Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/04/2026, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2024, proposto da
NT, EM rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esame, non costituito in giudizio;
nei confronti
SI AL, RE PA, US RI, AN RO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento parziale della disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 5284/2024 dell'11 gennaio 2024 di approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetta con bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010, nella parte in cui al ricorrente non è stato attribuito il maggiore dovuto punteggio concorsuale rispetto a quello attribuitogli e di tutti gli atti lesivi comunque presupposti, connessi e consequenziali alla suddetta disposizione impugnata, ivi compresa la valutazione dei titoli concorsuali del ricorrente effettuata dalla Commissione incaricata della nuova valutazione dei titoli dei candidati con il verbale di riunione n. 8 del 9 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il consigliere CH TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. L’odierno ricorrente Avv. EM NT, con ricorso notificato l’8 marzo 2024 e depositato il successivo giorno 12, espone di avere impugnato davanti a questo TAR la graduatoria di merito della selezione approvata con la con disposizione n. 0173327 del 30.6.2021 del Direttore dell’ADE, in cui l’odierno ricorrente si era collocato al 233° posto con il punteggio di 71,85 ( punti 71,60 per il colloquio e punti 0,25 per Titoli accademici e di studio); che i vincitori del concorso erano stati 172, ma che egli era stato infine dichiarato non vincitore essendo stati immessi nella graduatoria finale di merito anche i concorrenti riservatari, diversi dei quali collocati in posizione più favorevole rispetto a quella del ricorrente.
Pertanto, l’odierno ricorrente aveva impugnato l’esito della procedura concorsuale davanti a questo TAR, che, con sentenza n. 2641/2023 pubblicata il 14.2.2023, ha accolto parzialmente il ricorso, così decidendo:
- è stato accolto il primo motivo, relativo alla mancata valutazione della abilitazione professionale del ricorrente di avvocato, dal che è derivato l’obbligo per l’amministrazione di ssegnazione del punteggio di p. 0,50;
- è stato altresì accolto per difetto di motivazione il secondo motivo, relativo alla mancata valutazione della ulteriore abilitazione professionale del ricorrente di conciliatore professionista, rilevando che il titolo avrebbe dovuto essere valutato almeno con punti 0,25;
- è stato invece respinto il motivo con cui il ricorrente aveva censurato la mancata valutazione del titolo di componente del CdA di “Assicurazioni di Roma”, società partecipata dal Comune di Roma al 74,35%, per gli anni dal 2007 al 2010, che in tesi avrebbe dovuto fruttargli 0,80 punti.
Il ricorrente prosegue esponendo che avverso la predetta sentenza del T.A.R. Lazio n. 2641/2023 hanno proposto ricorso in appello sia l’Agenzia delle Entrate, sia egli stesso in via incidentale
E’ in atti la sentenza n. 2760/2024 del Consiglio di Stato, che:
- ha dichiarato improcedibile l’appello principale dell’ADE “… per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’Amministrazione, nel procedimento adottato inottemperanza della sentenza appellata e conclusosi con l’approvazione della graduatoria in data 11 gennaio 2024, valutato positivamente i titoli contestati con l’atto d’appello” (ossia l’abilitazione forense e quella di conciliatore professionale);
- di conseguenza, ha dichiarato improcedibile anche l’appello incidentale tardivo dell’Avv. NT relativo alla mancata valutazione del titolo di componente di CdA di società a partecipazione pubblica, specificando comunque che tale impugnazione, anche in caso di sua tempestività, sarebbe stata improcedibile “anche per una seconda ragione, legata alla stessa prospettazione dell’appellante incidentale, il quale, a pagina 4 della memoria di replica depositata in giudizio in data 26 febbraio2024, dichiara che “è nei termini per l’impugnazione del suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11.1.2024 dinanzi al TAR Lazio con cui procederà alla proposizione di censura”.
3. – Il ricorso oggi in esame è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione d’esame on verbale di riunione n. 2 del 10.2.2016, All. 1, relativamente alla attribuzione di punteggio alle abilitazioni professionali a seguito di laurea nell’ambito della categoria a) Titoli accademici e di studio. Violazione dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere per omissione ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia e illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto assoluto di istruttoria.
Il motivo verte sulla legittimità dell’attribuzione del punteggio di p.0,25 per il titolo di conciliatore professionista disposta dalla nuova Commissione di valutazione; il ricorrente avrebbe diritto non a punti 0,25, bensì a punti 0,50, in quanto si tratterebbe di titolo rientrante nell’ambito dei “Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate”.
Infatti, l’istituto della Conciliazione sarebbe sempre esistito in radice in capo ad una amministrazione sensibile, quale l’Agenzia delle Entrate, al fine di dirimere e risolvere, sia stragiudizialmente che giudizialmente, le contestazioni, controversie e/o vertenze con il contribuente”, quanto meno a partire dall’entrata in vigore dell’art. 12 del d.l. n. 437 dell’8.8.1996, convertito nella legge n. 556 del 24.10.1996, che nel primo comma dispone: “1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: ..."Art. 48 (Conciliazione giudiziale) …”.
2) Violazione dell’art. 7, punto 2, lett. c) del bando di concorso. Violazione della par condicio concorsuale e dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali. Illegittimità dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione d’esame con verbale di riunione n. 2 del 10.2.2016, All. 1, relativamente alla premessa disposizione relativa alla attribuzione di punteggio per la categoria c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione.
Il secondo mezzo precisa, quanto al –ritenuto- titolo di componente del CdA di una società a partecipazione pubblica, che già nella sentenza n. 2641/2023 questo TAR aveva respinto il terzo motivo di ricorso con la seguente motivazione: “ La doglianza va respinta. In disparte la considerazione che la locuzione “conferiti dalla pubblica amministrazione con le quali si ha un rapporto di lavoro subordinato”, appositamente sottolineata nel verbale della Commissione, nel contesto del verbale stesso appare integrare una mera proposizione subordinata, e che in ogni caso il richiamo al Bando potrebbe costituire un refuso, il Collegio ritiene che la decisione di circoscrivere la valutazione agli incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni con le quali sussista un rapporto di lavoro subordinato rientri, come già affermato dal Tribunale per fattispecie analoghe cui si rimanda, tra i poteri discrezionali della Commissione, come la omnicomprensiva dizione dell’art. 7 lettera c) del Bando consentiva di fare (cfr. sentenze della Sezione nn. 16228/22, 17076/22 e 57/2023)”.
Il ricorrente sostiene invece che la dizione del bando renderebbe valutabili tutti gli incarichi assegnati dalla P.A. ai candidati, residuando pertanto alla Commissione esaminatrice la eventuale possibilità di valorizzare maggiormente quelli che si ritengono più attinenti alla figura professionale da selezionare, ma non certo di escluderne alcuni a priori.
4. – Si è costituita in giudizio l’ADE, che, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto, con provvedimento dell’11 giugno 2024, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha autorizzato “l’assunzione a tempo indeterminato in prova di trentanove (39) idonei della selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia …”, ed a seguito di ciò il ricorrente ha conseguito l’assunzione nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e attualmente riveste l’incarico i Direttore dell’Ufficio Provinciale di Imperia; ancora l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla mancata impugnazione delle successive edizioni della graduatoria, come progressivamente aggiornata all’esito dell’accoglimento di talune impugnative giurisdizionali da parte di altri candidati; l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Il ricorrente, nella sua memoria conclusionale, ha affermato la sostanziale inutilità della impugnazione delle riedizioni successive della graduatoria operate a seguito degli scorrimenti dovuti all’inserimento tra i vincitori di altri candidati che avevano positivamente esperito la tutela giurisdizionale, in quanto la posizione dell’Avv. NT non sarebbe mutata a seguito di tali riedizioni.
