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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7190/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 575521 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 575523 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2999/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di OG PA e del Comune di Bianchi, Ricorrente_1 e Ricorrente_2
, eredi del deceduto Nominativo_1, hanno impugnato le richieste di pagamento indicate in epigrafe relative ad omesso versamento Imu anno 2013.
Con il ricorso si denuncia: 1) decadenza dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, Legge
296/06; 2) prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
OG PA si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso, mentre non si è costituito il comune convenuto.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e in data 9.12.25, dopo avere il difensore dei ricorrenti insistito nelle rassegnate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta da OG PA emerge l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento e di una successiva ingiunzione di pagamento. In particolare, entrambi gli atti risultano notificati in Indirizzo_1, che i ricorrenti non negano essere stato l'ultimo domicilio del deceduto Nominativo_1, nelle date del 8.1.19 e del 29.3.22.
Si tratta di notifiche regolarmente avvenute nell'ultimo domicilio del defunto, atteso che gli eredi odierni ricorrenti non hanno provato di aver assolto all'onere di comunicare tempestivamente il loro domicilio ai sensi dell'art. 65 Dpr 602/73 e, peraltro, non risultano nemmeno aver comunicato all'ente impositore Comune di Bianchi il decesso del loro congiunto avvenuto in Cosenza nel 2007.
La regolarità delle due notifiche presso il domicilio di Indirizzo_1 emerge da quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con pronunce:
15544/23 : “In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
24047/20: “In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario,
e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
La conseguenza è che la doglianza relativa alla decadenza di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/06 è sia inammissibile, sia infondata.
Sotto il primo profilo, tale doglianza doveva essere fatta valere impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento notificato l'8.1.19. Ciò che non risulta essere avvenuto.
Sotto il secondo profilo, la decadenza non è comunque maturata perché l'avviso di accertamento risulta essere stato consegnato all'ufficio postale il 28.12.18, dunque prima del compimento dei 5 anni.
Nemmeno può accogliersi l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
Anche sotto tale profilo si rileva che l'eventuale prescrizione maturata alla data di notifica dell'avviso di accertamento doveva essere fatta valere impugnando tempestivamente tale atto e ciò, come detto, non risulta essere avvenuto.
Per il resto, la prescrizione è stata in seguito tempestivamente interrotta, prima con la notifica dell'ingiunzione di pagamento il 29.3.22, poi con le richieste di pagamento oggetto del presente giudizio nell'anno 2024.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio Cestone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7190/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 575521 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 575523 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2999/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di OG PA e del Comune di Bianchi, Ricorrente_1 e Ricorrente_2
, eredi del deceduto Nominativo_1, hanno impugnato le richieste di pagamento indicate in epigrafe relative ad omesso versamento Imu anno 2013.
Con il ricorso si denuncia: 1) decadenza dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, Legge
296/06; 2) prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
OG PA si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso, mentre non si è costituito il comune convenuto.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e in data 9.12.25, dopo avere il difensore dei ricorrenti insistito nelle rassegnate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta da OG PA emerge l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento e di una successiva ingiunzione di pagamento. In particolare, entrambi gli atti risultano notificati in Indirizzo_1, che i ricorrenti non negano essere stato l'ultimo domicilio del deceduto Nominativo_1, nelle date del 8.1.19 e del 29.3.22.
Si tratta di notifiche regolarmente avvenute nell'ultimo domicilio del defunto, atteso che gli eredi odierni ricorrenti non hanno provato di aver assolto all'onere di comunicare tempestivamente il loro domicilio ai sensi dell'art. 65 Dpr 602/73 e, peraltro, non risultano nemmeno aver comunicato all'ente impositore Comune di Bianchi il decesso del loro congiunto avvenuto in Cosenza nel 2007.
La regolarità delle due notifiche presso il domicilio di Indirizzo_1 emerge da quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con pronunce:
15544/23 : “In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
24047/20: “In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario,
e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
La conseguenza è che la doglianza relativa alla decadenza di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/06 è sia inammissibile, sia infondata.
Sotto il primo profilo, tale doglianza doveva essere fatta valere impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento notificato l'8.1.19. Ciò che non risulta essere avvenuto.
Sotto il secondo profilo, la decadenza non è comunque maturata perché l'avviso di accertamento risulta essere stato consegnato all'ufficio postale il 28.12.18, dunque prima del compimento dei 5 anni.
Nemmeno può accogliersi l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
Anche sotto tale profilo si rileva che l'eventuale prescrizione maturata alla data di notifica dell'avviso di accertamento doveva essere fatta valere impugnando tempestivamente tale atto e ciò, come detto, non risulta essere avvenuto.
Per il resto, la prescrizione è stata in seguito tempestivamente interrotta, prima con la notifica dell'ingiunzione di pagamento il 29.3.22, poi con le richieste di pagamento oggetto del presente giudizio nell'anno 2024.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio Cestone