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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 1766/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Barcellona Pozzo Di Gotto
Il Giudice viste le note di trattazione depositate telematicamente dalle parti, sulla scorta del decreto adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025, ai fini della regolamentazione dell'udienza del 14/07/2025 fissata per gli incombenti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1766/2020 promossa da
, nato a [...] Parte_1
(ME) il 30/07/1982 (c.f. ), residente a C.F._1
Santa Lucia del Mela (ME) in via Rossellina n. 153, elettivamente domiciliato a Milazzo (ME), in via del
Marinaio d'Italia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosa Isabel
Italiano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
-ATTORE-
Contro
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, avente sede legale a Venezia, via
Pag. 1 a 14 R. G. 1766/2020
Terraglio n. 63, fraz. Mestre (c.f. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata a Messina (ME), in via Cesare Battisti n. 229 e rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, -CONVENUTA- avente ad oggetto: titoli di credito.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c, così come novellato dalla
L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo l'esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18 dicembre 2020, ha opposto, ex art. 650 Parte_1
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 137 dell'8 aprile 2019, con il quale gli è stato ingiunto in solido di pagare all'opposta la somma di € 14.664,07, oltre accessori e spese, a titolo di ripetizione del capitale residuo, oltre interessi di mora, deducendo, nel merito, di non aver sottoscritto per accettazione la proposta di finanziamento, giacché vittima di artifizi e raggiri ad opera di la cui Parte_2
moglie è indicata quale garante dell'obbligazione restitutoria. L'opponente ha concluso chiedendo di “revocare
Pag. 2 a 14 R. G. 1766/2020
l'opposto decreto ingiuntivo n. 137/2019 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. nel procedimento n. 620/2019 RG, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata il 25 giugno 2021, si è costituita in giudizio l'opposta, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ed instando per “In via principale nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dal Sig. rigettarla in toto e Pt_1
confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In subordine: accertato e dichiarato che il Sig. è debitore della somma di € Pt_1
14.664,07 condannare lo stesso al pagamento della somma predetta
(o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta per i titoli di cui in decreto, all'esito dell'istruttoria, e, conseguentemente, condannare l'opponente per le motivazioni e causali sopra esposte al pagamento della già menzionata somma o della maggiore o minor somma che risulterà dovuta), oltre agli interessi come da contratto e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, l'opponente disconosceva formalmente le proprie sottoscrizioni in calce al contratto di mutuo e contestava l'opponibilità della cessione del credito.
Disposta la verificazione a mezzo di consulenza grafologica
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e depositata la perizia, la causa veniva, quindi, rinviata all'udienza di discussione orale del 14 luglio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale viene decisa come segue.
* * * * * *
In via pregiudiziale, in disparte ogni considerazione sull'interesse a contraddire (art. 100 c.p.c.) dell'opposta, va rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza “dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6” d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, atteso che il precedente art. 5, comma 1 non si “applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5- bis” (comma 6, lett. a).
Di talché, essendo l'istanza ex art. 649 c.p.c. assorbita dalla presente decisione di merito, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine alla mediazione.
Ancora in via pregiudiziale, è manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tardiva per avere l'attore avuto conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo a mezzo della notifica dell'atto di precetto fondato su di esso.
L'opposizione preventiva all'esecuzione e quella avverso il decreto ingiuntivo si differenziano per petitum e causa
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petendi. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la scelta tra i due mezzi deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo” (Cass. Civ., sez. III, sent. 6 luglio
2001, n. 9205).
Avendo il debitore contestato la riferibilità soggettiva del mutuo sotteso all'ingiunzione, è quest'ultima che dev'essere opposta per far valere la ridetta censura. L'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio è stata dedotta ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva e non già quale vizio proprio del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Ciò detto, il termine finale per proporre il rimedio è fissato nei “dieci giorni dal primo atto di esecuzione” (art. 650, comma
3, c.p.c.), non trovando applicazione l'art. 641, comma 1, del codice di rito. Peraltro, il ridetto inciso ammette in astratto la concorrenza dell'opposizione di merito e all'esecuzione, nei limiti temporali indicati. Escluso che il precetto integri atto esecutivo in senso tecnico, principiando l'esecuzione dal
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pignoramento (art. 491 c.p.c.), sotto questo profilo,
l'opposizione tardiva può dirsi ammissibile.
Ulteriormente in via pregiudiziale, l'ingiunto è legittimato a proporre il rimedio previsto dall'art. 650 c.p.c., avendo dato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio a cagione dell'irregolarità della notifica, che è fattispecie diversa dall'invalidità.
Segnatamente, in osservanza dell'art. 139 c.p.c., applicabile anche alle notificazioni ex legge 21 gennaio 1994, n. 53, che ne disciplina le sole modalità esecutive (arg. ex art. 149
c.p.c.), “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario”. A fronte della produzione del certificato di residenza (allegato n. 5 dell'atto di citazione) presso indirizzo diverso da quello di notifica del decreto ingiuntivo
(allegato n. B della comparsa di costituzione e risposta), considerata la presunzione legale di coincidenza tra residenza e dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.), l'opposta avrebbe dovuto dimostrare, anche indirettamente, la sussistenza di criteri di collegamento tra il destinatario e l'indirizzo di notifica. Non avendo l'operatore postale potuto recapitare il plico per mancanza del destinatario, non possono essere ricavati elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in tal senso dall'avviso di ricevimento.
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Tanto è sufficiente per il vaglio di (mera) irregolarità della notifica, ai soli fini dell'ammissibilità del gravame.
Nel merito, l'opposizione non è fondata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di cognizione ordinaria. Il creditore, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare il titolo dell'obbligazione, potendo limitarsi ad allegarne l'inadempimento. Spetta al debitore la prova liberatoria prescritta dagli artt. 1218 e 2697 del codice civile.
L'oggetto dell'opposizione non è circoscritto al vaglio formale sui requisiti estrinseci di validità del provvedimento monitorio, ma è esteso all'accertamento della pretesa creditoria, che trova fonte nell'obbligazione restitutoria del mutuatario.
A ben vedere, la sussistenza del titolo, nondimeno prodotto in atti (allegato C della comparsa di costituzione e risposta), non è contestata, limitandosi l'opponente a contestare l'autenticità della propria sottoscrizione.
Provato il titolo ed allegato l'inadempimento, in ordine ai motivi di opposizione, si osserva che la contestazione circa la mancata accettazione ovvero notifica della cessione del credito è platealmente inammissibile. Noto al debitore il trasferimento della pretesa creditoria già a mezzo della notifica del precetto, è tardiva la censura svolta solo nella
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memoria istruttoria depositata il 7 marzo 2022, avendo dovuto essere, invece, formulata nella cd. prima difesa utile, ossia in sede di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
L'opponente non può estendere ad libitum il thema decidendi, come si evince da una piena interpretazione dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., vigente ratione temporis, che abilita l'attore alle eventuali repliche o difese necessarie rispetto alle circostanze la cui conoscenza è sopravvenuta a seguito della comparsa di costituzione.
Per altro verso, seppure fosse ammissibile, la doglianza è ictu oculi infondata, perché il debitore, non raggiunto dalla notifica della cessione del credito non altrimenti accettata, è liberato se prova di aver pagato al dante causa, non essendo il trasferimento della pretesa causa di estinzione dell'obbligazione.
In ordine all'unico motivo di opposizione formulato nell'atto introduttivo, si osserva che l'attore si limita alla narrazione dei fatti senza formulare alcuna conclusione diversa dalla revoca dal decreto ingiuntivo, che è l'effetto dell'accoglimento della domanda o eccezione avente ad oggetto i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria. La sottoscrizione apocrifa è una circostanza di fatto, che può alternativamente rilevare come motivo di nullità o annullabilità del contratto, avendo
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efficacia impeditiva.
Invero, la causa petendi è uno degli elementi dell'azione o eccezione, come si ricava dal combinato disposto degli artt.
167, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui il primo impone al convenuto in senso sostanziale “di proporre tutte le sue difese” e il secondo di eccepire l'inefficacia dei fatti costitutivi. E questi sono improduttivi di effetti se si predica la natura impeditiva della circostanza su cui l'eccezione o la domanda si fonda.
Tuttavia, in ossequio al potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti dedotti, va detto che il contratto non può dirsi affetto da nullità strutturale per difetto di consenso
(art. 1418, comma 2, c.c.), giacché la firma apposta per accettazione della proposta è risultata essere autentica a seguito della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 21 luglio 2024.
Nel merito della comparazione, in riscontro alle obiezioni di parte, con motivazione logica e convincente, la perita ha evidenziato che “L'imitatore non riuscirà ad imitare questi segni: pressione, tratto, continuità, movimento e piccoli segni, tutti elementi che nel nostro caso concordano. Chi imita riproduce le caratteristiche più appariscenti come i paraffi, le maiuscole,
l'inclinazione, la dimensione, la forma delle «t», gli ornamenti.”
(cfr. note alle osservazioni, in allegato alla consulenza). Per il
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resto, è circostanza empiricamente verificabile e, quindi plausibile anche agli occhi del profano, che “la mano non è uno stampino, essa dà vita a delle differenze nella costruzione della stessa lettera” (ibidem).
In ordine alle contestazioni su strumentazione e metodo, si osserva che la stessa consulente tecnica di parte non contesta
“la metodologia utilizzata nell'espletamento dell'incarico” (cfr. pag. 3 dei rilievi critici prodotti in uno alla perizia). Ciò detto, le contestazioni circa la rappresentazione grafica della firma non sono rilevanti, nella misura in cui si rivolgono ad aspetti formali dell'elaborato e non già dell'indagine. In altri termini, pur ammettendo che le foto riportate nella relazione siano state acquisite in maniera maldestra, ciò non dimostra che la verifica sia stata condotta su quel frammento fotografico né che abbia avuto ad oggetto solo una delle diverse sottoscrizioni, posto che “La prima fase dell'indagine è stata dedicata all'osservazione del documento oggetto dell'accertamento al fine di accertare la spontaneità esecutiva e il grado della omogeneità. Osserviamo una sostanziale concordanza nella modalità esecutiva, nelle variazioni del calibro, negli allineamenti, nelle pendenze assiali e nella struttura dei tracciati grafici” (cfr. pag. 13 della perizia).
Peraltro, “è stato utilizzato il microscopio dino-lite, e la Ctp non è stata in grado di riconoscere l'immagine presa con la
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strumentazione digitale che si trova a pag. 15 della relazione di consulenza tecnica e che di seguito inserisco nuovamente” (cfr. note alle osservazioni).
La genuinità della firma, di per sé, non esclude il rimedio più radicale della nullità per mancanza di consenso.
Tuttavia, “Il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis” (Cass. Civ., sez. II, sent. 31 gennaio 2019, n. 2992).
In difetto di utile esperimento della querela di falso, l'attore che allega di essere stato vittima di truffa, nel conforto del decreto di citazione a giudizio di Controparte_3
(allegato n. 6 dell'atto di citazione), dispone del rimedio dell'annullabilità per vizio del consenso. La truffa, invero, è un cd. reato in contratto, di cooperazione artificiosa con la vittima, il cui accordo viene carpito con artifizi e raggiri, sussumibili nel dolo richiamato dall'art. 1427 del codice civile.
Tuttavia, a mente dell'art. 1439, comma 2, c.c., “quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”. I soggetti richiamati nella narrazione dei fatti ( Parte_2
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e ) sono terzi Pt_3 Parte_4 Controparte_3
rispetto al mutuante, né questo è eventualmente identificabile con il negoziante di arredamenti, quale intermediario finanziario, che per definizione è diverso dal finanziatore (art. 121, comma 1, lett. h, D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385).
La parte non allega né dimostra la consapevolezza del mutuante. Conseguentemente, i capitolati di prova formulati in sede di memorie istruttorie sono irrilevanti, a seguito dell'accertamento dell'autenticità della firma. Risultano parimenti irrilevanti gli atti del procedimento penale nonché
l'eventuale sopravvenuta pronuncia passata in giudicato, che in ogni caso non è significativa ai sensi dell'art. 651
c.p.p., non essendo il presente giudizio spiegato nei confronti dell'imputato “…della parte civile e del responsabile civile” (art. 654 c.p.p.).
Anche laddove si tratti di un'operazione a motivo illecito, ossia l'aggiramento del rifiuto del prestito da parte di
(pag. 4 dell'atto di citazione), piegata a vantaggio CP_4
di un terzo, la prova testimoniale è evidentemente irrilevante, non avendo ad oggetto la partecipazione del mutuante di tale motivo (art. 1345 c.c.).
A fronte della validità del contratto, l'opposta non può rispondere dei danni patrimoniali patiti a causa di chi abbia
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eventualmente ingannato l'opponente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di responsabilità per fatto altrui previste dalla legge.
Le spese di lite unitamente a quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi tariffari dello scaglione sino ad € 26.000,00, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4 e 5 D.M.
10 marzo 2014, n. 55).
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G. 1766/2020, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 137/2019, emesso l'8 aprile 2019 dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento monitorio n. 620/2019 R.G.;
3) Condanna al pagamento, in favore Parte_1
della controparte, delle spese del giudizio, che liquida secondo i criteri indicati, in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a come per legge;
4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di con obbligo Parte_1
di rimborso verso la parte anticipataria di parte o per
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l'intero.
Così deciso in Barcellona il 17/07/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Barcellona Pozzo Di Gotto
Il Giudice viste le note di trattazione depositate telematicamente dalle parti, sulla scorta del decreto adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025, ai fini della regolamentazione dell'udienza del 14/07/2025 fissata per gli incombenti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1766/2020 promossa da
, nato a [...] Parte_1
(ME) il 30/07/1982 (c.f. ), residente a C.F._1
Santa Lucia del Mela (ME) in via Rossellina n. 153, elettivamente domiciliato a Milazzo (ME), in via del
Marinaio d'Italia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosa Isabel
Italiano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
-ATTORE-
Contro
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, avente sede legale a Venezia, via
Pag. 1 a 14 R. G. 1766/2020
Terraglio n. 63, fraz. Mestre (c.f. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata a Messina (ME), in via Cesare Battisti n. 229 e rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, -CONVENUTA- avente ad oggetto: titoli di credito.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c, così come novellato dalla
L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo l'esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18 dicembre 2020, ha opposto, ex art. 650 Parte_1
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 137 dell'8 aprile 2019, con il quale gli è stato ingiunto in solido di pagare all'opposta la somma di € 14.664,07, oltre accessori e spese, a titolo di ripetizione del capitale residuo, oltre interessi di mora, deducendo, nel merito, di non aver sottoscritto per accettazione la proposta di finanziamento, giacché vittima di artifizi e raggiri ad opera di la cui Parte_2
moglie è indicata quale garante dell'obbligazione restitutoria. L'opponente ha concluso chiedendo di “revocare
Pag. 2 a 14 R. G. 1766/2020
l'opposto decreto ingiuntivo n. 137/2019 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. nel procedimento n. 620/2019 RG, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata il 25 giugno 2021, si è costituita in giudizio l'opposta, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ed instando per “In via principale nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dal Sig. rigettarla in toto e Pt_1
confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In subordine: accertato e dichiarato che il Sig. è debitore della somma di € Pt_1
14.664,07 condannare lo stesso al pagamento della somma predetta
(o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta per i titoli di cui in decreto, all'esito dell'istruttoria, e, conseguentemente, condannare l'opponente per le motivazioni e causali sopra esposte al pagamento della già menzionata somma o della maggiore o minor somma che risulterà dovuta), oltre agli interessi come da contratto e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, l'opponente disconosceva formalmente le proprie sottoscrizioni in calce al contratto di mutuo e contestava l'opponibilità della cessione del credito.
Disposta la verificazione a mezzo di consulenza grafologica
Pag. 3 a 14 R. G. 1766/2020
e depositata la perizia, la causa veniva, quindi, rinviata all'udienza di discussione orale del 14 luglio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale viene decisa come segue.
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In via pregiudiziale, in disparte ogni considerazione sull'interesse a contraddire (art. 100 c.p.c.) dell'opposta, va rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza “dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6” d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, atteso che il precedente art. 5, comma 1 non si “applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5- bis” (comma 6, lett. a).
Di talché, essendo l'istanza ex art. 649 c.p.c. assorbita dalla presente decisione di merito, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine alla mediazione.
Ancora in via pregiudiziale, è manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tardiva per avere l'attore avuto conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo a mezzo della notifica dell'atto di precetto fondato su di esso.
L'opposizione preventiva all'esecuzione e quella avverso il decreto ingiuntivo si differenziano per petitum e causa
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petendi. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la scelta tra i due mezzi deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo” (Cass. Civ., sez. III, sent. 6 luglio
2001, n. 9205).
Avendo il debitore contestato la riferibilità soggettiva del mutuo sotteso all'ingiunzione, è quest'ultima che dev'essere opposta per far valere la ridetta censura. L'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio è stata dedotta ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva e non già quale vizio proprio del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Ciò detto, il termine finale per proporre il rimedio è fissato nei “dieci giorni dal primo atto di esecuzione” (art. 650, comma
3, c.p.c.), non trovando applicazione l'art. 641, comma 1, del codice di rito. Peraltro, il ridetto inciso ammette in astratto la concorrenza dell'opposizione di merito e all'esecuzione, nei limiti temporali indicati. Escluso che il precetto integri atto esecutivo in senso tecnico, principiando l'esecuzione dal
Pag. 5 a 14 R. G. 1766/2020
pignoramento (art. 491 c.p.c.), sotto questo profilo,
l'opposizione tardiva può dirsi ammissibile.
Ulteriormente in via pregiudiziale, l'ingiunto è legittimato a proporre il rimedio previsto dall'art. 650 c.p.c., avendo dato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio a cagione dell'irregolarità della notifica, che è fattispecie diversa dall'invalidità.
Segnatamente, in osservanza dell'art. 139 c.p.c., applicabile anche alle notificazioni ex legge 21 gennaio 1994, n. 53, che ne disciplina le sole modalità esecutive (arg. ex art. 149
c.p.c.), “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario”. A fronte della produzione del certificato di residenza (allegato n. 5 dell'atto di citazione) presso indirizzo diverso da quello di notifica del decreto ingiuntivo
(allegato n. B della comparsa di costituzione e risposta), considerata la presunzione legale di coincidenza tra residenza e dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.), l'opposta avrebbe dovuto dimostrare, anche indirettamente, la sussistenza di criteri di collegamento tra il destinatario e l'indirizzo di notifica. Non avendo l'operatore postale potuto recapitare il plico per mancanza del destinatario, non possono essere ricavati elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in tal senso dall'avviso di ricevimento.
Pag. 6 a 14 R. G. 1766/2020
Tanto è sufficiente per il vaglio di (mera) irregolarità della notifica, ai soli fini dell'ammissibilità del gravame.
Nel merito, l'opposizione non è fondata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di cognizione ordinaria. Il creditore, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare il titolo dell'obbligazione, potendo limitarsi ad allegarne l'inadempimento. Spetta al debitore la prova liberatoria prescritta dagli artt. 1218 e 2697 del codice civile.
L'oggetto dell'opposizione non è circoscritto al vaglio formale sui requisiti estrinseci di validità del provvedimento monitorio, ma è esteso all'accertamento della pretesa creditoria, che trova fonte nell'obbligazione restitutoria del mutuatario.
A ben vedere, la sussistenza del titolo, nondimeno prodotto in atti (allegato C della comparsa di costituzione e risposta), non è contestata, limitandosi l'opponente a contestare l'autenticità della propria sottoscrizione.
Provato il titolo ed allegato l'inadempimento, in ordine ai motivi di opposizione, si osserva che la contestazione circa la mancata accettazione ovvero notifica della cessione del credito è platealmente inammissibile. Noto al debitore il trasferimento della pretesa creditoria già a mezzo della notifica del precetto, è tardiva la censura svolta solo nella
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memoria istruttoria depositata il 7 marzo 2022, avendo dovuto essere, invece, formulata nella cd. prima difesa utile, ossia in sede di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
L'opponente non può estendere ad libitum il thema decidendi, come si evince da una piena interpretazione dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., vigente ratione temporis, che abilita l'attore alle eventuali repliche o difese necessarie rispetto alle circostanze la cui conoscenza è sopravvenuta a seguito della comparsa di costituzione.
Per altro verso, seppure fosse ammissibile, la doglianza è ictu oculi infondata, perché il debitore, non raggiunto dalla notifica della cessione del credito non altrimenti accettata, è liberato se prova di aver pagato al dante causa, non essendo il trasferimento della pretesa causa di estinzione dell'obbligazione.
In ordine all'unico motivo di opposizione formulato nell'atto introduttivo, si osserva che l'attore si limita alla narrazione dei fatti senza formulare alcuna conclusione diversa dalla revoca dal decreto ingiuntivo, che è l'effetto dell'accoglimento della domanda o eccezione avente ad oggetto i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria. La sottoscrizione apocrifa è una circostanza di fatto, che può alternativamente rilevare come motivo di nullità o annullabilità del contratto, avendo
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efficacia impeditiva.
Invero, la causa petendi è uno degli elementi dell'azione o eccezione, come si ricava dal combinato disposto degli artt.
167, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui il primo impone al convenuto in senso sostanziale “di proporre tutte le sue difese” e il secondo di eccepire l'inefficacia dei fatti costitutivi. E questi sono improduttivi di effetti se si predica la natura impeditiva della circostanza su cui l'eccezione o la domanda si fonda.
Tuttavia, in ossequio al potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti dedotti, va detto che il contratto non può dirsi affetto da nullità strutturale per difetto di consenso
(art. 1418, comma 2, c.c.), giacché la firma apposta per accettazione della proposta è risultata essere autentica a seguito della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 21 luglio 2024.
Nel merito della comparazione, in riscontro alle obiezioni di parte, con motivazione logica e convincente, la perita ha evidenziato che “L'imitatore non riuscirà ad imitare questi segni: pressione, tratto, continuità, movimento e piccoli segni, tutti elementi che nel nostro caso concordano. Chi imita riproduce le caratteristiche più appariscenti come i paraffi, le maiuscole,
l'inclinazione, la dimensione, la forma delle «t», gli ornamenti.”
(cfr. note alle osservazioni, in allegato alla consulenza). Per il
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resto, è circostanza empiricamente verificabile e, quindi plausibile anche agli occhi del profano, che “la mano non è uno stampino, essa dà vita a delle differenze nella costruzione della stessa lettera” (ibidem).
In ordine alle contestazioni su strumentazione e metodo, si osserva che la stessa consulente tecnica di parte non contesta
“la metodologia utilizzata nell'espletamento dell'incarico” (cfr. pag. 3 dei rilievi critici prodotti in uno alla perizia). Ciò detto, le contestazioni circa la rappresentazione grafica della firma non sono rilevanti, nella misura in cui si rivolgono ad aspetti formali dell'elaborato e non già dell'indagine. In altri termini, pur ammettendo che le foto riportate nella relazione siano state acquisite in maniera maldestra, ciò non dimostra che la verifica sia stata condotta su quel frammento fotografico né che abbia avuto ad oggetto solo una delle diverse sottoscrizioni, posto che “La prima fase dell'indagine è stata dedicata all'osservazione del documento oggetto dell'accertamento al fine di accertare la spontaneità esecutiva e il grado della omogeneità. Osserviamo una sostanziale concordanza nella modalità esecutiva, nelle variazioni del calibro, negli allineamenti, nelle pendenze assiali e nella struttura dei tracciati grafici” (cfr. pag. 13 della perizia).
Peraltro, “è stato utilizzato il microscopio dino-lite, e la Ctp non è stata in grado di riconoscere l'immagine presa con la
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strumentazione digitale che si trova a pag. 15 della relazione di consulenza tecnica e che di seguito inserisco nuovamente” (cfr. note alle osservazioni).
La genuinità della firma, di per sé, non esclude il rimedio più radicale della nullità per mancanza di consenso.
Tuttavia, “Il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis” (Cass. Civ., sez. II, sent. 31 gennaio 2019, n. 2992).
In difetto di utile esperimento della querela di falso, l'attore che allega di essere stato vittima di truffa, nel conforto del decreto di citazione a giudizio di Controparte_3
(allegato n. 6 dell'atto di citazione), dispone del rimedio dell'annullabilità per vizio del consenso. La truffa, invero, è un cd. reato in contratto, di cooperazione artificiosa con la vittima, il cui accordo viene carpito con artifizi e raggiri, sussumibili nel dolo richiamato dall'art. 1427 del codice civile.
Tuttavia, a mente dell'art. 1439, comma 2, c.c., “quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”. I soggetti richiamati nella narrazione dei fatti ( Parte_2
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e ) sono terzi Pt_3 Parte_4 Controparte_3
rispetto al mutuante, né questo è eventualmente identificabile con il negoziante di arredamenti, quale intermediario finanziario, che per definizione è diverso dal finanziatore (art. 121, comma 1, lett. h, D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385).
La parte non allega né dimostra la consapevolezza del mutuante. Conseguentemente, i capitolati di prova formulati in sede di memorie istruttorie sono irrilevanti, a seguito dell'accertamento dell'autenticità della firma. Risultano parimenti irrilevanti gli atti del procedimento penale nonché
l'eventuale sopravvenuta pronuncia passata in giudicato, che in ogni caso non è significativa ai sensi dell'art. 651
c.p.p., non essendo il presente giudizio spiegato nei confronti dell'imputato “…della parte civile e del responsabile civile” (art. 654 c.p.p.).
Anche laddove si tratti di un'operazione a motivo illecito, ossia l'aggiramento del rifiuto del prestito da parte di
(pag. 4 dell'atto di citazione), piegata a vantaggio CP_4
di un terzo, la prova testimoniale è evidentemente irrilevante, non avendo ad oggetto la partecipazione del mutuante di tale motivo (art. 1345 c.c.).
A fronte della validità del contratto, l'opposta non può rispondere dei danni patrimoniali patiti a causa di chi abbia
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eventualmente ingannato l'opponente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di responsabilità per fatto altrui previste dalla legge.
Le spese di lite unitamente a quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi tariffari dello scaglione sino ad € 26.000,00, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4 e 5 D.M.
10 marzo 2014, n. 55).
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G. 1766/2020, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 137/2019, emesso l'8 aprile 2019 dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento monitorio n. 620/2019 R.G.;
3) Condanna al pagamento, in favore Parte_1
della controparte, delle spese del giudizio, che liquida secondo i criteri indicati, in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a come per legge;
4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di con obbligo Parte_1
di rimborso verso la parte anticipataria di parte o per
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l'intero.
Così deciso in Barcellona il 17/07/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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