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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2759/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2759/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv.to Michela Faustini ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv.to Lisa Santuari convenuto E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17 luglio 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “voglia Codesto Tribunale:
1. dichiarare la separazione dei coniugi;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'appartamento che ella conduce in comodato in San Michele all'Adige;
1
3. la ricorrente chiede di essere autorizzata da Codesto Tribunale a trasferirsi con i figli in
Polonia, per poter ivi crescere i minori vicino ai parenti tutti, sia materni che paterni, ed avere così anche l'aiuto nei momenti in cui ella lavora, con massima disponibilità di favorire la propria condizione lavorativa, sia quanto alla qualifica che all'aspetto economico, grazie ad un'offerta di lavoro già in essere ed attualmente confermata;
ciò come già discusso in sede presidenziale, pur non pronunciandosi su detta questione il Presidente in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ma impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione di spettanza del Collegio da assumersi all'esito del giudizio (vedasi provvedimento a firma Dott.ssa Tolettini dd 30.05.2023);
4. disporre, altresì, che il signor sia tenuto a pagare, quale Parte_2
contributo di mantenimento in favore dei figli, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di Euro 300,00 ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie, così come elencate nel protocollo del CNF (all.8 del ricorso introduttivo); verranno previamente concordate tra
i coniugi le spese straordinarie non necessarie che superino, singolarmente, la somma di euro 100,00. Il rimborso della quota di spettanza a chi le ha anticipate avverrà entro la fine del mese successivo alla produzione della relativa documentazione. La detrazione delle spese extra assegno verrà effettuata secondo la percentuale versata da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento verrà pagato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
5. disporre che l'assegno unico universale, l'assegno provinciale ed eventuali altri assegni al nucleo siano percepiti dalla ricorrente;
6. disporre che, sino a che rimarranno in Italia, i bambini stiano col padre a fine settimana alternati - dal venerdì sera a cena sino al lunedì mattina - oltre ad una sera a cena ed a dormire ogni settimana. Metà vacanze natalizie, metà pasquali ed almeno tre settimane, anche non continuative, in estate;
laddove uno dei coniugi od entrambi rientrassero in
Polonia, essi rivaluteranno le condizioni della loro separazione alla luce delle condizioni che saranno in essere in quel momento. Nell'auspicata ipotesi di autorizzazione al rientro della signora nel proprio Paese di origine con i figli minori, il padre potrà stare con i figli anche quattro settimane durante le vacanze estive scolastiche, metà di quelle natalizie e di quelle pasquali, oltre a tutti i finesettimana che egli vorrà; con ampia disponibilità della moglie di accompagnare, appena possibile, ella stessa i figli dal padre in Italia.
2
7. disporre che il ricavato della vendita dell'autovettura famigliare Nissan Qashqai tg.
GE334WY effettuata in corso di causa senza il consenso della moglie, venga suddiviso, in egual misura, tra le parti.
8. Per quanto riguarda le spese legali, disporre la condanna del marito al pagamento delle spese di lite, precisando che con delibera dd 18.9.2023 la sig.ra è stata riammessa al Pt_1
Patrocinio a spese dello Stato”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“A) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza presso la madre e con collocamento paritario presso entrambi i genitori, che li terranno a settimane alterne presso le relative abitazioni;
B) ogni genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il periodo durante il quale saranno collocati presso di lui, nonché nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordarsi laddove superino, anche singolarmente, l'importo di euro 100,00
C) Gli assegni al nucleo e l'assegno unico universale saranno divisi a metà tra i genitori.
D) Per quanto riguarda le vacanze, i bambini trascorreranno con il padre metà vacanze natalizie, metà pasquali e metà delle vacanze estive;
E) Rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza avanzata da parte ricorrente, in quanto inammissibile, indeterminata e manifestamente infondata, anche in ordine alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti formulata all'udienza dd. 13/04/2023 e nelle successive note autorizzate;
F) Si insiste nell'opposizione alla richiesta di trasferimento dei minori in Polonia;
G) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2021, la ricorrente – premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con il sig. in data 2 agosto 2014 in Parte_2
Polonia, dalla cui unione sono nati due figli: 22 luglio 2015) e Controparte_2 [...]
(16 febbraio 2018) – ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, con Per_2
3 obbligo a carico del marito di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 al mese per ciascun figlio. La stessa ha, inoltre, chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocazione Per_1 Persona_2 prevalente e residenza presso la madre e assegnazione alla stessa dell'abitazione – dell'Ente
Parrocchia di San Michele Arcangelo – che la famiglia conduce in comodato gratuito in San
Michele all'Adige.
La ricorrente ha rappresentato che la volontà di addivenire alla separazione è stata il frutto di una mancanza di comunicazione tra i coniugi a causa di continue discussioni, che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la ricorrente ha esposto che la situazione di conflittualità è da ascriversi al venir meno della condivisione tra i coniugi delle rispettive esigenze e dei rispettivi progetti di vita, soprattutto connessi alla possibilità – un tempo comune - di rientro nel paese d'origine, ossia la Polonia. La ricorrente ha lamentato che il dissenso del marito rispetto al ritorno presso il paese d'origine è contrario agli interessi sia dei coniugi – i quali in Polonia potrebbero ricoprire posizioni lavorative più prestigiose e in linea con il loro percorso di studi, mentre in Italia gli stessi si trovano a svolgere lavori umili – che dei figli: la ricorrente ha, infatti, esposto che in Polonia i genitori potrebbero contare anche sull'aiuto dei familiari nell'accudimento dei figli, deducendo al contempo che in Italia i figli non hanno instaurato legami significativi con i pari e che anche i genitori si trovano da soli e senza aiuto alcuno. La stessa ha, pertanto, chiesto di essere autorizzata a trasferirsi in Polonia assieme ai figli.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta aderendo alla domanda di separazione, alle condizioni indicate in comparsa di risposta, contestando le deduzioni e richieste avversarie. In particolare, quanto alla richiesta di trasferimento in
Polonia, il convenuto si è opposto all'accoglimento della relativa domanda, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo che l'Italia può offrire migliori possibilità lavorative per i coniugi e al contempo una altrettanto migliore crescita e istruzione per i figli. Quanto alla collocazione e al mantenimento dei figli (fermo il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori), il convenuto ha rappresentato la volontà di addivenire ad una suddivisione equa delle spese e della gestione dei figli, attraverso un collocamento paritario, che possa garantire, nella massima misura possibile, un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascun genitore.
4 All'udienza presidenziale del 10 febbraio 2022 le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di separarsi;
in quella sede è stato concesso alle parti un breve rinvio, al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo. Alla successiva udienza del 1 marzo 2022, le parti hanno dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste. Il Presidente ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida i minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) assegna alla madre la casa coniugale;
4) dispone che l'altro genitore possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a) a week-end alterni, dal venerdì alle ore 15.00 sino a lunedì mattina con orario da concordarsi con la madre;
b) durante la settimana, una giornata intera con pernotto, da concordarsi con la madre a seconda dei rispettivi turni di lavoro;
c) durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni complessivi anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio;
d) durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, per almeno cinque giorni complessivi, comprendendo, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di
Capodanno o la cena di Natale e quella del 31 dicembre;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì al martedì mattina;
5) determina il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 200,00 per ciascun figlio e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che il padre verserà alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2022; 6) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, in quanto preventivamente concordate o comunque necessarie, secondo il protocollo del CNF;
7) dispone che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
”. Il Presidente ha nominato il G.I e ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
5 Con sentenza non definitiva n. 342/2023 del 18 aprile 2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle domande accessorie.
Con ordinanza di data 29 maggio 2023 è stata rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, con conferma delle statuizioni in quella sede assunte.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale territorialmente competente ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17 luglio 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Iniziando la disamina dal regime di affidamento dei figli minori (nato il 22 luglio Per_1
2015) e (nato il [...]), ritiene il Collegio che vada in questa sede Per_2 confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, come già disposto nella fase presidenziale del presente giudizio e come concordemente domandato da entrambi i genitori. Ed invero, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso che occupa, pur sussistendo una situazione di conflittualità tra i genitori (come da ultimo evidenziata nella relazione del servizio sociale depositata in data 2 maggio 2024), non sono emersi concreti elementi tali da far ritenere che i genitori – adeguatamente supportati, come di seguito meglio precisato – siano incapaci di esercitare le prerogative di cura e attenzione nei confronti dei figli minori, risultando, anzi, tra i fattori di protezione riscontrati dal Servizio Sociale, la “presenza di genitori supportivi e legame di attaccamento sicuro;
disponibilità all'aiuto, apertura e collaborazione rispetto alle proposte dei servizi” (cfr. la citata relazione del Servizio Sociale in atti).
Va, dunque, disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa familiare, come attualmente in essere, e ciò al fine di garantire stabilità ai minori.
6 Al contempo, va rigettata la domanda di trasferimento della ricorrente assieme ai figli in
Polonia, risultando la richiesta materna non corrispondente al preminente interesse dei figli minori.
Da un lato, infatti, deve osservarsi che i minori risultano ben inseriti nel contesto italiano, in cui sono nati e cresciuti, tanto che il figlio – al quale pur piace “anche andare a Per_1
trovare i suoi parenti in Polonia perché è legato alla sua famiglia e soprattutto si trova bene con un cugino di poco più grande di lui” – ha espressamente indicato l'Italia come luogo che per lui rappresenta la “casa”. Nella richiamata relazione del Servizio Sociale si legge, infatti, che “Il bambino riferisce di avere tanti amici che frequenta volentieri anche fuori dal contesto scolastico. racconta di apprezzare l'Italia, luogo che lui definisce casa”. Per_1
Anche ha raccontato di “essere contento perché gli piace giocare con i suoi amici”. Per_2
Dall'altro lato, deve essere evidenziato che l'eventuale trasferimento dei minori in Polonia inciderebbe in modo significativo sul rapporto tra padre e figli, precludendo la possibilità di una loro costante frequentazione, anche settimanale (come tutt'ora avviene), con grave pregiudizio per i minori. Dalla relazione del Servizio Sociale in atti risulta, infatti, che i figli sono affettivamente legati in modo significativo ad entrambi genitori e sono contenti di poter trascorrere il tempo sia con la mamma che con il papà – con quest'ultimo anche se la casa è piccola (monolocale): “ riferisce di essere sempre un po' triste perché quando è con Per_1
la mamma ha nostalgia del papà e lo stesso avviene al contrario. descrive la casa Per_1
del papà come piccola, ma riferisce di stare bene perché gli piace passare il tempo con lui, inoltre sono riusciti ad organizzarsi affinché vi sia il posto per fare tutto, ad esempio facendo diventare grandissimo il letto del papà”; “[ Al contrario del fratello maggiore Per_2
racconta di essere sereno rispetto alla separazione di mamma e papà, infatti quando è con un genitore è contento e non sente la nostalgia dell'altro”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che il chiesto trasferimento in Polonia comporterebbe per i minori uno stravolgimento delle loro consolidate abitudini e una limitazione del rapporto con il padre tale da incidere, ulteriormente, sulla loro crescita e sull'armonioso sviluppo della loro personalità, con grave pregiudizio per gli stessi. Al riguardo, deve evidenziarsi che entrambi i minori stanno già risentendo della situazione familiare in cui si trovano coinvolti, tanto che dal 2022 sta seguendo presso Per_1
un percorso per bambini con genitori in fase di separazione e in passato ha CP_3 Per_2
7 seguito un percorso di logopedia (il secondo ciclo però è stato interrotto). In tale contesto, ritiene il Collegio che sia di fondamentale importanza garantire ai minori stabilità e continuità, tanto nei rapporti familiari – preservandosi a tal fine il diritto dei figli di mantenere con entrambi i genitori un rapporto stabile, continuo ed effettivo – quanto negli interventi a loro supporto, e ciò è possibile solamente a condizione che i figli restino in Italia: ed invero, da un lato, la distanza geografica tra l'Italia e la Polonia è tale da non consentire una frequentazione assidua tra padre e figli, essendo (perlomeno) preclusa una loro frequentazione infrasettimanale, anche comprensiva di pernotti;
dall'altro lato, il trasferimento dei minori in Polonia precluderebbe non solo di continuare con gli interventi in essere ma anche di attivare gli ulteriori interventi a sostegno del nucleo familiare, come disposti in questa sede (di cui di seguito).
La domanda di trasferimento in Polonia va, dunque, rigettata.
Passando alla regolamentazione delle visite tra il padre e i figli, deve preliminarmente osservarsi che la gestione e organizzazione delle visite è per i genitori fonte di tensioni e di accesa conflittualità, come risulta sia dalla relazione del Servizio Sociale in atti che dalla nota depositata dal Pubblico Ministero in data 3 dicembre 2024 nel presente procedimento.
Ritiene, dunque, il Collegio che sia in questa sede necessario incaricare il Servizio Sociale competente di supportare i genitori nella concreta gestione delle visite tra il padre e i figli minori, regolamentate come segue: salvi diversi accordi tra le parti, il padre ha il diritto/dovere di vedere e stare con i figli minori A) durante la settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo, il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando il papà accompagnerà i figli a scuola;
B) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il papà accompagnerà i figli a scuola. Durante le vacanze estive, ciascun genitore ha il diritto di stare con i figli quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno. I genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Pasqua e i periodi di relative vacanze saranno divisi a metà tra i genitori.
Il Servizio Sociale viene, dunque, in questa sede incaricato di aiutare i genitori a dare concreta attuazione al protocollo come sopra regolamentato, con possibilità per i genitori di concordare – per il tramite del Servizio Sociale – una diversa regolamentazione delle visite, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori nonché di qualunque altra circostanza
8 rilevante nel preminente interesse dei minori, fermo in ogni caso il diritto/dovere del papà di vedere i figli almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati (perlomeno dal sabato mattina alla domenica sera). In difetto di diversi accordi tra i genitori, il regime di visita ordinario sarà quello di cui ai punti A e B.
Il Servizio Sociale va, inoltre, incaricato di supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, suggerendo ai genitori gli eventuali percorsi da intraprendere a sostegno della genitorialità e apprestando gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori (percorso psicologico per e logopedico per . Va, infine, disposto che Per_1 Per_2
il Servizio Sociale attui uno stretto monitoraggio del nucleo familiare per la durata di due anni, relazionando al Giudice Tutelare le eventuali situazioni di criticità che dovessero permanere.
Quanto alle questioni di natura economica, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio (400,00 euro complessivi), trattandosi di importo minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei minori, cui necessariamente devono provvedere entrambi i genitori. Ed invero, l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Nella quantificazione dell'assegno va considerato, oltre al reddito (il padre percepisce circa 1.000-1.000,00 euro al mese), anche la capacità lavorativa del genitore – certamente posseduta dal sig. Parte_2
(egli è occupato a tempo indeterminato presso la ditta Europromos), atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole. Le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF vanno poste a carico dei genitori, metà per ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00.
Va, infine, dichiarata inammissibile in questa sede la domanda di parte ricorrente relativa alla vendita dell'autovettura.
9 In ragione della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida i figli minori (nato il [...]) e (nato il 16 febbraio Per_1 Per_2
2018) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
2) rigetta la domanda di trasferimento della madre assieme ai figli in Polonia;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre ha il diritto/dovere di vedere e stare con i figli minori secondo il seguente protocollo: A) durante la settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo, il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando il papà accompagnerà i figli a scuola;
B) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il papà accompagnerà
i figli a scuola. Durante le vacanze estive, ciascun genitore ha il diritto di stare con i figli quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno. I genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale
e quello di Pasqua e i periodi di relative vacanze saranno divisi a metà tra i genitori;
4) incarica il Servizio Sociale di aiutare i genitori a dare concreta attuazione al protocollo come sopra regolamentato, con possibilità per i genitori di concordare – per il tramite del Servizio Sociale – una diversa regolamentazione delle visite, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori nonché di qualunque altra circostanza rilevante nel preminente interesse dei minori, fermo in ogni caso il diritto/dovere del papà di vedere i figli almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati
(perlomeno dal sabato mattina alla domenica sera). In difetto di diversi accordi tra i genitori, il regime di visita ordinario sarà quello di cui ai punti A e B;
5) incarica il Servizio Sociale di supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, suggerendo ai genitori gli eventuali percorsi da intraprendere a sostegno della genitorialità e apprestando gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori (percorso psicologico per e logopedico Per_1
per . Va, infine, disposto che il Servizio Sociale attui uno stretto Per_2
10 monitoraggio del nucleo familiare per la durata di due anni, relazionando al Giudice
Tutelare le eventuali situazioni di criticità che dovessero permanere;
6) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a Parte_2
titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio (400,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
7) pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00;
8) rigetta la domanda di cui al punto n. 7 di parte ricorrente;
9) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2759/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv.to Michela Faustini ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv.to Lisa Santuari convenuto E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17 luglio 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “voglia Codesto Tribunale:
1. dichiarare la separazione dei coniugi;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'appartamento che ella conduce in comodato in San Michele all'Adige;
1
3. la ricorrente chiede di essere autorizzata da Codesto Tribunale a trasferirsi con i figli in
Polonia, per poter ivi crescere i minori vicino ai parenti tutti, sia materni che paterni, ed avere così anche l'aiuto nei momenti in cui ella lavora, con massima disponibilità di favorire la propria condizione lavorativa, sia quanto alla qualifica che all'aspetto economico, grazie ad un'offerta di lavoro già in essere ed attualmente confermata;
ciò come già discusso in sede presidenziale, pur non pronunciandosi su detta questione il Presidente in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ma impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione di spettanza del Collegio da assumersi all'esito del giudizio (vedasi provvedimento a firma Dott.ssa Tolettini dd 30.05.2023);
4. disporre, altresì, che il signor sia tenuto a pagare, quale Parte_2
contributo di mantenimento in favore dei figli, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di Euro 300,00 ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie, così come elencate nel protocollo del CNF (all.8 del ricorso introduttivo); verranno previamente concordate tra
i coniugi le spese straordinarie non necessarie che superino, singolarmente, la somma di euro 100,00. Il rimborso della quota di spettanza a chi le ha anticipate avverrà entro la fine del mese successivo alla produzione della relativa documentazione. La detrazione delle spese extra assegno verrà effettuata secondo la percentuale versata da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento verrà pagato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
5. disporre che l'assegno unico universale, l'assegno provinciale ed eventuali altri assegni al nucleo siano percepiti dalla ricorrente;
6. disporre che, sino a che rimarranno in Italia, i bambini stiano col padre a fine settimana alternati - dal venerdì sera a cena sino al lunedì mattina - oltre ad una sera a cena ed a dormire ogni settimana. Metà vacanze natalizie, metà pasquali ed almeno tre settimane, anche non continuative, in estate;
laddove uno dei coniugi od entrambi rientrassero in
Polonia, essi rivaluteranno le condizioni della loro separazione alla luce delle condizioni che saranno in essere in quel momento. Nell'auspicata ipotesi di autorizzazione al rientro della signora nel proprio Paese di origine con i figli minori, il padre potrà stare con i figli anche quattro settimane durante le vacanze estive scolastiche, metà di quelle natalizie e di quelle pasquali, oltre a tutti i finesettimana che egli vorrà; con ampia disponibilità della moglie di accompagnare, appena possibile, ella stessa i figli dal padre in Italia.
2
7. disporre che il ricavato della vendita dell'autovettura famigliare Nissan Qashqai tg.
GE334WY effettuata in corso di causa senza il consenso della moglie, venga suddiviso, in egual misura, tra le parti.
8. Per quanto riguarda le spese legali, disporre la condanna del marito al pagamento delle spese di lite, precisando che con delibera dd 18.9.2023 la sig.ra è stata riammessa al Pt_1
Patrocinio a spese dello Stato”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“A) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza presso la madre e con collocamento paritario presso entrambi i genitori, che li terranno a settimane alterne presso le relative abitazioni;
B) ogni genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il periodo durante il quale saranno collocati presso di lui, nonché nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordarsi laddove superino, anche singolarmente, l'importo di euro 100,00
C) Gli assegni al nucleo e l'assegno unico universale saranno divisi a metà tra i genitori.
D) Per quanto riguarda le vacanze, i bambini trascorreranno con il padre metà vacanze natalizie, metà pasquali e metà delle vacanze estive;
E) Rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza avanzata da parte ricorrente, in quanto inammissibile, indeterminata e manifestamente infondata, anche in ordine alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti formulata all'udienza dd. 13/04/2023 e nelle successive note autorizzate;
F) Si insiste nell'opposizione alla richiesta di trasferimento dei minori in Polonia;
G) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2021, la ricorrente – premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con il sig. in data 2 agosto 2014 in Parte_2
Polonia, dalla cui unione sono nati due figli: 22 luglio 2015) e Controparte_2 [...]
(16 febbraio 2018) – ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, con Per_2
3 obbligo a carico del marito di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 al mese per ciascun figlio. La stessa ha, inoltre, chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocazione Per_1 Persona_2 prevalente e residenza presso la madre e assegnazione alla stessa dell'abitazione – dell'Ente
Parrocchia di San Michele Arcangelo – che la famiglia conduce in comodato gratuito in San
Michele all'Adige.
La ricorrente ha rappresentato che la volontà di addivenire alla separazione è stata il frutto di una mancanza di comunicazione tra i coniugi a causa di continue discussioni, che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la ricorrente ha esposto che la situazione di conflittualità è da ascriversi al venir meno della condivisione tra i coniugi delle rispettive esigenze e dei rispettivi progetti di vita, soprattutto connessi alla possibilità – un tempo comune - di rientro nel paese d'origine, ossia la Polonia. La ricorrente ha lamentato che il dissenso del marito rispetto al ritorno presso il paese d'origine è contrario agli interessi sia dei coniugi – i quali in Polonia potrebbero ricoprire posizioni lavorative più prestigiose e in linea con il loro percorso di studi, mentre in Italia gli stessi si trovano a svolgere lavori umili – che dei figli: la ricorrente ha, infatti, esposto che in Polonia i genitori potrebbero contare anche sull'aiuto dei familiari nell'accudimento dei figli, deducendo al contempo che in Italia i figli non hanno instaurato legami significativi con i pari e che anche i genitori si trovano da soli e senza aiuto alcuno. La stessa ha, pertanto, chiesto di essere autorizzata a trasferirsi in Polonia assieme ai figli.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta aderendo alla domanda di separazione, alle condizioni indicate in comparsa di risposta, contestando le deduzioni e richieste avversarie. In particolare, quanto alla richiesta di trasferimento in
Polonia, il convenuto si è opposto all'accoglimento della relativa domanda, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo che l'Italia può offrire migliori possibilità lavorative per i coniugi e al contempo una altrettanto migliore crescita e istruzione per i figli. Quanto alla collocazione e al mantenimento dei figli (fermo il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori), il convenuto ha rappresentato la volontà di addivenire ad una suddivisione equa delle spese e della gestione dei figli, attraverso un collocamento paritario, che possa garantire, nella massima misura possibile, un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascun genitore.
4 All'udienza presidenziale del 10 febbraio 2022 le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di separarsi;
in quella sede è stato concesso alle parti un breve rinvio, al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo. Alla successiva udienza del 1 marzo 2022, le parti hanno dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste. Il Presidente ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida i minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) assegna alla madre la casa coniugale;
4) dispone che l'altro genitore possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a) a week-end alterni, dal venerdì alle ore 15.00 sino a lunedì mattina con orario da concordarsi con la madre;
b) durante la settimana, una giornata intera con pernotto, da concordarsi con la madre a seconda dei rispettivi turni di lavoro;
c) durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni complessivi anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio;
d) durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, per almeno cinque giorni complessivi, comprendendo, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di
Capodanno o la cena di Natale e quella del 31 dicembre;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì al martedì mattina;
5) determina il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 200,00 per ciascun figlio e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che il padre verserà alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2022; 6) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, in quanto preventivamente concordate o comunque necessarie, secondo il protocollo del CNF;
7) dispone che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
”. Il Presidente ha nominato il G.I e ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
5 Con sentenza non definitiva n. 342/2023 del 18 aprile 2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle domande accessorie.
Con ordinanza di data 29 maggio 2023 è stata rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, con conferma delle statuizioni in quella sede assunte.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale territorialmente competente ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17 luglio 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Iniziando la disamina dal regime di affidamento dei figli minori (nato il 22 luglio Per_1
2015) e (nato il [...]), ritiene il Collegio che vada in questa sede Per_2 confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, come già disposto nella fase presidenziale del presente giudizio e come concordemente domandato da entrambi i genitori. Ed invero, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso che occupa, pur sussistendo una situazione di conflittualità tra i genitori (come da ultimo evidenziata nella relazione del servizio sociale depositata in data 2 maggio 2024), non sono emersi concreti elementi tali da far ritenere che i genitori – adeguatamente supportati, come di seguito meglio precisato – siano incapaci di esercitare le prerogative di cura e attenzione nei confronti dei figli minori, risultando, anzi, tra i fattori di protezione riscontrati dal Servizio Sociale, la “presenza di genitori supportivi e legame di attaccamento sicuro;
disponibilità all'aiuto, apertura e collaborazione rispetto alle proposte dei servizi” (cfr. la citata relazione del Servizio Sociale in atti).
Va, dunque, disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa familiare, come attualmente in essere, e ciò al fine di garantire stabilità ai minori.
6 Al contempo, va rigettata la domanda di trasferimento della ricorrente assieme ai figli in
Polonia, risultando la richiesta materna non corrispondente al preminente interesse dei figli minori.
Da un lato, infatti, deve osservarsi che i minori risultano ben inseriti nel contesto italiano, in cui sono nati e cresciuti, tanto che il figlio – al quale pur piace “anche andare a Per_1
trovare i suoi parenti in Polonia perché è legato alla sua famiglia e soprattutto si trova bene con un cugino di poco più grande di lui” – ha espressamente indicato l'Italia come luogo che per lui rappresenta la “casa”. Nella richiamata relazione del Servizio Sociale si legge, infatti, che “Il bambino riferisce di avere tanti amici che frequenta volentieri anche fuori dal contesto scolastico. racconta di apprezzare l'Italia, luogo che lui definisce casa”. Per_1
Anche ha raccontato di “essere contento perché gli piace giocare con i suoi amici”. Per_2
Dall'altro lato, deve essere evidenziato che l'eventuale trasferimento dei minori in Polonia inciderebbe in modo significativo sul rapporto tra padre e figli, precludendo la possibilità di una loro costante frequentazione, anche settimanale (come tutt'ora avviene), con grave pregiudizio per i minori. Dalla relazione del Servizio Sociale in atti risulta, infatti, che i figli sono affettivamente legati in modo significativo ad entrambi genitori e sono contenti di poter trascorrere il tempo sia con la mamma che con il papà – con quest'ultimo anche se la casa è piccola (monolocale): “ riferisce di essere sempre un po' triste perché quando è con Per_1
la mamma ha nostalgia del papà e lo stesso avviene al contrario. descrive la casa Per_1
del papà come piccola, ma riferisce di stare bene perché gli piace passare il tempo con lui, inoltre sono riusciti ad organizzarsi affinché vi sia il posto per fare tutto, ad esempio facendo diventare grandissimo il letto del papà”; “[ Al contrario del fratello maggiore Per_2
racconta di essere sereno rispetto alla separazione di mamma e papà, infatti quando è con un genitore è contento e non sente la nostalgia dell'altro”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che il chiesto trasferimento in Polonia comporterebbe per i minori uno stravolgimento delle loro consolidate abitudini e una limitazione del rapporto con il padre tale da incidere, ulteriormente, sulla loro crescita e sull'armonioso sviluppo della loro personalità, con grave pregiudizio per gli stessi. Al riguardo, deve evidenziarsi che entrambi i minori stanno già risentendo della situazione familiare in cui si trovano coinvolti, tanto che dal 2022 sta seguendo presso Per_1
un percorso per bambini con genitori in fase di separazione e in passato ha CP_3 Per_2
7 seguito un percorso di logopedia (il secondo ciclo però è stato interrotto). In tale contesto, ritiene il Collegio che sia di fondamentale importanza garantire ai minori stabilità e continuità, tanto nei rapporti familiari – preservandosi a tal fine il diritto dei figli di mantenere con entrambi i genitori un rapporto stabile, continuo ed effettivo – quanto negli interventi a loro supporto, e ciò è possibile solamente a condizione che i figli restino in Italia: ed invero, da un lato, la distanza geografica tra l'Italia e la Polonia è tale da non consentire una frequentazione assidua tra padre e figli, essendo (perlomeno) preclusa una loro frequentazione infrasettimanale, anche comprensiva di pernotti;
dall'altro lato, il trasferimento dei minori in Polonia precluderebbe non solo di continuare con gli interventi in essere ma anche di attivare gli ulteriori interventi a sostegno del nucleo familiare, come disposti in questa sede (di cui di seguito).
La domanda di trasferimento in Polonia va, dunque, rigettata.
Passando alla regolamentazione delle visite tra il padre e i figli, deve preliminarmente osservarsi che la gestione e organizzazione delle visite è per i genitori fonte di tensioni e di accesa conflittualità, come risulta sia dalla relazione del Servizio Sociale in atti che dalla nota depositata dal Pubblico Ministero in data 3 dicembre 2024 nel presente procedimento.
