Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/01/2026, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15089 del 2025, proposto da NNmaria Giannola, rappresentata e difesa dall'avvocato NNmaria Giannola, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
della sentenza n. 12711/2025, nel procedimento r.g. n. 4475/2025, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione V- ter in data 26.06.2025 ed in pari data notificata al Ministero dell’istruzione e del merito, all’indirizzo di posta elettronica certificata estratta da Reginde, nella parte in cui ha condannato il Ministero a pagare le spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il cons. NN AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 dicembre 2025 e depositato in pari data l’avv. NNmaria Giannola chiede l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 12711/25 nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese processuali oltre oneri accessori (comprensivi del rimborso forfettario ai sensi dell’art. 2 d.m. 10 marzo 2014 n. 55) al procuratore dichiaratosi antistatario, odierna parte ricorrente.
Il 19 gennaio 2026 si è costituito in resistenza il Ministero dell’istruzione e del merito con memoria di rito.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Verificata la ritualità del gravame e la documentazione depositata, comprovante la sussistenza dei presupposti dell’azione qui esercitata e del comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione intimata, e verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, in applicazione del disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97, deve ritenersi accertata l’inottemperanza da parte del Ministero all’ordine di pagamento delle spese di giudizio.
Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura della ricorrente, se anteriore, nella parte in cui ha condannato il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario oltre accessori di legge.
Si nomina sin d’ora, in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, il commissario ad acta in persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero intimato, con facoltà di delega, che provvederà, nel successivo termine di giorni trenta, a dare esecuzione alla sentenza della cui esecuzione si tratta nella parte in cui ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, oltre oneri di legge, a favore della odierna ricorrente, procuratore antistatario.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza nella parte in cui condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella complessiva somma di euro 750,00, oltre oneri e accessori di legge, comprensivi del rimborso forfettario ai sensi dell’art. 2 d.m. 10 marzo 2014 n. 55, in favore dell’avv. NNmaria Giannola, difensore dichiaratosi antistatario, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
- in caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta che provvederà, in luogo dell’Amministrazione, nel termine e ai sensi di cui in parte motiva;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore della odierna ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AR LE, Presidente FF, Estensore
NNlisa Tricarico, Referendario
Francesca Sbarra, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AR LE |
IL SEGRETARIO