Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
composto dai Magistrati: dr Monica Barco presidente rel dr Claudio Michelucci giudice dr Maria Cristina Persico giudice riunito nella camera di consiglio del 26.4.2023, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 349 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, rimessa al collegio all'udienza del 10.2.25 e vertente tra
nata il [...] in [...]-CHIOVENDA (VB), c.f. Parte_1
, elett.te dom.ta presso l'avv. TESTORE MASSIMILIANO dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti e
, nato il [...] in [...] c.f. , elett.te Parte_2 C.F._2 dom.to presso l'avv. ARGIA DI DONATO dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti e con l'intervento del P.M presso il Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: “voglia il tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in VI il 26.6.2008 alle seguenti condizioni
- i coniugi hanno un figlio, , nato il [...] di 15 anni, entrambi Persona_1 chiedono di disporre l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, il padre potrà tenerlo
-per il mantenimento del giovane il padre contribuirà con la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente;
-i coniugi sono economicamente autosufficienti e non hanno alcun bene in comune;
-la sig.r dichiara di rimettere le querele sporte contro il sig e lo Parte_1 Parte_2 stesso dichiara di accettare la remissione e ugualmente rimette le querele sporte a carico della sig.r la quale ugualmente accetta” Pt_1
Per il P.M: “accogliersi la domanda”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalle parti diretta ad ottenere la pronuncia sullo status è fondata e merita accoglimento.
Deve essere tuttavia dichiarata non la cessazione degli effetti civili del matrimonio bensì lo scioglimento del medesimo.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito civile in VI in data 26.6.2008
e sono comparsi in data 11.10.2018 per la separazione davanti al Presidente del Tribunale di Verbania che li autorizzava a vivere separati.
La separazione è stata omologata con decreto dell'intestato tribunale in pari data.
I coniugi hanno concordemente escluso di aver dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale più convissuto e di poter fra loro ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Risulta pertanto utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale richiesto dall'art 3 n. 2 lett b) L. 898/70, come modificato dalla legge 55/2015 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Ritiene poi il collegio che le condizioni concordate dai coniugi e riportate supra in ordine all'affidamento del figlio, al suo collocamento, alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario e di contributo al loro mantenimento appaiano, all'esito della comparizione personale delle parti, pienamente rispondenti all'interesse morale e materiale della prole, di talchè i relativi provvedimenti possono essere adottati in conformità a quanto richiesto dalle parti. Si dà atto che le parti rimettono reciprocamente le querele e, rispettivamente, accettano le remissioni.
Si dà atto, inoltre, che le parti sono economicamente sufficienti e non hanno beni in comune.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VI il 26.6.2008 tra
[...]
nata il [...] a [...]-CHIOVENDA (NO) e residente in [...]
Vittorio Veneto 23 in VILLADOSSOLA e nato il [...] in [...] e Parte_2 residente in [...] a NAPOLI, trascritto nei registri dello stato civile del comune di VI (parte I, serie -, n. 7, anno 2008); affida il figlio minore alla madre in via esclusiva;
colloca il figlio minore presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, fermo restando le esigenze di vita e studio del minore;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per il minore, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabili annualmente;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VI di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000
Così deciso in Verbania il 10.2.2025
Il Presidente est
Monica Barco