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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. ARTINI ADRIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2024 opposto;
CP_
- condanna l' al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € 2695,00 per Parte_1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA
Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, ha proposto opposizione avverso il DI n. Parte_1
CP_ 163/2024 notificato dall in data 7.6.2024 per la restituzione di € 6707,28 a titolo di ratei di pensione di invalidità civile goduti negli anni 2015 e 2016, deducendo l'irripetibilità dei medesimi in quanto il beneficio assistenziale è stato revocato solo nel novembre 2016. CP_
2. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1 3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza del 20 febbraio 2025 e decisa con sentenza con motivazione riservata.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. sez.6, Lav. n.
13223/2020).
6. Nel caso di specie è incontestata la natura assistenziale della prestazione revocata per superamento del limite reddituale, di talché non può trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art
2033 c.c. CP_
7. Secondo l , tuttavia, i ratei riscossi negli anni 2015 e 2016 sono ripetibili in ragione del superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali nell'anno 2014 (superamento resosi evidente per l'Istituto solo nel 2015 a seguito della comunicazione dei redditi da parte dello stesso ricorrente, come dedotto a pag 1 della memoria di costituzione) e del rilevante importo degli stessi (€ 16.000,00 circa), che sarebbe per sé indicativo del dolo del . Parte_1
8. Tale ultima argomentazione dell non è tuttavia condivisibile in quanto la tempestiva comunicazione CP_1 dei redditi da parte del ricorrente, senza alcun tentativo di occultamento, depone a favore della sua buona CP_ fede;
né d'altro canto l , su cui gravava il relativo onere, ha addotto ulteriori elementi che, in uno con il certo non trascurabile superamento del limite di legge, consentano di presumere che il fosse Parte_1 consapevole di percepire indebitamente il beneficio assistenziale.
9. Tanto chiarito deve concludersi per l'accoglimento del ricorso, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto del giudizio e del carattere documentale della causa.
Così deciso in Livorno, il 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. ARTINI ADRIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2024 opposto;
CP_
- condanna l' al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € 2695,00 per Parte_1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA
Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, ha proposto opposizione avverso il DI n. Parte_1
CP_ 163/2024 notificato dall in data 7.6.2024 per la restituzione di € 6707,28 a titolo di ratei di pensione di invalidità civile goduti negli anni 2015 e 2016, deducendo l'irripetibilità dei medesimi in quanto il beneficio assistenziale è stato revocato solo nel novembre 2016. CP_
2. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1 3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza del 20 febbraio 2025 e decisa con sentenza con motivazione riservata.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. sez.6, Lav. n.
13223/2020).
6. Nel caso di specie è incontestata la natura assistenziale della prestazione revocata per superamento del limite reddituale, di talché non può trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art
2033 c.c. CP_
7. Secondo l , tuttavia, i ratei riscossi negli anni 2015 e 2016 sono ripetibili in ragione del superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali nell'anno 2014 (superamento resosi evidente per l'Istituto solo nel 2015 a seguito della comunicazione dei redditi da parte dello stesso ricorrente, come dedotto a pag 1 della memoria di costituzione) e del rilevante importo degli stessi (€ 16.000,00 circa), che sarebbe per sé indicativo del dolo del . Parte_1
8. Tale ultima argomentazione dell non è tuttavia condivisibile in quanto la tempestiva comunicazione CP_1 dei redditi da parte del ricorrente, senza alcun tentativo di occultamento, depone a favore della sua buona CP_ fede;
né d'altro canto l , su cui gravava il relativo onere, ha addotto ulteriori elementi che, in uno con il certo non trascurabile superamento del limite di legge, consentano di presumere che il fosse Parte_1 consapevole di percepire indebitamente il beneficio assistenziale.
9. Tanto chiarito deve concludersi per l'accoglimento del ricorso, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto del giudizio e del carattere documentale della causa.
Così deciso in Livorno, il 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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