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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IA VI, all'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6163/2024 vertente
TRA
Dott. , nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
IN MM ed elett.te dom.to presso il suo studio in Arzano (NA) alla Via Alfredo
Pecchia n. 122 bis, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Caserta alla Via Verdi n. 6, presso lo studio dell'avv. Delia Orsillo dalla quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
, in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
LI e DA AN ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.08.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato
Tribunale per chiedere l'accoglimento delle seguenti domande: “ACCERTARE E
DICHIARARE che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle
1 dipendenze della dal mese di novembre dell'anno 2007 al mese Controparte_1 di maggio dell'anno 2022 con la mansione di guardia medica di turno nel reparto di
Ostetricia e Ginecologia;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, per tutta la durata del rapporto di lavoro non godeva di autonomia organizzativa della prestazione lavorativa, era pienamente inserito nell'organizzazione dell'Azienda
Ospedaliera, era assoggettato alle direttive del primario con obbligo di rispetto di un orario settimanale e, dunque, era sottoposto ad una costante subordinazione lavorativa;
- ACCERTARE E DICHIARARE che, per effetto della prestazione lavorativa effettuata con in vincolo della subordinazione, il ricorrente ha maturato, e non riscosso, differenze retributive e contributive, TFR oltre altre indennità per l'effetto:
- CONDANNARE in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1 nei confronti dell'odierno ricorrente della somma di € 289.307,44
(duecentoottantanovemilatrecentosette/44) (di cui € 235.857,44 di differenze retributive ed
€ 53.450,00 a titolo di trattamento di fine rapporto) lordi per il periodo lavorativo dal novembre 2007 a maggio 2022 o nella misura maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere ove fosse stato inquadrato come lavoratore oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della
l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, anche all'esito di CTU contabile per l'esatta quantificazione delle spettanze, che sin d'ora si chiede, qualora ritenuto utile e necessario dall'Ill.mo Giudicante o in caso di contestazione;
- CONDANNARE in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
CP_ in favore dell' dei contributi previdenziali dovuti nella misura di € 241.080,73
(duecenotoquarantunomilaottanta/73) a titolo di contribuzione per i periodi in cui de facto svolgeva il rapporto di lavoro subordinato o nella misura maggiore o inferiore che sarà stabilita da codesto Tribunale;
- CONDANNARE la in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata nel periodo da novembre 2007 – maggio 2022 ordinandole di effettuare la conseguente ricostruzione di carriera;
2 - CONDANNARE in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti e competenze del presente giudizio con distrazione al sottoscritto Avv.to
IN MM con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la convenuta Controparte_1 resistendo al ricorso con varie ed articolate argomentazioni.
[...]
Si è costituito altresì chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda di parte CP_2 ricorrente, di condannare la resistente al pagamento dei contributi dovuti e non prescritti.
Il ricorrente e la resistente comparsi all'odierna udienza, hanno Controparte_1 chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della conciliazione della lite in sede sindacale intervenuta il 10.11.2025. In particolare, parte ricorrente di persona ha dichiarato di voler rinunciare all'azione e alla domanda anche nei confronti dell' . CP_2
La conciliazione sindacale sottoscritta tra le parti in data 10.11.2025, con la quale il ricorrente espressamente ha dichiarato di rinunciare a tutte le domande formulate con ricorso ex art. 414 iscritto al n. R.G. 6163/2024 incardinato dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nei confronti della società e la rinuncia alla domanda formulata all'odierna udienza dal ricorrente anche nei confronti dell' hanno quale conseguenza giuridica la CP_2 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La volontà dalle parti, reiterata anche all'odierna udienza, è infatti idonea a fondare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del comportamento processuale delle parti nonché della volontà delle stesse in ordine al regime delle spese processuali espressa in sede sindacale ed ivi regolata, sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 13.11.2025
3 Il Giudice del lavoro
IA VI
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