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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. CI LL Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22243/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROCCI PATRIZIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ARTUSIO ELISA che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 20/11/2025 di parte ricorrente e del 24/11/2025 di parte resistente:
“1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 CP_1
[...]
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) Dare atto che i figli, e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Parte_3 Per_1 vivono il primo con la madre e il secondo con il padre e ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del figlio che vive con sé. Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% tra i coniugi, secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torino e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
4) Dare atto che l'assegno unico familiare, corrisposto dall' per il figlio , convivente CP_2 Parte_3 con la madre, viene già percepito dalla signora nella misura del 100% e Controparte_1 continuerà ad essere percepito dalla medesima avendo già signor rinunciato a Parte_2 richiedere il predetto assegno unico universale.
5) Spese di lite compensate”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in RIVOLI il 18/08/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/01/2005 e Persona_2 il 10/09/2003. Persona_3
Con ricorso depositato il 09/12/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile dando, altresì, atto del già avvenuto suo allontanamento dalla casa coniugale. Parte attrice domandava, inoltre, di disporsi contributo al mantenimento diretto dei figli, stante la collocazione del figlio con la madre e di presso il padre, oltre alla ripartizione delle Pt_3 Per_1 spese straordinarie nella misura del 50%. Parte ricorrente chiedeva, altresì, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/07/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra ando atto che, nelle more del giudizio, sono intercorse trattative che Controparte_1 hanno determinato il raggiungimento di un accordo.
Il Giudice, con decreto del 04/11/2025, vista la richiesta congiunta dei difensori con cui si dava atto del raggiungimento di un accordo fra le parti, provvedeva a revocare l'udienza fissata ex art.473bis.
21 c.p.c., assegnando i termini ex art. 127ter c.p.c. per il deposito di note congiunte, sostitutive della trattazione orale e contenenti l'accordo congiunto delle parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di separazione personale,
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni,
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui alle note scritte ex art. 127ter
c.p.c.. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Atteso che le parti hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i figli, e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Parte_3 Per_1 vivono il primo con la madre e il secondo con il padre.
DISPONE che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del figlio che vive con sé. Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% tra i coniugi, secondo il Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Torino e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che l'assegno unico familiare, corrisposto dall' per il figlio , convivente CP_2 Parte_3 con la madre, viene già percepito dalla signora nella misura del 100% e Controparte_1 continuerà ad essere percepito dalla medesima avendo già signor rinunciato a Parte_2 richiedere il predetto assegno unico universale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LL RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. CI LL Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22243/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROCCI PATRIZIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ARTUSIO ELISA che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 20/11/2025 di parte ricorrente e del 24/11/2025 di parte resistente:
“1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 CP_1
[...]
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) Dare atto che i figli, e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Parte_3 Per_1 vivono il primo con la madre e il secondo con il padre e ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del figlio che vive con sé. Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% tra i coniugi, secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torino e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
4) Dare atto che l'assegno unico familiare, corrisposto dall' per il figlio , convivente CP_2 Parte_3 con la madre, viene già percepito dalla signora nella misura del 100% e Controparte_1 continuerà ad essere percepito dalla medesima avendo già signor rinunciato a Parte_2 richiedere il predetto assegno unico universale.
5) Spese di lite compensate”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in RIVOLI il 18/08/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/01/2005 e Persona_2 il 10/09/2003. Persona_3
Con ricorso depositato il 09/12/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile dando, altresì, atto del già avvenuto suo allontanamento dalla casa coniugale. Parte attrice domandava, inoltre, di disporsi contributo al mantenimento diretto dei figli, stante la collocazione del figlio con la madre e di presso il padre, oltre alla ripartizione delle Pt_3 Per_1 spese straordinarie nella misura del 50%. Parte ricorrente chiedeva, altresì, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/07/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra ando atto che, nelle more del giudizio, sono intercorse trattative che Controparte_1 hanno determinato il raggiungimento di un accordo.
Il Giudice, con decreto del 04/11/2025, vista la richiesta congiunta dei difensori con cui si dava atto del raggiungimento di un accordo fra le parti, provvedeva a revocare l'udienza fissata ex art.473bis.
21 c.p.c., assegnando i termini ex art. 127ter c.p.c. per il deposito di note congiunte, sostitutive della trattazione orale e contenenti l'accordo congiunto delle parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di separazione personale,
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni,
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui alle note scritte ex art. 127ter
c.p.c.. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Atteso che le parti hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i figli, e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Parte_3 Per_1 vivono il primo con la madre e il secondo con il padre.
DISPONE che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del figlio che vive con sé. Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% tra i coniugi, secondo il Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Torino e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che l'assegno unico familiare, corrisposto dall' per il figlio , convivente CP_2 Parte_3 con la madre, viene già percepito dalla signora nella misura del 100% e Controparte_1 continuerà ad essere percepito dalla medesima avendo già signor rinunciato a Parte_2 richiedere il predetto assegno unico universale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LL RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.