Articolo 3 della Legge 30 dicembre 1960, n. 1729
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1961
Art. 3.
In deroga temporanea all' art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12 sulle norme transitorie non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di eta' previsto dall'art. 6, ma non oltre l'anno 1961, ad un corso normale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici.

Entrata in vigore il 7 febbraio 1961