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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3417/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carone Tommaso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Oria (Br) alla via
XXIV Maggio n. 13; attore
NEI CONFRONTI DI
SPORTIVA (c.f. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazzi Gianpiero, giusta mandato in atti, ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata in LA NA (Br) alla Via Casalvetere n. 6/a; convenuta
Conclusioni delle parti: attore: “ritenere con sentenza esecutiva come per legge ingiusta e illegittima per contrarietà alla legge e allo statuto e per l'effetto annullare la deliberazione adottata dalla
nell'assemblea dei soci del Controparte_3
11/04/2017 notificata il 25/05/17 e del presupposto e mai notificato provvedimento disciplinare adottato dal consiglio direttivo dell Controparte_3
nella seduta del 14/03/2017;
[...]
per l'effetto, e considerato che la sanzione è stata eseguita dalla
[...]
, dichiarare e quindi condannare la medesima Controparte_3
1 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del signor dei Parte_1
danni, da determinarsi in euro 10000,00 ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà determinata all'esito delle risultanze del presente giudizio, ed in ogni caso in misura non superiore ad euro 26000,00 limite entro il quale si dichiara di contenere la presente domanda risarcitoria, rinvenienti dall'aver subito la pronuncia e l'esecuzione di una sanzione illegittima;
Condannare la al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze del giudizio;
condannare la al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze della fase cautelare svoltasi innanzi al Giudice Dott.ssa G. Del
Mastro e della successiva fase di reclamo svoltasi innanzi al Collegio del Tribunale di
Brindisi e per l'effetto revocare e annullare al condanna del signor alle spese di Pt_1
lite di cui all'ordinanza collegiale del 28/12/17 depositata il 5/1/18; per l'effetto ordinare alla ” la Controparte_3
restituzione in favore del signor della somma di euro 2.659,98 corrisposta Pt_1
all in ragione dell'ordinanza del 5/1/18 (come da copia della richiesta di CP_3 pagamento e della dichiarazione per ricevuta a firme dell'Avv. G. Ignazzi che si allega)”; convenuta: “a) Dichiarare e riconoscere l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 23 c.c. per incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Brindisi, in favore del
Tribunale di Taranto;
b) Accertare e riconoscere l'inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità del ricorso ex art. 23 c.c., in quanto depositato in forma cartacea, in violazione della Legge n.
28/2012 (Legge di Stabilità 2013), che ha introdotto nel D.L. 179/2012 l'art. 16 bis;
c) In via subordinata ed in ogni caso, rigettare integralmente il ricorso ex art. 23 c.c., proposto dal sig. nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3
siccome del tutto infondato, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
d) Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione del 30.06.2017, ritualmente notificato, il sig. citava Parte_2 in giudizio la deducendo: che Controparte_3 nell'assemblea del 11.04.2017 veniva ratificato il provvedimento disciplinare adottato dal
Consiglio Direttivo nella seduta del 14.03.2017 con il quale gli veniva irrogata la sanzione della sospensione per dieci mesi dalla qualità di socio, mai notificato prima di tale assemblea;
che preliminarmente a tale provvedimento gli era stato contestato un provvedimento di addebiti adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10.11.2016; che gli venivano contestati “una serie di atti offensivi al buon nome dell'associazione determinati dal compimento di atti disonorevoli offensivi dell'altrui reputazione integranti anche estremi di reità, danneggiando l'interesse morale e il prestigio ed il buon nome dell'associazione Alipuglia…in violazione delle norme statutarie art. 2,3,10”.
Con il presente giudizio l'odierno attore impugnava la delibera adottata dall'assemblea dei soci il 11.04.2017 e gli atti prodromici per vizi procedurali nella adozione del provvedimento disciplinare e la sanzione irrogata per insussistenza degli addebiti contestati e in termini di proporzionalità.
Nel dettaglio, deduceva che i comportamenti contestati non erano contrari al precetto di cui all'art. 10 dello statuto poiché espressivi di mero dissenso rispetto ad alcune scelte organizzative dell'associazione e contenuti nei limiti del diritto di critica, sia pure aspra, nei confronti della gestione associativa.
Chiedeva, dunque, l'annullamento della deliberazione, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2017 si costituiva in giudizio l'associazione convenuta la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea stante la conformità dei provvedimenti contestati allo statuto e alla legge.
Il giudizio cautelare per la sospensione ex art. 23 c.c. del provvedimento, iscritto al n. r.g.
