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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 31/10/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 588 / 2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario ii Pace, dott. FR AV;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 03/10/2025 - fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. - con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
P.Q.M.
la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Ischia, 31 ottobre 2025
IL G.O.P.
(dott. FR AV) R.G. n. 588 / 2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.
FR AV,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 588/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
TRA
- (c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Avvantaggiato e dall'avv. Francesca Cannavacciuolo, domiciliata come in atti;
- ricorrente;
E
- Controparte_1
(c.f.: );
[...] P.IVA_1
- (c.f.: ); Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati come in atti;
- resistenti.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 23/10/2024, Parte_1
chiedeva accertarsi il proprio diritto a conseguire la patente di guida, con
[...] disapplicazione del provvedimento emesso dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione
1 Civile di Napoli in data 18/09/2024, che, nella parte dispositiva, così recitava: “preso atto della sussistenza di un diniego al rilascio della patente di guida in favore del
Sig./Sig.ra dispone conseguentemente, che il Sig./Sig.ra Parte_1 [...]
non può essere ammesso/a alla prova pratica per il conseguimento della Parte_1 patente di guida di categoria B , prevista per la data del 23/09/2024” ed in virtù .
Tanto in considerazione di “un ostativo al rilascio della patente di guida” inserito dalla
Prefettura di Napoli nel Sistema informativo del DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nonché a norma dell'art. 120 del Codice della Strada, espressamente richiamato, che, al comma 1 (per quanto rileva in questa sede), prevede: “Non possono conseguire la patente di guida […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi …”.
A tal fine esponeva:
- di essere stata condannata con sentenza n. 604/2016, emessa in data 17/03/2016 dal
GIP presso il Tribunale Ordinario di Venezia, divenuta definitiva il 17/06/2016, per il reato ex art. 73 DPR 309/1990 (cfr. ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di
Napoli n. 2024/4226 del 28/05/2024, prodotto dalla ricorrente) e di essere stata posta in regime di affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza dal 18/05/2021;
- di aver espiato la pena, scaduta il giorno 11/09/2024, data in cui è stata posta in libertà;
- di aver presentato, in data 25/09/2023, istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria B;
- di aver superato la prova teorica;
- che in data 23/09/2024, presentatasi alla prova pratica, le veniva comunicato di non poter esservi ammessa “a causa della sussistenza di un diniego al rilascio della patente di guida”;
- che il provvedimento impugnato, “privo di qualsivoglia riferimento o numero di protocollo”, era altresì privo di motivazione, rimandando, in merito, alla presentazione di specifica istanza di accesso agli atti da rivolgere alla Prefettura
Territorialmente competente.
Ciò esposto, la ricorrente censurava il provvedimento di diniego impugnato innanzitutto proprio per la carenza di motivazione, potendo, allo stato, solo immaginare o desumere che esso fosse stato adottato in conseguenza della cennata sentenza del Tribunale
2 Ordinario di Venezia, divenuta irrevocabile il 17/06/2016.
Inoltre, contestava la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della patente di guida, in quanto, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali invocati, l'affidamento in prova ai servizi sociali sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio provvedimento riabilitativo ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice della Strada, che, nell'adoperare il termine “provvedimenti riabilitativi”, non si riferirebbe soltanto all'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, “bensì ad un più ampio ventaglio di fattispecie”, comprensivo, appunto, dell'istituto invocato dalla ricorrente.
Tempestivamente costituitisi in giudizio, le Amministrazioni convenute resistevano all'opposizione deducendo, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva del
, con richiesta di rigetto della domanda nei suoi confronti, Controparte_1 ovvero, in subordine, di tenere indenne il medesimo dal pagamento delle CP_1 spese di lite. Ciò in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto interministeriale M.I. del 24/10/2011, “Le Prefetture attraverso il collegamento telematico provvedono all'aggiornamento dei dati relativi alle revoche dei titoli abilitativi alla guida disposti dai prefetti ai sensi del comma 2, del citato art. 120.”
Pertanto, il provvedimento di diniego al rilascio è formato dal , Controparte_2 sebbene (soltanto) formalmente sottoscritto dal . Controparte_1
Nel merito, la difesa dei resistenti deduceva l'infondatezza della domanda e chiedeva dichiararsi in capo alla ricorrente l'insussistenza dei requisiti soggettivi per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'art. 120 C.d.S.: il procedimento amministrativo sanzionatorio previsto, saldamente vincolato “alle risultanze del Casellario Giudiziario del singolo utente, nonché all'istruttoria perfezionata dal tramite le rispettive Prefetture”, renderebbe del Controparte_2 tutto irrilevante l'eventuale difetto di motivazione.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente, va evidenziato che il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale ordinario.
