Articolo 4 della Legge 8 aprile 1999, n. 87
Articolo 3Articolo 5
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24 aprile 1999
Art. 4. 1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all' articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1 gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica gia' destinata alla tenuta di San Rossore, e quanto a lire 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione sugli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' il seguente:
"2. A partire dall'esercizio 1998 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato".
Entrata in vigore il 24 aprile 1999