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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
FR NA DI
ND AR DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9292/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. AGLIETTA FEDERICO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. AGLIETTA FEDERICO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“In via principale:
1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28.04.1990 tra nato MO (BS) il 04.05.1962 (C.F. ) - residente in 25125 Parte_1 C.F._1
Brescia (BS), Villaggio Sereno Traversa 12° n. 48 e nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) - residente in [...]. C.F._2
2) Ordinare all'ufficio dello stato civile del Comune di Brescia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri e ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
1 3) Nulla in ordine all'assegno divorzile.
4) Revocare le disposizioni in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
5) Dare atto che i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economico – patrimoniale, anche relativa al mantenimento della figlia maggiorenne e delle spese sostenute durante il periodo di separazione.
6) Dare atto che le parti hanno rinunciato, con la presente, all'impugnazione dell'emananda sentenza.
7) Spese del presente procedimento interamente compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 28.4.1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 130, parte II, serie A, anno 1990.
Dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 4.11.2003 a seguito di udienza presidenziale celebratasi in data
28.10.2003.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
2 La Presidente estensora
DI RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
FR NA DI
ND AR DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9292/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. AGLIETTA FEDERICO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. AGLIETTA FEDERICO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“In via principale:
1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28.04.1990 tra nato MO (BS) il 04.05.1962 (C.F. ) - residente in 25125 Parte_1 C.F._1
Brescia (BS), Villaggio Sereno Traversa 12° n. 48 e nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) - residente in [...]. C.F._2
2) Ordinare all'ufficio dello stato civile del Comune di Brescia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri e ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
1 3) Nulla in ordine all'assegno divorzile.
4) Revocare le disposizioni in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
5) Dare atto che i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economico – patrimoniale, anche relativa al mantenimento della figlia maggiorenne e delle spese sostenute durante il periodo di separazione.
6) Dare atto che le parti hanno rinunciato, con la presente, all'impugnazione dell'emananda sentenza.
7) Spese del presente procedimento interamente compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 28.4.1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 130, parte II, serie A, anno 1990.
Dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 4.11.2003 a seguito di udienza presidenziale celebratasi in data
28.10.2003.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
2 La Presidente estensora
DI RI
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