Art. 13.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.