Articolo 122 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 121Articolo 123
Versione
14 marzo 1965
Art. 122.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965