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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6260 /2022 RG
Alla udienza del 4.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 tr cpc,
prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17 e 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 6260 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Il Sig. (C.F.: ), avv. Parte_1 C.F._1
ID OR
1 ATTORE
CONTRO
Il Controparte_1
, c.f. in persona del suo Amministratore
[...] P.IVA_1
(avv. Giorgio Algozini)
CONVENUTO
E
La , (già )c.f. n Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
in persona del Responsabile Direzione Sinistri (avv. Santo Spagnolo)
Terza chiamata in garanzia
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento delle domande attoree, accertata la responsabilità del , Controparte_1
, ai sensi dell'art 2051 c.c., condanna quest'ultimo a CP_1
corrispondere al sig. l'importo di euro 12.000,00, Pt_1
(corrispondente al 75% di 16.000,00 euro, somma complessiva determinata in sede di ATP);
Rigetta la domanda di risarcimento danni da “lucro cessante”, poiché
ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
2 Pone a carico di parte convenuta il pagamento delle spese sostenute per l'ATP, come da fattura allegata, pari a 5.251,39 euro, oltre alle spese sostenute per la CTP pari a €.2.602,00;
Pone a carico del convenuto soccombente la rifusione delle spese processuali, in favore dell'istante, determinate nella complessiva somma di euro 5.518,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2012 , da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal CP_1
convenuto, nei confronti della Compagnia assicurativa, chiamata in causa, condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare il dalle somme cui è stato condannato a sborsare, in forza CP_1
della presente sentenza, anche quelle legali, entro i limiti della polizza stipulata fra le parti.
MOTIVAZIONE
La domanda attorea, alla luce della documentazione versata in atti nonché dell'attività istruttoria espletata, appare parzialmente fondata e merita accoglimento, entro i limiti di quanto accertato dal ctu nominato in sede di ATP.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita soffermarsi sulle eccezioni in diritto, sollevate dal CP_1
convenuto, inerenti la carenza di legittimazione attiva del sig. Parte_2
[...] e la prescrizione del diritto azionato, evidenziando come le stesse sono prive di pregio e vanno rigettate.
A al uopo, parte attrice, in merito al difetto di legittimazione ed alla sua infondatezza ha dichiarato che è intervenuto, in data 14/06/2020,
un atto di cessione del diritto al risarcimento danni tra il venditore/precedente proprietario (sig. ) e il nuovo Parte_3
acquirente (sig. ), regolarmente trasmesso Parte_1
all'indirizzo Pec dell'amministratore del Condominio convenuto (Dr.
), allegato al doc. 15) dell'atto di citazione, versato Persona_1
agli atti . Ed inoltre ha richiamato una decisione, condivisa da questo
Decidente, espressa dai giudici di Legittimità ove è stato precisato che
“il diritto al risarcimento potrà sempre essere oggetto di uno specifico
atto di cessione tra venditore e acquirente, come previsto dall'art.
1260 del codice civile, norma che disciplina la cedibilità, a titolo
oneroso o gratuito, dei crediti”. (Cfr.sentenza Nr. 2951 del 16/02/2016
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Ed ancora, in merito alla prescrizione del diritto dell'attore, eccepita dal convenuto, e dalla Compagnia assicurativa, appare CP_1
opportuno sottolineare come l'illecito extracontrattuale (accertato in sede di ATP) ha natura permanente (come nella fattispecie in esame)
tenuto conto del fatto che il danno continua a perpetuarsi di giorno in giorno, e la prescrizione ricomincia a decorrere quotidianamente, fino alla definitiva cessazione della condotta dannosa.
4 Pertanto, nell'illecito permanente il termine da cui decorrono i cinque anni per agire a tutela dei propri interessi deve essere individuato non nel momento del suo manifestarsi, ma in quello della sua definitiva cessazione, ovverosia nel novembre 2020).
Questi principi sono stati condivisibilmente espressi in due recenti e coeve sentenze della Corte di appello di Milano, n. 610 e n. 492,
rispettivamente del 20 e del 12 febbraio 2020.
Passando al merito dell'ATP, ed alle valutazioni espresse dall'arch.
lo stesso nella propria relazione, ha premesso che “alla Persona_2
luce delle indagini e delle prove eseguite (prove idrauliche con
traccianti) appare evidente che la causa dell origine delle infiltrazioni di
liquami lamentate in ricorso è da imputare esclusivamente al mal
funzionamento della condotta condominiale di scarico del CP_1
resistente e che tale causa sia stata correttamente rimossa nel
novembre 2020.
Lo stato avanzato di ammaloramento dei luoghi, in particolare del
locale commerciale sito al n. 4 di via Monteleone è stato accelerato
dalla scarsa ventilazione di cui è dotato l immobile, trattandosi di un
immobile quasi privo di aperture se non per la porzione sommitale dell
apertura d ingresso e in evidente stato di abbandono da ormai molti
anni. Pertanto le cause del preteso degrado, sotto il profilo igienico
sanitario, del sub 14 di proprietà del ricorrente, sono da ritenersi sia il
5 mal funzionamento della condotta di scarico del resistente, CP_1
ormai riparato, ed al quale appare congruo applicare una percentuale
di incidenza sugli ammaloramenti pari al 75 %, sia la scarsa
ventilazione ed areazione degli ambienti alla quale è plausibile
attribuire una percentuale di incidenza pari al 25%.
-
Le opere che dovranno essere eseguite sono finalizzate al ripristino
dello stato quo ante degli immobili di parte ricorrente. Gli interventi
che dovranno eseguirsi sono finalizzati esclusivamente al ripristino
delle normali condizioni di utilizzazione dell immobile di via Monteleone
n. 4 e di parte dell immobile di via Monteleone n. 6 in quanto la causa
principale che ha prodotto i danni risulta già stata eliminata con i lavori
di riparazione della colonna condominiale transitante all interno del
magazzino di proprietà posto al piano terra in prossimità dell Pt_4
atrio condominiale del CP_1 Controparte_4
denominato . CP_1
Ed invero, il perito nelle sue conclusioni è pervenuto ad una determinazione della responsabilità, in termini concorsuali, condivisa da questo Decidente, ascrivibile al proprietario del bene sig. , Pt_1
nella misura del 25%, ed al convenuto nella misura CP_1
maggiore del 75%.
6 -Ciò posto, è di tutta evidenza come risultano pienamente provati tutti i presupposti necessari sia ai fini di una declaratoria di responsabilità,
seppure non integrale, in capo al convenuto per palese CP_1
violazione del generale principio del neminem laedere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la carenza di custodia e manutenzione evidentemente posta in essere dallo stesso, il quale avrebbe dovuto provvedere a mantenere adeguatamente gli impianti comuni al fine di scongiurare danni a terzi.
In particolare, a tal uopo necessita evidenziare come la Suprema
Corte ha più volte precisato che:
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista
dall'art. 2051 cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perché possa
configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra
la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la
condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza,
in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno
specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il
depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella
di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di
controllare i rischi inerenti alla cosa.(Cass. Civ.. Sez. 3, Sentenza n.
7 Sulla scorta delle superiori argomentazioni, in parziale accoglimento delle domande attoree, accertata la responsabilità concorrente del
, ai sensi Controparte_1
dell'art 2051 c.c., condanna quest'ultimo a corrispondere al sig.
l'importo di euro 12.000,00, (corrispondente al 75% di Pt_1
16.000,00 euro, somma complessiva determinata in sede di ATP).
Peraltro è appena il caso di sottolineare come non appaia meritevole di accoglimento la maggiore somma richiesta da parte del sig. , Pt_1
corrispondente ai lavori eseguiti dalla ditta edile Mutolo, considerato che appare essere un importo determinato a forfait, senza alcuna indicazione di costi e delle specifiche misure, e comunque maggiore rispetto a quella determinata in sede di ATP.
A questo punto necessita soffermarsi sulla domanda inerente il risarcimento danni da lucro cessante, spiegata da parte attrice, per le due locazioni dell'immobile, sfumate a dire di parte attrice, a causa dell'inadempimento del convenuto. CP_1
Ed invero, a parere di questo Decidente , in ragione della documentazioni acquisita al giudizio, la predetta domanda appare infondata e va respinta.
A tal uopo, appare necessario evidenziare che a seguito di ordine di questo Giudice, è stata depositata al PCT la perizia tecnica giurata dell'Arch. , (CTP Di parte attrice) redatta in data 2/03/2020, Persona_3
8 relativa allo stato di fatto dell'immobile attoreo, al momento dell'acquisto, allegata al rogito notarile. Da una disamina della predetta perizia emerge chiaramente la descrizione dell'immobile definito “ in
una situazione di grande degrado, strutturale, impiantistico ed igienico
sanitario. Mentre gli impianti tecnologici, si possono considerare
inesistenti. Questa situazione, è da ritenere grave e bisognevole di un
immediato intervento di ristrutturazione, mirato ad eliminare le
infiltrazioni di acqua e di liquami, che oltre a rendere insalubri i locali,
danneggiano seriamente le strutture portanti dell'edificio, ripristinare le
normali condizioni igienico sanitarie e rifare tutti gli impianti a norma.
Per cui allo stato attuale l'immobile oggetto della presente , è da
considerare inagibile.
E' di tutta evidenza, come l'immobile acquistato dal sig. , in Pt_1
uno stato di totale degrado e fatiscenza, definito dal ctp addirittura inagibile non poteva essere oggetto di locazione ovvero di promesse a stipularle. Peraltro, che l'attore fosse ben a conoscenza dello stato degli immobili acquistati appare evidente sia, in ragione del prezzo di acquisto assai ridotto, sia da quanto specificato nell'atto di cessione del diritto al risarcimento, concluso con il sig. (alienante) ove viene Pt_3
testualmente recitato “il sig. , nell'intento, di eseguire i lavori Pt_1
di ristrutturazione dell'immobile posto al civico n 4, ha appreso la reale
entità dello stato dei luoghi, in particolare grazie a sopralluogo
eseguito dal tecnico di fiducia”.
9 Pertanto, la domanda inerente il risarcimento danni da lucro cessante,
appare infondata e va respinta.
Si condanna altresì parte convenuta a rimborsare le spese di
Accertamento Tecnico Preventivo, come da fattura in atti, pari a
€5.251,39, corrisposto dal sig. a saldo della Fattura n° 1 del Pt_1
08/02/2022 (Cfr, All. 18 atto di citazione), emessa dall'Arch.
a conclusione delle operazioni peritali, alle spese di ctp Persona_2
sostenute dall'attore e pari a €.2.602,00, dedotto nella fattura Nr.
3/2022 emessa dall'Arch. in funzione di C.T.P, ritenendole Persona_3
non eccessive o superflue, come ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità. A tal uopo, la Corte ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n.
84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380).
Per ultimo, in merito alla domanda di garanzia, spiegata dal convenuto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 2.1 CP_1
lett C) delle condizioni di assicurazione, "La garanzia è inoltre
operante: (..) per i danni derivanti da rigurgiti, occlusioni o
traboccamento di grondaie, pluviali, impianti idrici ed igienici compresi
quelli fognari di pertinenza esclusiva del fabbricato assicurato sino ad
10 un massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno
assicurativo, previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni
sinistro".
Pertanto, ritenendo pienamente operativa la polizza stipulata , in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal CP_1
convenuto, nei confronti della Compagnia assicurativa, chiamata in causa, condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare il dalle somme cui è stato condannato a sborsare, in forza CP_1
della presente sentenza, anche quelle legali, entro i limiti della polizza stipulata fra le parti.
Le spese legali, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso, Pa, lì 4.12. 2025
Dott.ssa Valentina IM
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26086 del 30/11/2005).
