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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/10/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12748/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12748/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Claudio Calabria del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in TE Franca (BS), Via Seradina n.11/E
attore contro
(P.I. ), con sede in Milano, Via Benigno Crespi, Controparte_1 P.IVA_1
n.23, in persona del procuratore speciale per il legale rappresentante pro tempore, Dr.
, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla copia notificata Controparte_2 dell'atto di citazione, dallo studio legale Avv. Raffaele Molinari e Associati, costituito dagli Avv.ti Raffaele Molinari, Andrea Molinari e Maria Cristina Molinari, presso i quali, in Via Vittorio Emanuele II n.42, elegge domicilio convenuto
Oggetto: risarcimento danni a cose.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. Le conclusioni richiamate sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, notificato in data 05.09.2019, ed iscritto a ruolo il 09.09.2019, il Signor conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la soc. Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Nel merito: voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa n.37119257, emessa il 3 maggio 2018, comprensiva delle garanzie incendio e atti vandalici, rispetto ai danni subiti dalla autovettura del sig. , Ford Focus, tg. FN792RS, per i fatti di Parte_1 cui alla narrativa, condannare la soc. a rifondere/indennizzare all'attore Controparte_3 la somma pari a Euro 6.056,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alle diverse maggiori o minori somme che il Giudice riterrà di giustizia. Rifuse le spese di giudizio”. L'attore lamentava di non avere ottenuto il risarcimento dei danni al suo veicolo, danneggiato da un incendio di un'auto parcheggiata vicino, malgrado fosse titolare di polizza comprensiva delle garanzie incendio e atti vandalici con;
chiedeva, CP_1 CP_1 pertanto, il ristoro dei danni. Si costituiva ritualmente la società , con comparsa di data 28 novembre Controparte_1 2019, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
precisava, a fondamento delle sue ragioni, che il sinistro non fosse in copertura, dato che, con riferimento alla invocata garanzia incendio, lo stesso non si era sviluppato dall'autovettura di proprietà del Signoroni, ma quest'ultima avesse riportato soltanto danni riflessi e che con riferimento alla garanzia atti vandalici, i danni lamentati dall'odierno attore non erano stati cagionati da atti di danneggiamento rivolti direttamente nei confronti del veicolo assicurato, ma erano invece riconducibili ad atti di danneggiamento verso altro e diverso veicolo che, prendendo fuoco, aveva interessato, oltre all'autovettura di proprietà del Signor anche altri veicoli Parte_1 finitimi. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno 16.04.2020, rinviata d'uffizio al 22.10.2020. A detta udienza, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviava al 16.04.2020. A seguito di successivo rinvio, stante il periodo di emergenza sanitaria Covid19, all'udienza a trattazione scritta del 19.11.2020, rigettava le istanze istruttorie di parte convenuta, ritenuta l'inammissibilità e irrilevanza della prova per testi e interpello formulati dal convenuto, atteso che i capitoli formulati concernevano circostanze documentali, valutative, non contestate o comunque irrilevanti ai fini della decisione;
rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e coassegnava la causa al gop Michela Fugaro. La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.04.2021; i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come da fogli di p.c. depositati telematicamente e la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice. Preliminarmente, si prende atto dell'esperimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione, come previsto dalla legge. Nel merito, fatto pacifico, accertato documentalmente, è che la sera dell'8 agosto 2018 l'attore parcheggiava la propria autovettura in Dolceacqua (IM), in Piazza S. Filippo Neri, nelle adiacenze dell'abitazione del suocero, dove alloggiava durante le vacanze, e la mattina seguente trovava la sua autovettura danneggiata da un incendio. Recatosi nella stazione dei carabinieri, per sporgere denuncia, apprendeva che nella notte, si era originato un incendio da un'auto con targa francese, parcheggiata di fianco alla propria;
la Procura di Imperia apriva un procedimento penale, in quanto era stato accertato che l'incendio del veicolo parcheggiato accanto a quello dell'attore era stato determinato da atto doloso. L'attore denunciava quindi il sinistro alla propria compagnia di assicurazione
[...]
, con la quale aveva sottoscritto la polizza assicurativa n.37119257, comprensiva CP_1 delle garanzie incendio ed atti vandalici, compagnia che negava l'operatività della polizza per il caso di specie. Questi i fatti, tutti documentalmente provati e non contestati. Preso atto delle ragioni addotte dalla compagnia convenuta a sostegno della sua posizione di diniego, questo giudice ritiene che si debba fornire una diversa lettura della polizza invocata e delle garanzie in essa contenute.
sostiene che, con riferimento alla garanzia incendio, risulta espressamente Controparte_1 previsto nelle condizioni generali di assicurazione (pag. 19 art.
2.1 sez. 2 doc.n.1 di parte attrice), che la Compagnia sia obbligata ad indennizzare “…i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza” contro il rischio incendio. I danni diretti sono quelli causati dal contatto fisico immediato dall'oggetto che viene tutelato dalla polizza con uno degli eventi oggetto d'assicurazione; i danni materiali conseguenti invece sono quelli non immediatamente collegati all'evento, ma legati ad esso soltanto come conseguenze indirette. Considerata la posizione dei veicoli coinvolti dall'incendio (cfr. la comunicazione della notizia di reato, pag.2, allegata da parte attrice), il veicolo Ford Focus, tg. FN 792 RS di proprietà dell'attore, considerato che l'incendio fosse stato dolosamente appiccato da un certo Signor
, nella parte posteriore di un'altra vettura e precisamente della Citroen C3, Persona_1 tg. AC 895 VH, di proprietà del Signor bruciata completamente, per poi Controparte_4 propagarsi prima alla Toyota Prius tg. DV 188 RA, di proprietà della SI , Parte_2 poi alla Fiat Punto, tg. DB 850 KK, di proprietà del Signor e, quindi e da ultimo, alla Pt_3 Ford Focus del Signoroni, fa concludere alla compagnia convenuta che i danni riportati dalla vettura dell'attore sono da ricondursi alla condotta illecita di un terzo che, ovviamente, ne risponde ex art.2043 cc e ciò escluderebbe l'operatività della polizza. Sostiene che di tratta di atto doloso volontario rivolto nei confronti di altro veicolo che solo casualmente e per propagazione ha interessato anche altri automezzi, tra i quali quello dell'attore. Si ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla società convenuta, che i requisiti di indennizzabilità (materiale + diretto), debbano essere interpretati in una prospettiva più ampia, attraverso l'inclusione dei danni conseguenziali, ossia i danni materiali subiti da cose assicurate che non siano state interessate in modo diretto dall'evento dannoso garantito in polizza Fin dove esiste una diretta e inevitabile concatenazione tra l'evento primario e il danno materiale, vi è comunque il presupposto dell'indennizzabilità, sempreché l'evento stesso abbia colpito le cose assicurate, come nel caso di specie, non contando che lo sviluppo dell'incendio non si fosse originato dal veicolo assicurato. Il danno subito dall'attore è stato quantificato documentalmente e non è stato specificamente contestato;
la riparazione dell'auto ammonta ad € 6.056,00 e, quindi, la somma che la compagnia deve risarcire all'attore in Controparte_5 Parte_1 forza della polizza n.37119257, comprensiva delle garanzie incendio ed atti vandalici, sottoscritta con l'attore.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte convenuta è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, nel valore medio con esclusione della fase istruttoria, in € 3.397,00, oltre accessori di legge, a favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 Accoglie le domande dell'attrice e condanna la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, a corrispondere a la somma di Parte_1
€ 6.056,00 per le ragioni di parte motiva, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
2 condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt, al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 3.397,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12748/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Claudio Calabria del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in TE Franca (BS), Via Seradina n.11/E
attore contro
(P.I. ), con sede in Milano, Via Benigno Crespi, Controparte_1 P.IVA_1
n.23, in persona del procuratore speciale per il legale rappresentante pro tempore, Dr.
, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla copia notificata Controparte_2 dell'atto di citazione, dallo studio legale Avv. Raffaele Molinari e Associati, costituito dagli Avv.ti Raffaele Molinari, Andrea Molinari e Maria Cristina Molinari, presso i quali, in Via Vittorio Emanuele II n.42, elegge domicilio convenuto
Oggetto: risarcimento danni a cose.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. Le conclusioni richiamate sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, notificato in data 05.09.2019, ed iscritto a ruolo il 09.09.2019, il Signor conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la soc. Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Nel merito: voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa n.37119257, emessa il 3 maggio 2018, comprensiva delle garanzie incendio e atti vandalici, rispetto ai danni subiti dalla autovettura del sig. , Ford Focus, tg. FN792RS, per i fatti di Parte_1 cui alla narrativa, condannare la soc. a rifondere/indennizzare all'attore Controparte_3 la somma pari a Euro 6.056,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alle diverse maggiori o minori somme che il Giudice riterrà di giustizia. Rifuse le spese di giudizio”. L'attore lamentava di non avere ottenuto il risarcimento dei danni al suo veicolo, danneggiato da un incendio di un'auto parcheggiata vicino, malgrado fosse titolare di polizza comprensiva delle garanzie incendio e atti vandalici con;
chiedeva, CP_1 CP_1 pertanto, il ristoro dei danni. Si costituiva ritualmente la società , con comparsa di data 28 novembre Controparte_1 2019, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
precisava, a fondamento delle sue ragioni, che il sinistro non fosse in copertura, dato che, con riferimento alla invocata garanzia incendio, lo stesso non si era sviluppato dall'autovettura di proprietà del Signoroni, ma quest'ultima avesse riportato soltanto danni riflessi e che con riferimento alla garanzia atti vandalici, i danni lamentati dall'odierno attore non erano stati cagionati da atti di danneggiamento rivolti direttamente nei confronti del veicolo assicurato, ma erano invece riconducibili ad atti di danneggiamento verso altro e diverso veicolo che, prendendo fuoco, aveva interessato, oltre all'autovettura di proprietà del Signor anche altri veicoli Parte_1 finitimi. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno 16.04.2020, rinviata d'uffizio al 22.10.2020. A detta udienza, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviava al 16.04.2020. A seguito di successivo rinvio, stante il periodo di emergenza sanitaria Covid19, all'udienza a trattazione scritta del 19.11.2020, rigettava le istanze istruttorie di parte convenuta, ritenuta l'inammissibilità e irrilevanza della prova per testi e interpello formulati dal convenuto, atteso che i capitoli formulati concernevano circostanze documentali, valutative, non contestate o comunque irrilevanti ai fini della decisione;
rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e coassegnava la causa al gop Michela Fugaro. La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.04.2021; i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come da fogli di p.c. depositati telematicamente e la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice. Preliminarmente, si prende atto dell'esperimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione, come previsto dalla legge. Nel merito, fatto pacifico, accertato documentalmente, è che la sera dell'8 agosto 2018 l'attore parcheggiava la propria autovettura in Dolceacqua (IM), in Piazza S. Filippo Neri, nelle adiacenze dell'abitazione del suocero, dove alloggiava durante le vacanze, e la mattina seguente trovava la sua autovettura danneggiata da un incendio. Recatosi nella stazione dei carabinieri, per sporgere denuncia, apprendeva che nella notte, si era originato un incendio da un'auto con targa francese, parcheggiata di fianco alla propria;
la Procura di Imperia apriva un procedimento penale, in quanto era stato accertato che l'incendio del veicolo parcheggiato accanto a quello dell'attore era stato determinato da atto doloso. L'attore denunciava quindi il sinistro alla propria compagnia di assicurazione
[...]
, con la quale aveva sottoscritto la polizza assicurativa n.37119257, comprensiva CP_1 delle garanzie incendio ed atti vandalici, compagnia che negava l'operatività della polizza per il caso di specie. Questi i fatti, tutti documentalmente provati e non contestati. Preso atto delle ragioni addotte dalla compagnia convenuta a sostegno della sua posizione di diniego, questo giudice ritiene che si debba fornire una diversa lettura della polizza invocata e delle garanzie in essa contenute.
sostiene che, con riferimento alla garanzia incendio, risulta espressamente Controparte_1 previsto nelle condizioni generali di assicurazione (pag. 19 art.
2.1 sez. 2 doc.n.1 di parte attrice), che la Compagnia sia obbligata ad indennizzare “…i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza” contro il rischio incendio. I danni diretti sono quelli causati dal contatto fisico immediato dall'oggetto che viene tutelato dalla polizza con uno degli eventi oggetto d'assicurazione; i danni materiali conseguenti invece sono quelli non immediatamente collegati all'evento, ma legati ad esso soltanto come conseguenze indirette. Considerata la posizione dei veicoli coinvolti dall'incendio (cfr. la comunicazione della notizia di reato, pag.2, allegata da parte attrice), il veicolo Ford Focus, tg. FN 792 RS di proprietà dell'attore, considerato che l'incendio fosse stato dolosamente appiccato da un certo Signor
, nella parte posteriore di un'altra vettura e precisamente della Citroen C3, Persona_1 tg. AC 895 VH, di proprietà del Signor bruciata completamente, per poi Controparte_4 propagarsi prima alla Toyota Prius tg. DV 188 RA, di proprietà della SI , Parte_2 poi alla Fiat Punto, tg. DB 850 KK, di proprietà del Signor e, quindi e da ultimo, alla Pt_3 Ford Focus del Signoroni, fa concludere alla compagnia convenuta che i danni riportati dalla vettura dell'attore sono da ricondursi alla condotta illecita di un terzo che, ovviamente, ne risponde ex art.2043 cc e ciò escluderebbe l'operatività della polizza. Sostiene che di tratta di atto doloso volontario rivolto nei confronti di altro veicolo che solo casualmente e per propagazione ha interessato anche altri automezzi, tra i quali quello dell'attore. Si ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla società convenuta, che i requisiti di indennizzabilità (materiale + diretto), debbano essere interpretati in una prospettiva più ampia, attraverso l'inclusione dei danni conseguenziali, ossia i danni materiali subiti da cose assicurate che non siano state interessate in modo diretto dall'evento dannoso garantito in polizza Fin dove esiste una diretta e inevitabile concatenazione tra l'evento primario e il danno materiale, vi è comunque il presupposto dell'indennizzabilità, sempreché l'evento stesso abbia colpito le cose assicurate, come nel caso di specie, non contando che lo sviluppo dell'incendio non si fosse originato dal veicolo assicurato. Il danno subito dall'attore è stato quantificato documentalmente e non è stato specificamente contestato;
la riparazione dell'auto ammonta ad € 6.056,00 e, quindi, la somma che la compagnia deve risarcire all'attore in Controparte_5 Parte_1 forza della polizza n.37119257, comprensiva delle garanzie incendio ed atti vandalici, sottoscritta con l'attore.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte convenuta è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, nel valore medio con esclusione della fase istruttoria, in € 3.397,00, oltre accessori di legge, a favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 Accoglie le domande dell'attrice e condanna la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, a corrispondere a la somma di Parte_1
€ 6.056,00 per le ragioni di parte motiva, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
2 condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt, al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 3.397,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.