Ha poi sostenuto l’ammissibilità del secondo motivo, affermando che la nuova Commissione di valutazione nominata dall’Agenzia delle Entrate con disposizione n. 0396028 dell’8 novembre 2023 avrebbe riesaminato tutti i titoli dei candidati, tra cui quelli dell’avv. NT, al cui esito neo-valutativo sarebbe stata adottata un’altrettanto nuova graduatoria della selezione dirigenziale in esame impugnata dal ricorrente.
Ha inoltre manifestato il proprio interesse alla decisione nel merito anche con riguardo alla –more tempore- intervenuta assunzione nel ruolo dirigenziale, sostenendo che l’accoglimento dei motivi proposti nel presente giudizio gli consentirebbe di conseguire una migliore posizione in graduatoria –e, conseguentemente, una più gradita sede di servizio- oltre che un comando presso altra Amministrazione cui l’ADE si è opposta.
Nelle rispettive memorie di replica le parti hanno ribadito gli assunti difensivi già svolti.
5. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026.
6. – Il ricorso è inammissibile, sussistendo nel caso in esame –come eccepito dalla difesa erariale- evidente violazione del principio del ne bis in idem, operante anche nel processo amministrativo in ragione del rinvio esterno dell'art. 39 cod. proc. civ., in quanto espressione del principio generale (anche di economia processuale) che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa questione (Consiglio di Stato sez. V, 4/04/2025, n. 2921), quanto contemplato agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. sia per la riproposizione delle stesse domande sia per quelle che del giudicato costituiscono il presupposto logico (per cui si afferma l'onere del ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile).
Tale ragione d’inammissibilità investe entrambi i motivi proposti dall’odierno ricorrente.
7-. Ed invero, nel precedente giudizio, recante il n.r.g. 10088\2021 e conclusosi con la sentenza di questo TAR n. 2641\2023 -passata in giudicato a seguito della declaratoria di improcedibilità delle impugnazioni principale ed incidentale spiegate contro di essa da Cons. Stato n. 2760\2024- il ricorrente aveva innanzitutto proposto un motivo di impugnazione avverso la graduatoria redatta nel 2021 rubricato: “Violazione, sotto altro profilo, dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione d’esame con verbale di riunione n. 2 del 10.2.2016, All. 1, relativamente alla attribuzione di punteggio alle abilitazioni professionali a seguito di laurea nell’ambito della categoria a) Titoli accademici e di studio. Violazione della par condicio concorsuale e dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, omissione ed errata valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, difetto di motivazione”.
Con tale mezzo il ricorrente aveva dedotto che “… erroneamente, e comunque illegittimamente la Commissione d’esame non ha attribuito all’Avv. NT punteggio anche per l’altra abilitazione professionale da egli posseduta di conciliatore professionista, conseguita con diploma rilasciato in data 18.2.2006, anch’essa da egli regolarmente precisata nella sua domanda di partecipazione, elenco titoli, al concorso in esame. Va al riguardo nuovamente precisato che:-la Commissione d’esame nel predetto verbale n. 2 del 10.2.2016, All. 1, di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando ha disposto, nell’ambito della categoria a) relativa ai Titoli accademici e di studio, l’attribuzione di punteggio alle “Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l’abilitazione all’insegnamento)” con p. 0,5 per i “Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate” o alternativamente con p. 0,25;-nella scheda di valutazione del ricorrente per la Categoria A) Titoli accademici e di studio in esame, nonchè della successiva categoria B) Titoli di servizio, la Commissione d’esame ha posto le seguenti “Annotazioni Titolo non valutabile in quanto non conforme ai criteri fissati dalla Commissione”. Al riguardo, si rammenta che il conciliatore professionista deve essere in possesso almeno di una laurea universitaria triennale e svolge la sua attività per la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, cioè dell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1 d.lgs. n. 28/2010).Posto dunque che il titolo posseduto dal ricorrente di conciliatore professionista costituisce una abilitazione professionale per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, va ora altresì indicato che l’attività di mediazione e le tecniche negoziali risultano di fondamentale importanza all’interno del diritto tributario e delle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate ed è spesso, come nel caso della mediazione tributaria, obbligatoria. Si rammenta che l’art. 17-bis del Codice Tributario (inserito dall’art. 39, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato, da ultimo, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) dispone nel co. 1 che, le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa e nel co. 4 che “Le Agenzie delle entrate, ..., provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili". In considerazione di quanto esposto, l’attività di conciliatore professionista riguarda uno dei “Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate” che doveva -e deve -dare titolo all’attribuzione di p. 0,50 in base a quanto previsto nei criteri di valutazione fissati dalla Commissione d’esame relativamente alla attribuzione di punteggio alle abilitazioni professionali. Pertanto, per il titolo in questione l’Avv. NT aveva -ed ha -diritto all’attribuzione del punteggio di p. 0,50, erroneamente e illegittimamente non attribuitogli dalla Commissione d’esame. ”
Come emerge dalla piana lettura del motivo appena trascritto, esso risulta praticamente sovrapponibile con il primo motivo del ricorso oggi in esame.
