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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3730 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giovanna Lo Coco, presso il cui studio a Palermo, via Generale Streva
n. 24, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Volante e Andrea Argento, presso il cui studio a Palermo, via Generale Arimondi n. 45, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data
08/10/1988 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2469/2006 emesso da questo Tribunale in data 09-23/03/2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 29/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto, indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, nel luogo che riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art.337 sexies c.c nell'interesse della figlia.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere un contributo mensile per il Parte_2 mantenimento della figlia , oggi maggiorenne, pari ad € 750,00 Per_1
(settecentocinquanta/00) mensili, soggetto a rivalutazione Istat come per legge e con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, da versare alla sig.ra
entro il giorno 5 di ogni mese. Il predetto importo sarà versato a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia e verrà versato alla sig.ra a Per_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario, le cui coordinate sono già a sua conoscenza, entro il giorno cinque di ogni mese.
3. Il sig. si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Parte_2
l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
il predetto importo, corrisposto a titolo di assegno divorzile, sarà versato dal sig. Parte_2 alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate sono già a sua Parte_1 conoscenza sempre entro il giorno cinque di ogni mese.
4. Sempre ed in ogni caso il sig. si obbliga al pagamento del 75% delle Parte_2 spese straordinarie per la figlia secondo quanto previsto dal vigente protocollo in Per_1 uso presso questo Tribunale. Mentre, il restante 25% sarà posto a carico della sig. Pt_1
, sempre secondo quanto previsto dal vigente protocollo in materia.
[...]
5. Ad eccezione delle spese relative alla retta universitaria della LUMSA che saranno poste a carico del sig. nella misura del 100%, fino a completamento del corso di Pt_2 studi;
2
6. Dichiarano i coniugi, che salvo quanto con la presente previsto e disciplinato, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di natura patrimoniale, compresa l'attribuzione di mobili, mobilio, arredi, valori, regali personali e di nozze e autoveicoli.
7. Entrambi i coniugi autorizzano, l'un l'altro, sin d'ora per allora al rilascio dei rispettivi passaporti.
8. Entrambi i coniugi dichiarano e riconoscono di aver già provveduto, con reciproca soddisfazione, alla divisione di tutti i loro beni in comunione e di aver ritirato tutti i loro effetti personali.
9. Il superiore accordo avrà decorrenza inter partes dalla data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 08/10/1988 da , nata a [...] il [...] Parte_1
) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
19/04/1958 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
29/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 571, parte II, serie A dell'anno 1988).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA CO MI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3730 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giovanna Lo Coco, presso il cui studio a Palermo, via Generale Streva
n. 24, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Volante e Andrea Argento, presso il cui studio a Palermo, via Generale Arimondi n. 45, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data
08/10/1988 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2469/2006 emesso da questo Tribunale in data 09-23/03/2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 29/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto, indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, nel luogo che riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art.337 sexies c.c nell'interesse della figlia.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere un contributo mensile per il Parte_2 mantenimento della figlia , oggi maggiorenne, pari ad € 750,00 Per_1
(settecentocinquanta/00) mensili, soggetto a rivalutazione Istat come per legge e con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, da versare alla sig.ra
entro il giorno 5 di ogni mese. Il predetto importo sarà versato a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia e verrà versato alla sig.ra a Per_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario, le cui coordinate sono già a sua conoscenza, entro il giorno cinque di ogni mese.
3. Il sig. si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Parte_2
l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
il predetto importo, corrisposto a titolo di assegno divorzile, sarà versato dal sig. Parte_2 alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate sono già a sua Parte_1 conoscenza sempre entro il giorno cinque di ogni mese.
4. Sempre ed in ogni caso il sig. si obbliga al pagamento del 75% delle Parte_2 spese straordinarie per la figlia secondo quanto previsto dal vigente protocollo in Per_1 uso presso questo Tribunale. Mentre, il restante 25% sarà posto a carico della sig. Pt_1
, sempre secondo quanto previsto dal vigente protocollo in materia.
[...]
5. Ad eccezione delle spese relative alla retta universitaria della LUMSA che saranno poste a carico del sig. nella misura del 100%, fino a completamento del corso di Pt_2 studi;
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6. Dichiarano i coniugi, che salvo quanto con la presente previsto e disciplinato, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di natura patrimoniale, compresa l'attribuzione di mobili, mobilio, arredi, valori, regali personali e di nozze e autoveicoli.
7. Entrambi i coniugi autorizzano, l'un l'altro, sin d'ora per allora al rilascio dei rispettivi passaporti.
8. Entrambi i coniugi dichiarano e riconoscono di aver già provveduto, con reciproca soddisfazione, alla divisione di tutti i loro beni in comunione e di aver ritirato tutti i loro effetti personali.
9. Il superiore accordo avrà decorrenza inter partes dalla data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 08/10/1988 da , nata a [...] il [...] Parte_1
) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
19/04/1958 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
29/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 571, parte II, serie A dell'anno 1988).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA CO MI
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