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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 634/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11.03.2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. FOGLIA CIRO, e da rappresentato e difeso dall'avv. D'ONOFRIO Parte_2
MARIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RC (CE) in data 12.06.2010; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 26.11.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separali con l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2. La casa coniugale, per accordo intercorso tra le odierne parti sub iudice è stata messa in vendita, con regolamentazione di detta, comune e concordata volontà di seguito dettagliatamente riferita e trascritta.
Ad ogni buon conto, fino alla data di formalizzazione del rogito notarile di alienazione a terzi per essa e già specificata consistenza immobiliare, l'anzidetta rimane assegnata alla signora che ivi continuerà a risiedere, con voltura, a suo nome, di tutte le Parte_1 utenze serventi l'immobile stesso, che, saranno, pertanto, a suo esclusivo carico.
3. Le parti, in ossequio alla riferita e concorde determinazione di dipanare ogni questione patrimoniale tra le medesime pendente, ribadiscono l'attribuzione al signor
[...]
dei qui di seguito individuati e specificati beni mobili ed arredi della casa Parte_2 coniugale: cucina piccola;
n. sei sedie con tavolo della cucina grande;
armadio; attrezzi lavoro;
banco sega;
aspirapolvere folletto;
stanza matrimoniale lkea;
una scrivania;
parete attrezzata;
mobile basso;
computer portatile personale;
pc/tablet e n. due PC fissi;
due stampanti di cui una non funzionante e scaffali;
n. tre televisori, di cui una già non utilizzata, l'altra presente in cucina e l'ultima di piccole dimensioni, ribadiscono, altresì, che gli ulteriori arredi e suppellettili, rimangono definitivamente attribuiti alla signora
. Parte_1
4. Come già precisato al precedente capoverso 2 ed in ossequio alla concorde volontà di procedere alla vendita a terzi dell'immobile adibito a casa coniugale (localizzato in
Camigliano alla via Santa Lucia n.8, acquistato dai riferiti coniugi, finanche con l'ausilio economico della famiglia di origine della , giusta atto per notar Parte_1 Per_1
in data 09.04.2015, repertorio n.3246, raccolta n. 2559 e riportato in N.C.E.U. del
[...]
Comune di Camigliano, al foglio 2, p.lla 5039 sub.1 e sub.2), resta definitivamente confermata la vendita a terzi, tramite apposita agenzia immobiliare, di comune scelta, per il corrispettivo di € 185.000,00.
4.1. Con la formalizzazione del rogito notarile di trasferimento a terzi della proprietà di cui si discorre, la signora , nell'immediato e senza necessità di Parte_1 preavviso alcuno, si impegna ed obbliga a rilasciare l'immobile, libero da persone e cose.
4.2. Il corrispettivo di vendita, per espressa ed irrevocabile pattuizione intercorsa tra le odierne parti comparenti verrà attribuito, quanto al 40% al e Parte_2 quanto al 60% alla che, dal canto proprio, si impegna ed obbliga a Parte_1 manlevare e tenere indenne il da qualsivoglia e possibile pretesa Parte_2
2 economica, azionala e/o azionabile dalla propria famiglia di origine, siccome dipendente e correlata agli esborsi economici tutti, effettuati nei confronti delle odierne parti processuali in costanza di matrimonio;
e tanto con formalizzazione, reciproca, di quanto testé riferito, a mezzo ulteriore e separato atto scritto, controfirmato dai rispettivi genitori, confermato con successiva integrazione;
si precisa che eventuali spese relative all'agenzia immobiliare, le stesse saranno ripartite nella misura del 60% a carico della IG.ra e nella misura del Parte_1
40% a carico del IG. ; in eguale misura saranno ripartite le eventuali Parte_2 spese di plusvalenze, 60% a carico della IG.ra e 40% a carico del IG. Parte_1
. Parte_2
5. Le parti, in ossequio alla riferita e concorde determinazione di dipanare definitivamente, ogni questione, nessuna esclusa ed eccettuata, tra il medesimo pendente, ribadiscono, ancora, delle ulteriori e di seguito specificate situazioni, cosi come della formalizzata e concorde risoluzione per le anzidette: riferiscono innanzi tutto, della comune disponibilità di somme accantonate sul conto corrente contestato.
n.66099/1000/00002357, acceso sulla filale intesa San Paolo di Pignataro Maggiore, ammontanti ad euro 13.288,64 alla data del 04.03.2024; riferiscono, altresì, di contratto di mutuo n.08/44357260, ai medesimi cointestato, intercorrente con la filiale intesa San
Paolo di Pignataro Maggiore, con saldo debitorio, a tale data di € 24.096.26, oltre ad assicurazione su mutuo TE SA, codice finanziamento 58684454, pari ad €
326,25, per un totale di € 24.422,51; riferiscono, inoltre, di finanziamento acceso per l'acquisto di dispositivo acquafloor, di affinamento acqua con microfiltrazione, intercorrente con Cofidis, con saldo debitorio, alla data del 04.03.2024, di € 3.148,00 euro;
riferiscono, infine, di finanziamento acceso per studi nell'interesse di entrambi, con
TE SA, codice finanziamento 44075827 pari ad euro 4.556,67.
Di talché la debitoria di paritaria debenza delle odierne parti processuali, risulta essere ammontante a complessivi euro 32.125,18, nel mentre i signori e Parte_1 [...]
risultano avere la disponibilità, in quota paritaria, dell'importo di euro Parte_2
13.288,64 giacente sul conto n.66099/1000/00002357, acceso sulla filiale TE San
Paolo di Pignataro Maggiore.
Orbene, acclarate e condivise le anzidette circostanze, laddove la signora Parte_1 si impegna ed obbliga a corrispondere al l'importo di euro 9.419,27, Parte_2 integrando di tal guisa ed in uno alla dazione della quota parte di propria spettanza delle
3 somme giacenti sul c/c. n.66099/1000/00002357, la propria quota parte della debitoria verso terzi siccome riportata nel precedente capoverso, il signor si Parte_2 impegna ed obbliga, irrevocabilmente, ad onorare egli stesso le riferite debitorie, riconoscendo, per l'effetto, la estraneità della rispetto alle anzidette, con Parte_1 obbligo di manlevarla rispetto ad ogni, eventuale e possibile pretesa qualora avanzata dai riferiti creditori.
IGnora obbligala solo ed esclusivamente al pagamento della quota Parte_1 parte di propria spettanza afferente le spese di chiusura del conto n.66099/1000/00002357, acceso sulla filiale TE San Paolo di Pignataro Maggiore.
6. Le odierne parti comparenti, definite concordemente le antescritte questioni, riferiscono, altresì, di creditoria di spettanza ed azionata dall'INPS nei confronti della
[...]
, correlata all'indebita percezione di somme su pensione cat. INVCIV n.00171064, Pt_1 con saldo debitorio, all'attualità di oltre 10.000,00 euro.
Ebbene, per accordo intervenuto tra le parti, detta debitoria risulta e risulterà gravare, in buona parte, a carico della signora , con concorso economico del Parte_1 [...]
per soli e complessivi euro 2.000,00, che costui si impegna ed obbliga a Parte_2 corrispondere alla signora al momento della vendita dell'immobile. Parte_1
Si precisa, come indicato nel punto successivo, che da tale somma sarà detratta la somma di € 350,00, quale somma accreditata dal IG. alla IG.ra Parte_2 [...]
come mantenimento. Pt_1
Tale somma, infatti, dovrà essere restituita, come specificata nel punto successivo, perché la IG.ra è stata assunta come docente dal mese di Settembre 2024 in Parte_1 modo stabile e continuativo, circostanza all'epoca sconosciuta dal IG. , e Parte_2 dunque, tale mantenimento per il mese di ottobre, in base agli accordi di separazione
“..l'anzidetto obbligo di mantenimento troverà termine.... nella ipotesi in cui la IG.ra troverà un'occupazione lavorativa stabile e continua…”, non era più Parte_1 dovuto.
La somma, dunque, che il IG. verserà, quanto alla creditoria di Parte_2 spettanza ed azionata dall'INPS nei confronti della IG.ra , come Parte_1 specificata in tale punto, non sarà di € 2.000,00 bensì la sarà la somma di euro 1650,00.
7. Ferma la concordata e definitiva regolamentazione delle questioni patrimoniali afferenti e coinvolgenti le odierne parti sub iudice, stante l'intervenuta e seppur temporanea occupazione lavorativa della signora
4 8. nulla viene stabilito a titolo di mantenimento ed in favore di costei, con Parte_1 caducazione delle pregresse pattuizioni in precedenza stabilite e concordate al riguardo.
9. Con l'esecuzione delle pattuizioni finora riportate, giammai emendabili, né revocabili, le parti dichiarano, reciprocamente e definitivamente, di nulla aver a pretendere, per qualsivoglia ragione, l'una dall'altra.
10. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
11. Le parti si danno reciprocamente atto di aver inteso definire nella su emarginata maniera i rapporti finanche patrimoniali tra gli stessi esistenti.
12. Le parti procederanno a corrispondere le competenze legali ai rispettivi avvocati, i quali, con la sottoscrizione della presente rinunciano al vincolo della solidarietà professionale;
13. Gli oneri e le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RC (CE) il
12.06.2010 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RC (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, parte II, serie A, anno
2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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