Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/05/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11694/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 7.4.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11694/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni derivanti da sinistro stradale” e pendente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2
sul minore , rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Persona_1
citazione, dall'avv. Rita Di Costanzo, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua
Vetere (CE), alla Traversa San Pietro n. 10, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Tuccillo, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via A. d'Isernia n. 8, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
_2
CONVENUTA CONTUMACE
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e deducevano: Parte_1 Parte_2
che il giorno 2.5.2020, alle ore 15.00 circa, il loro figlio minore , allorché Persona_1
si trovava alla guida della bike, Mini Max, modello argento, di color nero, mentre stava percorrendo in Casapesenna Via Petrillo, angolo via Benedetto Croce, era stato investito dal furgone Fiat tg EX622WY che, effettuando una repentina manovra in retromarcia, lo aveva in tal modo travolto;
che tale veicolo era di proprietà della _2
assicurato per la R.C.A. con la ed era condotto nell'occasione da RO
; che, a causa dell'urto e della caduta che ne era derivata, il minore aveva Persona_2
riportato gravi lesioni che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Presidio
Ospedaliero di Aversa, dove gli erano state diagnosticate “contusioni e ferite varie e frattura a tutto spessore composta paramediana sinistra occipitale”; che il minore era stato sottoposto a terapie e cure mediche;
che sul luogo del sinistro era intervenuta la P.S. di
Casapesenna; che a seguito dell'incidente la bicicletta aveva riportato danni alla parte anteriore e laterale per la caduta, danni che erano già stati liquidati;
che con raccomandata a.r era stata inoltrata, alla e alla una formale richiesta Controparte_1 _2
di risarcimento danni e costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui agli art 283
292 DLgs 7 settembre 2005 n 209; che l'impresa convenuta non aveva dato riscontro alla richiesta avanzata.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la società e la _2 [...]
concludevano affinché venisse accertato e dichiarato il conducente Controparte_1
del veicolo Fiat di proprietà della unico responsabile del sinistro _2 de quo e che la compagnia assicurativa venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1
dell'avversa domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
la propria carenza della legittimazione passiva;
l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 144-145 -148 Dlgs
209/05; nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto non era provata la dinamica del sinistro nonché il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso;
che la
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quantificazione dei danni era eccessiva e indimostrata.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, in subordine, affinché la domanda fosse rigettata nel merito o che comunque il risarcimento eventualmente riconosciuto fosse ridotto in ragione del concorso di colpa tra le parti.
All'udienza del 7.7.2022, veniva dichiarata la contumacia della ed _2
erano concessi i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c..
Ammessa la prova testimoniale articolata dalla parte attrice, con ordinanza del 23.4.2024 veniva delegata al Tribunale di Ferrara l'escussione della teste . Testimone_1
All'udienza del 26.9.2024 si dava atto dell'acquisizione degli atti relativi all'assunzione della prova delegata e, stante l'assenza della parte attrice, questa veniva ai sensi dell'art. 208 c.p.c. dichiarata decaduta dall'escussione del proprio secondo teste di lista. Quindi, rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In via ulteriormente preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice ritualmente invitato la al risarcimento dei danni ai sensi Controparte_1
dell'art 148 Dlgs 209/2005 come risulta dalla missiva trasmessa a mezzo raccomandata ed essendo dunque rispettati i requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed i termini relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio previsti dalla normativa di settore.
E' da ritenersi sussistente la legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta, e ciò sulla base della documentazione versata in atti (certificato Pra, visura
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camerale, rapporto di intervento della Polizia Stradale e denuncia cautelativa della convenuta).
Nel merito, la vicenda in esame si inscrive nell'alveo dell'art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art 2054 1 comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cassazione Civile Ord. Sez 6 Num 27172/2021).
Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
In particolare, giova ricordare che “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. Sez. 6, 01/07/2021, n. 18708, Rv. 661911 - 01)
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato.
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Dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , non è Testimone_1
stato possibile ricavar alcun elemento utile a risalire all'esatta dinamica del sinistro.
Invero, la teste ha dichiarato: “...io non ho visto la dinamica. Io percorrevo la via Croce, ho dovuto arrestare la marcia perché c'era un'autovettura ferma davanti a me senza conducente a bordo. Sono scesa e, guardando oltre l'auto ferma, ho potuto vedere un ragazzino disteso a terra con la bici addosso ed un furgone parcheggiato sulla destra. Ho chiamato i carabinieri in quanto l'ambulanza era già stata allertata. Pertanto, non ho visto la dinamica del sinistro in quanto sono arrivata che era appena accaduto;
non ricordo se la bici avesse subito danni e in quale parte;
ricordo che il bambino era inerme e che veniva trasportato in Ospedale con l'autoambulanza; non so rispondere se il furgone fosse incidentato, mi sono focalizzata sul bambino”.
Alcun elemento di riscontro alla dinamica allegata dagli attori è rinvenibile nel rapporto di intervento redatto dalla Polizia Stradale, intervenuta poco dopo il sinistro. Anzi, sulla base del tenore delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti e dagli ulteriori elementi raccolti (in primis, i danni riportati dal furgone e dal velocipede), gli Agenti giungevano alla conclusione che il sinistro era stato causato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte di , che aveva quindi tamponato il veicolo che lo Persona_1
precedeva (“verso le ore 14:50 del 22.05.202 alla guida del velocipede Persona_1
a pedalata assistita “Mini Max”, percorreva via Agostino Petrillo nel Comune di
Casapesenna. Giunto all'intersezione con via Benedetto Croce tamponava l'autocarro
Fiat Doblò targato EX622Y condotto da ”). Tale era la ricostruzione Persona_2
fornita dal conducente dell'autocarro, ; il minore , invece, Persona_2 Persona_1
escusso dai verbalizzanti, aveva riferito di non ricordare nulla del sinistro e non era quindi stato in grado di offrire elementi per risalire ad una alternativa dinamica.
Analogamente, alcun elemento di segno contrario alla ricostruzione della vicenda operata dalla P.G. è stato raccolto nel corso del giudizio. L'unica teste escussa ha infatti riferito di essere sopraggiunta qualche istante dopo il sinistro e di non aver quindi assistito al momento del tamponamento.
All'esito del giudizio, la versione dei fatti allegati dagli attori è rimasta del tutto priva di riscontro istruttorio. Deve pertanto giungersi alla conclusione che la tesi secondo cui il sinistro sarebbe stato provocato da una incauta manovra in retromarcia eseguita dal conducente del furgone sia risultata del tutto indimostrata.
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Dunque, in assenza di elementi di prova di segno contrario, deve giungersi alla conclusione che gli attori – sui quali gravava il relativo onere probatorio – non abbiano fornito la prova liberatoria rispetto alla presunzione di responsabilità prevista dall'ordinamento a carico del veicolo posteriore;
infatti, non è stato dimostrato che il mancato tempestivo arresto del velocipede del ragazzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili e cioè l'improvvisa e non prevedibile manovra in retromarcia del Fiat Doblò.
Le considerazioni esposte impongono il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014,aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione di valore da € 5.200,01
a € 26.000,00 - ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri prossimi ai minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna in solido e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali, che si liquidano in € 2.700,00 per Controparte_1
compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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