Al riguardo, con sentenza del 31 marzo 2025, n. 2626, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ribadito che “come recentemente chiarito da Cass., Sez. U. civ., 14 marzo 2022, n. 8188, il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel
3 contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”.
Circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del è opportuno precisare CP_3 che il provvedimento di diniego impugnato nel presente giudizio è stato adottato dall' di Napoli, struttura periferica del Ministero delle Controparte_4
Infrastrutture e dei Trasporti, cui va ricondotto l'atto di diniego impugnato.
L'inserimento, ad opera della di “un ostativo al rilascio della Controparte_5 patente di guida” nel Sistema informativo del già menzionato DTN costituisce mera segnalazione di un dato risultante da archivi, inviata, per competenza, ad una articolazione locale del , cui va pur sempre ricondotta la Controparte_1 responsabilità del provvedimento impugnato.
Vieppiù che, come espressamente evidenzia quest'ultimo nella parte motiva, “in presenza della comunicazione di eventuali ostativi, in qualunque tempo intervenuta, i competenti Uffici del DTN non possono ammettere il candidato alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente, senza incorrere nelle responsabilità di cui al comma 6 dell'articolo 120 CdS”.
L'eccezione, dunque, va respinta.
Passando ad analizzare la questione della legittimità del provvedimento impugnato,
l'art.120 C.d.S., al comma primo, nel prevedere le fattispecie ostative al conseguimento della patente di guida, fa espressamente “salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”.
Detta generica locuzione non può ritenersi finalizzata a ricomprendere esclusivamente l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, come espressamente statuito dalla Suprema Corte: “In tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art.
120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza
4 01/08/2022 n. 23815).
Alla luce di tale chiaro insegnamento deve ritenersi che, nel caso in esame, per effetto dell'incontestato esito positivo dell'affidamento in prova, sia venuto il motivo ostativo posto alla base del provvedimento di diniego opposto, che va, pertanto, disapplicato ex art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E.
Conclusivamente, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi che sussiste il diritto di di affrontare le prove per il conseguimento del titolo abilitativo Parte_1 alla guida, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, modificato con D.M. 13/08/2022,
n. 147, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nonché della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. FR AV, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 di sottoporsi all'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida;
2. condanna le Amministrazioni convenute a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 70,00 per anticipazioni ed euro 2.906,00 per competenze professionali, da maggiorarsi di rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Laura
Avvantaggiato e dell'avv. Francesca Cannavacciuolo, dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Ischia, il 31 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. FR AV)
5
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario ii Pace, dott. FR AV;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 03/10/2025 - fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. - con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
P.Q.M.
la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Ischia, 31 ottobre 2025
IL G.O.P.
(dott. FR AV) R.G. n. 588 / 2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.
FR AV,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 588/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
TRA
- (c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Avvantaggiato e dall'avv. Francesca Cannavacciuolo, domiciliata come in atti;
- ricorrente;
E
- Controparte_1
(c.f.: );
[...] P.IVA_1
- (c.f.: ); Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati come in atti;
- resistenti.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 23/10/2024, Parte_1
chiedeva accertarsi il proprio diritto a conseguire la patente di guida, con
[...] disapplicazione del provvedimento emesso dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione
1 Civile di Napoli in data 18/09/2024, che, nella parte dispositiva, così recitava: “preso atto della sussistenza di un diniego al rilascio della patente di guida in favore del
Sig./Sig.ra dispone conseguentemente, che il Sig./Sig.ra Parte_1 [...]
non può essere ammesso/a alla prova pratica per il conseguimento della Parte_1 patente di guida di categoria B , prevista per la data del 23/09/2024” ed in virtù .
Tanto in considerazione di “un ostativo al rilascio della patente di guida” inserito dalla
Prefettura di Napoli nel Sistema informativo del DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nonché a norma dell'art. 120 del Codice della Strada, espressamente richiamato, che, al comma 1 (per quanto rileva in questa sede), prevede: “Non possono conseguire la patente di guida […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi …”.
A tal fine esponeva:
- di essere stata condannata con sentenza n. 604/2016, emessa in data 17/03/2016 dal
GIP presso il Tribunale Ordinario di Venezia, divenuta definitiva il 17/06/2016, per il reato ex art. 73 DPR 309/1990 (cfr. ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di
Napoli n. 2024/4226 del 28/05/2024, prodotto dalla ricorrente) e di essere stata posta in regime di affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza dal 18/05/2021;
- di aver espiato la pena, scaduta il giorno 11/09/2024, data in cui è stata posta in libertà;
- di aver presentato, in data 25/09/2023, istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria B;
- di aver superato la prova teorica;
- che in data 23/09/2024, presentatasi alla prova pratica, le veniva comunicato di non poter esservi ammessa “a causa della sussistenza di un diniego al rilascio della patente di guida”;
- che il provvedimento impugnato, “privo di qualsivoglia riferimento o numero di protocollo”, era altresì privo di motivazione, rimandando, in merito, alla presentazione di specifica istanza di accesso agli atti da rivolgere alla Prefettura
Territorialmente competente.
Ciò esposto, la ricorrente censurava il provvedimento di diniego impugnato innanzitutto proprio per la carenza di motivazione, potendo, allo stato, solo immaginare o desumere che esso fosse stato adottato in conseguenza della cennata sentenza del Tribunale
2 Ordinario di Venezia, divenuta irrevocabile il 17/06/2016.
Inoltre, contestava la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della patente di guida, in quanto, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali invocati, l'affidamento in prova ai servizi sociali sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio provvedimento riabilitativo ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice della Strada, che, nell'adoperare il termine “provvedimenti riabilitativi”, non si riferirebbe soltanto all'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, “bensì ad un più ampio ventaglio di fattispecie”, comprensivo, appunto, dell'istituto invocato dalla ricorrente.
Tempestivamente costituitisi in giudizio, le Amministrazioni convenute resistevano all'opposizione deducendo, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva del
, con richiesta di rigetto della domanda nei suoi confronti, Controparte_1 ovvero, in subordine, di tenere indenne il medesimo dal pagamento delle CP_1 spese di lite. Ciò in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto interministeriale M.I. del 24/10/2011, “Le Prefetture attraverso il collegamento telematico provvedono all'aggiornamento dei dati relativi alle revoche dei titoli abilitativi alla guida disposti dai prefetti ai sensi del comma 2, del citato art. 120.”
Pertanto, il provvedimento di diniego al rilascio è formato dal , Controparte_2 sebbene (soltanto) formalmente sottoscritto dal . Controparte_1
Nel merito, la difesa dei resistenti deduceva l'infondatezza della domanda e chiedeva dichiararsi in capo alla ricorrente l'insussistenza dei requisiti soggettivi per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'art. 120 C.d.S.: il procedimento amministrativo sanzionatorio previsto, saldamente vincolato “alle risultanze del Casellario Giudiziario del singolo utente, nonché all'istruttoria perfezionata dal tramite le rispettive Prefetture”, renderebbe del Controparte_2 tutto irrilevante l'eventuale difetto di motivazione.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente, va evidenziato che il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale ordinario.
Al riguardo, con sentenza del 31 marzo 2025, n. 2626, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ribadito che “come recentemente chiarito da Cass., Sez. U. civ., 14 marzo 2022, n. 8188, il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel
3 contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”.
Circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del è opportuno precisare CP_3 che il provvedimento di diniego impugnato nel presente giudizio è stato adottato dall' di Napoli, struttura periferica del Ministero delle Controparte_4
Infrastrutture e dei Trasporti, cui va ricondotto l'atto di diniego impugnato.
L'inserimento, ad opera della di “un ostativo al rilascio della Controparte_5 patente di guida” nel Sistema informativo del già menzionato DTN costituisce mera segnalazione di un dato risultante da archivi, inviata, per competenza, ad una articolazione locale del , cui va pur sempre ricondotta la Controparte_1 responsabilità del provvedimento impugnato.
Vieppiù che, come espressamente evidenzia quest'ultimo nella parte motiva, “in presenza della comunicazione di eventuali ostativi, in qualunque tempo intervenuta, i competenti Uffici del DTN non possono ammettere il candidato alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente, senza incorrere nelle responsabilità di cui al comma 6 dell'articolo 120 CdS”.
L'eccezione, dunque, va respinta.
Passando ad analizzare la questione della legittimità del provvedimento impugnato,
l'art.120 C.d.S., al comma primo, nel prevedere le fattispecie ostative al conseguimento della patente di guida, fa espressamente “salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”.
Detta generica locuzione non può ritenersi finalizzata a ricomprendere esclusivamente l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, come espressamente statuito dalla Suprema Corte: “In tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art.
120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza
4 01/08/2022 n. 23815).
Alla luce di tale chiaro insegnamento deve ritenersi che, nel caso in esame, per effetto dell'incontestato esito positivo dell'affidamento in prova, sia venuto il motivo ostativo posto alla base del provvedimento di diniego opposto, che va, pertanto, disapplicato ex art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E.
Conclusivamente, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi che sussiste il diritto di di affrontare le prove per il conseguimento del titolo abilitativo Parte_1 alla guida, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, modificato con D.M. 13/08/2022,
n. 147, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nonché della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. FR AV, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 di sottoporsi all'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida;
2. condanna le Amministrazioni convenute a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 70,00 per anticipazioni ed euro 2.906,00 per competenze professionali, da maggiorarsi di rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Laura
Avvantaggiato e dell'avv. Francesca Cannavacciuolo, dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Ischia, il 31 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. FR AV)
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