Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8565 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5539 del 2022, proposto da
TO ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23;
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n. 169/A del 3 giugno 2022, del dirigente dell'Area Urbanistica, Servizio antiabusivismo e condono edilizio, Settore antiabusivismo edilizio, del Comune di Napoli, notificata successivamente, nella parte in cui ha ordinato al dott. TO ER la demolizione delle opere qualificate come abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;
b) nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo n. 37001/PG/2021/937789/ed del 27 dicembre 2021 del Servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, dal contenuto non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. GU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Napoli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle seguenti opere abusive: “ incremento volumetrico dell’unità immobiliare per mezzo della chiusura del terrazzino pertinenziale di mq 4,80 con l’apposizione di pannelli in vetro di altezza 1,95 m sul muretto perimetrale (di altezza 0,85 m) dell’unico fronte aperto ”.
1.1 In particolare, all’esito di sopralluogo eseguito in data 28 luglio 2021, veniva accertato che la predetta implementazione volumetrica era stata eseguita in difformità dai lavori di restauro e risanamento conservativo, eseguiti sulla base della DIA inoltrata dal ricorrente al Comune di Napoli in data 15 novembre 2012.
Il predetto intervento di restauro e risanamento conservativo prevedeva l’esecuzione delle seguenti opere: “ I lavori da eseguirsi sono volti al frazionamento dello stesso in due distinte ed autonome unità, Essi consistono essenzialmente nella realizzazione di un divisorio con intercapedine tra le due ali dell'attuale immobile, ciascuna fornita di autonomo ingresso. nel rispetto della maglia strutturale dei solai, oltre che nella riconfigurazione interna degli spazi attraverso la modifica di alcune tramezzature ed il rifacimento/realizzazione dei servizi (cucine e bagni).
Tutti i lavori a farsi non comportano in alcun modo pregiudizio alla struttura del fabbricato né incremento delle superfici e delle volumetrie. ”.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, COMMA 1, E 33 DEL D.P.R. 6 GIUGNO N. 380. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per carente istruttoria e per erroneità nei presupposti di fatto.
In particolare, il ricorrente assume che l’intervento edilizio contestato dal Comune di Napoli sarebbe preesistente ed assentito con la licenza edilizia originaria del 1955.
- “ II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON RETROATTIVITA’ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. ”.
In via subordinata, parte ricorrente assume l’illegittimità della misura ripristinatoria, che, a suo dire, sarebbe sproporzionata rispetto alla tipologia di abuso, che, al più, avrebbe potuto essere assoggettato a sanzione pecuniaria.
- “ III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, COMMA 1, 33, 34 E 34-BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO N. 380. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI NAPOLI. ”.
In via ulteriormente subordinata, parte ricorrente ritiene che la tipologia di opera abusiva dovrebbe rientrare nel perimetro applicativo di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede la fiscalizzazione dell’abuso, nei casi in cui la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
In ogni caso, la difformità costruttiva riscontrata potrebbe rientrare nelle cd. tolleranze costruttive di cui all’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 e, per tale motivo, essa non sarebbe sanzionabile.
- “ IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, COMMA 1, E 33 DEL D.P.R. 6 GIUGNO N. 380. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI NAPOLI. ”.
Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordine di ripristino, perché, a suo dire, il Comune di Napoli avrebbe erroneamente qualificato l’intervento edilizio come di ristrutturazione edilizia, atteso che, con la DIA del 2012, il ricorrente ha eseguito un intervento di manutenzione ordinaria finalizzata al frazionamento immobiliare, senza l’esecuzione di ulteriori opere.
- “ V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1, LETT. B-BIS) DEL D.P.R. 6 GIUGNO N. 380. ”.
Con il quinto mezzo, parte ricorrente assume che la chiusura con una vetrata scorrevole della loggetta rientrerebbe oggi nell’alveo dell’edilizia libera, a norma dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, gli infissi potrebbero oggi essere sostituiti con una vetrata scorrevole panoramica, cd. VEPA.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli.
3.1 La difesa comunale contesta gli assunti attorei anzitutto in punto di fatto, in quanto la difformità riscontrata nel sopralluogo del 28 luglio 2021 è riferita alla DIA del 2012 e non all’originario titolo edilizio del 1955.
In altre parole, la difesa comunale rileva come la chiusura della loggetta con le vetrate non risultasse dalla piantina catastale del 2011, né essa è stata dichiarata con la DIA del 2012, per cui l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi è conseguita alla difformità accertata rispetto allo stato dei luoghi risultante dalla predetta DIA.
Su dette premesse fattuali, il Comune di Napoli ritiene che il ricorso sia infondato perché la chiusura di una loggia comporta un aumento volumetrico, idoneo a farle perdere la natura pertinenziale.
Il Comune di Napoli ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
4. Parte ricorrente ha depositato perizia di parte, dove si argomenta la preesistenza della loggetta, così come riscontrata dagli agenti di P.M. in data 28 luglio 2021; ad avviso del perito di parte, essa sarebbe di risalente realizzazione, probabilmente eseguita coevamente al rilascio del titolo edilizio del 1955.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. Premette il Collegio che l’art. 9 bis , comma 1 bis , del d.P.R. n. 380/2001, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prescrive che: “ Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. ”.
Nel caso di specie, assume portata dirimente in senso reiettivo la difformità della loggetta rispetto allo stato legittimo dichiarato dallo stesso ricorrente con la DIA del 2012, per cui sono del tutto inconferenti i richiami al titolo originario del 1955, che, peraltro, non prevedeva l’esistenza della loggetta chiusa, in quanto lo stesso tecnico del ricorrente procede a stabilirne la datazione tramite inferenze logiche.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la difformità riscontrata rispetto allo stato legittimo dell’immobile, come risultante dall’ultimo intervento edilizio eseguito tramite la DIA del 2012; difformità rappresentata dall’esecuzione sine titulo di un intervento di ampliamento volumetrico, determinato dalla chiusura della loggetta, come tale, rientrante nell’alveo degli interventi di ristrutturazione edilizia, richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire per la loro esecuzione.
Nella delineata prospettiva, in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che: “ l’avvenuta realizzazione di un vano aggiuntivo mediante tamponatura di un'area (portico, loggia o balcone) non può neppure qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2018 n. 1893) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2022, n.4699; Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1904).
7.1 Per quanto riguarda la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve rilevarsi che la possibilità di fare ricorso al predetto istituto implica l’accertamento di un intervento edilizio sine titulo e che è possibile ricorrervi nella fase esecutiva dell’ordine di ripristino e, pertanto, la pretesa mancata irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione non può costituire motivo di illegittimità della misura ripristinatoria, in qualche modo implicandola.
In altre parole, solo successivamente all’adozione dell’ordinanza di demolizione è possibile richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale il “ motivato accertamento ” della impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi, che consente l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione dell’intervento “ conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori ”.
In conformità alla delineata prospettiva, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ In ogni caso, quanto alla invocata fiscalizzazione dell’abuso, va rammentato che l'art. 34 d.p.r. n. 380 del 2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l'ordine di demolizione dell'abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7822). ” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 4 novembre 2024, n. 8779).
7.1.1 Le medesime considerazioni valgono per l’accertamento delle tolleranze costruttive a norma dell’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001, che, in base alla previsione di cui al comma 3, possono costituire oggetto di apposita dichiarazione asseverata successivamente alla esecuzione delle opere.
7.2 Peraltro, deve anche rammentarsi che l’ingiunzione di demolizione traguarda una finalità ripristinatoria dell’ordine giuridico edilizio violato, non presentando i caratteri tipici della funzione sanzionatoria stricto sensu intesa.
Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere che, determinando, come nel caso di specie, un’implementazione volumetrica, avrebbero richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, l’unica misura adottabile è quella ripristinatoria.
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
GU LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU LE | AO ER |
IL SEGRETARIO