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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025BS0196843 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 000896/2025, TRA Sig. Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, RICORRENTE, E Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, RESISTENTE.
OGGETTO DEL GIUDIZIO. Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale n. 2025BS0196843, con il quale l'Ufficio ha rettificato il classamento dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Capriolo, Dati_catastali_1 , da categoria D/10 a categoria D/8, per asserita insussistenza del requisito di ruralità.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, deducendone l'illegittimità per:
Erroneo richiamo e applicazione del criterio della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.;
Carenza assoluta e/o insufficienza di motivazione in ordine alla valutazione oggettiva della ruralità del fabbricato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio e la legittimità del disconoscimento del requisito di ruralità in ragione della mancata verifica della prevalenza dell'attività agricola connessa.
La parte ricorrente depositava memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso e confutando puntualmente le argomentazioni dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla questione della motivazione dell'atto impugnato
Il Giudice ritiene fondato il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Dalla lettura dell'atto impugnato e da quanto emerso nel corso dell'udienza, emerge che la motivazione del diniego di ruralità si fonda su un generico richiamo al mancato rispetto del requisito della prevalenza, senza tuttavia esplicitare in modo chiaro e compiuto:
le ragioni per cui l'immobile, sotto il profilo oggettivo e funzionale, non sarebbe strumentale allo svolgimento dell'attività agricola;
le concrete caratteristiche strutturali e funzionali dell'unità immobiliare incompatibili con la destinazione agricola dichiarata;
il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio per pervenire al disconoscimento della ruralità.
Tale lacuna motivazionale risulta solo ex post colmata nelle controdeduzioni in giudizio, ove l'Amministrazione chiarisce che il diniego sarebbe fondato sulla circostanza che l'uva prodotta nell'annualità di riferimento è stata integralmente ceduta a terzi. Secondo giurisprudenza consolidata, tuttavia, la motivazione dell'atto impositivo deve essere completa e autosufficiente ab origine, non potendo essere integrata o sostituita in sede contenziosa. Ne consegue che l'avviso impugnato risulta viziato per difetto di motivazione, con conseguente illegittimità.
2. Sull'erronea applicazione del criterio della prevalenza
Anche detto motivo di ricorso apparre fondato.
Il Giudice osserva che l'art. 2135 c.c. individua il criterio della prevalenza al fine di qualificare come agricole le attività connesse, evitando che attività di natura commerciale o industriale prevalgano su quella agricola principale.
Tale criterio, tuttavia:
non costituisce parametro dirimente per la verifica della ruralità catastale di un fabbricato, quando sia pacifica la destinazione oggettiva dello stesso allo svolgimento di attività agricole o connesse;
non può essere applicato in modo meramente quantitativo ed istantaneo, con riferimento ad una singola annualità, senza considerare la fisiologia dell'attività agricola e le scelte imprenditoriali dell'imprenditore.
Nel caso di specie, l'Ufficio non contesta né la qualifica di imprenditore agricolo del soggetto utilizzatore nè la destinazione dell'immobile a cantina vitivinicola ma fonda il diniego esclusivamente sulla mancata vinificazione nell'annualità 2024-2025.
Tale impostazione non appare logica e nemmeno legittima, poiché la temporanea mancata effettuazione dell'attività connessa non comporta il venir meno della strumentalità agricola del fabbricato, soprattutto in una fase iniziale dell'attività agricola, caratterizzata da naturali scelte organizzative e produttive.
Pertanto, ciò premesso e considerato, il ricorso deve essere accolto. Spese compensate alla luce di una giurisprudenza con conforme.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento catastale. Spese compensate come in parte motiva.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025BS0196843 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 000896/2025, TRA Sig. Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, RICORRENTE, E Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, RESISTENTE.
OGGETTO DEL GIUDIZIO. Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale n. 2025BS0196843, con il quale l'Ufficio ha rettificato il classamento dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Capriolo, Dati_catastali_1 , da categoria D/10 a categoria D/8, per asserita insussistenza del requisito di ruralità.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, deducendone l'illegittimità per:
Erroneo richiamo e applicazione del criterio della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.;
Carenza assoluta e/o insufficienza di motivazione in ordine alla valutazione oggettiva della ruralità del fabbricato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio e la legittimità del disconoscimento del requisito di ruralità in ragione della mancata verifica della prevalenza dell'attività agricola connessa.
La parte ricorrente depositava memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso e confutando puntualmente le argomentazioni dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla questione della motivazione dell'atto impugnato
Il Giudice ritiene fondato il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Dalla lettura dell'atto impugnato e da quanto emerso nel corso dell'udienza, emerge che la motivazione del diniego di ruralità si fonda su un generico richiamo al mancato rispetto del requisito della prevalenza, senza tuttavia esplicitare in modo chiaro e compiuto:
le ragioni per cui l'immobile, sotto il profilo oggettivo e funzionale, non sarebbe strumentale allo svolgimento dell'attività agricola;
le concrete caratteristiche strutturali e funzionali dell'unità immobiliare incompatibili con la destinazione agricola dichiarata;
il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio per pervenire al disconoscimento della ruralità.
Tale lacuna motivazionale risulta solo ex post colmata nelle controdeduzioni in giudizio, ove l'Amministrazione chiarisce che il diniego sarebbe fondato sulla circostanza che l'uva prodotta nell'annualità di riferimento è stata integralmente ceduta a terzi. Secondo giurisprudenza consolidata, tuttavia, la motivazione dell'atto impositivo deve essere completa e autosufficiente ab origine, non potendo essere integrata o sostituita in sede contenziosa. Ne consegue che l'avviso impugnato risulta viziato per difetto di motivazione, con conseguente illegittimità.
2. Sull'erronea applicazione del criterio della prevalenza
Anche detto motivo di ricorso apparre fondato.
Il Giudice osserva che l'art. 2135 c.c. individua il criterio della prevalenza al fine di qualificare come agricole le attività connesse, evitando che attività di natura commerciale o industriale prevalgano su quella agricola principale.
Tale criterio, tuttavia:
non costituisce parametro dirimente per la verifica della ruralità catastale di un fabbricato, quando sia pacifica la destinazione oggettiva dello stesso allo svolgimento di attività agricole o connesse;
non può essere applicato in modo meramente quantitativo ed istantaneo, con riferimento ad una singola annualità, senza considerare la fisiologia dell'attività agricola e le scelte imprenditoriali dell'imprenditore.
Nel caso di specie, l'Ufficio non contesta né la qualifica di imprenditore agricolo del soggetto utilizzatore nè la destinazione dell'immobile a cantina vitivinicola ma fonda il diniego esclusivamente sulla mancata vinificazione nell'annualità 2024-2025.
Tale impostazione non appare logica e nemmeno legittima, poiché la temporanea mancata effettuazione dell'attività connessa non comporta il venir meno della strumentalità agricola del fabbricato, soprattutto in una fase iniziale dell'attività agricola, caratterizzata da naturali scelte organizzative e produttive.
Pertanto, ciò premesso e considerato, il ricorso deve essere accolto. Spese compensate alla luce di una giurisprudenza con conforme.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento catastale. Spese compensate come in parte motiva.