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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4881/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240092526402000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240092526402000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240092526402000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1441/2025 depositato il
08/04/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, Ricorrente_1 Sgr p.A ha impugnato la cartelle di pagamento n. cartella di pagamento n. 06820240092526402000- registro, riferita agli anni di imposta 2018-2020 e 2021 e cita in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di
Roma, la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Di Milano e la Agenzia Entrate Riscossione.
L'atto impugnato fa riferimento a due provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma: Sentenza n. 20928/2018
e tassa di registro contratti di locazione pluriennali anni 2021 e 2022 oltre interessi e sanzioni Quanto alla tassa di registro per la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, la ricorrente afferma che la stessa sarebbe già stata pagata.
Quanto alla imposta di registro per gli anni 2021 e 2022 è riferita al contratto di locazione anno 2017, serie 3T, n. 001637, relativo all'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Indirizzo_1, identificata al Dati catastali_1, di proprietà del Fondo_1.
La contribuente fa presente che in quanto Società di Gestione del Risparmio, il suo patrimonio costituisce a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello dei fondi immobiliari unici e soli titolari dei beni immobili dei quali Ricorrente_1 SGR è un mero amministratore.
La ricorrente ritiene illegittima la cartella di pagamento per i seguenti motivi: - Illegittimità della cartella di pagamento con riferimento alla partita di ruolo n. 8tjp2018mag24004a002407000 e all' avviso di liquidazione presupposto n. 2018/003/sc/000020929/0 stante l'imposta di registro già versata. -Illegittimità della cartella di pagamento con riferimento alle partite di ruolo nn. 8tnn2021lpm24002a000456000 e 8tnn2022lpm24002a000457000 emessa nei confronti della Ricorrente_1
per debiti imputabili esclusivamente al Fondo_1” di cui la Ricorrente_1 S.G.R. ha cessato ogni forma di gestione a far data dalla cessione avvenuta in data 1/10/2020 ed è pertanto carente di legittimazione passiva a rispondere per debiti relativi al suo patrimonio. Produce numerose sentenze a sostegno della propria tesi.
Conclude chiedendo di voler annullare la cartella di pagamento impugnata in relazione alle partite di ruolo:
a) n. 8TJP2018MAG24004A002407000 per complessivi euro 3.518,57;
b) n. 8TNN2021LPM24002A000456000 e n. 8TNN2022LPM24002A000457000 per complessivi euro
2.100,70.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori.
Si costituisce la AGE DPII di Milano che ritiene illegittimo il ricorso per violazione dell'art. 19 del D.lgs. n.
546/1992 in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare autonomamente gli Avvisi di Liquidazione a suo tempo regolarmente notificati, divenuti definitivi in mancanza di autonoma impugnazione. Inoltre in relazione alla registrazione dei contratti il Fondo non ha alcuna soggettività e pertanto nei rapporti con i terzi
è il gestore ad impegnarsi.
Conclude chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del
D.lgs. n. 546/1992; in via principale il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituisce la AGE DP 1 di Roma per quanto di sua competenza e fa presente di avere emesso provvedimento di sgravio parziale in autotutela in relazione alla pretesa di credito azionata a mezzo ruolo esattoriale di cui all'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/000020929/0 preso atto che l'obbligazione tributaria sottesa alla cartella di pagamento oggetto di impugnativa era stata estinta. Rileva che in relazione alla pretesa esattoriale di cui all'avviso di liquidazione n. 2020/003/DI/000010965/0, parte ricorrente si è astenuta dal formulare motivi di opposizione e lo stesso si è reso definitivo per mancata impugnazione.
Conclude chiedendo dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere, in relazione alla pretesa di pagamento di cui all'avviso di liquidazione 2018/003/SC/000020929/0, oggetto di provvedimento di sgravio e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di liquidazione 2020/003/DI/000010965/0, unitamente all'importo del credito iscritto a ruolo, pari ad € 276,81; con vittoria di spese di giudizio.
La AGE Riscossione non si costituiva.
La DPII di Milano e la ricorrente depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i docuemnti di causa, sentite le parti presenti, osserva quanto segue:
Preliminarmente si osserva che la pretesa di pagamento di cui all'avviso di liquidazione 2018/003/
SC/000020929/0 è stata oggetto di provvedimento di sgravio e che la ricorrente non ha impugnato l'avviso di liquidazione 2020/003/DI/000010965/0, unitamente all'importo del credito iscritto a ruolo pari ad € 276,81 che va quindi dichiarato legittimo e fondato.
Quanto al resto la ricorrente ha dedotto, fatto non contestato, che dall' 1/10/2020 non era più gestore del
Fondo_1” con contestuale cessazione del “mandato di SGR”. A partire da tale data la Ricorrente_1 SGR non era più tenuta al versamento delle imposte relative agli immobili di proprietà del Fondo trasferito e ogni pretesa tributaria relativa ad immobili del Fondo_1 doveva essere rivolta esclusivamente a quest'ultimo presso la sua nuova società di gestione del risparmio
(SGR). La ricorrente pertanto dalla data di cessione non era legittimata a rappresentare il fondo e potere ricorrere in nome e per conto del Fondo, mentre la cartella di pagamento è stata impugnata in nome proprio dalla Ricorrente_1. che ha eccepito la illegittimità della pretesa nei propri confronti.
Ritiene questa Corte che in relazione alla imposta di registro per gli anni 2021 e 2022 relativa al contratto di locazione dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Indirizzo_1, identificata al Dati catastali_1 di proprietà del Fondo_1, nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti della ricorrente.
I Fondi comuni di investimento immobiliare sono autonomi organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dall'art. 36 d.lgs. n. 58-1998, che prevede la gestione degli stessi da parte di una S.G.R., ovvero della società di gestione del risparmio che li ha istituiti o di quella subentrata in un momento successivo nella loro gestione, in conformità alle disposizioni di legge in materia nonché alle previsioni specificamente contenute nel regolamento di ciascun fondo. Ed invero la Ricorrente_1 SGR nel ricorso non ha contestato nel merito la legittimità dell'imposta di registro richiesta per le annualità 2021 e 2022 in relazione al contratto di locazione anno 2017, serie 3T, n. 001637 bensì ha contestato l'illegittimità dell'attività di riscossione posta in essere nei suoi confronti per debiti tributari di cui è titolare esclusivamente il Fondo_1 trasferito ad altra società di gestione a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16285 depositata il 12 giugno 2024 si è espressa sul tema della responsabilità della SGR per i debiti dei Fondi Immobiliari estinti per intervenuta liquidazione - i cui principi possono applicarsi anche al caso del trasferimento ad altra società di gestione - ed ha chiarito che in base al principio di carattere generale della separazione patrimoniale prevista all'art. 36 del TUF la
SGR non può essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti gravanti sui fondi dalla stessa precedentemente amministrati e attualmente non più gestiti perché estinti, liquidati giudizialmente o per l'appunto trasferiti come nel caso in oggetto.
Come ha precisato la giurisprudenza della Corte di Cassazione i Fondi Immobiliari non hanno personalità giuridica, è la società di gestione ad agire per loro conto (assumere obbligazioni, sottoscrivere obbligazioni, effettuare investimenti e compiere ogni altra operazione necessaria). La ricorrente dall'1/10/2020 non era più gestore del Fondo_1 e da tale data il soggetto che poteva rappresentare gli interessi del Fondo era la nuova Società di Gestione, presso la quale andavano rivolte e notificate le richieste di adempimento delle obbligazioni (nella specie, tributarie). Ne consegue che la SGR ricorrente può opporre all'Amministrazione finanziaria l'intervenuta cessazione del rapporto con il Fondo non potendo configurarsi, come riconosciuto anche da consolidata giurisprudenza, una responsabilità solidale della SGR per il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte del Fondo, nel caso in oggetto per estinzione anche del rapporto di mandato tra Fondo ed SGR ricorrente. Ogni altro motivo dedotto si ritiene assorbito.
