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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ricorrente_1 Sezione 9, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9657/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Citta' Metropolitana Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Miceli - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5203/2025 depositato il
15/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA CITTA' METROPOLITANA DI Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento (notificati in data 02.10.2024 dal Comune di Ricorrente_1): - n. 249 del 30.11.2023, relativo al tributo IMU per l'anno 2021, per l'importo complessivo di € 1.005.622,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese (doc. 1); - n. 99 del 30.11.2023, relativo al tributo IMU per l'anno 2022, per l'importo complessivo di
€ 937.538,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese (doc. 2).
Deduce la violazione dell'art.
1 - comma 759 della legge n. 160/2019 per carenza del presupposto d'imposta sotto il profilo soggettivo e oggettivo, tenuto conto che gli immobili oggetto di accertamento sono esenti da imposta, in quanto destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali;
vengono perciò specificati gli istituti scolastici oggetto di tassazione (€ 669.322,30 per ciascun avviso).
Di seguito viene precisato che negli avvisi sono anche tassati:
n. 2 impianti sportivi (fg. 70 part. 2586 per € 9.177,69 e fg. 110 part. 827 per € 19.563,04), di proprietà della Città Metropolitana e dalla stessa detenuti;
n. 2 immobili (fg. 125 part. 246 sub. 1 e 2 per complessivi € 6.879,39), concessi in uso alla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, nell'ambito delle competenze condivise con la Città
Metropolitana in materia di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004);
n. 2 immobili per uso alloggio (fg. 125 part. 189 sub. 1 e 2 per complessivi € 3.830,58), di proprietà della
Città Metropolitana, dalla stessa detenuti e tenuti a disposizione dell'Ente;
una casa cantoniera (fg. 2 part. 27 per € 266,71);
un cespite facente parte del museo “Palazzo della Cultura” di Indirizzo_1 (fg. 88 part. 422 per
€ 744,96);
tre cespiti generici [fg. 110 part. 95 (soppressa), fg. 110 part. 336 (terreno), fg. 87 part. 951 (ruderi residui di muro), per complessivi € 1.213,92;
n. 11 beni immobili confiscati (doc. 3-4-5) concessi in comodato gratuito per scopi sociali, per un totale di imposta di € 15.016,04.
In riferimento agli immobili confiscati la ricorrente puntualizza che n. 3 (tre) immobili sono stati concessi in locazione (fg. 43 part. 107 sub. 21, fg. 129 part. 11 sub. 1 e 3), per un totale di imposta di € 9.890,85.
Quindi, ad eccezione dei tre immobili confiscati concessi in locazione, tutti gli altri immobili sono detenuti ed utilizzati per le finalità e le attività istituzionali della Città Metropolitana, direttamente o, comunque, concessi in forma gratuita, senza alcuna modalità commerciale.
La ricorrente rappresenta, perciò, di aver versato per l'anno 2021 la somma complessiva di € 58.997,00
(doc. 7 e 8), mentre per l'anno 2022 la somma complessiva di € 58.996,00 (doc. 9 e 10).
Inoltre evidenzia che con sentenza n. 1283-08-2024 (doc. 11) questa Corte ha annullato un precedente avviso di accertamento IMU per l'anno 2020, emesso dallo stesso Comune di Ricorrente_1 e relativo ai medesimi immobili. Ha presentato controdeduzioni il Comune di Ricorrente_1, eccependo di aver rettificato l'avviso di accertamento n. 249 per IMU 2021, avendo riconosciuto il versamento di euro 29.499,00; ritiene, perciò, il
Comune che, nei limiti della rettifica, l'atto gravato deve ritenersi corretto.
Quindi il Comune argomenta sulla dovutezza dell'imposta, anche richiamando gli esiti di altri contenziosi tra le parti.
Ha poi presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va in parte accolto.
Si ritiene che la questione controversa vada decisa, anche in un'ottica di uniformità decisionale all'interno di questa Corte, in conformità a quanto statuito dalla Sez. n. 8 della Corte con la recente decisione n.
1283/2024 (dep. 20.02.2024), peraltro confermata in sede di appello (decisione n. 1813/2025, dep. 27.06.2025, della Corte di Giustizia di II° grado della Calabria – Sez. staccata di Ricorrente_1), alle cui condivisibili conclusioni si rimanda (entrambe le decisioni sono allegate al fascicolo processuale), tenuto anche concorrentemente conto che si tratta di contenzioso riferito all'annualità 2020, immediatamente precedente a quelle (2021 e 2022) in contestazione.
In particolare è emersa la non imponibilità per gli istituti scolastici, nonché per “ gli ulteriori beni nella diretta detenzione dell'ente, così come per il cespite destinato a Centro sportivo basket, per i due cespiti destinati alla sede della Soprintendenza, per quello indicato come “ruderi”, per quello destinato a Palazzo della cultura, per quello indicato come Cantoniera ex Società_1, per quello indicato con dizione Istituzioni/ sociali – Città Metropolitana RC e infine per un terreno nella detenzione dell'Ente stesso “ (così la citata decisione di questa Corte n. 1283/2024).
Per converso va ritenuta l'imponibilità “ … per gli ulteriori cespiti per i quali, in elenco, veniva indicata la detenzione a titolo di comodato gratuito (a prescindere dalla destinazione anche a finalità sociali), ovvero a titolo di locazione … “ (così la ridetta decisione n. 1283/2024).
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini indicati in parte motiva e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ricorrente_1 Sezione 9, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9657/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Citta' Metropolitana Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Miceli - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5203/2025 depositato il
15/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA CITTA' METROPOLITANA DI Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento (notificati in data 02.10.2024 dal Comune di Ricorrente_1): - n. 249 del 30.11.2023, relativo al tributo IMU per l'anno 2021, per l'importo complessivo di € 1.005.622,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese (doc. 1); - n. 99 del 30.11.2023, relativo al tributo IMU per l'anno 2022, per l'importo complessivo di
€ 937.538,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese (doc. 2).
Deduce la violazione dell'art.
1 - comma 759 della legge n. 160/2019 per carenza del presupposto d'imposta sotto il profilo soggettivo e oggettivo, tenuto conto che gli immobili oggetto di accertamento sono esenti da imposta, in quanto destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali;
vengono perciò specificati gli istituti scolastici oggetto di tassazione (€ 669.322,30 per ciascun avviso).
Di seguito viene precisato che negli avvisi sono anche tassati:
n. 2 impianti sportivi (fg. 70 part. 2586 per € 9.177,69 e fg. 110 part. 827 per € 19.563,04), di proprietà della Città Metropolitana e dalla stessa detenuti;
n. 2 immobili (fg. 125 part. 246 sub. 1 e 2 per complessivi € 6.879,39), concessi in uso alla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, nell'ambito delle competenze condivise con la Città
Metropolitana in materia di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004);
n. 2 immobili per uso alloggio (fg. 125 part. 189 sub. 1 e 2 per complessivi € 3.830,58), di proprietà della
Città Metropolitana, dalla stessa detenuti e tenuti a disposizione dell'Ente;
una casa cantoniera (fg. 2 part. 27 per € 266,71);
un cespite facente parte del museo “Palazzo della Cultura” di Indirizzo_1 (fg. 88 part. 422 per
€ 744,96);
tre cespiti generici [fg. 110 part. 95 (soppressa), fg. 110 part. 336 (terreno), fg. 87 part. 951 (ruderi residui di muro), per complessivi € 1.213,92;
n. 11 beni immobili confiscati (doc. 3-4-5) concessi in comodato gratuito per scopi sociali, per un totale di imposta di € 15.016,04.
In riferimento agli immobili confiscati la ricorrente puntualizza che n. 3 (tre) immobili sono stati concessi in locazione (fg. 43 part. 107 sub. 21, fg. 129 part. 11 sub. 1 e 3), per un totale di imposta di € 9.890,85.
Quindi, ad eccezione dei tre immobili confiscati concessi in locazione, tutti gli altri immobili sono detenuti ed utilizzati per le finalità e le attività istituzionali della Città Metropolitana, direttamente o, comunque, concessi in forma gratuita, senza alcuna modalità commerciale.
La ricorrente rappresenta, perciò, di aver versato per l'anno 2021 la somma complessiva di € 58.997,00
(doc. 7 e 8), mentre per l'anno 2022 la somma complessiva di € 58.996,00 (doc. 9 e 10).
Inoltre evidenzia che con sentenza n. 1283-08-2024 (doc. 11) questa Corte ha annullato un precedente avviso di accertamento IMU per l'anno 2020, emesso dallo stesso Comune di Ricorrente_1 e relativo ai medesimi immobili. Ha presentato controdeduzioni il Comune di Ricorrente_1, eccependo di aver rettificato l'avviso di accertamento n. 249 per IMU 2021, avendo riconosciuto il versamento di euro 29.499,00; ritiene, perciò, il
Comune che, nei limiti della rettifica, l'atto gravato deve ritenersi corretto.
Quindi il Comune argomenta sulla dovutezza dell'imposta, anche richiamando gli esiti di altri contenziosi tra le parti.
Ha poi presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va in parte accolto.
Si ritiene che la questione controversa vada decisa, anche in un'ottica di uniformità decisionale all'interno di questa Corte, in conformità a quanto statuito dalla Sez. n. 8 della Corte con la recente decisione n.
1283/2024 (dep. 20.02.2024), peraltro confermata in sede di appello (decisione n. 1813/2025, dep. 27.06.2025, della Corte di Giustizia di II° grado della Calabria – Sez. staccata di Ricorrente_1), alle cui condivisibili conclusioni si rimanda (entrambe le decisioni sono allegate al fascicolo processuale), tenuto anche concorrentemente conto che si tratta di contenzioso riferito all'annualità 2020, immediatamente precedente a quelle (2021 e 2022) in contestazione.
In particolare è emersa la non imponibilità per gli istituti scolastici, nonché per “ gli ulteriori beni nella diretta detenzione dell'ente, così come per il cespite destinato a Centro sportivo basket, per i due cespiti destinati alla sede della Soprintendenza, per quello indicato come “ruderi”, per quello destinato a Palazzo della cultura, per quello indicato come Cantoniera ex Società_1, per quello indicato con dizione Istituzioni/ sociali – Città Metropolitana RC e infine per un terreno nella detenzione dell'Ente stesso “ (così la citata decisione di questa Corte n. 1283/2024).
Per converso va ritenuta l'imponibilità “ … per gli ulteriori cespiti per i quali, in elenco, veniva indicata la detenzione a titolo di comodato gratuito (a prescindere dalla destinazione anche a finalità sociali), ovvero a titolo di locazione … “ (così la ridetta decisione n. 1283/2024).
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini indicati in parte motiva e compensa le spese di giudizio.