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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20077/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Andrea Massi
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Paolo Molino
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Previa gli incombenti e le più opportune declaratorie, contrariis reiectis,
Con riferimento alla
PRIMA CONTROVERSIA
Nel merito:
In via principale.
1 Accertata e dichiarata la violazione, per i motivi indicati in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati delle prescrizioni urbanistiche del Comune di Rivalta di Torino di cui al permesso di costruire n.
116/2003 e per l'effetto condannare il convenuto sig. a Controparte_1
rendere conforme l'apertura di cui alla narrativa alle prescrizioni normative retro indicate, entro un congruo termine dall'emananda sentenza, fissando già si
d'ora, ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di ripristino, la somma di denaro giornaliera dovuta dal sig. per Controparte_1
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- Il tutto con condanna al rimborso delle spese e degli onorari di difesa ex art. 91
c.p.c..
In via subordinata.
Nel caso di mancato accoglimento della istanza precedente, accertata e dichiarata la violazione, per i motivi indicati in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati, delle norme previste dal codice civile in tema di distanze nelle costruzioni di cui alla sezione VI del titolo II del libro III, nonché sia dell'art. 905 c.c., che dell'art. 901 c.c., per l'effetto condannare il convenuto sig. a rendere conforme l'apertura di cui alla narrativa alle Controparte_1
prescrizioni normative retro indicate, entro un congruo termine dall'emananda sentenza, fissando già si d'ora, ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di ripristino, la somma di denaro giornaliera dovuta dal sig. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Controparte_1
provvedimento.
In ogni caso
Condannare il convenuto sig. al risarcimento del danno ex Controparte_1
art. 872 comma 2° c.c. da quantificarsi in corso di causa.
- Il tutto con condanna al rimborso delle spese e degli onorati di difesa ex art. 91
c.p.c..
2 In via istruttoria:
- Ammettersi tutte le prove documentali sino ad ora prodotte, con riserva di ancora integralmente dedurre, eccepire e provare con le memorie ex art. 183
c.p.c. e CTU.
Con riferimento alla
SECONDA CONTROVERSIA
Nel merito:
In via principale.
Accertata e dichiarata la violazione, per i motivi indicati in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati, dell'art. 873 c.c. e per
l'effetto condannare il convenuto sig. alla rimozione della Controparte_1
struttura stabile descritta in narrativa del presente atto (tettoia) realizzata in violazione delle distanze legali ed insistente nella sua proprietà entro un congruo termine dall'emananda sentenza, fissando già si d'ora, ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di ripristino, la somma di denaro giornaliera dovuta dal sig. all'attore per ogni giorno di Controparte_1
ritardo nell'esecuzione del provvedimento, il tutto oltre al risarcimento del danno provocato sul muro di confine dalla realizzazione della predetta.
- Il tutto con condanna al rimborso delle spese e degli onorati di difesa ex art. 91
c.p.c..
In ogni caso
Condannare il convenuto sig. al risarcimento del danno ex Controparte_1
art. 872 comma 2° c.c. da quantificarsi in corso di causa.
In via istruttoria:
- Ammettersi tutte le prove documentali sino ad ora prodotte, con riserva di ancora integralmente dedurre, eccepire e provare con le memorie ex art. 183
c.p.c. e CTU.
Con riferimento alla
TERZA CONTROVERSIA
3 Nel merito:
Accertata e dichiarata la violazione, per i motivi indicati in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati, la violazione del comma
2°, dell'art. 1067 del codice civile.
In conseguenza disporsi l'eliminazione delle cause dell'aggravamento della servitù, ovvero:
(i) condannare il convenuto alla rimozione di qualsivoglia tipologia di bidone
e/o oggetto ubicato sul terreno oggetto della servitù di passaggio, ingiungendo al convenuto di lasciare completamente libero, dalla presenza di beni mobili e/o immobili di qualsiasi natura e specie, il fondo servente oggetto della servitù di passaggio a favore dell'attore;
(ii) condannare il convenuto sig. alla rimozione delle opere Controparte_1
individuate dal Geom. nella sua relazione prodotta agli atti Parte_2
di causa, ai docc. 15 e 16, da intendersi qui integralmente richiamata;
Il tutto entro un congruo termine dall'emananda sentenza, fissando già si d'ora, ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di ripristino, la somma di denaro giornaliera dovuta dal sig. per Controparte_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- Il tutto con condanna al rimborso delle spese e degli onorati di difesa ex art. 91
c.p.c..
In via istruttoria:
- Ammettersi tutte le prove documentali sino ad ora prodotte, con riserva di ancora integralmente dedurre, eccepire e provare con le memorie ex art. 183
c.p.c., insistendo, da subito, per la ammissione di idonea CTU diretta a verificare quali siano le modalità tecniche, ovvero le opere edili, ovvero le lavorazioni da eseguirsi in concreto, al fine di eliminare le già individuate
“difficoltà” all'accesso veicolare al fondo di proprietà dell'Ing. , si da Parte_1
rendere possibile l'esercizio della servitù attorea a norma di legge.
Con riferimento alla
4 QUARTA CONTROVERSIA
Nel merito:
Accertata e dichiarata la violazione, per i motivi indicati in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati, del diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito all'attore e per l'effetto condannare il convenuto alla rimozione dell'impianto di video sorveglianza, ovvero delle telecamere retro individuate con alle lettere a), b), c) e d), nonché quelle installata individuate con lettere e) ed f) della narrativa del punto di cui alla 4° controversia (punto 6 del presente atto) entro un congruo termine dall'emananda sentenza, fissando già si d'ora, ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di ripristino, la somma di denaro giornaliera dovuta dal sig. per ogni giorno di ritardo Controparte_1 nell'esecuzione del provvedimento.
- Il tutto con condanna al rimborso delle spese e degli onorati di difesa ex art. 91
c.p.c..
In via istruttoria:
- Ammettersi tutte le prove documentali sino ad ora prodotte, con riserva di ancora integralmente dedurre, eccepire e provare con le memorie ex art. 183
c.p.c.”.
Parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE
Ponderata la concreta chance conciliativa rispetto alla prima ed alla seconda controversia;
NEL MERITO
-Rigettarsi le domande attoree di condanna di cui alla terza ed alla quarta controversia, come indicate nelle conclusioni ex adverso delineate;
IN VIA ISTRUTTORIA,
5 Ammettersi ove d'uopo CTU tecnica, volta a ponderare la rituale collocazione dei bidoni dell'immondizia e la rituale sussistenza e collocazione dell'impianto di videosorveglianza”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.10.2021 l'attore, premesso:
- di essere proprietario, in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di
Torino del 13.12.2014, depositato il 13.02.2015, dell'unità immobiliare sita in Rivalta di Torino, frazione Gerbole, via Carignano n. 30, interno
51/A (ingresso pedonale) e 51 (ingresso carraio), identificata al Catasto
Fabbricati al foglio 35, mappale 348, subalterno 18 e al foglio 35, particella 348, subalterni 5 e 6 per le autorimesse;
- di essere altresì proprietario dei limitrofi appezzamenti di terreno censiti al
Catasto Terreni del Comune di Rivalta di Torino al foglio 35 mappali 351
e 355 e 360, in virtù di atto di acquisto a rogito Notaio Persona_1
del 7.05.2015 e atto a rogito Notaio del 22.04.2015; Persona_2
- che il convenuto è proprietario dell'immobile adiacente, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Rivalta al foglio 35, mappale 348, subalterni 7 (per il box auto) e 9 (per l'unità immobiliare), nonché dei terreni insistenti sui mappali 356, 357, 361 e 362;
- che i mappali di proprietà del convenuto nn. 357 e 362 del foglio 35 sono gravati dalla servitù di passaggio a favore dei mappali, di proprietà attorea, nn. 355 e 360 del foglio n. 35, per l'accesso al giardino di proprietà attorea, in virtù dell'atto a rogito Notaio del Persona_3
17.01.2007 repertorio n. 61674/9130;
- che sussistono quattro controversie nei confronti del convenuto:
o la prima concernente la violazione delle norme previste per le luci e le vedute di cui agli articoli 901 c.c. e ss., oltre che di quanto statuito dal Comune di Rivalta di Torino, in relazione al progetto
6 dell'unità immobiliare del convenuto, in relazione ad una finestra costruita sulla facciata del muro limitrofo alla proprietà attorea;
o la seconda concernente la violazione delle norme previste per le distanze nelle costruzioni previste dall'articolo 873 c.c. e ss., in relazione ad un fabbricato “tettoia” di notevoli dimensioni costruito sulla proprietà del convenuto;
o la terza concernente la violazione del secondo comma dell'art. 1067 c.c., in relazione alla servitù di passaggio pedonale e carraio di cui godono i fondi attorei, di cui al foglio 35 nn. 355 e 360, a carico dei fondi di parte convenuta di cui al foglio 35 nn. 357 e 362 di proprietà del convenuto;
o la quarta concernente la richiesta di eliminazione di alcune telecamere (impianto di videosorveglianza) poste sul fabbricato del convenuto in aperta violazione del diritto alla riservatezza dell'attore;
- di avere introdotto il procedimento di mediazione senza successo a causa della mancata partecipazione del convenuto;
- in merito alla prima controversia, in sintesi:
o che nell'elaborato planimetrico a corredo della documentazione di cui al permesso di costruire n. 116/2003 del 21.10.2003 del
Comune di Rivalta l'apertura in oggetto era prevista con le caratteristiche tipiche della luce di cui all'art. 901 c.c., con un'altezza minima maggiore a quella della citata norma e che nella denuncia di inizio attività per modifiche in variante a C.E. n.
116/2003 del 21.10.2003, l'apertura in oggetto veniva prevista come finestra con sola luce ad altezza 250 con areazione forzata;
o che nella realtà l'apertura in oggetto si presenta invece come una veduta che permette sia la veduta diretta che quella trasversale e
7 obliqua sul fondo dell'attore, posta ad altezza di circa 1,60 metri dal suolo;
o che l'apertura in oggetto si trova a meno di un metro e mezzo dal confine;
o che essa non ha le caratteristiche prescritte per le luci di cui all'art. 901 c.c.;
- in merito alla seconda controversia, in sintesi, che il convenuto aveva costruito una tettoia a ridosso della linea di confine tra il fondo di proprietà dell'attore e quello del convenuto, violando così la disciplina delle distanze nelle costruzioni;
- in merito alla terza controversia, in sintesi:
o che i fondi di proprietà attorea, di cui al foglio 35 nn. 355 e 360, godono del diritto di passaggio sia pedonale che carraio a carico dei fondi, di proprietà di parte convenuta, di cui al foglio n. 35 nn. 357
e 362 per atto di costituzione di servitù a rogito Notaio Per_3
del 17.01.2007 (rep. 61674, racc. 9130);
[...]
o che l'esercizio in concreto del diritto di servitù di passaggio risulta pregiudicato a causa della presenza di un bidone dell'immondizia a servizio dell'unità immobiliare del convenuto posto in prossimità del cancello di ingresso alla proprietà attorea;
o che le vicende relative al posizionamento del bidone e all'esercizio della servitù erano state anche oggetto di un procedimento penale a carico di , padre dell'odierno convenuto, che Persona_4
viveva nell'immobile di proprietà del convenuto;
o che l'esercizio della servitù di passaggio carraio risulta altresì pregiudicato dalla recinzione in muratura, insistente sui fondi di proprietà del convenuto;
- in merito alla quarta controversia, in sintesi:
8 o che vi erano quattro telecamere, meglio identificate in atto, che riprendevano parti comuni condominiali nonché i cancelli pedonali che consentono l'accesso alle rispettive proprietà e l'ingresso al box privato dell'attore;
o che vi erano due ulteriori telecamere installate successivamente e rivolte verso la proprietà attorea;
o che le telecamere sopra descritte violavano il diritto alla riservatezza dell'attore; concludeva come in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data depositata il 7.02.2022 si costituiva in giudizio il convenuto, esponendo che la finestra in contestazione era stata così costruita dal costruttore e di essere disponibile a modificarla in modo da renderla in concreto una luce, che quanto alla tettoia sarebbe stata possibile la rimozione del manto di copertura in policarbonato e la trasformazione della stessa in un pergolato, quanto alla servitù di passaggio che il posizionamento dei bidoni non impediva l'esercizio della servitù e che in ogni caso si trattava di passaggio ad esclusivo servizio di una zona agricola, quanto alle telecamere che non vi era alcuna violazione della riservatezza ma solo la tutela della proprietà, e concludendo come in epigrafe.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di CTU, nel corso della quale venivano svolti tentativi di bonario componimento, e successivamente all'udienza del 9.01.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
2. In corso di causa in data 13.09.2022 la proprietà dell'immobile del convenuto
è stata ceduta ai terzi e , come risulta dal Controparte_2 CP_3
9 certificato di rogito emesso dal Notaio in data 13.09.2022, Persona_2
prodotto in causa in data 27.09.2022.