La peculiarità della controversia e il parziale accoglimento giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso con esclusione dell'avviso di liquidazione n. 2020/003/
DI/000010965/0. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4881/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240092526402000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240092526402000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240092526402000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1441/2025 depositato il
08/04/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, Ricorrente_1 Sgr p.A ha impugnato la cartelle di pagamento n. cartella di pagamento n. 06820240092526402000- registro, riferita agli anni di imposta 2018-2020 e 2021 e cita in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di
Roma, la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Di Milano e la Agenzia Entrate Riscossione.
L'atto impugnato fa riferimento a due provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma: Sentenza n. 20928/2018
e tassa di registro contratti di locazione pluriennali anni 2021 e 2022 oltre interessi e sanzioni Quanto alla tassa di registro per la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, la ricorrente afferma che la stessa sarebbe già stata pagata.
Quanto alla imposta di registro per gli anni 2021 e 2022 è riferita al contratto di locazione anno 2017, serie 3T, n. 001637, relativo all'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Indirizzo_1, identificata al Dati catastali_1, di proprietà del Fondo_1.
La contribuente fa presente che in quanto Società di Gestione del Risparmio, il suo patrimonio costituisce a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello dei fondi immobiliari unici e soli titolari dei beni immobili dei quali Ricorrente_1 SGR è un mero amministratore.
La ricorrente ritiene illegittima la cartella di pagamento per i seguenti motivi: - Illegittimità della cartella di pagamento con riferimento alla partita di ruolo n. 8tjp2018mag24004a002407000 e all' avviso di liquidazione presupposto n. 2018/003/sc/000020929/0 stante l'imposta di registro già versata. -Illegittimità della cartella di pagamento con riferimento alle partite di ruolo nn. 8tnn2021lpm24002a000456000 e 8tnn2022lpm24002a000457000 emessa nei confronti della Ricorrente_1
per debiti imputabili esclusivamente al Fondo_1” di cui la Ricorrente_1 S.G.R. ha cessato ogni forma di gestione a far data dalla cessione avvenuta in data 1/10/2020 ed è pertanto carente di legittimazione passiva a rispondere per debiti relativi al suo patrimonio. Produce numerose sentenze a sostegno della propria tesi.
Conclude chiedendo di voler annullare la cartella di pagamento impugnata in relazione alle partite di ruolo:
a) n. 8TJP2018MAG24004A002407000 per complessivi euro 3.518,57;
b) n. 8TNN2021LPM24002A000456000 e n. 8TNN2022LPM24002A000457000 per complessivi euro
2.100,70.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori.
Si costituisce la AGE DPII di Milano che ritiene illegittimo il ricorso per violazione dell'art. 19 del D.lgs. n.
546/1992 in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare autonomamente gli Avvisi di Liquidazione a suo tempo regolarmente notificati, divenuti definitivi in mancanza di autonoma impugnazione. Inoltre in relazione alla registrazione dei contratti il Fondo non ha alcuna soggettività e pertanto nei rapporti con i terzi
è il gestore ad impegnarsi.
Conclude chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del
D.lgs. n. 546/1992; in via principale il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituisce la AGE DP 1 di Roma per quanto di sua competenza e fa presente di avere emesso provvedimento di sgravio parziale in autotutela in relazione alla pretesa di credito azionata a mezzo ruolo esattoriale di cui all'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/000020929/0 preso atto che l'obbligazione tributaria sottesa alla cartella di pagamento oggetto di impugnativa era stata estinta. Rileva che in relazione alla pretesa esattoriale di cui all'avviso di liquidazione n. 2020/003/DI/000010965/0, parte ricorrente si è astenuta dal formulare motivi di opposizione e lo stesso si è reso definitivo per mancata impugnazione.
Conclude chiedendo dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere, in relazione alla pretesa di pagamento di cui all'avviso di liquidazione 2018/003/SC/000020929/0, oggetto di provvedimento di sgravio e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di liquidazione 2020/003/DI/000010965/0, unitamente all'importo del credito iscritto a ruolo, pari ad € 276,81; con vittoria di spese di giudizio.
La AGE Riscossione non si costituiva.
La DPII di Milano e la ricorrente depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i docuemnti di causa, sentite le parti presenti, osserva quanto segue:
Preliminarmente si osserva che la pretesa di pagamento di cui all'avviso di liquidazione 2018/003/
SC/000020929/0 è stata oggetto di provvedimento di sgravio e che la ricorrente non ha impugnato l'avviso di liquidazione 2020/003/DI/000010965/0, unitamente all'importo del credito iscritto a ruolo pari ad € 276,81 che va quindi dichiarato legittimo e fondato.
Quanto al resto la ricorrente ha dedotto, fatto non contestato, che dall' 1/10/2020 non era più gestore del
Fondo_1” con contestuale cessazione del “mandato di SGR”. A partire da tale data la Ricorrente_1 SGR non era più tenuta al versamento delle imposte relative agli immobili di proprietà del Fondo trasferito e ogni pretesa tributaria relativa ad immobili del Fondo_1 doveva essere rivolta esclusivamente a quest'ultimo presso la sua nuova società di gestione del risparmio
(SGR). La ricorrente pertanto dalla data di cessione non era legittimata a rappresentare il fondo e potere ricorrere in nome e per conto del Fondo, mentre la cartella di pagamento è stata impugnata in nome proprio dalla Ricorrente_1. che ha eccepito la illegittimità della pretesa nei propri confronti.
Ritiene questa Corte che in relazione alla imposta di registro per gli anni 2021 e 2022 relativa al contratto di locazione dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Indirizzo_1, identificata al Dati catastali_1 di proprietà del Fondo_1, nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti della ricorrente.
I Fondi comuni di investimento immobiliare sono autonomi organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dall'art. 36 d.lgs. n. 58-1998, che prevede la gestione degli stessi da parte di una S.G.R., ovvero della società di gestione del risparmio che li ha istituiti o di quella subentrata in un momento successivo nella loro gestione, in conformità alle disposizioni di legge in materia nonché alle previsioni specificamente contenute nel regolamento di ciascun fondo. Ed invero la Ricorrente_1 SGR nel ricorso non ha contestato nel merito la legittimità dell'imposta di registro richiesta per le annualità 2021 e 2022 in relazione al contratto di locazione anno 2017, serie 3T, n. 001637 bensì ha contestato l'illegittimità dell'attività di riscossione posta in essere nei suoi confronti per debiti tributari di cui è titolare esclusivamente il Fondo_1 trasferito ad altra società di gestione a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16285 depositata il 12 giugno 2024 si è espressa sul tema della responsabilità della SGR per i debiti dei Fondi Immobiliari estinti per intervenuta liquidazione - i cui principi possono applicarsi anche al caso del trasferimento ad altra società di gestione - ed ha chiarito che in base al principio di carattere generale della separazione patrimoniale prevista all'art. 36 del TUF la
SGR non può essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti gravanti sui fondi dalla stessa precedentemente amministrati e attualmente non più gestiti perché estinti, liquidati giudizialmente o per l'appunto trasferiti come nel caso in oggetto.
Come ha precisato la giurisprudenza della Corte di Cassazione i Fondi Immobiliari non hanno personalità giuridica, è la società di gestione ad agire per loro conto (assumere obbligazioni, sottoscrivere obbligazioni, effettuare investimenti e compiere ogni altra operazione necessaria). La ricorrente dall'1/10/2020 non era più gestore del Fondo_1 e da tale data il soggetto che poteva rappresentare gli interessi del Fondo era la nuova Società di Gestione, presso la quale andavano rivolte e notificate le richieste di adempimento delle obbligazioni (nella specie, tributarie). Ne consegue che la SGR ricorrente può opporre all'Amministrazione finanziaria l'intervenuta cessazione del rapporto con il Fondo non potendo configurarsi, come riconosciuto anche da consolidata giurisprudenza, una responsabilità solidale della SGR per il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte del Fondo, nel caso in oggetto per estinzione anche del rapporto di mandato tra Fondo ed SGR ricorrente. Ogni altro motivo dedotto si ritiene assorbito.
La peculiarità della controversia e il parziale accoglimento giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso con esclusione dell'avviso di liquidazione n. 2020/003/
DI/000010965/0. Spese compensate.