Alla udienza del 4.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 tr cpc,
prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17 e 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 6260 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Il Sig. (C.F.: ), avv. Parte_1 C.F._1
ID OR
1 ATTORE
CONTRO
Il Controparte_1
, c.f. in persona del suo Amministratore
[...] P.IVA_1
(avv. Giorgio Algozini)
CONVENUTO
E
La , (già )c.f. n Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
in persona del Responsabile Direzione Sinistri (avv. Santo Spagnolo)
Terza chiamata in garanzia
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento delle domande attoree, accertata la responsabilità del , Controparte_1
, ai sensi dell'art 2051 c.c., condanna quest'ultimo a CP_1
corrispondere al sig. l'importo di euro 12.000,00, Pt_1
(corrispondente al 75% di 16.000,00 euro, somma complessiva determinata in sede di ATP);
Rigetta la domanda di risarcimento danni da “lucro cessante”, poiché
ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
2 Pone a carico di parte convenuta il pagamento delle spese sostenute per l'ATP, come da fattura allegata, pari a 5.251,39 euro, oltre alle spese sostenute per la CTP pari a €.2.602,00;
Pone a carico del convenuto soccombente la rifusione delle spese processuali, in favore dell'istante, determinate nella complessiva somma di euro 5.518,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2012 , da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal CP_1
convenuto, nei confronti della Compagnia assicurativa, chiamata in causa, condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare il dalle somme cui è stato condannato a sborsare, in forza CP_1
della presente sentenza, anche quelle legali, entro i limiti della polizza stipulata fra le parti.
MOTIVAZIONE
La domanda attorea, alla luce della documentazione versata in atti nonché dell'attività istruttoria espletata, appare parzialmente fondata e merita accoglimento, entro i limiti di quanto accertato dal ctu nominato in sede di ATP.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita soffermarsi sulle eccezioni in diritto, sollevate dal CP_1
convenuto, inerenti la carenza di legittimazione attiva del sig. Parte_2
[...] e la prescrizione del diritto azionato, evidenziando come le stesse sono prive di pregio e vanno rigettate.
A al uopo, parte attrice, in merito al difetto di legittimazione ed alla sua infondatezza ha dichiarato che è intervenuto, in data 14/06/2020,
un atto di cessione del diritto al risarcimento danni tra il venditore/precedente proprietario (sig. ) e il nuovo Parte_3
acquirente (sig. ), regolarmente trasmesso Parte_1
all'indirizzo Pec dell'amministratore del Condominio convenuto (Dr.
), allegato al doc. 15) dell'atto di citazione, versato Persona_1
agli atti . Ed inoltre ha richiamato una decisione, condivisa da questo
Decidente, espressa dai giudici di Legittimità ove è stato precisato che
“il diritto al risarcimento potrà sempre essere oggetto di uno specifico
atto di cessione tra venditore e acquirente, come previsto dall'art.
1260 del codice civile, norma che disciplina la cedibilità, a titolo
oneroso o gratuito, dei crediti”. (Cfr.sentenza Nr. 2951 del 16/02/2016
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Ed ancora, in merito alla prescrizione del diritto dell'attore, eccepita dal convenuto, e dalla Compagnia assicurativa, appare CP_1
opportuno sottolineare come l'illecito extracontrattuale (accertato in sede di ATP) ha natura permanente (come nella fattispecie in esame)
tenuto conto del fatto che il danno continua a perpetuarsi di giorno in giorno, e la prescrizione ricomincia a decorrere quotidianamente, fino alla definitiva cessazione della condotta dannosa.
4 Pertanto, nell'illecito permanente il termine da cui decorrono i cinque anni per agire a tutela dei propri interessi deve essere individuato non nel momento del suo manifestarsi, ma in quello della sua definitiva cessazione, ovverosia nel novembre 2020).
Questi principi sono stati condivisibilmente espressi in due recenti e coeve sentenze della Corte di appello di Milano, n. 610 e n. 492,
rispettivamente del 20 e del 12 febbraio 2020.
Passando al merito dell'ATP, ed alle valutazioni espresse dall'arch.
lo stesso nella propria relazione, ha premesso che “alla Persona_2
luce delle indagini e delle prove eseguite (prove idrauliche con
traccianti) appare evidente che la causa dell origine delle infiltrazioni di
liquami lamentate in ricorso è da imputare esclusivamente al mal
funzionamento della condotta condominiale di scarico del CP_1
resistente e che tale causa sia stata correttamente rimossa nel
novembre 2020.
Lo stato avanzato di ammaloramento dei luoghi, in particolare del
locale commerciale sito al n. 4 di via Monteleone è stato accelerato
dalla scarsa ventilazione di cui è dotato l immobile, trattandosi di un
immobile quasi privo di aperture se non per la porzione sommitale dell
apertura d ingresso e in evidente stato di abbandono da ormai molti
anni. Pertanto le cause del preteso degrado, sotto il profilo igienico
sanitario, del sub 14 di proprietà del ricorrente, sono da ritenersi sia il
5 mal funzionamento della condotta di scarico del resistente, CP_1
ormai riparato, ed al quale appare congruo applicare una percentuale
di incidenza sugli ammaloramenti pari al 75 %, sia la scarsa
ventilazione ed areazione degli ambienti alla quale è plausibile
attribuire una percentuale di incidenza pari al 25%.
-
Le opere che dovranno essere eseguite sono finalizzate al ripristino
dello stato quo ante degli immobili di parte ricorrente. Gli interventi
che dovranno eseguirsi sono finalizzati esclusivamente al ripristino
delle normali condizioni di utilizzazione dell immobile di via Monteleone
n. 4 e di parte dell immobile di via Monteleone n. 6 in quanto la causa
principale che ha prodotto i danni risulta già stata eliminata con i lavori
di riparazione della colonna condominiale transitante all interno del
magazzino di proprietà posto al piano terra in prossimità dell Pt_4
atrio condominiale del CP_1 Controparte_4
denominato . CP_1
Ed invero, il perito nelle sue conclusioni è pervenuto ad una determinazione della responsabilità, in termini concorsuali, condivisa da questo Decidente, ascrivibile al proprietario del bene sig. , Pt_1
nella misura del 25%, ed al convenuto nella misura CP_1
maggiore del 75%.
6 -Ciò posto, è di tutta evidenza come risultano pienamente provati tutti i presupposti necessari sia ai fini di una declaratoria di responsabilità,
seppure non integrale, in capo al convenuto per palese CP_1
violazione del generale principio del neminem laedere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la carenza di custodia e manutenzione evidentemente posta in essere dallo stesso, il quale avrebbe dovuto provvedere a mantenere adeguatamente gli impianti comuni al fine di scongiurare danni a terzi.
In particolare, a tal uopo necessita evidenziare come la Suprema
Corte ha più volte precisato che:
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista
dall'art. 2051 cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perché possa
configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra
la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la
condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza,
in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno
specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il
depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella
di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di
controllare i rischi inerenti alla cosa.(Cass. Civ.. Sez. 3, Sentenza n.
7 Sulla scorta delle superiori argomentazioni, in parziale accoglimento delle domande attoree, accertata la responsabilità concorrente del
, ai sensi Controparte_1
dell'art 2051 c.c., condanna quest'ultimo a corrispondere al sig.
l'importo di euro 12.000,00, (corrispondente al 75% di Pt_1
16.000,00 euro, somma complessiva determinata in sede di ATP).
Peraltro è appena il caso di sottolineare come non appaia meritevole di accoglimento la maggiore somma richiesta da parte del sig. , Pt_1
corrispondente ai lavori eseguiti dalla ditta edile Mutolo, considerato che appare essere un importo determinato a forfait, senza alcuna indicazione di costi e delle specifiche misure, e comunque maggiore rispetto a quella determinata in sede di ATP.
A questo punto necessita soffermarsi sulla domanda inerente il risarcimento danni da lucro cessante, spiegata da parte attrice, per le due locazioni dell'immobile, sfumate a dire di parte attrice, a causa dell'inadempimento del convenuto. CP_1
Ed invero, a parere di questo Decidente , in ragione della documentazioni acquisita al giudizio, la predetta domanda appare infondata e va respinta.
A tal uopo, appare necessario evidenziare che a seguito di ordine di questo Giudice, è stata depositata al PCT la perizia tecnica giurata dell'Arch. , (CTP Di parte attrice) redatta in data 2/03/2020, Persona_3
8 relativa allo stato di fatto dell'immobile attoreo, al momento dell'acquisto, allegata al rogito notarile. Da una disamina della predetta perizia emerge chiaramente la descrizione dell'immobile definito “ in
una situazione di grande degrado, strutturale, impiantistico ed igienico
sanitario. Mentre gli impianti tecnologici, si possono considerare
inesistenti. Questa situazione, è da ritenere grave e bisognevole di un
immediato intervento di ristrutturazione, mirato ad eliminare le
infiltrazioni di acqua e di liquami, che oltre a rendere insalubri i locali,
danneggiano seriamente le strutture portanti dell'edificio, ripristinare le
normali condizioni igienico sanitarie e rifare tutti gli impianti a norma.
Per cui allo stato attuale l'immobile oggetto della presente , è da
considerare inagibile.
E' di tutta evidenza, come l'immobile acquistato dal sig. , in Pt_1
uno stato di totale degrado e fatiscenza, definito dal ctp addirittura inagibile non poteva essere oggetto di locazione ovvero di promesse a stipularle. Peraltro, che l'attore fosse ben a conoscenza dello stato degli immobili acquistati appare evidente sia, in ragione del prezzo di acquisto assai ridotto, sia da quanto specificato nell'atto di cessione del diritto al risarcimento, concluso con il sig. (alienante) ove viene Pt_3
testualmente recitato “il sig. , nell'intento, di eseguire i lavori Pt_1
di ristrutturazione dell'immobile posto al civico n 4, ha appreso la reale
entità dello stato dei luoghi, in particolare grazie a sopralluogo
eseguito dal tecnico di fiducia”.
9 Pertanto, la domanda inerente il risarcimento danni da lucro cessante,
appare infondata e va respinta.
Si condanna altresì parte convenuta a rimborsare le spese di
Accertamento Tecnico Preventivo, come da fattura in atti, pari a
€5.251,39, corrisposto dal sig. a saldo della Fattura n° 1 del Pt_1
08/02/2022 (Cfr, All. 18 atto di citazione), emessa dall'Arch.
a conclusione delle operazioni peritali, alle spese di ctp Persona_2
sostenute dall'attore e pari a €.2.602,00, dedotto nella fattura Nr.
3/2022 emessa dall'Arch. in funzione di C.T.P, ritenendole Persona_3
non eccessive o superflue, come ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità. A tal uopo, la Corte ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n.
84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380).
Per ultimo, in merito alla domanda di garanzia, spiegata dal convenuto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 2.1 CP_1
lett C) delle condizioni di assicurazione, "La garanzia è inoltre
operante: (..) per i danni derivanti da rigurgiti, occlusioni o
traboccamento di grondaie, pluviali, impianti idrici ed igienici compresi
quelli fognari di pertinenza esclusiva del fabbricato assicurato sino ad
10 un massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno
assicurativo, previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni
sinistro".
Pertanto, ritenendo pienamente operativa la polizza stipulata , in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal CP_1
convenuto, nei confronti della Compagnia assicurativa, chiamata in causa, condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare il dalle somme cui è stato condannato a sborsare, in forza CP_1
della presente sentenza, anche quelle legali, entro i limiti della polizza stipulata fra le parti.
Le spese legali, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso, Pa, lì 4.12. 2025
Dott.ssa Valentina IM
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26086 del 30/11/2005).