In particolare, anche nel precedente giudizio l’Avv. NT aveva dedotto non soltanto che il titolo in questione dovesse essere annoverato tra quelli valutabili e che potevano dare luogo a punteggio; ma anche che esso potesse essere valutato punti 0,50, e non 0,25.
Tale quantificazione del punteggio è adesso oggetto –una volta assodato l’an della valutazione- anche anche del primo motivo del ricorso oggi in esame.
Tanto determina l’applicazione del principio del ne bis in idem, come sopra cennato nei suoi tratti fondamentali, al primo mezzo dell’atto introduttivo del presente giudizio, che è dunque inammissibile.
8. – Eguale sorte d’inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem deve essere attribuita anche al secondo motivo, concernente la questione della valutabilità, a fini di punteggio, della carica di componente del consiglio d’amministrazione di una società a partecipazione pubblica, che era stato respinto da questo TAR con la sentenza n. 2641\2023, che sul punto si era espresso come riportato nella superiore narrativa, e la cui decisione risulta passata in giudicato per effetto della su richiamata declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale proposto dal NT da parte del Consiglio di Stato.
Al riguardo il Collegio trova condivisibile il precedente costituito dalla propria sentenza n. 21009 del 24 novembre 2025, in cui la Sezione ha avuto modo di affermare che “È nvece fondata, in ragione della peculiarità della fattispecie, che si differenzia da tutti gli altri casi finora esaminati dalla sezione, l’eccezione di inammissibilità per tardività e ne bis in idem del ricorso introduttivo (…) Come evidenziato dalla difesa erariale, la ricorrente, diversamente dai concorrenti le cui posizioni sono state finora esaminate, ha già impugnato la vecchia graduatoria dinanzi a questo Tribunale amministrativo nel 2021, lamentando proprio l’errata valutazione di tali titoli, della quale ha chiesto un riesame al fine di essere inserita in graduatoria (interesse prospettato al momento di proposizione della domanda) e al fine di conseguire una migliore allocazione nella stessa (interesse rappresentato in corso di causa, quando si era verificato il suo ingresso in graduatoria a seguito di scorrimento). Tale contenzioso si è concluso con sentenza di rigetto n. 2764 del 16 febbraio 2023, passata in giudicato. Avendo la ricorrente già contestato la valutazione dei titoli fatta nel 2016 in quanto posta a base della graduatoria redatta nel 2021, decidendo, per sua scelta processuale, di contestare, in tale sede, la valutazione di alcuni titoli e non di altri, non può oggi la stessa ricorrente rimettere in discussione la medesima valutazione già gravata, per gli effetti spiegati sulla nuova graduatoria 2024, redatta sulla base di una operazione di mera moltiplicazione del punteggio già a suo tempo conseguito per il coefficiente di 8,5 (individuato dalla Commissione in sede di riedizione del potere a seguito dell’annullamento parziale dei criteri a opera del Tar) La ricorrente ha infatti già consumato il potere processuale di contestare la scheda di valutazione dei titoli” (TAR Lazio, sentenza n. 21009 del 24 novembre 2025).
8. – Il ricorso, in conclusione, è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila\00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CH TR, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO