Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, proposto da
Lido Gandoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , NC AT, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Lucia Venneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Leporano, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
della validità della concessione demaniale comunale rilasciata con Delibera di Giunta Municipale di Leporano n.123/2004, previa dichiarazione di insussistenza dell’obbligo di autorizzazione doganale e/o annullamento/declaratoria d’inefficacia della disapplicazione operata dal giudice penale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IE RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento della validità della concessione demaniale marittima - deliberazione n. 123 del 21.07.2004 della Giunta Comunale del Comune di Leporano - previa dichiarazione di insussistenza dell’obbligo dell’autorizzazione doganale, e per la declaratoria dell’illegittimità e/o inefficacia della disapplicazione dell’atto operata dal giudice penale nel procedimento in atti richiamato.
A sostegno del ricorso, essa ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.lgs. 374 del 1990 e degli artt. 633 e ss. c.p. Violazione e falsa applicazione del Reg. UE 952/2013, del D.lgs. 374/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 - 829 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. del D.lgs. n.267/2000. Violazione del regolamento Cosap del Comune di Leporano.
2)Validità della delibera comunale e illegittimità della disapplicazione operata dal giudice penale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 LAC.
3)Violazione del principio della separazione dei poteri. Eccesso, straripamento e usurpazione di poteri.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 11.06.2025, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Il Comune di Leporano, anch’esso intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 09.07.2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti nei termini di cui all’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 27.01.2026 la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, si può prescindere dall’esame dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa erariale; e ciò in considerazione dell’essere la vocatio in ius dell’Amministrazione statale frutto di un evidente errore materiale dovuto ai fatti per cui è causa, oltre che per acclarata infondatezza del gravame per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito si rileva quanto segue.
La vicenda di causa concerne la legittimità della deliberazione n. 123 del 21.07.2004 della Giunta Comunale del Comune di Leporano avente ad oggetto: Concessione alla Lido Gandoli s.r.l. di frazione di terreno comunale sita in Gandoli alla N.C.T. al Foglio 8 e confinante ad est con p.lla 119 e ad ovest con p.lla 267 entrambe della proprietà della stessa Lido Gandoli s.r.l”.
In particolare, parte ricorrente, nel 2004, ha chiesto al Comune di Leporano la concessione di una frazione di terreno (stradina) ad uso transito pedonale per accedere all’adiacente esistente stabilimento di sua proprietà.
L’Ente civico intimato, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 2004, ha concesso l’autorizzazione all’uso della stradina sopra richiamata alle seguenti prescrizioni:
“-assicurare il passaggio pedonale, come indicato in piantina, per libero accesso alla zona demaniale (particella 903) sopra descritta sul tratto di proprietà Gandoli, attraverso le p.lle 144, 880 287, tenendo aperti i cancelli n. 4 e 5 dalle ore 7,00 fino al tramonto (ovvero per tutta la giornata);
-lasciare libero e disponibile, attraverso il cancello n. 5, un passaggio carrabile di emergenza, in caso di necessità di soccorso, ad autoambulanze o mezzi diversi, collegando la zona parcheggio con la strada che costeggia l’impianto di sollevamento dei reflui e che come evidenziato si ricollega alla Litoranea salentina; omissis”.
All’esito di un sopralluogo del 01.08.2024 degli agenti della Guardia di Finanza, sono state sollevate contestazioni alle ricorrenti quanto alle “costruzioni” (cfr. cancelli che delimitano l’area demaniale e privata) per violazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 374 del 08.11.1990, rubricato “ edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale ”.
Gli accertamenti di cui sopra, per quanto di interesse, hanno comportato la sottoposizione, a cura del Tribunale penale di Taranto, a sequestro preventivo dei cancelli sopra richiamati, previa disapplicazione della concessione demaniale n. 123 del 2004 in quanto illegittima per essere stata la stessa adottata in difetto della presupposta autorizzazione doganale di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 374 del 1990 (oggi sostituito dall’art. 7 dell’Allegato 1 al D.lgs. n. 141 del 26.09.2024).
Alla luce dei fatti sopra richiamati, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, chiedendo l’accertamento della legittimità della deliberazione comunale n. 123 del 2004, previa dichiarazione: 1) dell’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione doganale; 2) dell’illegittimità e/o inefficacia della disapplicazione operata dal Tribunale penale di Taranto.
Ebbene, il Collegio ritiene infondate tutte le doglianze prospettate con il ricorso in esame.
Infondate sono, innanzitutto, le censure formulate sotto il profilo dell’asserita inefficacia dell’accertamento dell’illegittimità della concessione demaniale n. 123 del 2004 compiuto, incidentalmente, dal giudice penale nella della decisione della controversia di sua competenza.
Questo Tribunale, infatti, non può sindacare le statuizioni (cfr. asserita illegittima disapplicazione della concessione) rese dal giudice penale, tenuto conto del fatto che le doglianze avverso i pronunciamenti giudiziari devono farsi valere, nelle opportune sedi, mediante gli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento.
A ciò si aggiunga che contrariamente all’assunto attoreo, il giudice ordinario gode di poteri specifici in relazione agli atti amministrativi, potendo lo stesso conoscere incidentalmente della legittimità del provvedimento amministrativo medesimo nelle sedi di sua competenza.
In tal senso depone l’art. 5 dell’Allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo), che fissa il potere del giudice ordinario di disapplicazione degli atti amministrativi se illegittimi, prevedendo che “ in questi come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi ”.
Dal che ne deriva che il giudice ordinario può decidere - come avvenuto nella specie - della controversia sottoposta alla sua attenzione come se l’atto amministrativo, all’esito di un accertamento incidentale sulla legittimità dello stesso, non esistesse ( tamquam non esset ) con riferimento al singolo caso concreto sottoposto alla sua attenzione.
La valutazione in ordine alla correttezza o meno del potere di disapplicazione non compete al giudice amministrativo; dovendo di contro parte ricorrente, come sopra rilevato, far valere le proprie contestazioni attraverso il ricorso ai mezzi di impugnazione messi a disposizione dal legislatore per censurare le decisioni dell’autorità giudiziaria.
Né parte ricorrente, poi, può pretendere che questo Tribunale statuisca in ordine alla necessarietà o meno dell’autorizzazione doganale ai fini di cui si discorre, in difetto – come nella specie - di pronunciamenti espressi dell’Amministrazione statale, ostando a tal fine il disposto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate, oltre che prive di qualsivoglia supporto probatorio.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La particolarità della questione esaminata giustifica, infine, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | AN SC |
IL SEGRETARIO