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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11716 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14385/24
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14385/24 promosso con ricorso depositato in data 27.06.2024 da:
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nato in [...] il [...], C.F. , che prende parte al Parte_3 C.F._3 presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
, nata in [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_4
, e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_5
, nata in [...] il [...], C.F. , che C.F._6 Parte_6 C.F._7 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], C.F. Persona_2
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio C.F._8 legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, giusta procura in atti
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura di Stato nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOP Dott. BR UX all'esito dell'udienza del 02.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. nato Controparte_2 a Colle Sannita (BN) il 15/01/1876 (doc. 1) e coniugato con la Sig.ra (all. 2), mai Persona_3 naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (all.3).
Il , regolarmente citato, ha impugnato quanto dedotto da parte ricorrente in Controparte_1 quanto non provata la discendenza diretta con l'avo che non abbia perso la cittadinanza italiana, chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, qualora dagli atti depositati venisse accertata tale discendenza, non si opponeva all'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor nato a [...] il [...] (doc. 1) e Controparte_2 coniugato con la Sig.ra (doc. 2) non si è mai naturalizzato, come da certificazione Persona_3 debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
Dalla predetta coppia di coniugi nasceva nel 1903 il sig. (doc. 4) Persona_4
Dal matrimonio, nel 1923, tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva nel 1924 la Persona_4 Persona_5 sig.ra (doc. 6) che nel 1944 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Parte_7
(doc. 7). Parte_1
Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
I predetti coniugi procreavano nel 1945 il sig. (doc. 8) al quale - in virtù dell'art. 1 Parte_1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. Quest'ultimo si univa in matrimonio nel 1971 con la sig.ra (doc. 9) e dalla loro Parte_8 unione nascevano nel 1972 il sig. (doc. 10), nel 1974 il sig. Parte_2 Parte_3
(doc. 11) e nel 1981 la sig.ra (doc. 12).
[...] Parte_6
Il sig. si sposava nel 2004 con la sig.ra (doc. 13) e dalla Parte_3 Persona_6 loro unione nascevano nel 2007 la sig.ra (doc. 14), nel 2010 la sig.ra Parte_5 [...]
(doc. 15) e nel 2014 la sig.ra (doc. 16). Parte_4 Persona_1 Parte_3
Dal matrimonio, nel 2010, tra la sig.ra e il sig. (doc. 17) nasceva Parte_6 Persona_7 nel 2021 il sig. (doc. 18) (antenato degli odierni ricorrenti), nato nel Comune di Persona_2
AV (NA) l'8 giugno 1867, cittadino italiano emigrato in Brasile, non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (doc 3 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti attuali ricorrenti come si evince dall'albero genealogico allegato in atti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria».
Relativamente alle eccezioni avanzate dal costituendo le stesse vanno disattese tenuto conto CP_1 della pronuncia della Suprema Corte che a Sezioni Unite (Sent. n. 25317 del 24.8.2022), con cui la stessa ha già statuito su tali deduzioni.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato in [...] il [...], Parte_1
C.F. , nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, , nato in [...] il [...], C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._4 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5 Parte_5
, nata in [...] il [...], C.F. , nata in
[...] C.F._6 Parte_6
Brasile il 04/12/1981, C.F. e , sono cittadini italiani;
C.F._7 Persona_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 11 dicembre 2025
Il GOP
Dott.BR UX
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14385/24 promosso con ricorso depositato in data 27.06.2024 da:
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nato in [...] il [...], C.F. , che prende parte al Parte_3 C.F._3 presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
, nata in [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_4
, e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_5
, nata in [...] il [...], C.F. , che C.F._6 Parte_6 C.F._7 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], C.F. Persona_2
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio C.F._8 legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, giusta procura in atti
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura di Stato nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOP Dott. BR UX all'esito dell'udienza del 02.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. nato Controparte_2 a Colle Sannita (BN) il 15/01/1876 (doc. 1) e coniugato con la Sig.ra (all. 2), mai Persona_3 naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (all.3).
Il , regolarmente citato, ha impugnato quanto dedotto da parte ricorrente in Controparte_1 quanto non provata la discendenza diretta con l'avo che non abbia perso la cittadinanza italiana, chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, qualora dagli atti depositati venisse accertata tale discendenza, non si opponeva all'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor nato a [...] il [...] (doc. 1) e Controparte_2 coniugato con la Sig.ra (doc. 2) non si è mai naturalizzato, come da certificazione Persona_3 debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
Dalla predetta coppia di coniugi nasceva nel 1903 il sig. (doc. 4) Persona_4
Dal matrimonio, nel 1923, tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva nel 1924 la Persona_4 Persona_5 sig.ra (doc. 6) che nel 1944 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Parte_7
(doc. 7). Parte_1
Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
I predetti coniugi procreavano nel 1945 il sig. (doc. 8) al quale - in virtù dell'art. 1 Parte_1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. Quest'ultimo si univa in matrimonio nel 1971 con la sig.ra (doc. 9) e dalla loro Parte_8 unione nascevano nel 1972 il sig. (doc. 10), nel 1974 il sig. Parte_2 Parte_3
(doc. 11) e nel 1981 la sig.ra (doc. 12).
[...] Parte_6
Il sig. si sposava nel 2004 con la sig.ra (doc. 13) e dalla Parte_3 Persona_6 loro unione nascevano nel 2007 la sig.ra (doc. 14), nel 2010 la sig.ra Parte_5 [...]
(doc. 15) e nel 2014 la sig.ra (doc. 16). Parte_4 Persona_1 Parte_3
Dal matrimonio, nel 2010, tra la sig.ra e il sig. (doc. 17) nasceva Parte_6 Persona_7 nel 2021 il sig. (doc. 18) (antenato degli odierni ricorrenti), nato nel Comune di Persona_2
AV (NA) l'8 giugno 1867, cittadino italiano emigrato in Brasile, non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (doc 3 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti attuali ricorrenti come si evince dall'albero genealogico allegato in atti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria».
Relativamente alle eccezioni avanzate dal costituendo le stesse vanno disattese tenuto conto CP_1 della pronuncia della Suprema Corte che a Sezioni Unite (Sent. n. 25317 del 24.8.2022), con cui la stessa ha già statuito su tali deduzioni.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato in [...] il [...], Parte_1
C.F. , nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, , nato in [...] il [...], C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._4 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5 Parte_5
, nata in [...] il [...], C.F. , nata in
[...] C.F._6 Parte_6
Brasile il 04/12/1981, C.F. e , sono cittadini italiani;
C.F._7 Persona_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 11 dicembre 2025
Il GOP
Dott.BR UX