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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 17905/2022 del ruolo generale affari contenziosi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3° c.p.c. all'udienza del 16/12/2025
avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare condominiale
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Parte_1 C.F._1
RA AI in virtù di procura alle liti in atti e con la quale ha eletto domicilio presso lo studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 670
ATTRICE
CONTRO
sito in Napoli, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso ai fini del presente atto congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Iodice e Diego Iodice
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da note conclusive autorizzate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal
04.07.2009.
Le parti sono comparse all'udienza del 16/12/2025 mediante il deposito di note di trattazione richiamando le note conclusive autorizzate.
1. Parte attrice, premesso di essere condòmina in quanto proprietà di un'unità immobiliare posta all'interno del Condominio, ha Controparte_1 impugnato la delibera adottata all'esito della riunione tenuta in seconda convocazione il 5/4/2022 con particolare riferimento a quanto statuito all'esito della discussione del punto 3) posto all'o.d.g. “L'assemblea all'unanimità autorizza
l'amministratore ad inviare una video ispezione all'arch. invitandola a provvedere Pt_1 alla eliminazione delle cause infiltrative, invita i condomini degli appartamenti sovrastanti a non fruire della discesa, riservandosi ogni azione”.
L'istante ha contestato che con tale decisione il Condominio, sulla base delle errate valutazioni svolte dall'ing. all'esito della videoispezione e portate CP_2
all'attenzione dell'assemblea, senza considerare le contrarie valutazioni dell'ing.
– tecnico incarico dalla stessa attrice che aveva escluso l'origine privata CP_3
delle infiltrazioni lamentate dal condòmino - abbia “deliberato un lavoro su Pt_2 una proprietà esclusiva quale è la braga, per giurisprudenza consolidata sul punto, con conseguente nullità del deliberato”.
L'attrice ha messo in rilievo che una successiva indagine delegata ad un tecnico di propria fiducia del 15/6/2022 aveva confermato la correttezza della posizione della condòmina e l'errore in cui era incorso il Condominio con la delibera Pt_1
opposta. Tale nuova video ispezione, ha dedotto l'attrice, veniva trasmessa all'amministratore in data 29/6/2022 con contestuale richiesta al condominio di intervenire sulla fecale all'origine dei danni lamentati e di provvedere altresì al ristoro/ rimborso delle spese per le perizie che l'istante era stata costretta a fare eseguire per smentire le convinzioni dell'assemblea.
Per tali ragioni parte opponente oltre a chiedere la dichiarazione di nullità o comunque l'annullamento della delibera in oggetto ha anche domandato la condanna del condominio al risarcimento dei danni consistiti negli esborsi sostenuti per le perizie e le indagini fatte eseguire, per le spese idrauliche e di mediazione sostenute, nel mancato godimento del locale bagno oltre all'esonero dalle spese sostenute per la consulenza affidata dal condominio all'ing. . CP_2
L'opponente ha dato atto di avere attivato la procedura della mediazione in data
5/5/2025 alla quale il condominio non aveva aderito.
Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito: la decadenza CP_1 dall'impugnazione per essere decorso il termine di giorni 30 previsto dall'art. 1137
c.c.; l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, nonché
l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese sostenute e di esonero da quelle legate alla consulenza fornita dall'ing. . CP_2
Deve darsi atto che parte attrice con le note del 27.2.2024, nella memorie di cui all'art. 183 e da ultimo nelle note conclusive ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in merito all'opposizione alla delibera essendo intervenuta la delibera del
16.10.2023, conseguente a quella dell'11.9.2023, con la quale il ha di fatto CP_1 riconosciuto la responsabilità condominiale conseguente alla rottura della fecale, responsabilità che invece prima era attribuita, sulla scorta di errate valutazioni tecniche, alla sola Con la delibera del 16.10.2023 è stata decisa l'esecuzione Pt_1
dei lavori alla fecale condominiale, ponendo la relativa spesa a carico di tutti i condomini della verticale interessata.
1. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che non possa certamente accedersi alla richiesta dell'attrice di una pronuncia dichiarativa della cessata della materia del contendere in quanto, contrariamente a quanto strenuamente sostenuto dall'attrice in tutti gli scritti difensivi, costei era priva di interesse all'impugnazione, nei termini in cui è stata prospettata nell'atto introduttivo, sin dall'introduzione del presente giudizio.
Si può in primo luogo superare l'eccezione di decadenza dall'impugnazione proposta dal convenuto in quanto parte attrice non ha dedotto un motivo di annullabilità della delibera, questo sì che avrebbe potuto essere contestato solo nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. , bensì un vizio di nullità della stessa. Infatti parte attrice, a prescindere dalla fondatezza o meno di quanto sostenuto, ha prospettato che con la decisione opposta il Condominio avrebbe inteso deliberare su un impianto di sua proprietà privata ( cfr sentenza resa dalle SSUU n. 9839 del 13 aprile 2021).
Ciò posto, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione preliminare svolta dalla difesa del condominio di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.
Dall'attento esame di quanto deciso dall'assemblea nella riunione del 5/4/2022, nella parte di interesse in questa sede (decisione sul punto 3), si evince che i condòmini votati, avendo preso atto degli esiti delle indagini operate dal tecnico incaricato ing. , si sono limitati ad assumere una determinazione per così CP_2 dire interlocutoria, priva di reale contenuto precettivo e/o vincolante certamente non incidente sul diritto di proprietà dell'attrice. Con la decisione assunta non è stata deliberata con forza precettiva nè l'esecuzione diretta né indiretta di lavori presso l'abitazione della condòmina opponente.
L'assemblea si è solo limitata ad autorizzare l'amministratore ad inviare alla assente alla riunione, copia della video ispezione nonché ad invitarla Pt_1 in via bonaria alla rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo. La decisione assembleare non ha disposto né direttamente né indirettamente, mediante obbligo rivolto alla di eseguire lavori sull'impianto privato di Pt_1
quest'ultima.
Si legge infatti nel verbale a conclusione delle decisioni seguenti al punto 3)
“Qualora non si addivenga alla soluzione bonaria dei problemi infiltrativi si invita
l'amministratore a fissare nuova assemblea per assumere le deliberazioni conseguenziali e porre in atto le azioni anche giudiziali del caso, sempre se necessario.”
In buona sostanza l'assemblea senza adottare una decisione contenente un impegno vincolante, un obbligo ricadente sulla condòmina istante, si è limitata a rivolgere alla stessa un invito alla risoluzione di una problematica avendo acquisito dei dati dal tecnico incaricato, tanto che poi la stessa assemblea aveva demandato ad altra futura riunione la valutazione di eventuali azioni da intraprendere sempre in via di mera ipotesi.
Parte attrice ha insistito nel sostenere che una tale decisione le avrebbe comunque arrecato un pregiudizio in quanto contenente una affermazione di responsabilità risarcitoria a suo esclusivo carico. Tale assunto, alla luce del tenore della decisione, come sopra delineato, è errato avendo peraltro la stessa Pt_1
ricondotto l'interesse ad impugnare quella decisione ad un presunto pregiudizio ipotetico e futuro legato alla circostanza, sempre futura ed ipotetica, che il condominio le avrebbe potuto poi addebitare in qualche modo tutti i danni (non meglio precisati) alla facciata dell'edificio.
Insomma la decisione avversata dall'attrice si sostanzia in un invio di un esito della video ispezione accompagnata da un mero invito a provvedere senza alcun obbligo , per cui si tratta di una decisione che mai avrebbe potuto determinare un effetto giuridico vincolante nella sfera personale e patrimoniale della condòmina né fondare di per sè nei suoi riguardi una presunta richiesta risarcitoria.
Posta l'inammissibilità dell'impugnazione, va respinta anche la peculiare richiesta “risarcitoria” avanzata posto che il valore solo interlocutorio, di mero invito contenuto nella decisione impugnata non è di per sé fonte di pregiudizio ristorabile. In mancanza di una statuizione giudiziale, che abbia ad oggetto l'individuazione delle cause del fenomeno infiltrativo, e non è questa la sede alla luce della impugnativa svolta, i pregiudizi lamentati non possono collegarsi alla sola scelta dei condòmini di invitare nell'ambito del rapporto condominiale, peraltro in via bonaria (alla stregua di una richiesta stragiudiziale), l'attrice a valutare l'esito della video ispezione inviatale con sollecito ad eliminare le cause delle infiltrazioni.
Quanto poi alla richiesta di esonero dalla contribuzione alla spesa per la consulenza tecnica affidata all'ing. non è indicato dall'attrice con quale Per_1 decisione assembleare sia stata ripartita questa spesa, decisione che dunque non
è oggetto dell'impugnazione proposta in questa sede.
Per tutte le considerazioni che precedono le domande attoree vanno respinte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022 e riconoscendo i compensi in misura tra il minimo ed il medio, considerata la semplicità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale - sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 17905 /2022 R.G.A.C. , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Respinge l'opposizione svolta avverso la delibera del 5/4/2022 in relazione alla decisione di cui al punto 3 o.d.g. e le ulteriori domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento, in favore del convenuto, delle Parte_1 CP_1
spese di giudizio che vengono liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Cosi deciso in Napoli, il 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 17905/2022 del ruolo generale affari contenziosi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3° c.p.c. all'udienza del 16/12/2025
avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare condominiale
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Parte_1 C.F._1
RA AI in virtù di procura alle liti in atti e con la quale ha eletto domicilio presso lo studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 670
ATTRICE
CONTRO
sito in Napoli, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso ai fini del presente atto congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Iodice e Diego Iodice
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da note conclusive autorizzate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal
04.07.2009.
Le parti sono comparse all'udienza del 16/12/2025 mediante il deposito di note di trattazione richiamando le note conclusive autorizzate.
1. Parte attrice, premesso di essere condòmina in quanto proprietà di un'unità immobiliare posta all'interno del Condominio, ha Controparte_1 impugnato la delibera adottata all'esito della riunione tenuta in seconda convocazione il 5/4/2022 con particolare riferimento a quanto statuito all'esito della discussione del punto 3) posto all'o.d.g. “L'assemblea all'unanimità autorizza
l'amministratore ad inviare una video ispezione all'arch. invitandola a provvedere Pt_1 alla eliminazione delle cause infiltrative, invita i condomini degli appartamenti sovrastanti a non fruire della discesa, riservandosi ogni azione”.
L'istante ha contestato che con tale decisione il Condominio, sulla base delle errate valutazioni svolte dall'ing. all'esito della videoispezione e portate CP_2
all'attenzione dell'assemblea, senza considerare le contrarie valutazioni dell'ing.
– tecnico incarico dalla stessa attrice che aveva escluso l'origine privata CP_3
delle infiltrazioni lamentate dal condòmino - abbia “deliberato un lavoro su Pt_2 una proprietà esclusiva quale è la braga, per giurisprudenza consolidata sul punto, con conseguente nullità del deliberato”.
L'attrice ha messo in rilievo che una successiva indagine delegata ad un tecnico di propria fiducia del 15/6/2022 aveva confermato la correttezza della posizione della condòmina e l'errore in cui era incorso il Condominio con la delibera Pt_1
opposta. Tale nuova video ispezione, ha dedotto l'attrice, veniva trasmessa all'amministratore in data 29/6/2022 con contestuale richiesta al condominio di intervenire sulla fecale all'origine dei danni lamentati e di provvedere altresì al ristoro/ rimborso delle spese per le perizie che l'istante era stata costretta a fare eseguire per smentire le convinzioni dell'assemblea.
Per tali ragioni parte opponente oltre a chiedere la dichiarazione di nullità o comunque l'annullamento della delibera in oggetto ha anche domandato la condanna del condominio al risarcimento dei danni consistiti negli esborsi sostenuti per le perizie e le indagini fatte eseguire, per le spese idrauliche e di mediazione sostenute, nel mancato godimento del locale bagno oltre all'esonero dalle spese sostenute per la consulenza affidata dal condominio all'ing. . CP_2
L'opponente ha dato atto di avere attivato la procedura della mediazione in data
5/5/2025 alla quale il condominio non aveva aderito.
Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito: la decadenza CP_1 dall'impugnazione per essere decorso il termine di giorni 30 previsto dall'art. 1137
c.c.; l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, nonché
l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese sostenute e di esonero da quelle legate alla consulenza fornita dall'ing. . CP_2
Deve darsi atto che parte attrice con le note del 27.2.2024, nella memorie di cui all'art. 183 e da ultimo nelle note conclusive ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in merito all'opposizione alla delibera essendo intervenuta la delibera del
16.10.2023, conseguente a quella dell'11.9.2023, con la quale il ha di fatto CP_1 riconosciuto la responsabilità condominiale conseguente alla rottura della fecale, responsabilità che invece prima era attribuita, sulla scorta di errate valutazioni tecniche, alla sola Con la delibera del 16.10.2023 è stata decisa l'esecuzione Pt_1
dei lavori alla fecale condominiale, ponendo la relativa spesa a carico di tutti i condomini della verticale interessata.
1. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che non possa certamente accedersi alla richiesta dell'attrice di una pronuncia dichiarativa della cessata della materia del contendere in quanto, contrariamente a quanto strenuamente sostenuto dall'attrice in tutti gli scritti difensivi, costei era priva di interesse all'impugnazione, nei termini in cui è stata prospettata nell'atto introduttivo, sin dall'introduzione del presente giudizio.
Si può in primo luogo superare l'eccezione di decadenza dall'impugnazione proposta dal convenuto in quanto parte attrice non ha dedotto un motivo di annullabilità della delibera, questo sì che avrebbe potuto essere contestato solo nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. , bensì un vizio di nullità della stessa. Infatti parte attrice, a prescindere dalla fondatezza o meno di quanto sostenuto, ha prospettato che con la decisione opposta il Condominio avrebbe inteso deliberare su un impianto di sua proprietà privata ( cfr sentenza resa dalle SSUU n. 9839 del 13 aprile 2021).
