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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 399/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 399/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Emanuele Fusi e Parte_1
EL ON ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Agostino Califano resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stata assunta dal il 12.2.2011 come impiegata Parte_1 CP_2 liv. C con mansioni di esattore;
che dal 1.6.2024 il rapporto di lavoro è proseguito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di;
che nel febbraio 2022 ha Controparte_1 CP_2
comunicato ai dipendenti che, con decorrenza 15.2.2022, i lavoratori di età superiore a 50 anni, o che avrebbero compiuto 50 anni entro il 15.6.2022, avrebbero potuto accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del c.d. Super Green Pass, così come previsto dall'art.
4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021; di aver avuta, quindi, inibita la possibilità di prestare attività lavorativa;
di non aver, quindi, percepito la retribuzione dal 15 febbraio al 30 aprile 2022.
Tanto premesso, così conclude: «Voglia pronunziare la declaratoria di annullamento e/o nullità e/o revoca -ovvero disporne la disapplicazione- dell'ivi impugnata disposizione aziendale di sospensione/inibizione dall'attività lavorativa e della retribuzione diramata dalla CP_2 [...]
, dante causa dell'odierna resistente Controparte_3 Controparte_1
a carico dei lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e, pertanto, affliggente la ricorrente
[...]
medesima, Sig.ra e per l'effetto, riconosciuto e statuito il diritto della Parte_1
medesima ricorrente a percepire tutti i trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogatile dal 15/02/2022 incluso -giorno della sua comminata assenza ingiustificata/sospensione/inibizione dallo svolgimento dell'attività lavorativa- fino al 30/04/2022 compreso -giorno antecedente la sua riammissione in servizio avvenuta il 01/05/2022-, condannare pertanto la resistente in persona del proprio legale rapp.te Controparte_1
P.T., con Sede Legale in 15057 TORTONA (AL), Strada Statale per Alessandria, 6/A – P.I. e C.F.:
, a corrispondere ad essa ricorrente tutti i suddetti corrispondenti e consequenziali P.IVA_1
trattamenti retributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e contributivi. Con vittoria di spese
e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Resiste Concessioni del che, contestate analiticamente le pretese della ricorrente, CP_1
conclude per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
II) Innanzi tutto, deve essere chiarito che il contenuto delle note di cui all'art. 127ter cpc viene dalla legge espressamente limitato alle sole «istanze e conclusioni».
La difesa della ricorrente, invece, ha depositato note sovrabbondanti che contengono, oltre a conclusioni diverse da quelle riportate nel ricorso introduttivo, per ciò solo inammissibili, non solo le istanze, ma altresì la rivisitazione completa dell'intero ricorso introduttivo.
In ogni caso, si ribadisce che le conclusioni da prendere in esame ai fini della decisione sono soltanto quelle di cui al ricorso introduttivo, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 420, primo comma, ultimo periodo, cpc.
III) In fatto occorre premettere che è pacifico, perché ammesso dalla stessa ricorrente con mail del
24.12.2021, prodotta dalla resistente e non contestata, che non si è più Parte_1
presentata al lavoro dal 15.10.2021 perché non in possesso del Green Pass.
Il datore di lavoro ha correttamente e tempestivamente comunicato ai dipendenti interessati, compresa la ricorrente, che a partire dal 15 febbraio 2022 per potersi recare al lavoro avrebbero dovuto essere in possesso di Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione.
IV) Vanno esaminate le doglianze della ricorrente.
La ricorrente afferma che l'obbligo vaccinale sarebbe illegittimo perché i vaccini in commercio sarebbero inefficaci a prevenire il contagio da Sars-Covid 19.
Si tratta di affermazioni non corroborate da prova, il cui onere era certamente a carico della ricorrente.
In ogni caso, si osserva che sotto il profilo della costituzionalità, l'obbligo vaccinale è stato ritenuto conforme alla Carta costituzionale da plurime sentenze della Corte costituzionale, pertanto, le doglianze sulla pretesa violazione di numerosi precetti costituzionali sono manifestamente infondate.
La violazione dell'art. 36 del Regolamento UE 2021/953 è inconsistente.
Detto Regolamento consta di 17 articoli, per cui non si comprende a che cosa si riferisca la ricorrente quando menziona l'art. 36. Se la ricorrente ha voluto fare riferimento al «considerando» n. 36, allora va detto che non si tratta di norma cogente ma, semplicemente, di considerazioni generali.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2087 cc non si comprende, invero, in che modo il decreto- legge n. 44 del 2021 possa aver violato l'art. 2087, anche perché si tratta di norme di pari rango, per cui non è tecnicamente possibile configurare una violazione.
L'art. 82 del DPR n. 31 del 1957 stabilisce che all'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Trattasi di norma inserita nel TU degli impiegati civili dello Stato, non applicabile ai dipendenti in regime di rapporto di lavoro privato.
Il richiamo a detta norma è, pertanto, inconferente.
La normativa di cui al decreto-legge n. 44 del 2021, in quanto volta a limitare il contagio da Covid-
19 risulta essere conforme ai principi di cui all'art. 32 Cost., sia perché volta alla tutela della salute, tanto del singolo quanto della collettività, sia perché l'obbligo vaccinale è stato imposto mediante disposizione di legge, come appunto previsto dalla norma costituzionale.
Infine, il richiamo all'art. 16 della Convenzione di Oviedo è inconferente in quanto detta norma si riferisce alla tutela delle persone che si sottopongono ad una ricerca, cosa ben diversa dall'obbligo di sottoposizione ad un vaccino funzionale a limitare il contagio da una malattia infettiva.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
V) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
AN LT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 399/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Emanuele Fusi e Parte_1
EL ON ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Agostino Califano resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stata assunta dal il 12.2.2011 come impiegata Parte_1 CP_2 liv. C con mansioni di esattore;
che dal 1.6.2024 il rapporto di lavoro è proseguito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di;
che nel febbraio 2022 ha Controparte_1 CP_2
comunicato ai dipendenti che, con decorrenza 15.2.2022, i lavoratori di età superiore a 50 anni, o che avrebbero compiuto 50 anni entro il 15.6.2022, avrebbero potuto accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del c.d. Super Green Pass, così come previsto dall'art.
4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021; di aver avuta, quindi, inibita la possibilità di prestare attività lavorativa;
di non aver, quindi, percepito la retribuzione dal 15 febbraio al 30 aprile 2022.
Tanto premesso, così conclude: «Voglia pronunziare la declaratoria di annullamento e/o nullità e/o revoca -ovvero disporne la disapplicazione- dell'ivi impugnata disposizione aziendale di sospensione/inibizione dall'attività lavorativa e della retribuzione diramata dalla CP_2 [...]
, dante causa dell'odierna resistente Controparte_3 Controparte_1
a carico dei lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e, pertanto, affliggente la ricorrente
[...]
medesima, Sig.ra e per l'effetto, riconosciuto e statuito il diritto della Parte_1
medesima ricorrente a percepire tutti i trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogatile dal 15/02/2022 incluso -giorno della sua comminata assenza ingiustificata/sospensione/inibizione dallo svolgimento dell'attività lavorativa- fino al 30/04/2022 compreso -giorno antecedente la sua riammissione in servizio avvenuta il 01/05/2022-, condannare pertanto la resistente in persona del proprio legale rapp.te Controparte_1
P.T., con Sede Legale in 15057 TORTONA (AL), Strada Statale per Alessandria, 6/A – P.I. e C.F.:
, a corrispondere ad essa ricorrente tutti i suddetti corrispondenti e consequenziali P.IVA_1
trattamenti retributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e contributivi. Con vittoria di spese
e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Resiste Concessioni del che, contestate analiticamente le pretese della ricorrente, CP_1
conclude per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
II) Innanzi tutto, deve essere chiarito che il contenuto delle note di cui all'art. 127ter cpc viene dalla legge espressamente limitato alle sole «istanze e conclusioni».
La difesa della ricorrente, invece, ha depositato note sovrabbondanti che contengono, oltre a conclusioni diverse da quelle riportate nel ricorso introduttivo, per ciò solo inammissibili, non solo le istanze, ma altresì la rivisitazione completa dell'intero ricorso introduttivo.
In ogni caso, si ribadisce che le conclusioni da prendere in esame ai fini della decisione sono soltanto quelle di cui al ricorso introduttivo, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 420, primo comma, ultimo periodo, cpc.
III) In fatto occorre premettere che è pacifico, perché ammesso dalla stessa ricorrente con mail del
24.12.2021, prodotta dalla resistente e non contestata, che non si è più Parte_1
presentata al lavoro dal 15.10.2021 perché non in possesso del Green Pass.
Il datore di lavoro ha correttamente e tempestivamente comunicato ai dipendenti interessati, compresa la ricorrente, che a partire dal 15 febbraio 2022 per potersi recare al lavoro avrebbero dovuto essere in possesso di Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione.
IV) Vanno esaminate le doglianze della ricorrente.
La ricorrente afferma che l'obbligo vaccinale sarebbe illegittimo perché i vaccini in commercio sarebbero inefficaci a prevenire il contagio da Sars-Covid 19.
Si tratta di affermazioni non corroborate da prova, il cui onere era certamente a carico della ricorrente.
In ogni caso, si osserva che sotto il profilo della costituzionalità, l'obbligo vaccinale è stato ritenuto conforme alla Carta costituzionale da plurime sentenze della Corte costituzionale, pertanto, le doglianze sulla pretesa violazione di numerosi precetti costituzionali sono manifestamente infondate.
La violazione dell'art. 36 del Regolamento UE 2021/953 è inconsistente.
Detto Regolamento consta di 17 articoli, per cui non si comprende a che cosa si riferisca la ricorrente quando menziona l'art. 36. Se la ricorrente ha voluto fare riferimento al «considerando» n. 36, allora va detto che non si tratta di norma cogente ma, semplicemente, di considerazioni generali.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2087 cc non si comprende, invero, in che modo il decreto- legge n. 44 del 2021 possa aver violato l'art. 2087, anche perché si tratta di norme di pari rango, per cui non è tecnicamente possibile configurare una violazione.
L'art. 82 del DPR n. 31 del 1957 stabilisce che all'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Trattasi di norma inserita nel TU degli impiegati civili dello Stato, non applicabile ai dipendenti in regime di rapporto di lavoro privato.
Il richiamo a detta norma è, pertanto, inconferente.
La normativa di cui al decreto-legge n. 44 del 2021, in quanto volta a limitare il contagio da Covid-
19 risulta essere conforme ai principi di cui all'art. 32 Cost., sia perché volta alla tutela della salute, tanto del singolo quanto della collettività, sia perché l'obbligo vaccinale è stato imposto mediante disposizione di legge, come appunto previsto dalla norma costituzionale.
Infine, il richiamo all'art. 16 della Convenzione di Oviedo è inconferente in quanto detta norma si riferisce alla tutela delle persone che si sottopongono ad una ricerca, cosa ben diversa dall'obbligo di sottoposizione ad un vaccino funzionale a limitare il contagio da una malattia infettiva.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
V) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
AN LT