Ritiene, dunque, il Collegio che sia in questa sede necessario incaricare il Servizio Sociale competente di supportare i genitori nella concreta gestione delle visite tra il padre e i figli minori, regolamentate come segue: salvi diversi accordi tra le parti, il padre ha il diritto/dovere di vedere e stare con i figli minori A) durante la settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo, il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando il papà accompagnerà i figli a scuola;
B) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il papà accompagnerà i figli a scuola. Durante le vacanze estive, ciascun genitore ha il diritto di stare con i figli quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno. I genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Pasqua e i periodi di relative vacanze saranno divisi a metà tra i genitori.
Il Servizio Sociale viene, dunque, in questa sede incaricato di aiutare i genitori a dare concreta attuazione al protocollo come sopra regolamentato, con possibilità per i genitori di concordare – per il tramite del Servizio Sociale – una diversa regolamentazione delle visite, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori nonché di qualunque altra circostanza
8 rilevante nel preminente interesse dei minori, fermo in ogni caso il diritto/dovere del papà di vedere i figli almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati (perlomeno dal sabato mattina alla domenica sera). In difetto di diversi accordi tra i genitori, il regime di visita ordinario sarà quello di cui ai punti A e B.
Il Servizio Sociale va, inoltre, incaricato di supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, suggerendo ai genitori gli eventuali percorsi da intraprendere a sostegno della genitorialità e apprestando gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori (percorso psicologico per e logopedico per . Va, infine, disposto che Per_1 Per_2
il Servizio Sociale attui uno stretto monitoraggio del nucleo familiare per la durata di due anni, relazionando al Giudice Tutelare le eventuali situazioni di criticità che dovessero permanere.
Quanto alle questioni di natura economica, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio (400,00 euro complessivi), trattandosi di importo minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei minori, cui necessariamente devono provvedere entrambi i genitori. Ed invero, l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Nella quantificazione dell'assegno va considerato, oltre al reddito (il padre percepisce circa 1.000-1.000,00 euro al mese), anche la capacità lavorativa del genitore – certamente posseduta dal sig. Parte_2
(egli è occupato a tempo indeterminato presso la ditta Europromos), atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole. Le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF vanno poste a carico dei genitori, metà per ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00.
Va, infine, dichiarata inammissibile in questa sede la domanda di parte ricorrente relativa alla vendita dell'autovettura.
9 In ragione della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida i figli minori (nato il [...]) e (nato il 16 febbraio Per_1 Per_2
2018) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
2) rigetta la domanda di trasferimento della madre assieme ai figli in Polonia;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre ha il diritto/dovere di vedere e stare con i figli minori secondo il seguente protocollo: A) durante la settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo, il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando il papà accompagnerà i figli a scuola;
B) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il papà accompagnerà
i figli a scuola. Durante le vacanze estive, ciascun genitore ha il diritto di stare con i figli quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno. I genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale
e quello di Pasqua e i periodi di relative vacanze saranno divisi a metà tra i genitori;
4) incarica il Servizio Sociale di aiutare i genitori a dare concreta attuazione al protocollo come sopra regolamentato, con possibilità per i genitori di concordare – per il tramite del Servizio Sociale – una diversa regolamentazione delle visite, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori nonché di qualunque altra circostanza rilevante nel preminente interesse dei minori, fermo in ogni caso il diritto/dovere del papà di vedere i figli almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati
(perlomeno dal sabato mattina alla domenica sera). In difetto di diversi accordi tra i genitori, il regime di visita ordinario sarà quello di cui ai punti A e B;
5) incarica il Servizio Sociale di supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, suggerendo ai genitori gli eventuali percorsi da intraprendere a sostegno della genitorialità e apprestando gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori (percorso psicologico per e logopedico Per_1
per . Va, infine, disposto che il Servizio Sociale attui uno stretto Per_2
10 monitoraggio del nucleo familiare per la durata di due anni, relazionando al Giudice
Tutelare le eventuali situazioni di criticità che dovessero permanere;
6) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a Parte_2
titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio (400,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
7) pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00;
8) rigetta la domanda di cui al punto n. 7 di parte ricorrente;
9) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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