Art. 18.
Il penultimo comma dell' articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica".
Il penultimo comma dell' articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica".