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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO LE, Presidente
GI LE, OR
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8529/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gestore Dei Servizi Energetici - Gse Spa - 05754381001
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FATTURA EXTRAPR n. 370903 PRELIEVO EXTRAP 2022
- FATTURA EXTRAPR n. 370904 PRELIEVO EXTRAP 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13057/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo e da memoria successiva
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione e atti successivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 srl ha impugnato la fattura n. 370903 del 20.02.2025, notificata in data 20.02.2025, per l'importo di euro 81.382,67, emessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE in applicazione delle Delibere Arera 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e 143/2023/R/EEL del 4 aprile
2023 nonché dell'art. 15 bis del Decreto-legge n. 4 del 2022, convertito in legge n. 25 del 2022 e del Decreto- legge n. 115 del 9 agosto 2022, nonché la fattura n. 370904 del 20.02.2025 notificata in data 20.02.2025, per l'importo di euro 71.835,86, emessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE in applicazione delle Delibere Arera 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e 143/2023/R/EEL del 4 Aprile 2023 nonché dell'art. 15 bis del Decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in Legge n. 25 del 2022 e del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022.
Ha dedotto: in rito, la natura tributaria del prelievo extraprofitti;
la sussistenza di profili autonomi di illegittimità euro-unitaria dell'art.15-bis del d.l. n. 4 del 2022, per contrarietà con il regolamento europeo 1854/2022; la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale già rilevati dal Tar di Milano, quali la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione e la violazione del principio di capacità contributiva;
la sussistenza di vizi autonomi delle fatture quali atti esecutivi dell'art. 15 bis citato;
la carenza di legittimazione attiva del Gse s.p.a. in tema di riscossione;
la nullità radicale dell'avviso impugnato;
l'inesistenza della pretesa impositiva;
la nullità/inesistenza dell'atto impugnato;
la violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241 del 1990; il difetto di motivazione per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;
il potere del Gse di compensare le partite economiche. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituito il Gestore dei Servizi Energetici-G.S.E. S.p.A., che ha obiettato il difetto di giurisdizione del giudice adito e in ogni caso l'inesistenza dei vizi lamentati. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Con ulteriore memoria la Ricorrente_1 srl ha rilevato che per “sopravvenute diverse valutazioni circa l'opportunità di proseguire con il giudizio di merito, vista e considerata la mole di pronunce giurisprudenziali contrarie, risulta essere venuta meno la materia del contendere e dunque la volontà della Ricorrente a proseguire con il giudizio”. Ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
La GSE con mail ha dichiarato di accettare la dichiarazione di cessazione di materia del contendere e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso della società Ricorrente_1 srl.
La società ricorrente ha, infatti, dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese. La controparte GSE spa ha dichiarato di accettare le richieste della società ricorrente e la compensazione delle spese. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia e la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO LE, Presidente
GI LE, OR
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8529/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gestore Dei Servizi Energetici - Gse Spa - 05754381001
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FATTURA EXTRAPR n. 370903 PRELIEVO EXTRAP 2022
- FATTURA EXTRAPR n. 370904 PRELIEVO EXTRAP 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13057/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo e da memoria successiva
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione e atti successivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 srl ha impugnato la fattura n. 370903 del 20.02.2025, notificata in data 20.02.2025, per l'importo di euro 81.382,67, emessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE in applicazione delle Delibere Arera 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e 143/2023/R/EEL del 4 aprile
2023 nonché dell'art. 15 bis del Decreto-legge n. 4 del 2022, convertito in legge n. 25 del 2022 e del Decreto- legge n. 115 del 9 agosto 2022, nonché la fattura n. 370904 del 20.02.2025 notificata in data 20.02.2025, per l'importo di euro 71.835,86, emessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE in applicazione delle Delibere Arera 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e 143/2023/R/EEL del 4 Aprile 2023 nonché dell'art. 15 bis del Decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in Legge n. 25 del 2022 e del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022.
Ha dedotto: in rito, la natura tributaria del prelievo extraprofitti;
la sussistenza di profili autonomi di illegittimità euro-unitaria dell'art.15-bis del d.l. n. 4 del 2022, per contrarietà con il regolamento europeo 1854/2022; la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale già rilevati dal Tar di Milano, quali la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione e la violazione del principio di capacità contributiva;
la sussistenza di vizi autonomi delle fatture quali atti esecutivi dell'art. 15 bis citato;
la carenza di legittimazione attiva del Gse s.p.a. in tema di riscossione;
la nullità radicale dell'avviso impugnato;
l'inesistenza della pretesa impositiva;
la nullità/inesistenza dell'atto impugnato;
la violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241 del 1990; il difetto di motivazione per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;
il potere del Gse di compensare le partite economiche. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituito il Gestore dei Servizi Energetici-G.S.E. S.p.A., che ha obiettato il difetto di giurisdizione del giudice adito e in ogni caso l'inesistenza dei vizi lamentati. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Con ulteriore memoria la Ricorrente_1 srl ha rilevato che per “sopravvenute diverse valutazioni circa l'opportunità di proseguire con il giudizio di merito, vista e considerata la mole di pronunce giurisprudenziali contrarie, risulta essere venuta meno la materia del contendere e dunque la volontà della Ricorrente a proseguire con il giudizio”. Ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
La GSE con mail ha dichiarato di accettare la dichiarazione di cessazione di materia del contendere e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso della società Ricorrente_1 srl.
La società ricorrente ha, infatti, dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese. La controparte GSE spa ha dichiarato di accettare le richieste della società ricorrente e la compensazione delle spese. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia e la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.