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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021, e vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Fortunato Parte_1
in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Castrovillari, Corso Garibaldi n. 29;
- appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Filippelli in virtù Controparte_1
di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Cariati, Via Matteotti n. 20;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 7-1-2021 n. 2, il Tribunale Civile di
Castrovillari, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda giudiziale proposta nei confronti di Parte_1 CP_1
, con atto di citazione ritualmente notificato il 18-4-2012, tesa ad
[...]
ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore della somma di €uro
25.565,84 da essa attrice erogata al predetto a mezzo di bonifici e assegni bancari, ne disponeva il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione proponeva appello la con Parte_1
atto di citazione ritualmente notificato in data 31-3-2021, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, CP_1
per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità in rito e
[...]
comunque chiedeva il rigetto nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale del 22-10-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito dunque all'udienza collegiale del 9-12-2025, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , con atto di citazione notificato il 31-3-2021, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Castrrovillari, in composizione monocratica, depositata in data 7-1-2021 n. 2, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021, e vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Fortunato Parte_1
in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Castrovillari, Corso Garibaldi n. 29;
- appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Filippelli in virtù Controparte_1
di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Cariati, Via Matteotti n. 20;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 7-1-2021 n. 2, il Tribunale Civile di
Castrovillari, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda giudiziale proposta nei confronti di Parte_1 CP_1
, con atto di citazione ritualmente notificato il 18-4-2012, tesa ad
[...]
ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore della somma di €uro
25.565,84 da essa attrice erogata al predetto a mezzo di bonifici e assegni bancari, ne disponeva il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione proponeva appello la con Parte_1
atto di citazione ritualmente notificato in data 31-3-2021, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, CP_1
per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità in rito e
[...]
comunque chiedeva il rigetto nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale del 22-10-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito dunque all'udienza collegiale del 9-12-2025, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , con atto di citazione notificato il 31-3-2021, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Castrrovillari, in composizione monocratica, depositata in data 7-1-2021 n. 2, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)