Ciò posto, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione preliminare svolta dalla difesa del condominio di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.
Dall'attento esame di quanto deciso dall'assemblea nella riunione del 5/4/2022, nella parte di interesse in questa sede (decisione sul punto 3), si evince che i condòmini votati, avendo preso atto degli esiti delle indagini operate dal tecnico incaricato ing. , si sono limitati ad assumere una determinazione per così CP_2 dire interlocutoria, priva di reale contenuto precettivo e/o vincolante certamente non incidente sul diritto di proprietà dell'attrice. Con la decisione assunta non è stata deliberata con forza precettiva nè l'esecuzione diretta né indiretta di lavori presso l'abitazione della condòmina opponente.
L'assemblea si è solo limitata ad autorizzare l'amministratore ad inviare alla assente alla riunione, copia della video ispezione nonché ad invitarla Pt_1 in via bonaria alla rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo. La decisione assembleare non ha disposto né direttamente né indirettamente, mediante obbligo rivolto alla di eseguire lavori sull'impianto privato di Pt_1
quest'ultima.
Si legge infatti nel verbale a conclusione delle decisioni seguenti al punto 3)
“Qualora non si addivenga alla soluzione bonaria dei problemi infiltrativi si invita
l'amministratore a fissare nuova assemblea per assumere le deliberazioni conseguenziali e porre in atto le azioni anche giudiziali del caso, sempre se necessario.”
In buona sostanza l'assemblea senza adottare una decisione contenente un impegno vincolante, un obbligo ricadente sulla condòmina istante, si è limitata a rivolgere alla stessa un invito alla risoluzione di una problematica avendo acquisito dei dati dal tecnico incaricato, tanto che poi la stessa assemblea aveva demandato ad altra futura riunione la valutazione di eventuali azioni da intraprendere sempre in via di mera ipotesi.
Parte attrice ha insistito nel sostenere che una tale decisione le avrebbe comunque arrecato un pregiudizio in quanto contenente una affermazione di responsabilità risarcitoria a suo esclusivo carico. Tale assunto, alla luce del tenore della decisione, come sopra delineato, è errato avendo peraltro la stessa Pt_1
ricondotto l'interesse ad impugnare quella decisione ad un presunto pregiudizio ipotetico e futuro legato alla circostanza, sempre futura ed ipotetica, che il condominio le avrebbe potuto poi addebitare in qualche modo tutti i danni (non meglio precisati) alla facciata dell'edificio.
Insomma la decisione avversata dall'attrice si sostanzia in un invio di un esito della video ispezione accompagnata da un mero invito a provvedere senza alcun obbligo , per cui si tratta di una decisione che mai avrebbe potuto determinare un effetto giuridico vincolante nella sfera personale e patrimoniale della condòmina né fondare di per sè nei suoi riguardi una presunta richiesta risarcitoria.
Posta l'inammissibilità dell'impugnazione, va respinta anche la peculiare richiesta “risarcitoria” avanzata posto che il valore solo interlocutorio, di mero invito contenuto nella decisione impugnata non è di per sé fonte di pregiudizio ristorabile. In mancanza di una statuizione giudiziale, che abbia ad oggetto l'individuazione delle cause del fenomeno infiltrativo, e non è questa la sede alla luce della impugnativa svolta, i pregiudizi lamentati non possono collegarsi alla sola scelta dei condòmini di invitare nell'ambito del rapporto condominiale, peraltro in via bonaria (alla stregua di una richiesta stragiudiziale), l'attrice a valutare l'esito della video ispezione inviatale con sollecito ad eliminare le cause delle infiltrazioni.
Quanto poi alla richiesta di esonero dalla contribuzione alla spesa per la consulenza tecnica affidata all'ing. non è indicato dall'attrice con quale Per_1 decisione assembleare sia stata ripartita questa spesa, decisione che dunque non
è oggetto dell'impugnazione proposta in questa sede.
Per tutte le considerazioni che precedono le domande attoree vanno respinte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022 e riconoscendo i compensi in misura tra il minimo ed il medio, considerata la semplicità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale - sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 17905 /2022 R.G.A.C. , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Respinge l'opposizione svolta avverso la delibera del 5/4/2022 in relazione alla decisione di cui al punto 3 o.d.g. e le ulteriori domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento, in favore del convenuto, delle Parte_1 CP_1
spese di giudizio che vengono liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Cosi deciso in Napoli, il 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti