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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4235/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
VA (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: - P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Venezia Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, già a seguito di mero cambio di Controparte_1
denominazione sociale - quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del l.r.p.t., e per essa - Controparte_2
giusta procura in data 9.12.2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, Persona_1
racc. n. 15678, registrato a Venezia l'11.12.2020 al n. 26080, serie 1T - la mandataria
[...] C.F. e P.IVA ) - già denominata Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_2 CP_4
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14.12.2020, rep. n. 84145, racc. n. 17165)
- con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di
Direzione General Counsel dott.ssa munita dei necessari poteri di rappresentanza Controparte_5
per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Persona_1
Venezia il giorno 8.8.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian
AG EL (C.F.: giusta procura generale alle liti per atto Notaio C.F._3
di Mestre del 4.11.2022, rep. 44582, racc. 16957 Persona_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2529/2024 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.10.2024 ed iscritta a ruolo il 2.10.2024 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2529 pubblicata il 23.9.2024 e non notificata, con cui era stata dichiarata improcedibile la domanda formulata con l'atto di citazione notificato il 20.10.2021, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere la domanda proposta in primo grado e di riavere i termini per esperire il tentativo di mediazione.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in rito, la nullità della citazione, la nullità della notificazione e l'inammissibilità del gravame, e, nel merito la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'1.10.2025, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al
15.10.2025 ai sensi degli artt. 181 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per il deposito di note conclusionali, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione. A norma dell'art. 181 c.p.c, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato con citazione notificata il 20.10.2021, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4235/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
VA (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: - P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Venezia Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, già a seguito di mero cambio di Controparte_1
denominazione sociale - quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del l.r.p.t., e per essa - Controparte_2
giusta procura in data 9.12.2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, Persona_1
racc. n. 15678, registrato a Venezia l'11.12.2020 al n. 26080, serie 1T - la mandataria
[...] C.F. e P.IVA ) - già denominata Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_2 CP_4
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14.12.2020, rep. n. 84145, racc. n. 17165)
- con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di
Direzione General Counsel dott.ssa munita dei necessari poteri di rappresentanza Controparte_5
per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Persona_1
Venezia il giorno 8.8.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian
AG EL (C.F.: giusta procura generale alle liti per atto Notaio C.F._3
di Mestre del 4.11.2022, rep. 44582, racc. 16957 Persona_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2529/2024 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.10.2024 ed iscritta a ruolo il 2.10.2024 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2529 pubblicata il 23.9.2024 e non notificata, con cui era stata dichiarata improcedibile la domanda formulata con l'atto di citazione notificato il 20.10.2021, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere la domanda proposta in primo grado e di riavere i termini per esperire il tentativo di mediazione.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in rito, la nullità della citazione, la nullità della notificazione e l'inammissibilità del gravame, e, nel merito la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'1.10.2025, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al
15.10.2025 ai sensi degli artt. 181 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per il deposito di note conclusionali, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione. A norma dell'art. 181 c.p.c, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato con citazione notificata il 20.10.2021, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi