Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/02/2026, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16381/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16381 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Pomettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento comunicato e/o notificato dallo Sportello Unico Immigrazione di Roma, con il quale si dispone il rigetto dell''istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadino extracomunitario ex art. 103 del Decreto –Legge 19 maggio 2020 n.34, presentata dal datore di lavoro sig.-OMISSIS- in data 12.08. 2020, contraddistinta dal codice identificativo -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. SC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione di Roma con il quale si è disposto il rigetto dell’istanza di emersione irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 del Decreto –Legge 19 maggio 2020 n.34, presentata dal datore di lavoro sig.-OMISSIS- in data 12.08. 2020.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis legge 241/1990 e censura il grave ritardo nella conclusione delle procedure, nonché l’eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.
Chiede pertanto che il Tribunale, previa concessione della misura cautelare, voglia provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale n.428/2024.
All’udienza pubblica del 25.11.2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio con ordinanza n. 22513/2025 del 12 dicembre 2025 ha disposto quanto segue:
“ Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, ha rilevato che sussistono dubbi in ordine alla permanenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso in epigrafe atteso che, nell’ambito del ricorso collegato RG n. -OMISSIS-/2022 (proposto ex art. 117 cpa per il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di emersione), definito con sentenza della Sezione di improcedibilità n. -OMISSIS- del 28 gennaio 2025 (essendo stato poi adottato il provvedimento di rigetto del 6 ottobre 2023 impugnato in questa sede), parte ricorrente ha anche formulato in data 27 gennaio 2025 richiesta di cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che, nelle more, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale valido fino al 10 aprile 2026;
Ritenuto di dover assegnare alle parti trenta (30) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;”.
Occorre anzitutto constatare che parte ricorrente non ha ritenuto di impugnare l’ordinanza cautelare e non ha dedotto alcuna nota in ordine alla questione di rito, sollevata dal Collegio, che pertanto ritiene di dover passare all’esame del merito.
Il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente nella pendenza del procedimento amministrativo non ha dimostrato i requisiti di ammissibilità e procedibilità della domanda di emersione, presentata ai sensi dell’art.9 c.1 D.M.27.05.2020.Va constatata quindi la condotta inerte del datore di lavoro di reiterata mancata presentazione della documentazione necessaria per la stipula del contratto di soggiorno ai fini del rilascio del nulla osta al permesso di soggiorno.
Rileva a tal fine il parere negativo emesso dall’Ispettorato territoriale del lavoro nella fase consultiva secondo cui: “Da accertamento e verifica c/o l’agenzia delle entrate risulta che il datore di lavoro non possiede il reddito imponibile richiesto per l’assunzione del lavoratore, come da normativa ( Art. 9 comma 1 del Decreto Ministero Interno del 27/05/2020)”.
Risulta essere stata quindi notificata dal SUI la richiesta di inoltro della documentazione necessaria, mediante la comunicazione prot. -OMISSIS- del 23.3.2022 agli indirizzi di posta elettronica eletti in domanda e all’indirizzo dell’allora difensore, contenente altresì l’avviso che, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la mancata e/o parziale trasmissione della suddetta documentazione avrebbe comportato il rigetto dell’istanza.
Infatti il lavoratore ha eletto il proprio domicilio presso l’Avv. Scalco Erika e contestualmente presentato richiesta di accesso agli atti; l’Ufficio ha risposto con detta nota del 23.03.2022 contenente il parere ostativo emesso dall’Ispettorato.
Le parti dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione non hanno inviato nulla allo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma, che ha pertanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, inoltrato formale preavviso di rigetto prot.n.MIT PR_RMSUI 00018767 in data 13.03.2023, depositato in atti del presente giudizio.
Occorre quindi prendere atto che anche dopo il duplice preavviso di rigetto, conosciuto in ogni caso quantomeno in sede di ricorso da parte degli interessati, nulla è stato trasmesso allo Sportello Unico. Correttamente, in assenza della dimostrazione dei requisiti reddituali del datore e dell’esistenza del pregresso rapporto di lavoro irregolare da sanare, l’ufficio in data 06.10.2023 ha adottato il provvedimento di rigetto oggi impugnato.
Le censure dedotte sono pertanto infondate e si deve confermare che non sono stati dimostrati e non sussistono i requisiti di legge necessari per l’accoglimento dell’istanza di emersione.
Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione costituita, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 novembre 2025, 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ER | DA OV |
IL SEGRETARIO