A seguito della cessione a terzi del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di causa l'attore ha formulato con istanza depositata il 13.07.2023 la richiesta di assunzione di provvedimenti da parte del G.I. per poter consentire la chiamata dei terzi acquirenti dell'immobile.
Il G.I. ha riservato l'esame dell'istanza alla successiva udienza onde assumere gli opportuni provvedimenti in contraddittorio, ma alla successiva udienza del
13.11.2023 parte attrice non ha insistito per l'autorizzazione alla chiamata dei terzi, e le parti hanno chiesto l'interruzione delle operazioni peritali in corso “in quanto parte attrice ha raggiunto una bonaria composizione con gli acquirenti dell'immobile”, riferendo tuttavia che “sussiste ancora controversia tra le parti in ordine alla ripartizione delle spese di lite”. In seguito a tale dichiarazione il
G.I. ha disposto l'interruzione delle operazioni peritali ed ha disposto un rinvio onde consentire la trattativa sulla ripartizione delle spese di lite. Alla successiva udienza dell'8.02.2024 il G.I. a richiesta delle parti ha disposto un ulteriore rinvio per trattative. Quindi, all'udienza del 21.03.2024, le parti hanno così riferito: “Le parti dichiarano che le trattative non sono andate a buon fine e parte attrice chiede che vengano riprese le operazioni peritali e richiama le conclusioni di merito dichiarando di avere tuttora interesse ad una pronuncia sul merito e sulle spese, nonostante l'intesa raggiunta con l'acquirente dell'immobile
Parte convenuta ritiene che la materia del contendere sia cessata, si oppone alla prosecuzione della CTU e per il resto si rimette alle valutazioni del Tribunale”.
Il G.I. ha quindi disposto la prosecuzione delle operazioni peritali e in seguito le parti hanno precisato le conclusioni di merito di cui in epigrafe all'udienza del
9.01.2025.
A fronte degli accadimenti processuali sopra descritti occorre in primo luogo rilevare che a mente dell'art. 111 c.p.c. “se nel corso del processo si trasferisce il
10 diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie”, “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo (…)”, e la sentenza pronunciata contro l'alienante “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La chiamata in causa, tuttavia, sebbene sia stata in un primo momento richiesta dall'attore, è stata successivamente da questi implicitamente rinunciata, non potendo attribuirsi un diverso significato alla condotta processuale dell'attore che all'udienza del 13.11.2023 e successivamente non ha insistito per la chiamata dei terzi, riferendo anzi di intese che sarebbero state raggiunte con gli acquirenti dell'immobile.
La chiamata in causa non è stata dunque disposta e il processo è proseguito tra le parti originarie secondo il disposto dell'art. 111 c.p.c. sopra citato.
3. Sebbene parte attrice abbia fatto riferimento ad accordi intercorsi con i terzi acquirenti dell'immobile già di proprietà del convenuto, non risulta descritto il contenuto di tali accordi, né è stato prodotto in causa alcun documento al fine di rendere noto tale contenuto. Pertanto, fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi in relazione a determinate domande, non può che prendersi atto della volontà manifestata dalla parte attrice di insistere per l'accoglimento delle proprie conclusioni di merito, non essendo la riferita generica esistenza di tali accordi con i terzi acquirenti dell'immobile ostativa all'esame nel merito delle domande svolte nel presente giudizio.
Del resto, neppure il convenuto nel formulare le conclusioni definitive all'udienza del 9.01.2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa di risposta, sebbene abbia poi sostenuto nella comparsa conclusionale che la materia del contendere sia
11 cessata in dipendenza della vendita dell'immobile a terzi (come aveva già sostenuto all'udienza del 21.03.2024).
4. Preso atto, dunque, che le parti non hanno richiesto nel formulare le conclusioni definitive che sia dichiarata cessata la materia del contendere, nondimeno il Tribunale osserva che dalla CTU espletata e dalle dichiarazioni rese dalle parti è emerso che in corso di causa vi è stata una modificazione dello stato dei luoghi che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore con riferimento a talune domande, come si dirà meglio nel prosieguo.
In particolare, là dove la modificazione dello stato dei luoghi posta in essere in corso di causa abbia determinato la completa conformazione dello stato di fatto alle richieste dell'attore, dovrà constatarsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore con riferimento alle pronunce diverse da quelle dichiarative.
Si richiama che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i
12 profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente
l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (Cass. Sez. 3 n. 11962/2005; conforme Cass. Sez. 2 n. 21757/2021).
5. In ordine a quella che l'attore ha definito “prima controversia”, con la quale si
è lamentata l'esistenza di una veduta non consentita prospiciente sul fondo di sua proprietà, la circostanza della esistenza di un'apertura nel muro perimetrale della proprietà del convenuto, in corrispondenza del locale bagno, con le caratteristiche della veduta (cfr. art. 900 c.c.) non è stata contestata dal convenuto all'atto della costituzione in giudizio, ed è emersa dalla documentazione fotografica prodotta.
Al momento del sopralluogo posto in essere dal CTU tale veduta era stata modificata mediante l'apposizione di un'apertura a “wasistas”, ossia di uno sportello a vetri girevole intorno a un asse orizzontale, ribaltabile verso l'interno, nella porzione superiore, e mediante l'apposizione di una pannellatura realizzata con formelle di vetro-cemento nella porzione inferiore. Per effetto di tale modifica è risultato che al momento delle operazioni peritali l'apertura a
“wasistas” era posizionata a 2,25 m di altezza dal pavimento interno e a 2,26 m di altezza rispetto al suolo del fondo di proprietà attorea.
13 Può dunque concordarsi con il CTU nel qualificare la sopra descritta apertura come luce irregolare ai sensi dell'art. 902 c.c., trattandosi di apertura non avente caratteri di veduta o prospetto che non osserva le prescrizioni di cui all'art. 901
c.c. (altezza non minore di 2,50 metri, presenza di inferriate e grate).
Quanto alla porzione pannellata con vetro-cemento, essa non può essere ricondotta alla nozione di luce irregolare, trattandosi di materiale che, pur lasciando passare la luce ha caratteristiche simili alla muratura, avendo la medesima funzione di delimitazione e riparo, come è stato affermato dal CTU
(cfr. pag. 21 della relazione). Si richiama al riguardo che secondo la Suprema
Corte “Non costituiscono luci in senso tecnico giuridico, soggette alla disciplina dell'art. 901 cod. civ., quelle parti del muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di altra natura, quale in particolare il vetro-cemento, il quale, pur consentendo il passaggio della luce, presenta caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempie alla medesima funzione di delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo.
Viceversa vanno considerate luci irregolari quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato, o per la struttura o conformazione di questo, o per il modo nel quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono dirsi parte integrante della preesistente costruzione, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire un semplice mezzo per impedire l'affaccio od il solo passaggio dell'aria” (Cass. Sez. 2 n. 2707/1991; analogamente Cass. 6192/1984).
Trattandosi di luce irregolare, a mente dell'art. 902, comma 2, c.c. “il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”, ossia alle prescrizioni dell'art. 901 c.c. in tema di luci.
Al riguardo risulta del tutto sfornita di prova la supposizione del CTU secondo la quale l'attuale stato di fatto sarebbe stato frutto di un accordo con gli attuali comproprietari dell'immobile già di proprietà del convenuto in forza del quale l'attore avrebbe accettato che la descritta luce irregolare non rispetti
14 integralmente le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., tema che peraltro neppure rientrava nell'oggetto del mandato, trattandosi di circostanza che avrebbe dovuto essere compiutamente allegata e provata dalle parti secondo il rispettivo interesse. Si è già detto come non sia stato reso noto il contenuto degli accordi intercorsi tra l'attore e i terzi acquirenti dell'immobile del convenuto, quindi non può assumersi che vi sia stata una rinuncia da parte dell'attore a far valere in giudizio i propri diritti con riferimento all'apertura di cui si discute. Ed in effetti l'attore ha chiesto nelle conclusioni formulate in citazione in ordine alla “prima controversia”, e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, che il convenuto venga condannato a rendere conforme la citata apertura alle prescrizioni di cui al permesso di costruire n. 116/2003 e in subordine al disposto dell'art. 901 c.c.
Nel merito della controversia in esame, mentre non può essere accolta la domanda formulata in via principale, atteso che nella disciplina delle luci e vedute il codice civile non opera espresso richiamo alle norme urbanistiche (a differenza della disciplina delle distanze nelle costruzioni, cfr. art. 872 c.c.), e dunque la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire rileva unicamente nei rapporti con la pubblica amministrazione (si richiamano sul tema
Cass. Sez. 2 n. 29166/2021 e n. 12405/2007), può invece essere accolta la domanda formulata in via subordinata, con condanna del convenuto a rendere conforme l'apertura di cui si discute alle prescrizioni dell'art. 901 c.c., mediante collocazione della stessa ad un'altezza, riferita al lato inferiore, non minore di
2,50 metri dal pavimento del locale bagno al quale si intende dare luce ed aria e non minore di 2,50 metri dal suolo del fondo del vicino, e mediante collocazione sulla stessa di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati.
La domanda risarcitoria formulata con riferimento alla violazione della disciplina in materia di luci e vedute non può invece essere accolta, atteso che non sono stati forniti elementi, neppure indiziari, al fine di provare l'esistenza del danno,
15 ciò che impedisce al giudicante di provvedere alla liquidazione in via equitativa dello stesso (si richiama in tema di oneri di allegazione e prova del danno, tra le altre, Cass. Sez. 2 n. 17758/2024).
Del pari non può essere accolta la domanda di condanna del convenuto alla corresponsione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., atteso che nel caso di specie la misura sarebbe manifestamente iniqua ed inopportuna. E' pacifico infatti che con riferimento alla “prima controversia” qui in esame in corso di causa siano state apportate modificazioni dello stato dei luoghi al fine di ridurre l'impatto della veduta aperta in violazione delle distanze minime sul fondo del vicino. Sebbene tali modificazioni non siano state sufficienti ad attribuire all'apertura di cui si discute alle caratteristiche della luce regolare prescritte dall'art. 901 c.c., la modificazione dello stato dei luoghi posta in essere spontaneamente al fine di soddisfare almeno parzialmente le richieste attoree induce ad escludere che nel caso di specie possa ritenersi equa l'irrogazione, anche in misura contenuta, della misura prevista dall'art. 614 bis c.p.c., ricorrendo in definitiva una delle ipotesi di manifesta iniquità alle quali la citata norma fa riferimento.
6. Passando all'esame della “seconda controversia”, con la quale si lamenta che il convenuto avrebbe edificato una tettoia di notevoli dimensioni senza rispettare la distanza minima dal confine con la proprietà attorea, chiedendo la condanna del convenuto al ripristino dello status quo ante e al risarcimento del danno, dalla
CTU espletata è emerso che il Piano Regolatore Generale del Comune di Rivalta, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 62-2471 del
27.07.2011 prescrive per l'area ove insiste la tettoia di cui si discute una distanza dal confine minima di 5 metri. Dalle norme di attuazione del P.R.G.C. si evince inoltre che è ammessa la costruzione a confine o in comunione qualora si stipuli nelle forme di legge un atto di vincolo tra i confinanti per costruire entrambi sul
16 confine anche in epoche diverse (cfr. relazione di CTU pag. 32, art. 30 P.R.G.C. del Comune di Rivalta allegato alla CTU).
Il CTU ha quindi riferito che nel corso delle operazioni peritali gli attuali proprietari dell'immobile già di proprietà del convenuto gli hanno reso noto, dandone atto a verbale, di aver stipulato con l'odierno attore un atto di deroga alle distanze legali a rogito Notaio in data 10.10.2023. Tale Persona_2
atto non è stato acquisito dal CTU e non è stato prodotto in causa dalle parti, e tuttavia della esistenza e del contenuto dello stesso ha dato atto anche l'attore con la comparsa conclusionale, con la quale ha affermato che “alla data dei sopralluoghi (…) il CTU ha evidenziato come la tettoia di cui è causa non risultasse più essere in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico locale a seguito di stipula di atto pubblico di deroga alle distanze” (pag. 7).
Pur non essendo stato acquisito l'atto pubblico di cui si discute, può dunque ritenersi, tra l'altro in base alle allegazioni dello stesso attore, che la violazione lamentata non sussista, considerata la valenza integrativa delle norme codicistiche in tema di distanze riconosciuta ai regolamenti edilizi in virtù dell'art. 873 c.c.
Dalla esistenza della citata convenzione di deroga alle distanze legali discende che deve ritenersi venuta meno la lamentata violazione delle distanze, alla stregua di quanto sarebbe accaduto qualora si fosse realizzato il mutamento del quadro normativo, secondo il principio giurisprudenziale consolidato per il quale
“In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta” (ex plurimis Cass.
Sez. 2 n. 1565/2000; Cass. Sez. 2 n. 4980/2007).
17 Le domande attoree con riferimento alla “seconda controversia” devono di conseguenza essere rigettate, essendo la tettoia divenuta legittima in considerazione dell'atto pubblico di deroga alle distanze stipulato in corso di causa.
7. Passando a esaminare quella indicata da parte attrice come “terza controversia”, avente ad oggetto la tutela della servitù di passaggio costituita sui fondi già di proprietà di censiti al foglio 35, nn. 357 e 362 con Controparte_1
atto a rogito Notaio del 17.01.2007 (rep. 61674, racc. 9130), Persona_3
come è stato esposto dallo stesso attore nella comparsa conclusionale e come è stato rilevato dal CTU, alla data delle operazioni peritali non sussisteva più alcun impedimento all'esercizio della servitù in virtù dei lavori espletati dagli aventi causa del convenuto in corso di causa a seguito degli accordi intercorsi con l'attore e volti a definire il contenzioso. In particolare, risulta che sia stato smussato l'angolo retto della recinzione che rendeva incomodo l'esercizio della servitù di passaggio, e che i bidoni dei rifiuti siano stati spontaneamente rimossi, non sussistendo più alcun impedimento al passaggio carraio, dovendosi per conseguenza ritenere venuto meno l'interesse dell'attore all'ottenimento della condanna alla rimozione dei bidoni ubicati sul terreno su cui insiste il passaggio e alla rimozione delle opere che erano state individuate dal CTP.
Avuto riguardo alla giurisprudenza citata al punto 4 della presente sentenza, non essendo stata richiesta una pronuncia espressa di accertamento o dichiarativa (cfr. art. 112 c.p.c.) con riferimento alla controversia in esame sarà dichiarata la sola sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
8. Con riferimento alla “quarta controversia”, con la quale l'attore ha lamentato che il convenuto avrebbe apposto diverse telecamere di videosorveglianza che, sebbene poste sulla proprietà del , violerebbero il diritto di riservatezza CP_1 dell'attore, è pacifico che al momento del sopralluogo espletato dal CTU la maggior parte delle telecamere era stata rimossa, mentre risultavano ancora presenti solo le due telecamere indicate ai punti a) e b) della citazione che a dire
18 dei nuovi proprietari dell'immobile erano state disattivate, risultando disattivato l'intero impianto di videosorveglianza. Ne deriva che anche con riferimento alla citata controversia all'attualità non sussiste più alcun interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia volta alla rimozione delle telecamere, e dunque, non essendo stata richiesta una pronuncia espressa di accertamento o dichiarativa, in applicazione dei principi giurisprudenziali di cui al punto 4 della presente motivazione sarà dichiarata la sola sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
9. In ordine alle spese di lite quanto alle prime due controversie occorre considerare che il convenuto è risultato parzialmente soccombente sulla prima controversia (stante il mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria), ed è risultato vittorioso nel merito in dipendenza di un fatto verificatosi in corso di causa (la conclusione dell'accordo di deroga alle distanze) con riferimento alla seconda controversia.
Quanto alla terza e alla quarta controversia occorre tenere conto che la sopravvenuta carenza di interesse è stata determinata dal sostanziale riconoscimento da parte degli aventi causa del convenuto delle buone ragioni dell'attore, che hanno condotto in corso di causa all'eliminazione delle ragioni di doglianza avanzate dall'attore, il quale tuttavia è stato costretto ad agire in giudizio per ottenere tale risultato. Ne deriva che con riferimento alla terza e quarta controversia ai fini della regolamentazione delle spese di lite il convenuto deve essere considerato come soccombente (si veda al riguardo la giurisprudenza citata al punto 4).
In conclusione, deve riconoscersi la soccombenza prevalente in capo al convenuto, e dunque le spese devono essere poste a suo carico nella misura di ½
e compensate tra le parti per il restante ½.
Le spese si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e vista la nota spese della parte attrice.
19 Per le medesime ragioni sopra esposte si stima equo porre gli oneri di CTU liquidati con decreti dell'8.02.2024 e del 28.04.2025 per ¾ a carico di parte convenuta e per il restante ¼ a carico di parte attrice.
Vista la soccombenza reciproca si stima equo che le spese di CTP restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
10. A norma dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, nella versione applicabile ratione temporis, il convenuto deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. Non può invece applicarsi la disposizione dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010 che prevede la condanna del convenuto alla corresponsione di una somma equitativamente determinata come invocato da parte attrice (peraltro solo con la comparsa conclusionale), trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla instaurazione del procedimento di mediazione e del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che l'apertura posta sul muro perimetrale dell'immobile già di proprietà di sito in Rivalta di Torino, via Controparte_1
Carignano n. 30, con ingresso dall'interno 51/B, censito al foglio 35, mappale 348, subalterno 9, in corrispondenza del locale bagno, presenta le caratteristiche della luce irregolare, e per l'effetto condanna CP_1
a rendere tale apertura conforme alle prescrizioni dell'art. 901
[...]
c.c., mediante collocazione della stessa ad un'altezza riferita al lato inferiore non minore di 2,50 metri dal pavimento del locale bagno al quale si intende dare luce ed aria e non minore di 2,50 metri dal suolo del fondo del vicino, e mediante collocazione sulla stessa di un'inferriata idonea a
20 garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati;
2) rigetta le domande di accertamento della violazione delle distanze nelle costruzioni e di condanna al ripristino in relazione alla edificazione della tettoia sul fondo già di proprietà del convenuto;
3) rigetta le domande ex art. 614 bis c.p.c. e le domande risarcitorie relative alle controversie di cui ai due punti che precedono;
4) dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire le domande relative alla servitù di passaggio e all'impianto di videosorveglianza;
5) condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite nella misura di 1/2, quota che liquida in € 272,50 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% c.p.a. e IVA, se dovuta;
6) pone definitivamente gli oneri di CTU liquidati con decreti in corso di causa a carico di nella misura di ¼ e a carico di Parte_1 CP_1
nella misura di 3/4;
[...]
7) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Torino il 29.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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