Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 218
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio non abbia fornito prova della valida notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico essenziale. Pertanto, la cartella impugnata è considerata il primo atto con cui la pretesa è stata esercitata, e rispetto al quale sono maturate prescrizione o decadenza.

  • Altro
    Compensazione spese legali

    Le spese sono state compensate integralmente tra le parti costituite, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e del ruolo dell'ente di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 218
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo