumefazione locale”.
Secondo le valutazioni espresse si era, pertanto, in presenza di sintomatologia indicativa della persistenza, a tale data, del processo infettivo, tant'è che il CTU censura la condotta dei sanitari della detta struttura nell'avere omesso di eseguire le indicazioni date dall'ortopedico che avrebbero consentito di riscontrare l'infezione e trattarla in occasione del detto ricovero.
A febbraio 2014 la sig.ra giungeva al nosocomio di Cosenza a causa di un grave quadro di Per_1
scompenso idroelettrolitico ed acido base con rapida evoluzione in uno stato di coma.
I Sanitari che nei diversi momenti assistenziali ebbero la paziente in affidamento hanno ricondotto tale scompenso multi organo ad una sepsi che condusse la paziente al decesso il 14.02.14.
Dall'esame colturale del liquor cefalo rachidiano prodotto emerge, secondo le valutazioni espresse da entrambi i CTU nominati nel corso del giudizio, che si era in presenza di una encefalite da
Staphylococcus Aureus con un antibiogramma sovrapponibile al precedente.
Le conclusioni del CTU sono contestate sull'assunto che la storia clinica della sig.ra Per_1
mostra la sussistenza di importanti fattori di rischio che abbiano potuto rappresentare la causa esclusiva di contrazione dell'infezioni stafilococcica, considerata l'insufficienza renale acuta riscontrata a Gennaio 2013 che costrinse la paziente al ricovero in ambiente nefrologico con necessità di dialisi tramite CVC e i ripetuti episodi in IVU e del CVC, peraltro con difficolta di gestione della fistola artero-venosa con episodi tromboflebitici.
Il CTU, sul punto, innanzitutto evidenzia che non vi sono esami culturali che possano confortare la tesi di una infezione da catetere venoso centrale. Peraltro, non sono descritti dai Nefrologi segni di iperemia della sede di inserimento del catetere, ovvero depositi di fibrina o pus. Il CTU chiarisce che il catetere era normo funzionante ed utilizzato con cadenza trisettimanale senza segni di allarme.
In particolare, l'Ausiliario evidenzia che una “Infezione dell'exit-site può formare degli eritemi, infiltrati, e/o del rammollimento entro 2 cm dall'emergenza cutanea del catetere fuoriuscita di pus dall'emergenza cutanea, rammollimento oltre i 2 cm dall'emergenza cutanea del catetere, lungo il pagina 11 di 20 tratto sottocutaneo”, ma nessuno di questi segni era stato descritto. Non risulta una azione specifica di contrasto con rimozione del catetere e ricerca di altro accesso.
Peraltro, i nefrologi, in presenza della alterazione settica, hanno regolarmente utilizzato il catetere venoso centrale che era normo funzionante senza descrivere segni di infezione pericatetere iperemia al punto di uscita – fibrina o pus.
A maggio 2013 la febbre riscontrata era sostenuta da una infezione urinaria da ES coli, prontamente debellata, che non ha alcun rapporto ha con quella oggetto della presente disamina, così come l'infezione da CU fecalis, risalente ad Agosto 2013, considerato, appunto che dalla puntura lombare con prelievo del liquor localizzato nel il cervello ed eseguito a Febbraio
2014 si evidenziava la presenza, appunto, di Staphylococcus aureus.
Anche se l'assenza di una indagine genotipica non consente di accertare con certezza assoluta l'identità tra lo stafilococco diagnosticato dal tampone di ferita dell'anca sinistra il 16.01.12 e quello riscontrato nel liquor cefaloradichiano, sulla base delle conclusioni della CTU deve ritenersi che trattatasi della medesima infezione, avuto riguardo al principio di alta probabilità o del più probabile che non (Cass. n. 13872/2020) che trova applicazione in materia di illecito civile, con la conseguenza che deve ritenersi accertata la responsabilità della Controparte_1
Sul punto, infatti, alle pregresse condizioni cliniche della sig.ra (affetta, in particolare, da Per_1
diabete mellito) nonché a quella insorta (Insufficienza Renale Acuta) può certamente attribuirsi il carattere di fattori eziologici nella produzione dell'evento, così come anche alle omissione censurate da entrami i CTU ai sanitari della struttura sanitaria pisana, che avrebbero dovuto approfondire il quadro clinico sulla base delle indicazioni fornite dallo specialista ortopedico, circostanze non interruttivi, tuttavia, del nesso causale tra l'infezione contratta in occasione dell'intervento di protesi all'anca sinistra e l'evento morte, in ragione del principio di equivalenza delle cause, determinato a norma degli artt.40 e 41 c.p.
È noto, infatti, il principio secondo cui la cause sopravvenute intanto possono giudicarsi atte ad interrompere il nesso di causa con la precedente azione od omissione poste in essere dall'imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall'agente ovvero ad una linea di sviluppo dell'azione precedente, del tutto autonoma ed imprevedibile, ovvero ancora nel caso in cui si prospetti un processo causale non totalmente avulso da quello antecedente, ma caratterizzato da un percorso completamente atipico, di carattere pagina 12 di 20 assolutamente anomalo ed eccezionale ovverosia integrato da un evento che non si verifica se non in fattispecie del tutto imprevedibili (cfr. Cass. n. 7215//2024).
Ciò detto la ha avanzato domanda di regresso nei confronti dei sanitari terzi Controparte_1
chiamati che hanno operato la sig.ra . Per_1
La domanda deve rigettarsi.
Premesso, infatti, che il CTU ha attribuito alla “organizzazione” sanitaria della struttura conventa la responsabilità per la contrazione dell'infezione, per la mancanza di procedure di asepsi, per come sopra precisato, va inoltre ribadito che nemmeno può attribuirsi ai singoli sanitari una colpa sul piano della profilassi antibiotica.
Sul punto, devono condividersi le contestazioni mosse dai convenuti alla CTU nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto non corretta la tempistica di somministrazione, da effettuarsi “comunque mai oltre i 120 minuti” che precedono l'intervento, considerando, appunto che l'Ausiliario ricollega tale dato temporale all'emivita dell'antibiotico per la maggior parte delle molecole generalmente utilizzate nella profilassi come cefazolina e cefoxitina, quando invece nel caso di specie è stato impiegato il TR.
Peraltro, il dott. (primo CTU) chiariva che sulla base delle linee guida dell'epoca (SIOT Pt_2
2011) la profilassi effettuata con TR “deve considerarsi una scelta accettabile ed in linea con in dati scientifici dell'epoca”, considerato che dagli studi pubblicati tra il 1996 e 1998
(analizzati in occasione del Gruppo di lavoro SIOT 2011) non emergeva la superiorità di “ un antibiotico su un altro”.
Quanto, invece, alla lesione del diritto all'autodeterminazione si osserva quanto segue.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, e in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé
(cfr. in motivazione Cass. n.17649/2024).
Mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l'appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale, nel caso in cui - quale quello di specie - non è questo il danno che viene in considerazione, è indispensabile pagina 13 di 20 allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione, infatti, è predicabile se e solo se,
a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente (cfr. Cass. ,
n.16633/2023).
Nel caso di specie tale pregiudizio non è stato neppure specificamente allegato, in quanto la mancata acquisizione da parte della sig.ra del consenso informato all'epoca dell'intervento Per_1
non individua alcun danno-conseguenza, venendo a coincidere tautologicamente con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento (Cass. n. 28895/2019).
Accertata, pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in punto di causalità e colpa per l'intervenuto decesso della de cuius, in ordine alle conseguenze si precisa quanto segue.
Innanzitutto, circa la carenza di legittimazione di e , deve osservarsi che la Pt_8 Parte_3 procura, rispetto ai detti soggetti all'epoca minori, veniva conferita all'avv. Montone dai genitori
(cfr. stato di famiglia all. 3 e 4). Infatti, per sottoscrivevano, in qualità di soggetti Parte_3
esercenti la responsabilità genitoriale, i sig.ri e;
per , Parte_1 Parte_2 Parte_8
invece, i sig.ri e non rilevando che tale specifica qualità Parte_5 Parte_6 non sia specificata nell'atto di citazione, atteso che tale indicazione può ricavarsi anche dalla stessa procura (Cass. n.1788/2009).
Quanto poi alla diversa eccezione che risposa sull'assunto che gli attori hanno agito solo in qualità di eredi, deve osservarsi che dal tenore delle difese contenute nell'atto di citazione in ordine alla qualificazione e quantificazione del danno, emerge principalmente una richiesta di ristoro del danno non patrimoniale iure proprio, dovendosi, pertanto, ritenere che il richiamo alla qualità di erede sia improprio e unicamente volto a precisare il rapporto parentale con la vittima.
Tanto premesso in punto di legittimazione, quanto al danno subito dal marito, dai figli e nipoti
(delle nuore si affronterà separatamente), deve osservarsi che è oramai pacifico che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e pagina 14 di 20 intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità
e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Essa è da ritenersi comprensiva anche del danno c.d. morale richiesto invece quale voce autonoma di danno dagli odierni ricorrenti costituendo indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (in questi termini, Cass. civ., sez. III,
17.12.2015, n. 25351).
Atteso il vincolo che legava gli attori (in particolare, il marito, i figli e i nipoti) alla de cuius detto pregiudizio può ritenersi provato, in via presuntiva secondo un criterio di normalità sociale.
Tale voce di danno deve essere liquidata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano 2024 (di integrazione rispetto a quelle elaborate del 2021), dichiaratamente intese a conformare i criteri di liquidazione ai principi enunciati da ultimo dalla Corte di cassazione n.
10579/2021, che hanno ormai da tempo assunto “vocazione nazionale” (cfr. Cass. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione pagina 15 di 20 dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
I criteri tabellari distinguono altresì il danno iure proprio richiesto per la perdita del genitore/figlio da quello da perdita del fratello/nipote.
Dunque, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 61 a 70), dell'età del marito, (da 71 a 80), della convivenza, della composizione del nucleo Parte_4 familiare primario superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altre due persone) nonché della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto nonché della ordinarietà della conseguenze sulla sfera personale che, in difetto di allegazioni specifiche, giustifica l'applicazione di n. 5 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette tabelle un risarcimento da liquidarsi nella misura di € 238.571,00
(16+12+16+12+5=61;61x € 3.911,00).
Tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 61 a 70), dell'età dei figli, e (da 41 a 50), della composizione del nucleo familiare Parte_1 Parte_5 primario superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altre due persone) nonché della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto nonché della ordinarietà della conseguenze sulla sfera personale che, in difetto di allegazioni, giustifica l'applicazione di n. 5 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette tabelle un risarcimento da liquidarsi per ciascuno nella misura di € 222.927,00
(16+20+16+5=57;57x € 3.911,00), nulla riconoscendo per il capo relativo alla convivenza.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 61 a 70), dell'età di
, , e (tutti da 0 a 20), si reputa Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8 conforme alle suddette tabelle un risarcimento da liquidarsi per ciascuno € 40.940,00
(10+20=30;30x€ 1.698,00), nulla riconoscendo per il capo relativo alla convivenza e per la composizione del nucleo familiare superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da oltre 3 persone).
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta a tale titolo, specie con riguardo ai nipoti della de cuius, considerato che non sono state allegate circostanze individuali, ovvero specifici riflessi,
pagina 16 di 20 da ritenersi connessi al grave lutto subito, sulle pregresse abitudini di vita e da valorizzarsi nei termini di cui al cap. e.
Quanto a e (segnatamente, mogli dei figli della sig.ra Parte_2 Parte_6
) deve richiamarsi l'insegnamento della S.C. secondo cui il fatto illecito costituito dalla Per_1
uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (sentenza 16 marzo 2012, n. 4253).
Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque, l'insegnamento della S.C. è nel senso che, rispetto agli ulteriori parenti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (Cass. n. 5452/2020).
L'evoluzione giurisprudenziale registratasi negli ultimi anni, infatti, ha condotto ad escludere la possibilità di limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, e dunque ad ampliare il novero dei soggetti cui in astratto compete la detta tutela risarcitoria, prescindendo peraltro dal dato della convivenza, che non assurge più a connotato minimo di esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà, pur rilevando quale elemento utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità.
Il danno in oggetto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse
(ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a pagina 17 di 20 valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr., tra le altre, Cass. 907/18).
La forza logico-deduttiva delle presunzioni ha però un'intensità via via decrescente quanto più dalla cd. “famiglia nucleare”, composta dai congiunti più stretti (a partire dai conviventi), ci si sposta verso soggetti non appartenenti a tale ristretto ambito.
Per questi ultimi, l'assolvimento dell'onere della prova va valutato con maggior rigore, dovendosi dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo (cfr. Cass. 5452/20, in caso di risarcimento richiesto da nipote per la perdita dello zio), e, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 22397/22).
Alla luce dei principi di cui sopra, nel caso di specie, la domanda di e Parte_2 Parte_6 non può essere accolta perché, in difetto di allegazioni circa l'atteggiarsi delle relazioni
[...]
affettive nella quotidianità da cui poter ricavare il legame affettivo con la vittima primaria.
In conclusione, in accoglimento della domanda azionata dai seguenti attori deve condannarsi la al risarcimento del danno in favore di nella misura di € Controparte_1 Parte_4
238.571,00, di e nella misura ciascuno di € 222.927,00 e di Parte_1 Parte_5 [...]
, , e ciascuno nella misura di € 40.940,00, Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8
importi estesi anche agli interessi legali con decorrenza dal 14.02.14, da calcolarsi su dette somme devalutate alla stessa data e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale.
Essendo stata esclusa la responsabilità dei sanitari terzi chiamati deve rigettarsi la domanda di regresso avanzata dalla restando assorbita la domanda di manleva azionata Controparte_1
dai medici nei conforti delle rispettive compagnie assicurative.
La ha avanzato domanda di manleva nei confronti di Controparte_1 [...]
, la quale, costituendosi, ha Controparte_13
eccepito la non operatività della polizza, in quanto la richiesta di risarcimento è intervenuta in epoca successiva la vigenza del contratto assicurativo.
Va preliminarmente osservato che il mero difetto di contestazione specifica non impone al giudice un vincolo assoluto di piena conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza pagina 18 di 20 del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (in motivazione cfr. Cass. 11377/15; 2951/16).
Dalla documentazione prodotta dalla Compagnia in sede di comparsa di costituzione e Parte_9
risposta emerge che la polizza in questione, che vede come parte contraente la , CP_14
associazione di categoria cui aderisce pacificamente la convenuta, n. 2015RCG00076-640132, risulta avere una durata biennale, ovvero dal 1.1.2015 al 1.01.2017 (vedi anche art. 9 Proroga e periodo dell'Assicurazione), e non, dunque, annuale fino al 1.01.2016.
La documentazione prodotta in sede di memoria ex art 183, comma 6, n. 3, c.p.c., oltre ad essere incompleta (il file si compone di due pagine, quando invece il documento originario è composto da tre pagine) e sottoscritta dalla sola Compagnia assicurativa, deve ritenersi inutilizzabile poiché tardiva, trattandosi di un fatto impeditivo che andava provato entro i termini di rito deputati alla prova diretta.
Peraltro, la specifica circostanza secondo la quale la abbia aderito alla Controparte_1 polizza convenzione n. 2015RCG00076-640132 soltanto per l'annualità CP_14
01.01.2015/01.01.2016, a fronte della durata prevista dalla detta polizza di due anni, senza rinnovare l'adesione per l'annualità successiva, non era stata in tali termini dedotta in sede di comparsa di costituzione.
Considerato, pertanto, che non è in contestazione l'operatività (retroattiva) della polizza e che l'accertata responsabilità di organizzazione rientra nel rischio garantito (art.1), la deve Parte_9
condannarsi a manlevare la per gli importi sopra indicati (rientrando nella Controparte_1 massimale previsto) al netto dello scoperto pattuito pari al 20% sull'intero importo.
L'accoglimento della domanda di garanzia comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla (cfr. Cass. n. 7409/2016). Parte_9
Tenuto conto del considerevole scarto tra il risarcimento chiesto e quello liquidato nonché la complessità della vicenda, si giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna della per i restanti 2/3, importi liquidati come da dispositivo. Controparte_1
La specificità delle questioni tecniche giustifica la compensazione delle spese nei confronti di e . Le ragioni della decisione giustificano la compensazione CP_4 Controparte_3
delle spese di lite tra gli ulteriori attori nonché dei terzi chiamati. L'esito della decisione pagina 19 di 20 giustifica anche l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra la convenuta e la terza chiamata.
Le spese delle due CTU vanno poste in via definitiva a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la al Controparte_1 pagamento della somma di € 238.571,00 in favore di , di € 222.927,00 ciascuno Parte_4
in favore di e nonché di € 40.940,00 ciascuno in favore di Parte_1 Parte_5 [...]
, , e oltre interessi legali e rivalutazione Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8
secondo i criteri indicati in parte motiva;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna la Controparte_15
a tenere indenne la convenuta di quanto dovrà versare agli attori indicati nel capo
[...]
precedente per effetto della presente sentenza (comprese gli ulteriori capi di condanna che seguono), detratto il 20% del totale;
- rigetta le domanda formulate da e nonché quella nei Parte_2 Parte_6
confronti di e e delle ulteriori terze chiamate;
CP_4 Controparte_3
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la per i Controparte_1
restanti 2/3 in favore degli attori ( , Parte_4 Parte_1 Parte_10
, , e che si liquidano in € 9.402,00 per
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_8 compensi, € 363,33 per spese, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore istante;
- compensa le spese di lite tra le altri parti processuali;
- pone le spese delle CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
Cosenza, 13.12.2025
Il Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza
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