Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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    Imposta di registro già versata

    L'Agenzia delle Entrate di Roma ha comunicato uno sgravio parziale in autotutela in relazione alla pretesa azionata con l'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/000020929/0, preso atto che l'obbligazione tributaria era stata estinta. La Corte ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva per debiti del Fondo_1

    La Corte ritiene che nessuna pretesa possa essere avanzata nei confronti della ricorrente per l'imposta di registro relativa agli anni 2021 e 2022, in quanto la SGR non era più gestore del Fondo_1 dalla data di cessione. La responsabilità solidale della SGR per le obbligazioni tributarie del Fondo non è configurabile nel caso di estinzione del rapporto di mandato.

  • Accolto
    Mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione

    La Corte dichiara la legittimità e fondatezza dell'avviso di liquidazione n. 2020/003/DI/000010965/0, unitamente all'importo del credito iscritto a ruolo, pari ad € 276,81, in quanto non impugnato dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 31
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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