Articolo 1 della Legge 27 giugno 2013, n. 77
Articolo 2
Versione
2 luglio 2013
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».
Entrata in vigore il 2 luglio 2013