TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8351/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8351 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P. IV , in persona del procuratore speciale munito dei Parte_1 P.IVA_1 poteri in forza di procura institoria per atto Notaio in Eboli del Persona_1
10.05.2000 Rep. n. 15398, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Simone Labonia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Gaeta n. 7; Opponente E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Raffaele De Pascale, unitamente al quale elettivamente domiciliato in Pagani alla Piazza D 'Arezzo, 18; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.11.2023, parte attorea proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 27.10.2023 con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 96.284,95 oltre interessi maturandi, in forza di decreto ingiuntivo n. 952/2011 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 09.09.2011, notificato il 30.09.2011, opposto e dichiarato esecutivo con sentenza n. 1747/2022 del 30.11.2022 e munito della relativa formula il 10.01.2023, nonché, dell'ordinanza di incapienza del Tribunale di Salerno - RGE n. 5742/2013 - del 26.11.2014, munita di formula esecutiva in data 28.02.2015. Detto atto di precetto traeva scaturigine dalla asserita circostanza che l'opponente non avesse puntualmente eseguito quanto pattuito con l'odierno intimante mediante la scrittura privata del 03.04.2023, adottata al fine di definire transattivamente la posizione debitoria discendente dal titolo monitorio. Con primo motivo di doglianza, contestava la rilevanza dell'inadempimento dedotto dalla controparte, sostenendo che il ritardo nel pagamento del rateo che avrebbe dovuto versare entro il 30.09.2023 (rectius importo di euro 8.000,00 per il mese di settembre 2023) non avesse affatto pregiudicato l'interesse creditorio. Infatti, la somma pagata in ritardo rappresentava solo minima parte della posta debitoria oggetto dell'accordo transattivo, avendo costei pagato con regolarità le singole tranches ed anzi versato la somma impagata già in data 30.10.2023 nonché , in via anticipata, gli importi residui, mediante bonifico bancario del 16.11.2023 di euro 24.000,00, per i mesi di novembre - dicembre 2023 e di gennaio 2024. Lamentava, poi, l'indeterminatezza dell'atto di precetto per non essere evincibili dal tenore dello stesso le modalità di calcolo degli importi ingiunti nonché la difettosa allegazione dalla richiamata ordinanza di incapienza del 26.11.2014. Infine, domandava la condanna di controparte per lite temeraria. Concludeva, pertanto, domandando all'adito Tribunale di “1) in via preliminare, ordinare, inaudita altera parte ovvero, in subordine, in contraddittorio tra le parti, la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del titolo, a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per le causali e le ragioni esposte in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare, per le suesposte causali, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'invalidità, l'infondatezza e/o l'inefficacia dell'intimato atto di precetto;
3) ancora nel merito, accertare e dichiarare, per le suesposte causali, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'invalidità e l'infondatezza di ogni eventuale e successivo atto esecutivo e, comunque, l'insussistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata, stante l'intervenuta estinzione anticipata dell'obbligazione di pagamento assunta con il contratto di transazione del 03.04.2023”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva parte opposta che contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la vittoria delle spese processuali. Quanto al profilo afferente all'inadempimento derivante dal mancato pagamento dell'importo dovuto per il mese di settembre 2023, esponeva di aver regolarmente intimato il precetto, azionando, contestualmente alla notifica dello stesso, la clausola risolutiva espressa pattuita con l'accordo del 03.04.2023, sì domandando il pagamento delle somme dovute sulla scorta del titolo monitorio. Sosteneva che, nella specie, trovava applicazione unicamente la disciplina dell'art. 1456 c.c. e che l'inadempimento dell'ingiunto era effettivo al tempo della notifica dell'atto di precetto. In ordine al motivo ex art. 617 c.p.c., rilevava come il vizio dedotto non comportasse la nullità dell'atto di precetto, per esserne compiutamente ricavabile la ragione creditoria sottesa e per essere stata già ritualmente notificata l'ordinanza di incapienza del 26.11.2014. 1.2 Delibata e sommariamente accolta l'istanza cautelare, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 14.12.2023, poi confermato in data 18.06.2024, il giudizio veniva istruito con produzione documentale di parte e rinviato all'udienza di rimessione in decisione celebratasi in data 25.06.2025, ove veniva trattenuto a sentenza. 2. Tanto premesso in punto di fatto, deve, anzitutto, scrutinarsi il motivo concernente la regolarità formale dell'atto di precetto opposto. In dettaglio, l'opponente si duole della mancata allegazione del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di incapienza del 26.11.2014 del Tribunale di Salerno resa nel procedimento iscritto con RGE n. 5742/2013, munita di formula esecutiva in data 28.02.2015, nonostante parte opposta dichiarasse di notificare la stessa unitamente al precetto. Nel compiere siffatto accertamento risulta prioritario osservare che l'art. 479 c.p.c. (“Notificazione del titolo esecutivo e del precetto”), recita: “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
[ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170]. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”. Ai sensi del successivo art. 480 c.p.c. è poi sancito che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto deve contenere, a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. Lo scopo sostanziale del precetto è quindi quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 10/02/1987; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2512 del 14/09/1963). La realizzazione coattiva dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo può aversi in quanto l'obbligo sussista sia quando l'azione è minacciata o iniziata, sia nel momento in cui si tratta di adottare nel processo esecutivo i provvedimenti idonei ad attuarla (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22430 del 29/11/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 28/03/2000; Cass. 28 marzo 2000 n. 3728; Cass. n. 5374/1998). L'opposizione agli atti esecutivi è rimedio dato alla parte interessata per ottenere che l'atto esecutivo nullo sia dichiarato tale ed al debitore per ottenere che la soggezione all'esecuzione sia attuata in modo conforme a diritto (cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, anche in motivazione). Invero, l'opponente che lamenti il vizio di notifica del titolo esecutivo dà corso ad un'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo, giacché le sue doglianze non investono l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma la regolarità formale degli atti posti in essere per attuare l'esecuzione, contenendo la critica che gli atti dell'esecuzione successivi alla notifica del precetto non possono essere compiuti in modo legittimo, ovvero che il processo esecutivo non può utilmente proseguire verso il suo risultato finale, costituito dalla realizzazione coattiva del diritto (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 2001 anche in motivazione;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7454 del 05/06/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7026 del 07/07/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 1990; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2899 del 06/04/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/03/1977). Tanto osservato in termini generali, si rileva come, nella specie, il motivo di contestazione articolato da parte opponente non sia meritevole di accoglimento in quanto l'atto di precetto è stato preceduto dalla notificazione del menzionato titolo in forma esecutiva, in data 18.09.2018. Tant'è che la parte afferma che “nel caso di specie l'ordinanza di incapienza del Tribunale di Salerno RGE 5742/2013 del 26.11.2014 è perfettamente indicata nel precetto, risulta essere stata notificata prima del precetto opposto ed è richiamata nella transazione intercorsa tra le parti in causa e oggetto del presente giudizio”. Peraltro, a fronte delle contestazioni articolate dalla parte opponente, si può evincere che l'istante conoscesse compiutamente la ragione creditoria sottesa all'intimazione del precetto, avendo il precetto raggiunto lo scopo cui era preordinato. 3. Venendo al profilo di doglianza concernente l'asserita indeterminatezza delle voci computate nell'atto di precetto opposto, deve osservarsi come parte attorea sostenga che l'atto di intimazione in commento non sia valido, perché privo dell'indicazione del dettaglio della quantificazione delle somme richieste a titolo di sorte capitale, nonché di quelle afferenti agli interessi. In punto di diritto, va osservato come l'art. 480, comma 1, c.p.c. disponga che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine dato, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, in quanto atto di parte (art. 125 c.p.c.), deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, requisiti che si traducono nella esatta indicazione del credito, scaturente dal titolo esecutivo, per la realizzazione coattiva mediante espropriazione forzata ove manchi lo spontaneo adempimento nell'ultimo termine assegnato a questo fine. Il titolo esecutivo, quindi, intanto legittima all'azione esecutiva per la realizzazione d'un credito, in quanto contenga la sua liquidazione o la specificazione degli elementi sulla cui base la liquidazione va operata. Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del precetto l'intimazione ad adempiere contenuta nello stesso unitamente all'indicazione del titolo esecutivo non impone che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. n. 8906/2022; Corte Appello Venezia, 07/09/2023, n. 1780; Corte Appello Napoli sez. II, 13/09/2023, n.3850). Posto che le ipotesi di nullità del precetto sono tassativamente determinate dall'art. 480 c.p.c., comma 2, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare, la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2. Nella specie, risulta irrilevante la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico tramite cui parte opposta sia giunta a calcolare la somma specificamente indicata di euro 96.284,95. Tanto, peraltro, risulta conforme ai principi generali in tema d'onere probatorio, essendo parte opponente tenuta a contestare analiticamente il quantum ed indicare, eventualmente, l'entità della somma che sarebbe effettivamente dovuta, nonché a dimostrare d'aver estinto il proprio debito oppure d'aver fatto ciò in misura maggiore di quello portata in precetto. Pertanto, anche tale profilo di invalidità addotto all'atto di precetto risulta privo di fondamento. 4. Proseguendo nello scrutinare i motivi di merito della domanda attorea, deve evidenziarsi come l'accertamento da compiersi riguardi il dedotto inadempimento dell'obbligazione pecuniaria come risultante dall'accordo transattivo raggiunto dalle parti in lite in data 03.04.2023 al fine di evitare l'avvio di nuove azioni giudiziali sul credito controverso scaturente dal titolo monitorio, i.e. D.I. 952/2011. Segnatamente, il thema decidendum concerne la caducazione o meno della transazione stipulata, in ragione dell'inadempimento imputabile al debitore per aver questi omesso di versare una delle tranches dovute, maturando un ritardo ultroneo rispetto al periodo di tolleranza espressamente pattuito dalle parti. In fatto, mette conto rammentare come la richiesta di pagamento portata dal precetto del 27.10.2023, tragga scaturigine da un decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Nocera in data 9.09.2011, confermato in sede di opposizione ex art 645 c.p.c., poi oggetto di una procedura di pignoramento presso terzi, conclusasi con provvedimento di incapienza per parte del credito originariamente azionato. Sulla scorta di tali titoli esecutivi, le parti concordavano di prevenire eventuali future liti e di saldare e stralciare definitivamente la pretesa mediante accordo transattivo del 03.04.2023, con corresponsione della complessiva somma di euro 120.000,00, a fronte dell'originaria debenza di importi maggiori, di cui euro 40.000,00 versati dall'odierno opponente contestualmente alla sottoscrizione, e, con riguardo alla residua somma di euro 80.000,00, mediante versamento di dieci rate mensili, dell'importo paritetico di euro 8.000,00 cadauna, con decorrenza dal 30.04.2023 e fino al 31.01.2024. Parte opponente avrebbe regolarmente onorato i pagamenti pattuiti, come pacificamente ammesso dalle parti (cfr. sul punto atto di precetto versato in atti), sino al settembre 2023, non avendo versato il rateo relativo alla scadenza prevista al 30.09.2023 fino alla data di notifica dell'atto di precetto, con la conseguenza che il precettante dichiarava di avvalersi della clausola ex art. 3 della scrittura del 3.04.23, disciplinante la risoluzione ex art. 1456 c.c. in forza del “ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle rate indicate, decorso il termine di 15 giorni decorrenti dalla relativa scadenza”. Sul punto, parte opponente non nega il ritardo nel versamento della rata dovuta, ma assume che, nella fattispecie concreta, l'oggetto di indagine sottoposto al Tribunale concerna la gravità dell'inadempimento ai sensi e agli affetti di cui all'art. 1455 c.c. che, a suo dire, non sarebbe stato tale da cagionare la risoluzione dell'accordo di transazione, considerando che “l'importo pagato in ritardo (euro 8.000,00) rappresenta una somma modesta nella considerazione dell'intero corrispettivo concordato in complessivi euro 120.000,00 e, comunque, dimostra e comprova, inequivocabilmente, la solvibilità del debitore e l'assenza di un rischio di inesigibilità del credito pecuniario, tant'è che l'intero debito è stato estinto in via anticipata con il pagamento finale ed a saldo del 16.11.2023”. Di contro, l'opposto sostiene di aver diritto a recuperare integralmente la somma dovutagli per come risultante dai titoli esecutivi, anteriormente alla stipulazione dell'accordo transattivo, dal momento che lo stesso si sarebbe risolto ex se a causa dell'inadempimento perpetrato dall'opponente, il quale non solo avrebbe ritardato il pagamento della rata di settembre, ma altresì superato il periodo di tolleranza contrattualmente previsto dalla clausola di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. recata all'art.
3. Da tanto, il convenuto desume che sarebbe precluso al giudice di merito l'esame sulla gravità del fatto, spettandogli unicamente l'accertamento sull'effetto risolutivo prodottosi. Ciò detto in punto di fatto, mette conto premettere che, con la scrittura privata del 03.04.2023, le parti in causa abbiano pattuito di apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e di regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, strutturandosi quest'ultima in modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (cfr. in tal senso Cassazione civile 13/03/2019, n. 7194; Cassazione civile n. 12876/2015; Cassazione civile n. 15444/2011; Cassazione civile n. 13717/2006; Cassazione civile n. 1690/2006). In altri termini, il sopravvenuto inadempimento imputabile alla parte debitrice sarebbe idoneo a determinare una riemersione della pretesa originaria, per come derivante dai titoli richiamati in precetto, qualora l'accordo venisse meno. Orbene, al fine di stabilire se l'inadempimento/ritardato adempimento sia scandagliabile ai sensi dell'art. 1455 c.c. ovvero secondo il disposto dell'art. 1456 c.c. giova richiamare per brevi cenni gli istituti citati. Ai fini dell'accoglimento d'una domanda di risoluzione d'un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il giudice deve accertare se esista il contratto, se esista l'inadempimento, se l'inadempimento sia "grave avuto riguardo all'interesse della controparte" (art. 1455 c.c.). La Suprema Corte ha da tempo affermato che l'interesse di cui all'art. 1455 c.c., non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento (Sez. 2, Sentenza n. 4311 del 28/06/1986). Infatti, posto che l'art. 1455 c.c., parla genericamente di "interesse" della parte non inadempiente, in apicibus la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto. Cionondimeno, va preferita l'interpretazione secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c., non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (cfr. Cass. n. 8063/2001). Infatti, la gravità deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (cfr. Cass. n. 8212/2020; Cass. n. 4022/2018). La non scarsa importanza dell'inadempimento costituisce un presupposto obiettivo per lo scioglimento del contratto e il parametro fondamentale della mancata attuazione dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni. Deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (cfr. Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 21237/2012; Cass. n. 7083/2006; Cass. n. 5407/2006; Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 3669/1995). In primo luogo, spetta al giudice verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 6548/2010; Cass. 1708/2010; Cass. 3851/2008; Cass. n. 14034/2005). Sotto altro profilo, complementare al primo, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti, quali un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra, che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. n. 3954/2008; Cass. n. 9314/2007; Cass. n. 4982/2007). In buona sostanza, nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455, rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti (Cass. n. 19579/2021). Ciò posto in ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., deve osservarsi come nel caso in esame la parte precettante abbia ancorato la risoluzione dell'accordo transattivo all'art. 3 dello stesso, ove si legge che “attesa la natura non novativa della presente scrittura le parti espressamente convengono che il ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle rate indicate, decorso il termine di giorni 15 decorrenti dalla relativa scadenza, comporterà la risoluzione della presente scrittura e la possibilità per il creditore di azionare il titolo esecutivo e riscuotere tutte le somme residue ancora dovute maggiorate degli interessi moratori maturati, logicamente al netto degli importi medio tempore incassati”. Il tenore della disposizione, invero, consente di sussumere la presente fattispecie nell'alveo della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. e non già in quella ex art. 1453 c.c., convenendo le parti espressamente che il contratto si sarebbe risolto di diritto nel caso in cui l'obbligazione non fosse stata adempiuta secondo le modalità stabilite, compiendo una valutazione ex ante dell'inadempimento rilevante. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, "per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa" (cfr., Cass. n. 32681/2019). Nel caso in esame, il menzionato art. 3, enucleando sotto il profilo oggettivo le condizioni da cui far discendere la risoluzione di diritto del contratto, giacché perimetra sotto il profilo quantitativo (mancato pagamento di una rata) e quello temporale (ritardo protratto per 15 giorni dalla scadenza pattuita) l'inadempimento rilevante, può essere qualificato come clausola risolutiva espressa per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando manifesta l'entità dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali cui le parti intendevano ricondurre l'automatica risoluzione del contratto, di talché va escluso un giudizio sulla gravità dell'inadempimento nei termini sopra detti. La parte opponente si era resa inadempiente del pagamento della rata dovuta per settembre 2023, come peraltro non contestato dalla stessa, ritardando l'adempimento anche oltre il periodo di tolleranza di quindici giorni pattuito, atteso che il precetto veniva notificato in data 27.10.2023 e il pagamento tardivo – dedotto dalla parte attorea sin dall'atto di impulso del giudizio- sopravveniva solo in data 30.10.2023, con la conseguenza che si determinava in via automatica lo scioglimento della transazione. Da ciò è derivata la dichiarazione del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa contestualmente all'intimazione di precetto, che difatti ha ingiunto il pagamento della sorte capitale residua dovuta sulla scorta dei titoli esecutivi richiamati e non già gli importi concordati con la scrittura del 3.04.2023. Da tali intendimenti, discende, anzitutto, che sia dispensato il giudice che dichiari la risoluzione di diritto dall'onere di motivare ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. in ordine alla gravità dell'inadempimento posto a base della risoluzione, per essere stato lo stesso già preventivamente valutato dalle parti in sede di pattuizione della clausola risolutiva espressa (cfr. in tal senso Cass.
4.2.2021 n. 293; Cass. 12.11.2019 n. 29301; Cass.
5.7.2018 n. 17603; Cass. n. 9275/2005; Cass. n. 3102/2000). In proposito, va rilevato che la clausola risolutiva espressa conferisce alla parte il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto con una mera dichiarazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/01/2005, n. 167). La risoluzione si produce "ipso iure" senza l'intervento del giudice con il concorso dell'inadempimento di una parte e della dichiarazione dell'altra di avvalersi della clausola. Non basta l'inadempimento a produrre la risoluzione, ma occorre la dichiarazione di avvalersi della clausola;
è solo a seguito della dichiarazione che si verifica l'effetto risolutorio;
in mancanza il contratto rimane in vita (cfr. Cass. 18.6.1997, n. 5455). La dichiarazione è un negozio unilaterale (in quanto esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo nascente dalla clausola); è recettizia (in quanto acquista efficacia soltanto se è portata a conoscenza della controparte); non è formale, sicché può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta senza che in questo caso sia richiesta preventiva dichiarazione stragiudiziale (Cass. 17.5.1995, n. 5436; Cass. 5.5.1995, n. 4911). Conseguentemente, il giudizio che si instauri per iniziativa di alcuna della parti non può che condurre all'accertamento della risoluzione, già avvenuta fuori dal processo, con sentenza dichiarativa e non costitutiva (Cass. 6.9.1994, n. 7668). È tuttavia ammesso, soprattutto al lume degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. sul punto Cass. 23868/2015), che il perimetro di indagine sull'operatività della clausola risolutiva espressa possa involgere la legittimità dell'esercizio del potere unilaterale di risoluzione del contratto al fine di evitarne l'abuso. Infatti, il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (art. 1175,1375,1356,1366,1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 12310/1999). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553) e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto. L'inadempimento dell'obbligazione, contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve cioè essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa - secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede - risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l'esercizio del diritto di risoluzione da parte dell'altro contraente. L'agire dei contraenti va valutato, dunque, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (cfr. sul punto Tribunale Pisa, 10/11/2016, n.1389). Infatti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., pur superandosi la necessità di una valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento, non si esime il giudice dal verificare che l'inadempimento lamentato sussista e sia imputabile al debitore, essendogli preclusa la sola valutazione relativa alla sua gravità (cfr. Cass. 6634/2012). Venendo alla fattispecie concreta, non può non rilevarsi come la condotta osservata dal debitore sia inquadrabile in un inadempimento effettivo per essere stato violato il disposto dell'art. 3 della transazione intervenuta tra le parti. Secondo una valutazione oggettiva, il diritto potestativo di risolvere il contratto, attesi gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., risulta esercitato secondo il canone di buona fede dal creditore, non essendo ravvisabile alcuna condotta abusiva né in ordine alla dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'accordo transattivo, né nell'intimazione dell'atto di precetto opposto. L'inadempimento ha infatti riguardato l'obbligazione principale oggetto del contratto e, più in particolare, si è profilata nelle modalità e nei termini stabiliti convenzionalmente, quale mancato pagamento del singolo rateo protrattosi oltre il termine di tolleranza previsto. Non si ravvisa, quindi, una violazione del principio di buona fede nell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'opposto, essendosi questo avvalso, nei termini predisposti dalle parti in via convenzionale, del potere contemplato dalla clausola risolutiva espressa. Conseguenzialmente, la domanda attorea non può trovare accoglimento e, pertanto, non va neppure scandagliata la domanda di condanna per lite temeraria ai danni di parte opposta. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo disporne la integrale compensazione tra le parti in lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione delle peculiarità in fatto riscontrate, con particolare riguardo al ristretto lasso di tempo che ha assunto rilievo ai fini della risoluzione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 7.07.25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8351 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P. IV , in persona del procuratore speciale munito dei Parte_1 P.IVA_1 poteri in forza di procura institoria per atto Notaio in Eboli del Persona_1
10.05.2000 Rep. n. 15398, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Simone Labonia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Gaeta n. 7; Opponente E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Raffaele De Pascale, unitamente al quale elettivamente domiciliato in Pagani alla Piazza D 'Arezzo, 18; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.11.2023, parte attorea proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 27.10.2023 con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 96.284,95 oltre interessi maturandi, in forza di decreto ingiuntivo n. 952/2011 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 09.09.2011, notificato il 30.09.2011, opposto e dichiarato esecutivo con sentenza n. 1747/2022 del 30.11.2022 e munito della relativa formula il 10.01.2023, nonché, dell'ordinanza di incapienza del Tribunale di Salerno - RGE n. 5742/2013 - del 26.11.2014, munita di formula esecutiva in data 28.02.2015. Detto atto di precetto traeva scaturigine dalla asserita circostanza che l'opponente non avesse puntualmente eseguito quanto pattuito con l'odierno intimante mediante la scrittura privata del 03.04.2023, adottata al fine di definire transattivamente la posizione debitoria discendente dal titolo monitorio. Con primo motivo di doglianza, contestava la rilevanza dell'inadempimento dedotto dalla controparte, sostenendo che il ritardo nel pagamento del rateo che avrebbe dovuto versare entro il 30.09.2023 (rectius importo di euro 8.000,00 per il mese di settembre 2023) non avesse affatto pregiudicato l'interesse creditorio. Infatti, la somma pagata in ritardo rappresentava solo minima parte della posta debitoria oggetto dell'accordo transattivo, avendo costei pagato con regolarità le singole tranches ed anzi versato la somma impagata già in data 30.10.2023 nonché , in via anticipata, gli importi residui, mediante bonifico bancario del 16.11.2023 di euro 24.000,00, per i mesi di novembre - dicembre 2023 e di gennaio 2024. Lamentava, poi, l'indeterminatezza dell'atto di precetto per non essere evincibili dal tenore dello stesso le modalità di calcolo degli importi ingiunti nonché la difettosa allegazione dalla richiamata ordinanza di incapienza del 26.11.2014. Infine, domandava la condanna di controparte per lite temeraria. Concludeva, pertanto, domandando all'adito Tribunale di “1) in via preliminare, ordinare, inaudita altera parte ovvero, in subordine, in contraddittorio tra le parti, la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del titolo, a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per le causali e le ragioni esposte in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare, per le suesposte causali, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'invalidità, l'infondatezza e/o l'inefficacia dell'intimato atto di precetto;
3) ancora nel merito, accertare e dichiarare, per le suesposte causali, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'invalidità e l'infondatezza di ogni eventuale e successivo atto esecutivo e, comunque, l'insussistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata, stante l'intervenuta estinzione anticipata dell'obbligazione di pagamento assunta con il contratto di transazione del 03.04.2023”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva parte opposta che contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la vittoria delle spese processuali. Quanto al profilo afferente all'inadempimento derivante dal mancato pagamento dell'importo dovuto per il mese di settembre 2023, esponeva di aver regolarmente intimato il precetto, azionando, contestualmente alla notifica dello stesso, la clausola risolutiva espressa pattuita con l'accordo del 03.04.2023, sì domandando il pagamento delle somme dovute sulla scorta del titolo monitorio. Sosteneva che, nella specie, trovava applicazione unicamente la disciplina dell'art. 1456 c.c. e che l'inadempimento dell'ingiunto era effettivo al tempo della notifica dell'atto di precetto. In ordine al motivo ex art. 617 c.p.c., rilevava come il vizio dedotto non comportasse la nullità dell'atto di precetto, per esserne compiutamente ricavabile la ragione creditoria sottesa e per essere stata già ritualmente notificata l'ordinanza di incapienza del 26.11.2014. 1.2 Delibata e sommariamente accolta l'istanza cautelare, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 14.12.2023, poi confermato in data 18.06.2024, il giudizio veniva istruito con produzione documentale di parte e rinviato all'udienza di rimessione in decisione celebratasi in data 25.06.2025, ove veniva trattenuto a sentenza. 2. Tanto premesso in punto di fatto, deve, anzitutto, scrutinarsi il motivo concernente la regolarità formale dell'atto di precetto opposto. In dettaglio, l'opponente si duole della mancata allegazione del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di incapienza del 26.11.2014 del Tribunale di Salerno resa nel procedimento iscritto con RGE n. 5742/2013, munita di formula esecutiva in data 28.02.2015, nonostante parte opposta dichiarasse di notificare la stessa unitamente al precetto. Nel compiere siffatto accertamento risulta prioritario osservare che l'art. 479 c.p.c. (“Notificazione del titolo esecutivo e del precetto”), recita: “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
[ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170]. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”. Ai sensi del successivo art. 480 c.p.c. è poi sancito che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto deve contenere, a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. Lo scopo sostanziale del precetto è quindi quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 10/02/1987; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2512 del 14/09/1963). La realizzazione coattiva dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo può aversi in quanto l'obbligo sussista sia quando l'azione è minacciata o iniziata, sia nel momento in cui si tratta di adottare nel processo esecutivo i provvedimenti idonei ad attuarla (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22430 del 29/11/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 28/03/2000; Cass. 28 marzo 2000 n. 3728; Cass. n. 5374/1998). L'opposizione agli atti esecutivi è rimedio dato alla parte interessata per ottenere che l'atto esecutivo nullo sia dichiarato tale ed al debitore per ottenere che la soggezione all'esecuzione sia attuata in modo conforme a diritto (cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, anche in motivazione). Invero, l'opponente che lamenti il vizio di notifica del titolo esecutivo dà corso ad un'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo, giacché le sue doglianze non investono l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma la regolarità formale degli atti posti in essere per attuare l'esecuzione, contenendo la critica che gli atti dell'esecuzione successivi alla notifica del precetto non possono essere compiuti in modo legittimo, ovvero che il processo esecutivo non può utilmente proseguire verso il suo risultato finale, costituito dalla realizzazione coattiva del diritto (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 2001 anche in motivazione;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7454 del 05/06/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7026 del 07/07/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 1990; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2899 del 06/04/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/03/1977). Tanto osservato in termini generali, si rileva come, nella specie, il motivo di contestazione articolato da parte opponente non sia meritevole di accoglimento in quanto l'atto di precetto è stato preceduto dalla notificazione del menzionato titolo in forma esecutiva, in data 18.09.2018. Tant'è che la parte afferma che “nel caso di specie l'ordinanza di incapienza del Tribunale di Salerno RGE 5742/2013 del 26.11.2014 è perfettamente indicata nel precetto, risulta essere stata notificata prima del precetto opposto ed è richiamata nella transazione intercorsa tra le parti in causa e oggetto del presente giudizio”. Peraltro, a fronte delle contestazioni articolate dalla parte opponente, si può evincere che l'istante conoscesse compiutamente la ragione creditoria sottesa all'intimazione del precetto, avendo il precetto raggiunto lo scopo cui era preordinato. 3. Venendo al profilo di doglianza concernente l'asserita indeterminatezza delle voci computate nell'atto di precetto opposto, deve osservarsi come parte attorea sostenga che l'atto di intimazione in commento non sia valido, perché privo dell'indicazione del dettaglio della quantificazione delle somme richieste a titolo di sorte capitale, nonché di quelle afferenti agli interessi. In punto di diritto, va osservato come l'art. 480, comma 1, c.p.c. disponga che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine dato, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, in quanto atto di parte (art. 125 c.p.c.), deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, requisiti che si traducono nella esatta indicazione del credito, scaturente dal titolo esecutivo, per la realizzazione coattiva mediante espropriazione forzata ove manchi lo spontaneo adempimento nell'ultimo termine assegnato a questo fine. Il titolo esecutivo, quindi, intanto legittima all'azione esecutiva per la realizzazione d'un credito, in quanto contenga la sua liquidazione o la specificazione degli elementi sulla cui base la liquidazione va operata. Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del precetto l'intimazione ad adempiere contenuta nello stesso unitamente all'indicazione del titolo esecutivo non impone che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. n. 8906/2022; Corte Appello Venezia, 07/09/2023, n. 1780; Corte Appello Napoli sez. II, 13/09/2023, n.3850). Posto che le ipotesi di nullità del precetto sono tassativamente determinate dall'art. 480 c.p.c., comma 2, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare, la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2. Nella specie, risulta irrilevante la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico tramite cui parte opposta sia giunta a calcolare la somma specificamente indicata di euro 96.284,95. Tanto, peraltro, risulta conforme ai principi generali in tema d'onere probatorio, essendo parte opponente tenuta a contestare analiticamente il quantum ed indicare, eventualmente, l'entità della somma che sarebbe effettivamente dovuta, nonché a dimostrare d'aver estinto il proprio debito oppure d'aver fatto ciò in misura maggiore di quello portata in precetto. Pertanto, anche tale profilo di invalidità addotto all'atto di precetto risulta privo di fondamento. 4. Proseguendo nello scrutinare i motivi di merito della domanda attorea, deve evidenziarsi come l'accertamento da compiersi riguardi il dedotto inadempimento dell'obbligazione pecuniaria come risultante dall'accordo transattivo raggiunto dalle parti in lite in data 03.04.2023 al fine di evitare l'avvio di nuove azioni giudiziali sul credito controverso scaturente dal titolo monitorio, i.e. D.I. 952/2011. Segnatamente, il thema decidendum concerne la caducazione o meno della transazione stipulata, in ragione dell'inadempimento imputabile al debitore per aver questi omesso di versare una delle tranches dovute, maturando un ritardo ultroneo rispetto al periodo di tolleranza espressamente pattuito dalle parti. In fatto, mette conto rammentare come la richiesta di pagamento portata dal precetto del 27.10.2023, tragga scaturigine da un decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Nocera in data 9.09.2011, confermato in sede di opposizione ex art 645 c.p.c., poi oggetto di una procedura di pignoramento presso terzi, conclusasi con provvedimento di incapienza per parte del credito originariamente azionato. Sulla scorta di tali titoli esecutivi, le parti concordavano di prevenire eventuali future liti e di saldare e stralciare definitivamente la pretesa mediante accordo transattivo del 03.04.2023, con corresponsione della complessiva somma di euro 120.000,00, a fronte dell'originaria debenza di importi maggiori, di cui euro 40.000,00 versati dall'odierno opponente contestualmente alla sottoscrizione, e, con riguardo alla residua somma di euro 80.000,00, mediante versamento di dieci rate mensili, dell'importo paritetico di euro 8.000,00 cadauna, con decorrenza dal 30.04.2023 e fino al 31.01.2024. Parte opponente avrebbe regolarmente onorato i pagamenti pattuiti, come pacificamente ammesso dalle parti (cfr. sul punto atto di precetto versato in atti), sino al settembre 2023, non avendo versato il rateo relativo alla scadenza prevista al 30.09.2023 fino alla data di notifica dell'atto di precetto, con la conseguenza che il precettante dichiarava di avvalersi della clausola ex art. 3 della scrittura del 3.04.23, disciplinante la risoluzione ex art. 1456 c.c. in forza del “ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle rate indicate, decorso il termine di 15 giorni decorrenti dalla relativa scadenza”. Sul punto, parte opponente non nega il ritardo nel versamento della rata dovuta, ma assume che, nella fattispecie concreta, l'oggetto di indagine sottoposto al Tribunale concerna la gravità dell'inadempimento ai sensi e agli affetti di cui all'art. 1455 c.c. che, a suo dire, non sarebbe stato tale da cagionare la risoluzione dell'accordo di transazione, considerando che “l'importo pagato in ritardo (euro 8.000,00) rappresenta una somma modesta nella considerazione dell'intero corrispettivo concordato in complessivi euro 120.000,00 e, comunque, dimostra e comprova, inequivocabilmente, la solvibilità del debitore e l'assenza di un rischio di inesigibilità del credito pecuniario, tant'è che l'intero debito è stato estinto in via anticipata con il pagamento finale ed a saldo del 16.11.2023”. Di contro, l'opposto sostiene di aver diritto a recuperare integralmente la somma dovutagli per come risultante dai titoli esecutivi, anteriormente alla stipulazione dell'accordo transattivo, dal momento che lo stesso si sarebbe risolto ex se a causa dell'inadempimento perpetrato dall'opponente, il quale non solo avrebbe ritardato il pagamento della rata di settembre, ma altresì superato il periodo di tolleranza contrattualmente previsto dalla clausola di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. recata all'art.
3. Da tanto, il convenuto desume che sarebbe precluso al giudice di merito l'esame sulla gravità del fatto, spettandogli unicamente l'accertamento sull'effetto risolutivo prodottosi. Ciò detto in punto di fatto, mette conto premettere che, con la scrittura privata del 03.04.2023, le parti in causa abbiano pattuito di apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e di regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, strutturandosi quest'ultima in modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (cfr. in tal senso Cassazione civile 13/03/2019, n. 7194; Cassazione civile n. 12876/2015; Cassazione civile n. 15444/2011; Cassazione civile n. 13717/2006; Cassazione civile n. 1690/2006). In altri termini, il sopravvenuto inadempimento imputabile alla parte debitrice sarebbe idoneo a determinare una riemersione della pretesa originaria, per come derivante dai titoli richiamati in precetto, qualora l'accordo venisse meno. Orbene, al fine di stabilire se l'inadempimento/ritardato adempimento sia scandagliabile ai sensi dell'art. 1455 c.c. ovvero secondo il disposto dell'art. 1456 c.c. giova richiamare per brevi cenni gli istituti citati. Ai fini dell'accoglimento d'una domanda di risoluzione d'un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il giudice deve accertare se esista il contratto, se esista l'inadempimento, se l'inadempimento sia "grave avuto riguardo all'interesse della controparte" (art. 1455 c.c.). La Suprema Corte ha da tempo affermato che l'interesse di cui all'art. 1455 c.c., non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento (Sez. 2, Sentenza n. 4311 del 28/06/1986). Infatti, posto che l'art. 1455 c.c., parla genericamente di "interesse" della parte non inadempiente, in apicibus la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto. Cionondimeno, va preferita l'interpretazione secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c., non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (cfr. Cass. n. 8063/2001). Infatti, la gravità deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (cfr. Cass. n. 8212/2020; Cass. n. 4022/2018). La non scarsa importanza dell'inadempimento costituisce un presupposto obiettivo per lo scioglimento del contratto e il parametro fondamentale della mancata attuazione dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni. Deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (cfr. Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 21237/2012; Cass. n. 7083/2006; Cass. n. 5407/2006; Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 3669/1995). In primo luogo, spetta al giudice verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 6548/2010; Cass. 1708/2010; Cass. 3851/2008; Cass. n. 14034/2005). Sotto altro profilo, complementare al primo, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti, quali un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra, che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. n. 3954/2008; Cass. n. 9314/2007; Cass. n. 4982/2007). In buona sostanza, nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455, rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti (Cass. n. 19579/2021). Ciò posto in ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., deve osservarsi come nel caso in esame la parte precettante abbia ancorato la risoluzione dell'accordo transattivo all'art. 3 dello stesso, ove si legge che “attesa la natura non novativa della presente scrittura le parti espressamente convengono che il ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle rate indicate, decorso il termine di giorni 15 decorrenti dalla relativa scadenza, comporterà la risoluzione della presente scrittura e la possibilità per il creditore di azionare il titolo esecutivo e riscuotere tutte le somme residue ancora dovute maggiorate degli interessi moratori maturati, logicamente al netto degli importi medio tempore incassati”. Il tenore della disposizione, invero, consente di sussumere la presente fattispecie nell'alveo della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. e non già in quella ex art. 1453 c.c., convenendo le parti espressamente che il contratto si sarebbe risolto di diritto nel caso in cui l'obbligazione non fosse stata adempiuta secondo le modalità stabilite, compiendo una valutazione ex ante dell'inadempimento rilevante. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, "per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa" (cfr., Cass. n. 32681/2019). Nel caso in esame, il menzionato art. 3, enucleando sotto il profilo oggettivo le condizioni da cui far discendere la risoluzione di diritto del contratto, giacché perimetra sotto il profilo quantitativo (mancato pagamento di una rata) e quello temporale (ritardo protratto per 15 giorni dalla scadenza pattuita) l'inadempimento rilevante, può essere qualificato come clausola risolutiva espressa per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando manifesta l'entità dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali cui le parti intendevano ricondurre l'automatica risoluzione del contratto, di talché va escluso un giudizio sulla gravità dell'inadempimento nei termini sopra detti. La parte opponente si era resa inadempiente del pagamento della rata dovuta per settembre 2023, come peraltro non contestato dalla stessa, ritardando l'adempimento anche oltre il periodo di tolleranza di quindici giorni pattuito, atteso che il precetto veniva notificato in data 27.10.2023 e il pagamento tardivo – dedotto dalla parte attorea sin dall'atto di impulso del giudizio- sopravveniva solo in data 30.10.2023, con la conseguenza che si determinava in via automatica lo scioglimento della transazione. Da ciò è derivata la dichiarazione del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa contestualmente all'intimazione di precetto, che difatti ha ingiunto il pagamento della sorte capitale residua dovuta sulla scorta dei titoli esecutivi richiamati e non già gli importi concordati con la scrittura del 3.04.2023. Da tali intendimenti, discende, anzitutto, che sia dispensato il giudice che dichiari la risoluzione di diritto dall'onere di motivare ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. in ordine alla gravità dell'inadempimento posto a base della risoluzione, per essere stato lo stesso già preventivamente valutato dalle parti in sede di pattuizione della clausola risolutiva espressa (cfr. in tal senso Cass.
4.2.2021 n. 293; Cass. 12.11.2019 n. 29301; Cass.
5.7.2018 n. 17603; Cass. n. 9275/2005; Cass. n. 3102/2000). In proposito, va rilevato che la clausola risolutiva espressa conferisce alla parte il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto con una mera dichiarazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/01/2005, n. 167). La risoluzione si produce "ipso iure" senza l'intervento del giudice con il concorso dell'inadempimento di una parte e della dichiarazione dell'altra di avvalersi della clausola. Non basta l'inadempimento a produrre la risoluzione, ma occorre la dichiarazione di avvalersi della clausola;
è solo a seguito della dichiarazione che si verifica l'effetto risolutorio;
in mancanza il contratto rimane in vita (cfr. Cass. 18.6.1997, n. 5455). La dichiarazione è un negozio unilaterale (in quanto esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo nascente dalla clausola); è recettizia (in quanto acquista efficacia soltanto se è portata a conoscenza della controparte); non è formale, sicché può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta senza che in questo caso sia richiesta preventiva dichiarazione stragiudiziale (Cass. 17.5.1995, n. 5436; Cass. 5.5.1995, n. 4911). Conseguentemente, il giudizio che si instauri per iniziativa di alcuna della parti non può che condurre all'accertamento della risoluzione, già avvenuta fuori dal processo, con sentenza dichiarativa e non costitutiva (Cass. 6.9.1994, n. 7668). È tuttavia ammesso, soprattutto al lume degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. sul punto Cass. 23868/2015), che il perimetro di indagine sull'operatività della clausola risolutiva espressa possa involgere la legittimità dell'esercizio del potere unilaterale di risoluzione del contratto al fine di evitarne l'abuso. Infatti, il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (art. 1175,1375,1356,1366,1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 12310/1999). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553) e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto. L'inadempimento dell'obbligazione, contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve cioè essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa - secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede - risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l'esercizio del diritto di risoluzione da parte dell'altro contraente. L'agire dei contraenti va valutato, dunque, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (cfr. sul punto Tribunale Pisa, 10/11/2016, n.1389). Infatti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., pur superandosi la necessità di una valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento, non si esime il giudice dal verificare che l'inadempimento lamentato sussista e sia imputabile al debitore, essendogli preclusa la sola valutazione relativa alla sua gravità (cfr. Cass. 6634/2012). Venendo alla fattispecie concreta, non può non rilevarsi come la condotta osservata dal debitore sia inquadrabile in un inadempimento effettivo per essere stato violato il disposto dell'art. 3 della transazione intervenuta tra le parti. Secondo una valutazione oggettiva, il diritto potestativo di risolvere il contratto, attesi gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., risulta esercitato secondo il canone di buona fede dal creditore, non essendo ravvisabile alcuna condotta abusiva né in ordine alla dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'accordo transattivo, né nell'intimazione dell'atto di precetto opposto. L'inadempimento ha infatti riguardato l'obbligazione principale oggetto del contratto e, più in particolare, si è profilata nelle modalità e nei termini stabiliti convenzionalmente, quale mancato pagamento del singolo rateo protrattosi oltre il termine di tolleranza previsto. Non si ravvisa, quindi, una violazione del principio di buona fede nell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'opposto, essendosi questo avvalso, nei termini predisposti dalle parti in via convenzionale, del potere contemplato dalla clausola risolutiva espressa. Conseguenzialmente, la domanda attorea non può trovare accoglimento e, pertanto, non va neppure scandagliata la domanda di condanna per lite temeraria ai danni di parte opposta. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo disporne la integrale compensazione tra le parti in lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione delle peculiarità in fatto riscontrate, con particolare riguardo al ristretto lasso di tempo che ha assunto rilievo ai fini della risoluzione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 7.07.25