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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5041 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Congia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sanluri.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/08/1998 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Sanluri, anno 1998, numero 25, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.08.1998, nel Comune di Sanluri ed ivi trascritto nello stesso anno 1998, nei registri dello Stato Civile, al nr. 25, p. 2, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanluri, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
Pag. 2 di 4 pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza.
B) La casa coniugale, sita in Sanluri, via Donatello n. 7, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata a quest'ultimo che la abiterà CP_1 unitamente alla figlia.
C) La minore , manterrà dunque la collocazione prevalente e Persona_1 residenza presso il padre, pur rimanendo affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
D) Salvo differenti accordi tra i coniugi, la figlia, a settimane alterne, il lunedì, mercoledì e venerdì, starà con un genitore, dall'uscita di scuola, fino alle ore 20:30, quando dallo stesso sarà riaccompagnata a casa dell'altro genitore, mentre, la settimana a seguire la permanenza col genitore avverrà nelle giornate di martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola, ivi prelevandola, fino alle ore 20:30.
Inoltre, a settimane alterne, coincidente con quella in cui le visite son state programmate nelle giornate di martedì e giovedì, starà con la Per_1 madre, anche durante il fine settimana, dal sabato, dall'uscita da scuola, fino al lunedì, quando dallo stesso genitore verrà accompagnata a scuola.
Sempre fatti salvi differenti accordi di volta in volta intercorsi tra i genitori, per le principali festività trascorrerà in via alternativa, il periodo Per_1 dal 24/12, fino al 30/12 con un genitore, ed il periodo dal 31/12, fino al 06/01 con l'altro genitore.
Per le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
la bambina trascorrerà il giorno del compleanno insieme ai genitori o in alternativa con ciascun genitore ad anni alterni.
Infine, durante il periodo di ferie estive, in particolare nei mesi di luglio ed agosto, la minore permarrà un periodo di 15 giorni alternati (anche non consecutivi) prima con un genitore e poi con l'altro nel mese di luglio e nel mese di agosto, da concordare entro il mese di maggio.
E) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, disponendo ognuno di propri redditi, pertanto, rinunciano a qualunque previsione di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro.
F) In considerazione dei tempi paritari della minore con ciascun genitore e le rispettive capacità economiche, ogni coniuge provvederà in via diretta al mantenimento della minore quando con esso permarrà, pertanto, allo stesso modo, ai fini della corresponsione di un assegno di mantenimento ordinario per la prole, si conviene che nulla sia reciprocamente dovuto.
Pag. 3 di 4 Le spese straordinarie (per la qualificazione delle quali, in caso di dubbi e/o disaccordi, i coniugi dichiarano di voler fare indicativo riferimento alle linee guida del CNF del 29.11.2017 in materia di famiglia) saranno sopportate nella paritetica misura del 50% da ciascuno dei coniugi: in merito, fatta eccezione per quelle indifferibili e/o urgenti, esse dovranno costituire oggetto di previo accordo tra i genitori;
ciascun genitore percepirà l'assegno unico in misura pari al 50%.
G) Considerate le modalità di mantenimento diretto adottato, anche ogni misura e/o sgravio fiscale previsto dalla legge per figli a carico, sarà condiviso, e/o indicato nelle rispettive dichiarazioni fiscali, nella misura del 50% cadauno.
H) Infine, essendo la minore beneficiaria di un contributo mensile perché affetta da celiachia, si conviene che, attesa la permanenza paritaria della minore presso ciascun genitore, ogni inerente documentazione, l'acquisto mensile di tali specifici prodotti alimentari sarà effettuato di comune accordo, per poi procedere alla divisione in parti uguali della spesa effettuata, così che ognuno ne possa fare utilizzo quando la figlia con egli si troverà.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5041 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Congia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sanluri.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/08/1998 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Sanluri, anno 1998, numero 25, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.08.1998, nel Comune di Sanluri ed ivi trascritto nello stesso anno 1998, nei registri dello Stato Civile, al nr. 25, p. 2, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanluri, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
Pag. 2 di 4 pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza.
B) La casa coniugale, sita in Sanluri, via Donatello n. 7, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata a quest'ultimo che la abiterà CP_1 unitamente alla figlia.
C) La minore , manterrà dunque la collocazione prevalente e Persona_1 residenza presso il padre, pur rimanendo affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
D) Salvo differenti accordi tra i coniugi, la figlia, a settimane alterne, il lunedì, mercoledì e venerdì, starà con un genitore, dall'uscita di scuola, fino alle ore 20:30, quando dallo stesso sarà riaccompagnata a casa dell'altro genitore, mentre, la settimana a seguire la permanenza col genitore avverrà nelle giornate di martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola, ivi prelevandola, fino alle ore 20:30.
Inoltre, a settimane alterne, coincidente con quella in cui le visite son state programmate nelle giornate di martedì e giovedì, starà con la Per_1 madre, anche durante il fine settimana, dal sabato, dall'uscita da scuola, fino al lunedì, quando dallo stesso genitore verrà accompagnata a scuola.
Sempre fatti salvi differenti accordi di volta in volta intercorsi tra i genitori, per le principali festività trascorrerà in via alternativa, il periodo Per_1 dal 24/12, fino al 30/12 con un genitore, ed il periodo dal 31/12, fino al 06/01 con l'altro genitore.
Per le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
la bambina trascorrerà il giorno del compleanno insieme ai genitori o in alternativa con ciascun genitore ad anni alterni.
Infine, durante il periodo di ferie estive, in particolare nei mesi di luglio ed agosto, la minore permarrà un periodo di 15 giorni alternati (anche non consecutivi) prima con un genitore e poi con l'altro nel mese di luglio e nel mese di agosto, da concordare entro il mese di maggio.
E) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, disponendo ognuno di propri redditi, pertanto, rinunciano a qualunque previsione di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro.
F) In considerazione dei tempi paritari della minore con ciascun genitore e le rispettive capacità economiche, ogni coniuge provvederà in via diretta al mantenimento della minore quando con esso permarrà, pertanto, allo stesso modo, ai fini della corresponsione di un assegno di mantenimento ordinario per la prole, si conviene che nulla sia reciprocamente dovuto.
Pag. 3 di 4 Le spese straordinarie (per la qualificazione delle quali, in caso di dubbi e/o disaccordi, i coniugi dichiarano di voler fare indicativo riferimento alle linee guida del CNF del 29.11.2017 in materia di famiglia) saranno sopportate nella paritetica misura del 50% da ciascuno dei coniugi: in merito, fatta eccezione per quelle indifferibili e/o urgenti, esse dovranno costituire oggetto di previo accordo tra i genitori;
ciascun genitore percepirà l'assegno unico in misura pari al 50%.
G) Considerate le modalità di mantenimento diretto adottato, anche ogni misura e/o sgravio fiscale previsto dalla legge per figli a carico, sarà condiviso, e/o indicato nelle rispettive dichiarazioni fiscali, nella misura del 50% cadauno.
H) Infine, essendo la minore beneficiaria di un contributo mensile perché affetta da celiachia, si conviene che, attesa la permanenza paritaria della minore presso ciascun genitore, ogni inerente documentazione, l'acquisto mensile di tali specifici prodotti alimentari sarà effettuato di comune accordo, per poi procedere alla divisione in parti uguali della spesa effettuata, così che ognuno ne possa fare utilizzo quando la figlia con egli si troverà.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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