TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 10018/2025 vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1 Guastafierro RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 18.04.2025 la ricorrente in epigrafe indicata, il 19.04.2024, presentava all' CP_1 domanda di assegno unico e universale per il figlio ed, atteso il mancato pagamento della prestazione richiesta, provvedeva ad inoltrare due istanze di riesame della pratica che rimanevano inevase. Ritualmente instaurato il contradditorio si costituiva l' resistente che dichiarava l'avvenuto CP_2 pagamento a far data da giugno 2024 atteso che alla data della domanda mancavano i requisiti ex lege richiesti in capo alla ricorrente essendo la stessa residente in Italia dal 12.12.2023 e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato solo dal 03.06.2024. Ciò premesso, rilevato che parte ricorrente ha aderito alla declaratoria ritenendo, evidentemente, satisfattivo l'importo ricevuto, va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Considerato che il pagamento ha riguardato solo parte dell'importo richiesto, con l'esclusione, quindi, dei mesi di aprile e maggio 2024, le spese del giudizio si compensano parzialmente nella misura della metà.
PQM
così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio che liquida in € 700,00 oltre CP_1
IVA e CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito. Si comunichi. Napoli, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi