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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/04/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, decorsi i termini ex art 190 c.p.c la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n.5289/2021,
tra
, difeso dall'Avv Isaia Rosato, giusto Parte_1
mandato in atti, , elettivamente domiciliata presso il suo studio,
attore contro
, in persona del Sindaco p.t. , elettivamente OP
domiciliato presso l' Avv.to Vincenzo Andreoli , rappresentato e difesi dal medesimo, giusto mandato in atti,
convenuto nonché
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. to Veronica Ranieri Controparte_2
giusta procura in atti,
chiamato in causa e , in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente Controparte_3
domiciliata presso l'Avv. to Giorgio Grasso , giusta procura in atti,
chiamata in causa
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 19/12/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda attorea è accolta per quanto di ragione .
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
Ritenuto, pertanto, di non dover riassumere i fatti di causa e le questioni afferenti le ragioni delle rispettive difese, il giudizio va affrontato nel merito.
L'azione di pagamento viene incoata a seguito del perfezionamento del contratto di noleggio ed installazione di luminarie natalizie , commissionate dal convenuto Ente, tramite due distinte procedure, la seconda della quale, secondo la prospettazione resa dall'attore, rimasta insoluta , giusta fattura elettronica n. 2PA , attinente l'otdine di acquisto n. 2477431, ammontante ad € 12.196,34, accettata dal convenuto CP_1
senza rilievi in termini di legge.
Costituitosi il ha eccepito la carenza di OP
copertura finanziaria della dedotta commissione , eccependo, per lo effetto, che l'obbligazione debba ricadere sul funzionario comunale che ha autorizzato l'operazione.
La chiamata il giudizio, pertanto, di quest'ultimo ha ingenerato la richiesta di malleva, in ipotesi di condanna, da parte della impressa assicuratrice Controparte_3
, regolarmente costituitasi eccependo, in sintesi, la inoperatività della
[...]
polizza stitpulata.
Prodottasi una sintetica fase di istruttoria orale, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In subiecta materia risulta, ormai , asseverato l'orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale, nel caso in cui un funzionario abbia commissionato i lavori, al di fuori del contratto e in violazione degli impegni di spesa, sorge una responsabilità diretta dello stesso verso il prestatore, con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e l'ente.
In tale circostanza, va , altresì, esclusa la possibilità per il prestatore di beni e servizi di esperire l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente, per mancanza di residualità e sussidiarietà dell'azione ciò in quanto il creditore può aggredire direttamente il patrimonio del funzionario che ha ordinato la spesa ( ex multis, Cass.
Ord. 19958/2020) .
Si osserva, inoltre , che i contratti conclusi con la pubblica amministrazione devono avere forma scritta a pena di nullità. Il negozio che manchi di tale requisito non è sanabile, infatti,.. “gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti,..”.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ribadire che assume valore vincolante solo quanto contenuto nel contratto scritto concluso dall'ente; eventuali dichiarazioni o deliberazioni risultano estranee al documento contrattuale e sono scevre di valore sia sotto il profilo interpretativo che ricognitivo (Cass. Ord.11190/2018).
Va, altresì, evidenziato la sussistenza del divieto per i comuni, in base all'art.23, commi
3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n.66 – convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile
1989 n.144 (e poi sostituito dall'art.191 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267) – di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione e che l'inosservanza di tale requisito vincolante importa, quindi, la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista
(Cass., sez. unite 10 giugno 2005, n. 12195).
Ergo, la responsabilità, in caso di mancanza dell'impegno contabile, va individuato nel funzionario o amministratore che ha consentito alla spesa, e la ratio legis va ravvisata nell'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione.
Orbene, in sede di valtazione delle prove documentali fornite dalle parti il
[...]
supporta la propria difesa asserendo che veniva rinvenuta OP
tra gli atti dell'Ente solo la determina n. 1610/10 di indizione di RDO a mezzo MEPA per un valore di € 39.000,00, oltre IVA, e successiva determina n. 1711/2019 con la quale si era proceduto all'affidamento del servizio alla per un importo Parte_1
complessivo di € 47.575,24, e che tale somma è stata debitamente liquidata con determina n. 1068/2020.
Fatte le premesse in ordine alla forma dei contratti con la PA e il relativo impegno di spesa, la difesa della parte attrice del giudizio è rimasta priva di evidenze processali atte a scalfire la posizione dell'Ente in punto di diritto, posto che , alcun rilievo può assurgere la trasmissione della fattura elettronica all'indirizzo PEC del CP_1 [...]
ed il capitolato contrattuale ( privo di sottoscrizione) denominato OP
“acquistinretepa.it.”, documenti questi non supportati da una determina confortante l'impegno di spesa.
Ne consegue che la domanda di pagamento formulata nei confronti del convenuto va rigettata per le ragioni già espresse in punto di diritto. CP_1
Va, di conseguenza, esaminata l'accoglibilità della domanda nei confronti del funzionario chiamato nel giudizio formulata a seguito della costituzione dell'ente locale
.
Dalla complessiva lettura delle difese espresse dall'ex funzionario del comune convenuto, al netto della istanza di chiamata in causa in malleva Controparte_2 della impresa assicuratrice, si deduce un evasivo tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità con argomentazioni che non scalfiscono le conseguenze in termini di responsabilità del funzionario in ipotesi di insussistenza della regolarità fiormale di un rapporto contrattuale instaurato con la PA.
Tanto anche in virtù del fatto che i documenti allegati nel fascicolo elettronico della parte attrice individuano proprio nella persona di in punto Controparte_2
ordinante del contratto perfezionatosi nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
Ne consegue che, suffragato anche dalle evidenze della prova per testi, confermanti la installazione nel Comune di delle luminarie natalizie, il OP
diritto alla soddisfazione del credito vantato deve ricadere unicamente in capo al funzionario che ha autorizzato l'operazione priva di idonea copertura finanziaria.
Rimane, tuttavia, valutare la fondatezza della chiamata in malleva della impresa assicuratrice stipulante la polizza con clausola “claim made”.
Dalla lettura complessiva dell'oggetto del contratto insorto tra i chiamati in causa appare evidente che la stipula intercorsa afferisca unicamente la responsabilità civile verso terzi , come espressamente indicato a pagina 8 del modulo di adesione versato in atti, richiamata anche al capo 14 del contratto, mancando alcuna espressa indicazione ad una responsabilità contrattuale , ovvero, formatasi a seguito di stipula con terzi nell'esercizio delle propie funzioni amministrative.
Vale, altresì, osservare che l'esclusione è estesa allo stesso Ente di appartenenza, dovendosi argomentare che l'eventuale danno da carenza di applicazione normativa del disposto dall'art.191 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 ricade proprio in capo al Comune di appartenenza, per cui, anche sotto cotal rispetto l'eccezione di inoperatività della polizza appare del tutto fondata.
Ne consegue la declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa.
Circa l'entità del danno patito dalla società attrice del giudizio , al netto delle fatture che non costituiscono fonte di prova, in caso di opposizione, del credito vantato, milita a favore la risultanza della prova per interpello orale asseverante l'avvenuta installazione delle luminarie festive.
In sintesi, la domanda principale va accolta e , per lo effetto, va condannato unicamente al pagamento della complessiva somma di € 12.196,34 Controparte_2
, oltre gli interessi di mora ex art. 1284 cc comma VI dal dì della proposizione della domanda giudiziale.
Conseguentemente va rigettata la domanda nei confronti del OP
in quanto infondata.
[...]
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di malleva per le motivazioni sopra esposte.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio queste seguono la soccombenza.
Tuttavia , restano a carico dei rispettivi chiamanti in causa quelle afferenti le parti evocate in giudizio a seguito delle difese svolte.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda attorea nei confronti del OP
;
[...]
2) Dichiara la inoperatività della polizza assicurativa stipulata;
3) accoglie, di contro, la domanda nei confronti di Controparte_2
4) Condanna, per lo effetto, il prefato al pagamento, in favore della parte attricre del processo, alla complessiva somma di € 12.196,34 , oltre gli interessi di mora ex art. 1284 cc comma VI dal dì della proposizione della domanda giudiziale;
5) Condanna, altresì, al pagamento delle spese e competenze Controparte_2
di giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre accesori di legge;
6) Condanna alla refusione delle spese e competenze di Controparte_2
giudizio nei confronti della impresa assicuratrice Controparte_3
che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori di legge;
[...]
7) Condanna la soc. alla refusione delle Parte_1
spese competenze di giudizio nei confronti del OP
che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori di legge;
[...]
Così deciso in Nola 26 aprile 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata