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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74072/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 74072/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 17/04/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per Controparte_1
l'avv. Gianluca Bravi, oggi sostituito dall'avv. Carmine Russo
[...]
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Maria Pia Accoto
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 74072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.4.2025,
e vertente tra elettivamente domiciliata in Via Alfieri n. 10, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CP_1
Guido Giannini che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso la sede CP_1 dell'Avvocatura in Via Fulcieri Paolucci de Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianluca Bravi per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_1 rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica protocollo emesso da “ in data CP_3
9.11.2002, prot. n. 51109, ed avente ad oggetto l'immobile situato in Via di Valle Melania n. CP_1
34, Lt. 1, Fb 8, sc. N, int. 21, codice immobile 2215118899.
Parte ricorrente eccepiva di aver pagato i canoni e l'indennità di occupazione, l'esistenza delle condizioni per l'assegnazione del bene, lo stato di necessità ed il diritto alla sanatoria e regolarizzazione.
Si costituiva , evidenziando di essere proprietaria dell'immobile, che lo stesso era CP_3 occupato senza titolo e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 17.4.2025 parte opponente conclude per l'annullamento del decreto di rilascio e la condanna ex art. 96 c.p.c., parte opposta per il rigetto della domanda e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Parte opponente non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo, vale a dire di un contratto di locazione intestato, idoneo a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile, essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti, quale la tolleranza dell'amministrazione nell'occupazione dell'immobile o l'invio di bollettini di pagamento.
Infatti, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato,
Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).
Per altro profilo, il subentro nell'immobile non è mai automatico, essendo comunque necessario un provvedimento di assegnazione: “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2019, n. 34161).
In particolare questa pronuncia precisa che “Può peraltro rilevarsi che la censura muove da una premessa, quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti, in contrasto con l'interpretazione, in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di questa
Corte, e qui condivisa, secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.
09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466). Secondo la prevalente e preferibile interpretazione/a tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Lazio n. 12 del 1999 (che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4 (cfr. Corte Cost. sent. n. 94 del 2007)”, che “Come è stato condivisibilmente rilevato
(v. Cass. n. 11230 del 2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP” e che “La disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, della Legge Regionale, individua infatti (in relazione all'art. 11, commi 5 e 6 della Legge Regionale) i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti dalla L.R. Lazio n. 12 del
1999, art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”.
In definitiva, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Non è neanche ravvisabile lo stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali
“L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II,
09/10/2020, n. 35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694).
Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza,
16/01/2015, n. 9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007,
n. 35580).
Nella fattispecie parte ricorrente allega genericamente di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio ed un pregiudizio irreparabile, non apportando però alcun concreto elemento sul punto.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio. è conseguentemente è condannata all'immediato rilascio dell'appartamento e Parte_1
l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1
liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge.
Roma, 17.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 74072/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 17/04/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per Controparte_1
l'avv. Gianluca Bravi, oggi sostituito dall'avv. Carmine Russo
[...]
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Maria Pia Accoto
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 74072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.4.2025,
e vertente tra elettivamente domiciliata in Via Alfieri n. 10, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CP_1
Guido Giannini che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso la sede CP_1 dell'Avvocatura in Via Fulcieri Paolucci de Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianluca Bravi per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_1 rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica protocollo emesso da “ in data CP_3
9.11.2002, prot. n. 51109, ed avente ad oggetto l'immobile situato in Via di Valle Melania n. CP_1
34, Lt. 1, Fb 8, sc. N, int. 21, codice immobile 2215118899.
Parte ricorrente eccepiva di aver pagato i canoni e l'indennità di occupazione, l'esistenza delle condizioni per l'assegnazione del bene, lo stato di necessità ed il diritto alla sanatoria e regolarizzazione.
Si costituiva , evidenziando di essere proprietaria dell'immobile, che lo stesso era CP_3 occupato senza titolo e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 17.4.2025 parte opponente conclude per l'annullamento del decreto di rilascio e la condanna ex art. 96 c.p.c., parte opposta per il rigetto della domanda e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Parte opponente non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo, vale a dire di un contratto di locazione intestato, idoneo a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile, essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti, quale la tolleranza dell'amministrazione nell'occupazione dell'immobile o l'invio di bollettini di pagamento.
Infatti, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato,
Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).
Per altro profilo, il subentro nell'immobile non è mai automatico, essendo comunque necessario un provvedimento di assegnazione: “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2019, n. 34161).
In particolare questa pronuncia precisa che “Può peraltro rilevarsi che la censura muove da una premessa, quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti, in contrasto con l'interpretazione, in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di questa
Corte, e qui condivisa, secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.
09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466). Secondo la prevalente e preferibile interpretazione/a tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Lazio n. 12 del 1999 (che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4 (cfr. Corte Cost. sent. n. 94 del 2007)”, che “Come è stato condivisibilmente rilevato
(v. Cass. n. 11230 del 2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP” e che “La disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, della Legge Regionale, individua infatti (in relazione all'art. 11, commi 5 e 6 della Legge Regionale) i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti dalla L.R. Lazio n. 12 del
1999, art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”.
In definitiva, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Non è neanche ravvisabile lo stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali
“L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II,
09/10/2020, n. 35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694).
Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza,
16/01/2015, n. 9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007,
n. 35580).
Nella fattispecie parte ricorrente allega genericamente di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio ed un pregiudizio irreparabile, non apportando però alcun concreto elemento sul punto.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio. è conseguentemente è condannata all'immediato rilascio dell'appartamento e Parte_1
l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1
liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge.
Roma, 17.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni