Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2809/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. N. R.G. 2809/2023 al termine della discussione orale all'udienza del 30.01.2025 e riserva di deposito ex art 281 sexies comma 3 c.p.p.
Tra
, nata il [...] a San Giorgio a [...], (Cf. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente proce- C.F._1 dimento in Napoli, alla Piazza Cesarea, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Muni del Foro di Napoli (Cf. , che la assiste, rappresenta C.F._2
e difende giusta procura alle liti conferita su atto allegato all'atto di citazione ATTORE
contro con sede legale in Roma, alla Via della Marrana n. 74, Controparte_1
CAP 00181, codice fiscale e partita IVA in persona del suo am- P.IVA_1 ministratore e legale pro tempore CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: L'ATTORE HA CONCLUSO COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 30.01.2025
MOTIVI DELLA DECIZIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1
l per ottenere, previo accertamento della difformità della vettura Controparte_1 venduta all'attrice rispetto a quella pubblicizzata e presentata alla stessa dal ven- ditore, la condanna della convenuta società al pagamento di quella somma, che sarà accertata in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005. In particolare, l'istante, interessata all'acquisto di un'autovettura, sul sito di Au- toScout24 - sito internet di annunci di auto usate e nuove - individuava l'autovettura usata marca BMW modello X1 sDrive 18d Sport Line, targata
1
nel corso dell'incontro, l'addetto alla vendita confermava le caratteristiche tecniche della stessa, come descritte nell'inserzione pubblicitaria, e proponeva alla di Pt_1 sottoscrivere un contratto di acquisto, avente ad oggetto la su descritta automobi- le, al prezzo di euro 24.000,00. Sulla base di tutto quanto precede e confidando nella correttezza delle informa- zioni ricevute, l'attrice decideva di acquistare l'autovettura de qua, versando con- testualmente in contanti un acconto di euro 500,00 ed obbligandosi a versare la residua somma secondo le modalità indicate nel contratto di acquisto. Poco dopo aver ritirato il veicolo, nell'aprile dell'anno 2022, la a se- Pt_1 guito dell'accesso al computer di bordo della vettura, riscontrava che i chilometri percorsi dall'autovettura non corrispondevano a quelli indicati dal contachilome- tri e soprattutto nell'inserzione pubblicitaria. Invero, risultava che l'autovettura alla data del 04.08.2020 aveva già percorso 172.351 km e risultava essere stata immatricolata nell'anno 2018 invece che nell'agosto 2019, come indicato nell'inserzione pubblicitaria. L'acquirente comunicava tempestivamente quanto sopra al venditore, che, a fron- te delle contestazioni formulate dall'attrice, si impegnava verbalmente a trovare una soluzione al problema. Non avendo ricevuto alcun riscontro, l'istante deci- deva di rivolgersi al proprio procuratore che, in data 20 luglio 2022, inoltrava al venditore formale denuncia di vizi e diffida a adempiere. In riscontro, la conces- sionaria convenuta, a mezzo del proprio legale con comunicazione del 09.08.2022, negava ogni propria responsabilità, limitandosi ad eccepire l'infonda- tezza di ogni pretesa dell'acquirente. Tanto premesso l'attrice chiedeva, quindi, al Tribunale: “In via principale: - pre- vio accertamento della difformità della vettura venduta alla sig.ra ri- Pt_1 spetto a quella pubblicizzata sul sito internet di annunci di auto usate e nuove, e presentata alla stessa dal venditore, condannare la convenuta società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quella
[...] somma, che sarà accertata in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005; - condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato alla sig.ra in ragione della somma, quantificata anche in via equitati- Parte_1 va, che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata: - dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restitu- Controparte_1 zione del prezzo di Euro 24.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato alla sig.ra in ragione della somma, quantificata anche in via equitati- Pt_1 va, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti della somma di Euro
2
26.000,00 (=ventiseimila/00); - emettere ogni più altro opportuno provvedimento di ragione e di legge;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimbor- so spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione delle spese ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Non si costituiva in giudizio la società Controparte_1
Depositata documentazione, istruito il giudizio con prova testimoniale e con con- sulenza tecnica d'ufficio, al termine della discussione orale all'udienza del 30.01.2025 il giudice si riservava, con deposito della sentenza ex art 281 sexies comma 3 c.p.p. La domanda è fondata. Va premesso che risulta corretta la qualificazione dell'attrice come consumatore, non avendo la stessa acquistato il veicolo nell'esercizio della propria attività pro- fessionale con conseguente applicazione della disciplina del d.lgs. 206/2005 (cd. codice del consumo) artt. 128 e ss. In particolare, va osservato che l'art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “ven- ditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i con- tratti di cui al comma 1” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appal- to etc.). L'art. 133 del Codice del Consumo preveda che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momen- to della consegna del bene e che si sia manifesta entro due anni da tale momento. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve corrispondere alla de- scrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funziona- lità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita. Inoltre, ai sensi dell'art 135 bis cod. cons.: “In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una ri- duzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi. (…). Il consumatore ha diritto ad una ri- duzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostitu- zione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiu- tato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3; b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata ridu- zione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppure d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripri- stino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli in- convenienti per il consumatore.” Nel caso in esame dalla documentazione in atti risulta che il bene pubblicizzato sul sito internet di annunci di auto usate e nuove è difforme da quello venduto al- la Ciò emerge dalla inserzione pubblicitaria del sito AutoScout24, Pt_1 nella quale risulta chiaramente indicato che la vettura in questione aveva Km.
3
47.000, ed era stata immatricolata il 08/2019, nonché dall'escussione del teste
. Testimone_1
Il chilometraggio di una auto usata è notoriamente una delle caratteristiche del bene che deve essere portata a conoscenza dell'acquirente o, che, comunque, co- stituisce una sua qualità poiché immediatamente percettibile attraverso il contachilometri ed incide sulla conformità del bene rispetto all'uso cui è desti- nato, poiché, indipendentemente dal funzionamento della vettura, l'usura delle medesima può comportare degli oneri diversi e maggiori di manutenzione, oltre ad incidere sulla prospettiva futura di uso del bene. L'acquirente non avrebbe po- tuto rendersi autonomamente conto, al momento dell'acquisto, della difformità relativa ai chilometri percorsi dalla vettura potendo solo accertare quanto ripota- va il contachilometri immediatamente percepibile. Alla luce di tali circostanza e a fronte della mancata volontà di sostituzione del bene (come emerge dalla mail di risposta per conto della del Controparte_1
09.08.2022 depositata in atti, nonché dalla deposizione del teste Testimone_1 che a domanda rispondeva “Mia sorella attendeva una telefonata per andare in concessionaria per sostituire l'auto, ma come ho detto non è stata mai chiamata per risolvere il problema.”) l'attrice adiva il presente Tribunale per richiedere una riduzione del prezzo di acquisto. La Ctu espletata in corso di causa ha evidenziato che: “Conferma la regolarità della documentazione in atti relativa alla certificazione dei chilometri percorsi dal mezzo che conferma la manipolazione chilometrica. Da tale documentazione il ctu ha constatato che alla data del 04/08/2020 il veicolo aveva percorso 172.351 km. Durante il primo accesso il ctu ha effettuato accensione del quadro del mezzo dal quale ad oggi è possibile ancora riscontrare la manomissione del kilometraggio avvenuta, infatti, in data 07/11/2024, il veicolo attoreo segnava 68.750 km percorsi. Inoltre, il ctu ha proceduto ad effettuare attenta analisi della strumentazione di bordo, dalla quale si è potuta rilevare la cronologia degli in- terventi effettuati al mezzo che confermano che in data 04/08/2020 è stato fatto un intervento sul veicolo e che in quel momento il mezzo aveva percorso già 172.351 km. Pertanto, il ctu ha elementi sufficienti per poter confermare che al momento dell'acquisto il veicolo aveva percorso almeno 172.351 km. Per quanto concerne l'anno di immatricolazione da libretto il ctu ha riscontrato che il mezzo è stato immatricolato il 08/03/2018.” Sulla base di tali risultanze il ctu ha proceduto a quantificare il mezzo come im- matricolato nel 2018 e con 172.351 km di percorrenza. Sulla scorta di tali dati la in data 02/02/2022 acquistava un mezzo di 4 anni. In media un veico- Pt_1 lo diesel percorre tra i 16.000 e i 30.000 km annui;
pertanto, avrebbe dovuto per- correre al massimo 120.000 km. La svalutazione di un veicolo per il chilome- traggio in eccesso viene calcolata nell'ordine dell'1,5% in meno ogni 5.000 km di eccedenza rispetto a quelli mediamente percorsi. Pertanto, avendo il veicolo attoreo percorso 52.351 km in più, il deprezzamento rispetto alla quotazione di un veicolo similare viene stimato nel 15,7%. Il ctu ha, così, proceduto ad effet- tuare attenta indagine di mercato per la valutazione del veicolo, il quale, al mo- mento dell'acquisto, aveva un valore commerciale di € 23.900,00. Applicando, dunque, il deprezzamento per il chilometraggio in eccesso, il valore commerciale del mezzo era pari ad € 20.147,70. La acquistava il vei- Pt_1
4
colo per un importo di € 24.000,00; pertanto, il veicolo ha un valore inferiore a quanto corrisposto pari ad € 3.852,30. La diversità tra quanto riporta il contachilometri immediatamente percepibile e quanto poi accertato determina un difetto di conformità, con conseguente respon- sabilità del venditore sulla base della normativa richiamata. Deve, quindi, essere accolta la domanda di riduzione del prezzo avanzata da nei confronti della , ritenendo che, come indicato Parte_1 Controparte_1 dal consulente tecnico, il valore commerciale del mezzo era pari ad € 20.147,70; con conseguente riduzione del prezzo rispetto a quanto corrisposto pari ad € 3.852,30. La concessionaria quindi, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 di euro € 3.852,30 a titolo di riduzione del prezzo pattuito per il difetto di con- formità della vettura. Non va, invece, riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno non patrimonia- le o patrimoniale ulteriore in quanto la relativa domanda risulta formulata in ma- niera del tutto generica e senza il sostegno di adeguato riscontro probatorio. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio gene- rale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi ta- bellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200 tenuto conto del credito azionato e riconosciuto). Sono poste a carico della soccombente le spese per la consulenza Controparte_1 tecnica espletata come in precedenza liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) In accoglimento della domanda attorea, riduce il prezzo di acquisto della auto- vettura usata marca BMW modello X1 sDrive 18d Sport Line, targata GJ284PD, telaio WBAJH710403D42294 venduta il 02.02.2022 e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 3.852,30, oltre interessi;
Parte_1
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rim- Controparte_1 borsare direttamente in favore dell'avv. Antonio Muni (dichiaratasi antistatario) le spese di lite che liquida in complessivi € 2.552,00, per compensi oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, ed € 264,00 per spese.
3) condanna la al pagamento delle spese di C.t.u. come in prece- Controparte_1 denza liquidate.
Napoli, 14.2.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Viviana Vacca.
5