3417 sub 1/2017, si concludeva con ordinanza del 21.09.2017 di accoglimento e sospensione della delibera assembleare e del presupposto provvedimento adottato dal
Consiglio.
Avverso detto provvedimento cautelare l'associazione proponeva reclamo al Collegio che con ordinanza del 28.12.2017, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione monocratica, rigettava l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati
3 e condannava al pagamento in favore dell'associazione delle Parte_1 CP_3
spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio cautelare.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali;
all'udienza del 19.06.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta. La stessa è, difatti, tardiva essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, l'eccezione sarebbe infondata considerato che l'associazione convenuta ha una sede effettiva nel comune di Oria;
tanto è sufficiente per ritenere radicata la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 19 c.p.c.
Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità del ricorso ex art. 23 c.c., in quanto depositato in forma cartacea, in violazione della Legge n.
28/2012 (Legge di Stabilità 2013), che ha introdotto nel D.L. 179/2012 l'art. 16 bis, anche essa deve ritenersi tardiva, poiché introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. La stessa si manifesta, altresì, infondata poiché da riferirsi all'atto introduttivo del presente giudizio e non, dunque, ad un atto di una parte precedentemente costituita.
Passando ora al vaglio delle domande avanzate da parte attrice, esse sono in parte infondate e in parte inammissibili e, pertanto, devono essere disattese.
In particolare, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta adozione di una sanzione disciplinare illegittima è inammissibile, poiché formulata da parte attrice per la prima volta nel corpo delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e costituendo essa una domanda nuova rispetto a quella avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio, volta ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata. Tanto meno può affermarsi, come sostenuto dall'attore, che la domanda di risarcimento sia conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, introducenti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione, essendo i danni lamentati, nella prospettiva di parte attrice, una conseguenza piuttosto del rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, evenienza certamente prevedibile al momento della notifica dell'atto di citazione.
4 In ogni caso, va detto che la domanda di risarcimento del danno sarebbe comunque infondata non avendo rilevato questo Giudice, sulla base della documentazione agli atti e dell'attività istruttoria assunta in corso di causa, alcun profilo di illegittimità della delibera contestata.
Bisogna chiarire, in primo luogo, che, sebbene l'associazione convenuta non sia riconosciuta, è applicabile al caso in esame la disposizione di cui all'art. 23 c.c., il quale prevede una generale annullabilità delle delibere assunte dall'assemblea dell'associazione riconosciuta, contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, ed è applicabile in via analogica anche alle delibere delle associazioni non riconosciute (cfr. Corte appello Napoli sez. I, 12/01/2023, n.86).
La norma prevede, dunque, la possibilità di un sindacato giurisdizionale delle delibere assembleari, il quale deve, tuttavia, ritenersi limitato alla legittimità della delibera (non contrarietà alla legge, allo statuto e all'atto costitutivo) e non al merito della stessa, essendo precluso al giudice di valutare l'opportunità di una certa deliberazione.
Ed ancora va dato atto che l'art. 10 dello statuto dell'associazione sportiva aeronautica Ali
così dispone: “La qualità di socio si perde per decadenza nel caso del precedente CP_3
articolo 8, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal
Consiglio Direttivo della “ ” previa contestazione nei confronti del socio che CP_3
abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale oppure il prestigio e il buon nome della “ ”. Il Consiglio Direttivo può CP_3
infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero o della sospensione dono ad un anno”.
Venendo ora alle specifiche doglianze sollevate da parte attrice, esse sono riconducibili a due macrocategorie: la legittimità formale della deliberazione e la sua conformità alla legge e alle regole dello statuto.
Quanto agli profili formali, ad avviso di chi giudica, la delibera impugnata è esente da vizi procedurali. Ed invero, correttamente l'irrogazione della sanzione disciplinare è avvenuta ad opera del Consiglio Direttivo (così dispongono chiaramente gli artt. 10 e 14 dello statuto i quali legittimamente derogano alla competenza assembleare prevista ex lege in materia); ad abundantiam, il provvedimento di irrogazione della sanzione è stato ratificato
5 dall'assemblea dei soci. All'attore è stato previamente contestato l'addebito, tanto che lo stesso ha provveduto all'inoltro al Consiglio direttivo di una propria memoria difensiva, datata 27.12.2016, con richiesta di archiviazione della pratica.
Nessun conflitto di interessi è ravvisabile in capo ai membri del Consiglio direttivo, i quali si sono limitati ad esercitare delle facoltà previste dallo statuto e ad adottare il conseguente provvedimento disciplinare, dal quale non vi è ragione di ritenere sia derivato alcun personale vantaggio.
Quanto all'episodio in contestazione, dalla documentazione agli atti e dalle prove testimoniali assunte in corso di causa è emerso che nell'estate del 2016 Parte_1
organizzava, insieme ad altri soci, una cena presso gli spazi in uso all'associazione.
All'evento partecipavano soltanto alcuni dei soci, le loro famiglie e altri ospiti. Quella sera l'attore affiggeva nella bacheca della sala riunioni “Club House” un manifesto datato
16.9.2016, agli atti di causa, da lui stesso realizzato. Inoltre, in data 27.10.2016 trasmetteva una missiva al legale rappresentante dell'associazione invitando a verificare “il CP_3
rigido rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, degli avventori e dell'ambiente”, facendo riferimento al ricorso a manovalanza da parte di un socio e all'impiego di fito farmaci.
Ora, chi giudica ritiene che il contenuto della missiva del 27.10.2016 non possa dirsi rilevante ai fini disciplinari non integrando alcuna delle condotte sanzionate dall'art. 10 dello statuto;
essa contiene, difatti, un mero invito rivolto all'associazione a verificare il rispetto di tutte le regole poste a tutela dei lavoratori e dell'ambiente; essa, dunque, non manifesta alcun intento diffamatorio ovvero offensivo.
Al contrario, è manifestamente lesivo dell'interesse morale, del prestigio e del buon nome dell'associazione il contenuto del manifesto del 16.9.2016.
Con tale scritto, reso conoscibile a terzi mediante affissione in una bacheca esposta in luogo aperto al pubblico, gli autori (incluso l'attore, che non ha mai disconosciuto la riferibilità a sé del manifesto) informano che i così detti “solidali” (cioè alcuni dei soci dell'associazione convenuta) avevano creato un nuovo soggetto chiaramente contrapposto a quello già esistente dal quale si differenziava per la democraticità e l'intento di promuovere il puro volo. Si legge ancora nel manifesto, recante la denominazione di tale nuova compagine (essential flight group), che l'iniziativa veniva resa nota a curiosi e pettegoli detrattori (il riferimento non può che andare agli altri soci della associazione
6 convenuta, destinatari della comunicazione) e che tra i requisiti obbligatori per l'iscrizione al nuovo gruppo vi era l'opposizione alla direzione fascistoide dell'attuale direttivo dell . Parte_3
Il contenuto del manifesto rende evidente un aperto dissenso rispetto alla condotta fino a quel momento tenuta dal direttivo dell'associazione convenuta. Ora, è chiaro che se la manifestazione del dissenso e della critica è certamente legittima perché espressione di diritti costituzionalmente protetti, la cui tutela va garantita in ogni contesto ove si esplica la personalità del singolo (e, dunque, anche in ambito associativo), al pari legittime non possono considerarsi le modalità con le quali tale dissenso è stato espresso. I toni utilizzati paiono, invero, eccessivi e sproporzionati rispetto al fine perseguito (quello di stimolare un effettivo confronto con il Consiglio direttivo) e producono quale unico effetto quello di screditare l'operato dell'associazione, evidenziandone pubblicamente gravi profili di criticità (antidemocraticità dei metodi utilizzati, definiti addirittura fascistoidi, scarsa attenzione alla promozione del volo - quello vero, appunto - ed eccessiva tendenza al pettegolezzo).
Il manifesto produce, poi, un ulteriore effetto: quello di minare dall'interno l'unità dell'associazione, presupposto necessario per il proficuo perseguimento dei fini sociali. I soci vengono, difatti, informati della costituzione di una nuova compagine (contrapposta a quella già esistente) e invitati ad iscriversi ad essa.
In definitiva, è convincimento di chi giudica che l'associazione abbia agito secondo le prescrizioni di legge e secondo quanto disposto dallo statuto, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 10 dello statuto per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, la quale pare, alla luce della gravità delle condotte censurate, non manifestamente sproporzionata.
Alla luce di tali considerazioni, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, deve essere confermata la regolamentazione delle spese di lite relative alla fase cautelare, di cui all'ordinanza emessa in data 28.12.2017. Inoltre, l'attore va condannato alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
7 Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 7.616,00 per competenze, oltre spese generali,
i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ignazzi Gianpiero, in quale si
è dichiarato antistatario.
Brindisi, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3417/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carone Tommaso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Oria (Br) alla via
XXIV Maggio n. 13; attore
NEI CONFRONTI DI
SPORTIVA (c.f. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazzi Gianpiero, giusta mandato in atti, ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata in LA NA (Br) alla Via Casalvetere n. 6/a; convenuta
Conclusioni delle parti: attore: “ritenere con sentenza esecutiva come per legge ingiusta e illegittima per contrarietà alla legge e allo statuto e per l'effetto annullare la deliberazione adottata dalla
nell'assemblea dei soci del Controparte_3
11/04/2017 notificata il 25/05/17 e del presupposto e mai notificato provvedimento disciplinare adottato dal consiglio direttivo dell Controparte_3
nella seduta del 14/03/2017;
[...]
per l'effetto, e considerato che la sanzione è stata eseguita dalla
[...]
, dichiarare e quindi condannare la medesima Controparte_3
1 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del signor dei Parte_1
danni, da determinarsi in euro 10000,00 ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà determinata all'esito delle risultanze del presente giudizio, ed in ogni caso in misura non superiore ad euro 26000,00 limite entro il quale si dichiara di contenere la presente domanda risarcitoria, rinvenienti dall'aver subito la pronuncia e l'esecuzione di una sanzione illegittima;
Condannare la al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze del giudizio;
condannare la al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze della fase cautelare svoltasi innanzi al Giudice Dott.ssa G. Del
Mastro e della successiva fase di reclamo svoltasi innanzi al Collegio del Tribunale di
Brindisi e per l'effetto revocare e annullare al condanna del signor alle spese di Pt_1
lite di cui all'ordinanza collegiale del 28/12/17 depositata il 5/1/18; per l'effetto ordinare alla ” la Controparte_3
restituzione in favore del signor della somma di euro 2.659,98 corrisposta Pt_1
all in ragione dell'ordinanza del 5/1/18 (come da copia della richiesta di CP_3 pagamento e della dichiarazione per ricevuta a firme dell'Avv. G. Ignazzi che si allega)”; convenuta: “a) Dichiarare e riconoscere l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 23 c.c. per incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Brindisi, in favore del
Tribunale di Taranto;
b) Accertare e riconoscere l'inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità del ricorso ex art. 23 c.c., in quanto depositato in forma cartacea, in violazione della Legge n.
28/2012 (Legge di Stabilità 2013), che ha introdotto nel D.L. 179/2012 l'art. 16 bis;
c) In via subordinata ed in ogni caso, rigettare integralmente il ricorso ex art. 23 c.c., proposto dal sig. nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3
siccome del tutto infondato, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
d) Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione del 30.06.2017, ritualmente notificato, il sig. citava Parte_2 in giudizio la deducendo: che Controparte_3 nell'assemblea del 11.04.2017 veniva ratificato il provvedimento disciplinare adottato dal
Consiglio Direttivo nella seduta del 14.03.2017 con il quale gli veniva irrogata la sanzione della sospensione per dieci mesi dalla qualità di socio, mai notificato prima di tale assemblea;
che preliminarmente a tale provvedimento gli era stato contestato un provvedimento di addebiti adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10.11.2016; che gli venivano contestati “una serie di atti offensivi al buon nome dell'associazione determinati dal compimento di atti disonorevoli offensivi dell'altrui reputazione integranti anche estremi di reità, danneggiando l'interesse morale e il prestigio ed il buon nome dell'associazione Alipuglia…in violazione delle norme statutarie art. 2,3,10”.
Con il presente giudizio l'odierno attore impugnava la delibera adottata dall'assemblea dei soci il 11.04.2017 e gli atti prodromici per vizi procedurali nella adozione del provvedimento disciplinare e la sanzione irrogata per insussistenza degli addebiti contestati e in termini di proporzionalità.
Nel dettaglio, deduceva che i comportamenti contestati non erano contrari al precetto di cui all'art. 10 dello statuto poiché espressivi di mero dissenso rispetto ad alcune scelte organizzative dell'associazione e contenuti nei limiti del diritto di critica, sia pure aspra, nei confronti della gestione associativa.
Chiedeva, dunque, l'annullamento della deliberazione, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2017 si costituiva in giudizio l'associazione convenuta la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea stante la conformità dei provvedimenti contestati allo statuto e alla legge.
Il giudizio cautelare per la sospensione ex art. 23 c.c. del provvedimento, iscritto al n. r.g.
3417 sub 1/2017, si concludeva con ordinanza del 21.09.2017 di accoglimento e sospensione della delibera assembleare e del presupposto provvedimento adottato dal
Consiglio.
Avverso detto provvedimento cautelare l'associazione proponeva reclamo al Collegio che con ordinanza del 28.12.2017, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione monocratica, rigettava l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati
3 e condannava al pagamento in favore dell'associazione delle Parte_1 CP_3
spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio cautelare.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali;
all'udienza del 19.06.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta. La stessa è, difatti, tardiva essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, l'eccezione sarebbe infondata considerato che l'associazione convenuta ha una sede effettiva nel comune di Oria;
tanto è sufficiente per ritenere radicata la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 19 c.p.c.
Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità del ricorso ex art. 23 c.c., in quanto depositato in forma cartacea, in violazione della Legge n.
28/2012 (Legge di Stabilità 2013), che ha introdotto nel D.L. 179/2012 l'art. 16 bis, anche essa deve ritenersi tardiva, poiché introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. La stessa si manifesta, altresì, infondata poiché da riferirsi all'atto introduttivo del presente giudizio e non, dunque, ad un atto di una parte precedentemente costituita.
Passando ora al vaglio delle domande avanzate da parte attrice, esse sono in parte infondate e in parte inammissibili e, pertanto, devono essere disattese.
In particolare, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta adozione di una sanzione disciplinare illegittima è inammissibile, poiché formulata da parte attrice per la prima volta nel corpo delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e costituendo essa una domanda nuova rispetto a quella avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio, volta ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata. Tanto meno può affermarsi, come sostenuto dall'attore, che la domanda di risarcimento sia conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, introducenti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione, essendo i danni lamentati, nella prospettiva di parte attrice, una conseguenza piuttosto del rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, evenienza certamente prevedibile al momento della notifica dell'atto di citazione.
4 In ogni caso, va detto che la domanda di risarcimento del danno sarebbe comunque infondata non avendo rilevato questo Giudice, sulla base della documentazione agli atti e dell'attività istruttoria assunta in corso di causa, alcun profilo di illegittimità della delibera contestata.
Bisogna chiarire, in primo luogo, che, sebbene l'associazione convenuta non sia riconosciuta, è applicabile al caso in esame la disposizione di cui all'art. 23 c.c., il quale prevede una generale annullabilità delle delibere assunte dall'assemblea dell'associazione riconosciuta, contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, ed è applicabile in via analogica anche alle delibere delle associazioni non riconosciute (cfr. Corte appello Napoli sez. I, 12/01/2023, n.86).
La norma prevede, dunque, la possibilità di un sindacato giurisdizionale delle delibere assembleari, il quale deve, tuttavia, ritenersi limitato alla legittimità della delibera (non contrarietà alla legge, allo statuto e all'atto costitutivo) e non al merito della stessa, essendo precluso al giudice di valutare l'opportunità di una certa deliberazione.
Ed ancora va dato atto che l'art. 10 dello statuto dell'associazione sportiva aeronautica Ali
così dispone: “La qualità di socio si perde per decadenza nel caso del precedente CP_3
articolo 8, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal
Consiglio Direttivo della “ ” previa contestazione nei confronti del socio che CP_3
abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale oppure il prestigio e il buon nome della “ ”. Il Consiglio Direttivo può CP_3
infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero o della sospensione dono ad un anno”.
Venendo ora alle specifiche doglianze sollevate da parte attrice, esse sono riconducibili a due macrocategorie: la legittimità formale della deliberazione e la sua conformità alla legge e alle regole dello statuto.
Quanto agli profili formali, ad avviso di chi giudica, la delibera impugnata è esente da vizi procedurali. Ed invero, correttamente l'irrogazione della sanzione disciplinare è avvenuta ad opera del Consiglio Direttivo (così dispongono chiaramente gli artt. 10 e 14 dello statuto i quali legittimamente derogano alla competenza assembleare prevista ex lege in materia); ad abundantiam, il provvedimento di irrogazione della sanzione è stato ratificato
5 dall'assemblea dei soci. All'attore è stato previamente contestato l'addebito, tanto che lo stesso ha provveduto all'inoltro al Consiglio direttivo di una propria memoria difensiva, datata 27.12.2016, con richiesta di archiviazione della pratica.
Nessun conflitto di interessi è ravvisabile in capo ai membri del Consiglio direttivo, i quali si sono limitati ad esercitare delle facoltà previste dallo statuto e ad adottare il conseguente provvedimento disciplinare, dal quale non vi è ragione di ritenere sia derivato alcun personale vantaggio.
Quanto all'episodio in contestazione, dalla documentazione agli atti e dalle prove testimoniali assunte in corso di causa è emerso che nell'estate del 2016 Parte_1
organizzava, insieme ad altri soci, una cena presso gli spazi in uso all'associazione.
All'evento partecipavano soltanto alcuni dei soci, le loro famiglie e altri ospiti. Quella sera l'attore affiggeva nella bacheca della sala riunioni “Club House” un manifesto datato
16.9.2016, agli atti di causa, da lui stesso realizzato. Inoltre, in data 27.10.2016 trasmetteva una missiva al legale rappresentante dell'associazione invitando a verificare “il CP_3
rigido rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, degli avventori e dell'ambiente”, facendo riferimento al ricorso a manovalanza da parte di un socio e all'impiego di fito farmaci.
Ora, chi giudica ritiene che il contenuto della missiva del 27.10.2016 non possa dirsi rilevante ai fini disciplinari non integrando alcuna delle condotte sanzionate dall'art. 10 dello statuto;
essa contiene, difatti, un mero invito rivolto all'associazione a verificare il rispetto di tutte le regole poste a tutela dei lavoratori e dell'ambiente; essa, dunque, non manifesta alcun intento diffamatorio ovvero offensivo.
Al contrario, è manifestamente lesivo dell'interesse morale, del prestigio e del buon nome dell'associazione il contenuto del manifesto del 16.9.2016.
Con tale scritto, reso conoscibile a terzi mediante affissione in una bacheca esposta in luogo aperto al pubblico, gli autori (incluso l'attore, che non ha mai disconosciuto la riferibilità a sé del manifesto) informano che i così detti “solidali” (cioè alcuni dei soci dell'associazione convenuta) avevano creato un nuovo soggetto chiaramente contrapposto a quello già esistente dal quale si differenziava per la democraticità e l'intento di promuovere il puro volo. Si legge ancora nel manifesto, recante la denominazione di tale nuova compagine (essential flight group), che l'iniziativa veniva resa nota a curiosi e pettegoli detrattori (il riferimento non può che andare agli altri soci della associazione
6 convenuta, destinatari della comunicazione) e che tra i requisiti obbligatori per l'iscrizione al nuovo gruppo vi era l'opposizione alla direzione fascistoide dell'attuale direttivo dell . Parte_3
Il contenuto del manifesto rende evidente un aperto dissenso rispetto alla condotta fino a quel momento tenuta dal direttivo dell'associazione convenuta. Ora, è chiaro che se la manifestazione del dissenso e della critica è certamente legittima perché espressione di diritti costituzionalmente protetti, la cui tutela va garantita in ogni contesto ove si esplica la personalità del singolo (e, dunque, anche in ambito associativo), al pari legittime non possono considerarsi le modalità con le quali tale dissenso è stato espresso. I toni utilizzati paiono, invero, eccessivi e sproporzionati rispetto al fine perseguito (quello di stimolare un effettivo confronto con il Consiglio direttivo) e producono quale unico effetto quello di screditare l'operato dell'associazione, evidenziandone pubblicamente gravi profili di criticità (antidemocraticità dei metodi utilizzati, definiti addirittura fascistoidi, scarsa attenzione alla promozione del volo - quello vero, appunto - ed eccessiva tendenza al pettegolezzo).
Il manifesto produce, poi, un ulteriore effetto: quello di minare dall'interno l'unità dell'associazione, presupposto necessario per il proficuo perseguimento dei fini sociali. I soci vengono, difatti, informati della costituzione di una nuova compagine (contrapposta a quella già esistente) e invitati ad iscriversi ad essa.
In definitiva, è convincimento di chi giudica che l'associazione abbia agito secondo le prescrizioni di legge e secondo quanto disposto dallo statuto, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 10 dello statuto per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, la quale pare, alla luce della gravità delle condotte censurate, non manifestamente sproporzionata.
Alla luce di tali considerazioni, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, deve essere confermata la regolamentazione delle spese di lite relative alla fase cautelare, di cui all'ordinanza emessa in data 28.12.2017. Inoltre, l'attore va condannato alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
7 Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 7.616,00 per competenze, oltre spese generali,
i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ignazzi Gianpiero, in quale si
è dichiarato antistatario.
Brindisi, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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