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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 37139/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37139 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. G. Colla Parte_1
- ricorrente in opposizione –
E
Avv.ti P. L. Panici, E. Fasan e M. Panici CP_1
- resistente opposta –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società nominata in epigrafe adiva il giudice del lavoro per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 5551/2024 in forza del quale l'opposta aveva ottenuto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di emolumenti derivanti dalla cessazione dell'intercorso rapporto di lavoro.
Invocava a tal fine l'erroneità della sentenza in forza del quale era stato chiesto il ricorso monitorio sfociato nel decreto impugnato rappresentando la pendenza di un giudizio d'appello su tale sentenza, l'inefficacia della costituzione in mora della società opponente, e l'erroneità della quantificazione degli importi ingiunti.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
Superflua qualunque attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni ulteriore deduzione e controdeduzione.
La sentenza posta a base del decreto ingiuntivo opposto è provvisoriamente esecutiva per cui il lavoratore ha diritto alle somme da essa derivanti, salvo il diritto per la società opponente di ripetere tali somme in caso di vittoria nei successivi gradi di giudizio. A nulla vale eccepire in questa sede la non definitività di quella sentenza o addirittura, come ha fatto parte opponente, la sua nullità.
La costituzione in mora è valida ed efficace essendo stata effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno nel pieno rispetto dell'art. 1217 c. c. (all.ti 3
e 5 alla memoria).
La quantificazione della somma ingiunta appare corretta perché, secondo l'ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, intervenuta sul punto con la sentenza delle S.U. 7 febbraio 2018 n. 2990, dopo la sentenza che ripristina il rapporto di lavoro, nel caso di mancata ottemperanza/reintegrazione, spettano al lavoratore “… ordinarie retribuzioni non trovando applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum
…” (Cass. 21159/2019, Cass. 29092/2019 e Cass. 17422/2021).
Quindi, il rapporto non può dirsi risolto per mutuo consenso, né può applicarsi l'“aliunde perceptum”.
Ciò premesso, il conteggio che ha portato alla somma ingiunta è elementare: nella sentenza posta alla base del ricorso monitorio, il Tribunale ha quantificato la retribuzione spettatane alla lavoratrice nell'importo di “euro 1.363,51 al lordo al mese per 13 mensilità”.
Pertanto, con il ricorso monitorio decreto ingiuntivo sono state richieste le retribuzioni maturate includendovi anche i ratei di tredicesima, così determinate:
1.363,51 (retribuzione mensile) x 13 (mensilità): 12 = 1.477,13 (retribuzione che include anche i ratei di tredicesima); detta somma è stata poi moltiplicata per 15 mensilità (cioè per le mensilità dal 22.09.2022 al 21.12.2023).
Tali le ragioni del rigetto del ricorso in opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO rigetta il ricorso in opposizione;
condanna parte ricorrente in opposizione a rifondere a parte resistente opposta le spese legali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37139 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. G. Colla Parte_1
- ricorrente in opposizione –
E
Avv.ti P. L. Panici, E. Fasan e M. Panici CP_1
- resistente opposta –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società nominata in epigrafe adiva il giudice del lavoro per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 5551/2024 in forza del quale l'opposta aveva ottenuto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di emolumenti derivanti dalla cessazione dell'intercorso rapporto di lavoro.
Invocava a tal fine l'erroneità della sentenza in forza del quale era stato chiesto il ricorso monitorio sfociato nel decreto impugnato rappresentando la pendenza di un giudizio d'appello su tale sentenza, l'inefficacia della costituzione in mora della società opponente, e l'erroneità della quantificazione degli importi ingiunti.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
Superflua qualunque attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni ulteriore deduzione e controdeduzione.
La sentenza posta a base del decreto ingiuntivo opposto è provvisoriamente esecutiva per cui il lavoratore ha diritto alle somme da essa derivanti, salvo il diritto per la società opponente di ripetere tali somme in caso di vittoria nei successivi gradi di giudizio. A nulla vale eccepire in questa sede la non definitività di quella sentenza o addirittura, come ha fatto parte opponente, la sua nullità.
La costituzione in mora è valida ed efficace essendo stata effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno nel pieno rispetto dell'art. 1217 c. c. (all.ti 3
e 5 alla memoria).
La quantificazione della somma ingiunta appare corretta perché, secondo l'ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, intervenuta sul punto con la sentenza delle S.U. 7 febbraio 2018 n. 2990, dopo la sentenza che ripristina il rapporto di lavoro, nel caso di mancata ottemperanza/reintegrazione, spettano al lavoratore “… ordinarie retribuzioni non trovando applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum
…” (Cass. 21159/2019, Cass. 29092/2019 e Cass. 17422/2021).
Quindi, il rapporto non può dirsi risolto per mutuo consenso, né può applicarsi l'“aliunde perceptum”.
Ciò premesso, il conteggio che ha portato alla somma ingiunta è elementare: nella sentenza posta alla base del ricorso monitorio, il Tribunale ha quantificato la retribuzione spettatane alla lavoratrice nell'importo di “euro 1.363,51 al lordo al mese per 13 mensilità”.
Pertanto, con il ricorso monitorio decreto ingiuntivo sono state richieste le retribuzioni maturate includendovi anche i ratei di tredicesima, così determinate:
1.363,51 (retribuzione mensile) x 13 (mensilità): 12 = 1.477,13 (retribuzione che include anche i ratei di tredicesima); detta somma è stata poi moltiplicata per 15 mensilità (cioè per le mensilità dal 22.09.2022 al 21.12.2023).
Tali le ragioni del rigetto del ricorso in opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO rigetta il ricorso in opposizione;
condanna parte ricorrente in opposizione a rifondere a parte resistente opposta le spese legali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE