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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 7039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7039 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5597 /2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. GUARINIELLO MANUELA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E ato 24/07/1981 a NAPOLI (NA) CF Controparte_1 C.F._2
Parte resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
Napoli il 10/05/2007 (atto dell'anno 2007, Atto n. 27, p.I, s. sez.Z), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano 28/08/2007), (22/09/2011) e 10/12/2013); Per_1 Per_2 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- l'affidamento esclusivo dei figli minori con disciplina del diritto di visita del padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente pari a
900,00€ mensili oltre 50% delle spese straordinarie;
1 Solo parte ricorrente compariva in data 24.10.23 innanzi al Presidente del Tribunale e dichiarava
Evidenzio che lavora presso l'agenzia SISAL intestata alla mamma benché non inquadrato. CP_1
Durante il matrimonio lavorava come dipendente di un'azienda di slot-machine nonché godevamo dei proventi della gestione della sala giochi Sisal della madre della quale mi curavo io in prima persona. Preciso che lui, come dipendente dell'azienda di slot-machine guadagnava circa 1800-€
1900 mensili, ed io guadagnavo bene con la gestione della sala giochi di mia suocera, finanche 4000-
€ 5000 mensili.
Ovviamente la collaborazione con mia suocera da parte mia è venuta meno non appena io e CP_1 ci siamo separati di fatto circa sei anni fa. Preciso che si licenziò dall'azienda presso la quale CP_1 lavorava in quanto fu messa in liquidazione e lui ha ricevuto sia una buonuscita di circa € 5000 ed ha percepito l'indennità di disoccupazione per circa due anni.
rifiuta ogni rapporto con il padre, mentre e lo incontrano giacché la Per_1 Per_2 Per_3 sala giochi dove lavora è ubicata di fronte l'abitazione di mia madre in via dell'Epomeo per CP_1 cui loro, quando stanno dalla nonna, passano alla sala giochi e se c'è il padre si intrattengono con lui. non ne vuole sapere;
in particolare è rimasta oltremodo delusa dal comportamento Per_1 del padre il quale - benché da me contattato perché prendesse parte alla comunione di nostro figlio la scorsa primavera e benché io non gli avessi chiesto alcuna contribuzione per le spese - Per_3 se ne è completamente disinteressato tanto che alla comunione, come parenti adulti, c'eravamo soltanto io ed i miei genitori.
è rimasta per l'ennesima volta delusa dal padre e non ha con lui alcun rapporto, per Per_1 quanto mi consta neanche telefonico. il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
Dispone l'affidamento esclusivo dei minori (28/08/2007), (22/09/2011) Persona_4 Per_2
e 10/12/2013) alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater Per_3 co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre: dispone che il padre incontri i minori e due pomeriggi a settimana dalle 17,00 Per_2 Per_3 alle 19,00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:00 alle 20,00 del sabato nonché dalle 13:00 alle 20,00 della domenica;
i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
Alla luce del riferito rifiuto di appare opportuno non disciplinare alcun diritto di visita Per_1 del padre e pertanto si rimette alla sua volontà la previsione di tempi di permanenza presso il padre
2 evidenziando ovviamente che non vi è alcuna limitazione da parte del Tribunale. avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, e della percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (200,00 € per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato
Con la medesima ordinanza chiedeva anche accertamenti del SS e rimetteva gli atti al GI.
Innanzi all'istruttore non si costituiva il resistente del quale si dichiarava la contumacia giusta ordinanza del 21.3.24.
Con ordinanza, che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente e si rinviava all'udienza del 5.6.25 per la precisazione delle conclusioni sollecitando la trasmissione delle informazioni del servizio sociale, già richieste giusta ordinanza presidenziale .
All'udienza cartolare del 5.6.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, la parte ricorrente precisava le conclusioni.
Si concedeva il termine ridotto di 30 giorni alla ricorrente ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 9.6.25.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il collegio evidenzia che in difetto di domanda di addebito va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Quanto alla forma di affidamento dei minori, si osserva che è emerso pacificamente che:
- il. presente in passato nella vita dei figli, è attualmente completamnete assente non CP_1 intrattenendo più alcun rapporto con i minori né contribuendo al loro mantenimento (vedi rel
SS);
3 - del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, secondo quanto riferito dalla ricorrente al SS, si sono perse le tracce non sapendo la neanche dove lo stesso Pt_1 attualmente viva per irreperibilità nell'ultimo indirizzo di residenza.
Il Collegio nel decidere non può che richiamarsi alle informazioni rese dal SS e osserva che , nella contumacia del resistente, non è possibile prevedere alcun percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali paterne nei confronti del (percorso che peraltro il SS riferiva essere CP_1 già stato svolto in passato). .
Il Collegio pertanto in merito all'affido, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare infatti come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
Va da sé che la condotta di totale assenza e disinteresse del resistente si debba necessariamente tradurre in una pronuncia di affido esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre .
Il Collegio osserva inoltre che correttamente il GI - pur non ignorando che di regola è doveroso procedere all'ascolto dei figli minori ultradodicenni ex art. 336 bis c.c., art. 337 octies c.c atteso che il legislatore ha riconosciuto ai minori un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato in vista degli adottandi provvedimenti che li riguarderanno direttamente - ha ritenuto di non procedere a tale ascolto. Invero - in ragione del pacifico disinteresse paterno e delle risultanze della relazione del SS
– il GI ha correttamente ritenuto che il Tribunale avrebbe comunque avuto elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente all'interesse dei minori e che tale ascolto nel caso di specie andava evitato anche in ragione delle difficoltà personali dei minori,
Solo ad abundantiam si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio
/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus
4 sic stantibus.
Il collegio ritiene inoltre che non sussistono, allo stato, neanche i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno, attese le resistenze registrate in particolare dalla primogenita ed il disinteresse del padre. Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi ai CP_1 figli e iniziare un percorso di graduale recupero del rapporto con gli stessi potrà, allo stato, vederli e tenerli con sé secondo disposizioni concordate con la madre e tenendo in prioritario conto le esigenze dei minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace,(tanto anche alla luce delle dichiarazioni rese al Presidente dalla ricorrente come sopra riportate).
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto
e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla
5 concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori che va confermato nella misura già prevista dal Presidente.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
In ordine alle spese si determinano secondo il regime della soccombenza per cui obbligato a rimborsare le spese processuali è la parte convenuta che, benché contumace , anche con il comportamento tenuto fuori dal processo abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi.(in questo senso Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza del 13.01.2015, n. 373);
Si liquidano inoltre le spese, in favore dell'erario stante la provvisoria ammissione della ricorrente al
Patrocinio a spese dello Stato, considerando i parametri previsti per il giudizio di cognizione , considerata fase di studio, fase introduttiva istruttoria e decisionale ridotte del 50% ex art. 4, comma
1, D.M. 55/14 calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) ex DM 147/2022 senza la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato atteso che , come affermato dalla
Suprema Corte, con ordinanza Sez. 2 n. 22017 dell'11.9.2018, “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
6 e Pt_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
a) determina in euro 600,00 (200,00 € per ciascun figlio)a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto dell'anno 2007, Atto n. 27, p.I,
s. sez.Z),
c) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e per essa all'Erario che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge . Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12;
d) rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.7.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Valeria Rosetti
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I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5597 /2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. GUARINIELLO MANUELA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E ato 24/07/1981 a NAPOLI (NA) CF Controparte_1 C.F._2
Parte resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
Napoli il 10/05/2007 (atto dell'anno 2007, Atto n. 27, p.I, s. sez.Z), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano 28/08/2007), (22/09/2011) e 10/12/2013); Per_1 Per_2 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- l'affidamento esclusivo dei figli minori con disciplina del diritto di visita del padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente pari a
900,00€ mensili oltre 50% delle spese straordinarie;
1 Solo parte ricorrente compariva in data 24.10.23 innanzi al Presidente del Tribunale e dichiarava
Evidenzio che lavora presso l'agenzia SISAL intestata alla mamma benché non inquadrato. CP_1
Durante il matrimonio lavorava come dipendente di un'azienda di slot-machine nonché godevamo dei proventi della gestione della sala giochi Sisal della madre della quale mi curavo io in prima persona. Preciso che lui, come dipendente dell'azienda di slot-machine guadagnava circa 1800-€
1900 mensili, ed io guadagnavo bene con la gestione della sala giochi di mia suocera, finanche 4000-
€ 5000 mensili.
Ovviamente la collaborazione con mia suocera da parte mia è venuta meno non appena io e CP_1 ci siamo separati di fatto circa sei anni fa. Preciso che si licenziò dall'azienda presso la quale CP_1 lavorava in quanto fu messa in liquidazione e lui ha ricevuto sia una buonuscita di circa € 5000 ed ha percepito l'indennità di disoccupazione per circa due anni.
rifiuta ogni rapporto con il padre, mentre e lo incontrano giacché la Per_1 Per_2 Per_3 sala giochi dove lavora è ubicata di fronte l'abitazione di mia madre in via dell'Epomeo per CP_1 cui loro, quando stanno dalla nonna, passano alla sala giochi e se c'è il padre si intrattengono con lui. non ne vuole sapere;
in particolare è rimasta oltremodo delusa dal comportamento Per_1 del padre il quale - benché da me contattato perché prendesse parte alla comunione di nostro figlio la scorsa primavera e benché io non gli avessi chiesto alcuna contribuzione per le spese - Per_3 se ne è completamente disinteressato tanto che alla comunione, come parenti adulti, c'eravamo soltanto io ed i miei genitori.
è rimasta per l'ennesima volta delusa dal padre e non ha con lui alcun rapporto, per Per_1 quanto mi consta neanche telefonico. il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
Dispone l'affidamento esclusivo dei minori (28/08/2007), (22/09/2011) Persona_4 Per_2
e 10/12/2013) alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater Per_3 co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre: dispone che il padre incontri i minori e due pomeriggi a settimana dalle 17,00 Per_2 Per_3 alle 19,00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:00 alle 20,00 del sabato nonché dalle 13:00 alle 20,00 della domenica;
i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
Alla luce del riferito rifiuto di appare opportuno non disciplinare alcun diritto di visita Per_1 del padre e pertanto si rimette alla sua volontà la previsione di tempi di permanenza presso il padre
2 evidenziando ovviamente che non vi è alcuna limitazione da parte del Tribunale. avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, e della percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (200,00 € per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato
Con la medesima ordinanza chiedeva anche accertamenti del SS e rimetteva gli atti al GI.
Innanzi all'istruttore non si costituiva il resistente del quale si dichiarava la contumacia giusta ordinanza del 21.3.24.
Con ordinanza, che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente e si rinviava all'udienza del 5.6.25 per la precisazione delle conclusioni sollecitando la trasmissione delle informazioni del servizio sociale, già richieste giusta ordinanza presidenziale .
All'udienza cartolare del 5.6.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, la parte ricorrente precisava le conclusioni.
Si concedeva il termine ridotto di 30 giorni alla ricorrente ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 9.6.25.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il collegio evidenzia che in difetto di domanda di addebito va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Quanto alla forma di affidamento dei minori, si osserva che è emerso pacificamente che:
- il. presente in passato nella vita dei figli, è attualmente completamnete assente non CP_1 intrattenendo più alcun rapporto con i minori né contribuendo al loro mantenimento (vedi rel
SS);
3 - del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, secondo quanto riferito dalla ricorrente al SS, si sono perse le tracce non sapendo la neanche dove lo stesso Pt_1 attualmente viva per irreperibilità nell'ultimo indirizzo di residenza.
Il Collegio nel decidere non può che richiamarsi alle informazioni rese dal SS e osserva che , nella contumacia del resistente, non è possibile prevedere alcun percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali paterne nei confronti del (percorso che peraltro il SS riferiva essere CP_1 già stato svolto in passato). .
Il Collegio pertanto in merito all'affido, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare infatti come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
Va da sé che la condotta di totale assenza e disinteresse del resistente si debba necessariamente tradurre in una pronuncia di affido esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre .
Il Collegio osserva inoltre che correttamente il GI - pur non ignorando che di regola è doveroso procedere all'ascolto dei figli minori ultradodicenni ex art. 336 bis c.c., art. 337 octies c.c atteso che il legislatore ha riconosciuto ai minori un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato in vista degli adottandi provvedimenti che li riguarderanno direttamente - ha ritenuto di non procedere a tale ascolto. Invero - in ragione del pacifico disinteresse paterno e delle risultanze della relazione del SS
– il GI ha correttamente ritenuto che il Tribunale avrebbe comunque avuto elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente all'interesse dei minori e che tale ascolto nel caso di specie andava evitato anche in ragione delle difficoltà personali dei minori,
Solo ad abundantiam si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio
/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus
4 sic stantibus.
Il collegio ritiene inoltre che non sussistono, allo stato, neanche i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno, attese le resistenze registrate in particolare dalla primogenita ed il disinteresse del padre. Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi ai CP_1 figli e iniziare un percorso di graduale recupero del rapporto con gli stessi potrà, allo stato, vederli e tenerli con sé secondo disposizioni concordate con la madre e tenendo in prioritario conto le esigenze dei minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace,(tanto anche alla luce delle dichiarazioni rese al Presidente dalla ricorrente come sopra riportate).
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto
e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla
5 concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori che va confermato nella misura già prevista dal Presidente.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
In ordine alle spese si determinano secondo il regime della soccombenza per cui obbligato a rimborsare le spese processuali è la parte convenuta che, benché contumace , anche con il comportamento tenuto fuori dal processo abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi.(in questo senso Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza del 13.01.2015, n. 373);
Si liquidano inoltre le spese, in favore dell'erario stante la provvisoria ammissione della ricorrente al
Patrocinio a spese dello Stato, considerando i parametri previsti per il giudizio di cognizione , considerata fase di studio, fase introduttiva istruttoria e decisionale ridotte del 50% ex art. 4, comma
1, D.M. 55/14 calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) ex DM 147/2022 senza la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato atteso che , come affermato dalla
Suprema Corte, con ordinanza Sez. 2 n. 22017 dell'11.9.2018, “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
6 e Pt_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
a) determina in euro 600,00 (200,00 € per ciascun figlio)a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto dell'anno 2007, Atto n. 27, p.I,
s. sez.Z),
c) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e per essa all'Erario che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge . Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12;
d) rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.7.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Valeria Rosetti
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