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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT UN, nella causa iscritta al n.12782/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti SA NG MA e SA AN)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
- resistenti contumaci-
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 04/11/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente alla assegnazione provvisoria presso l'Istituto E. Medi di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, con obbligo del convenuto di provvedere CP_1 all'attribuzione del relativo posto;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in euro 2.223,50, disponendone la distrazione in favore delle procuratrici della ricorrente, dichiaratesi antistatarie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso contenente istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il 20.10.2023, la ricorrente in epigrafe - docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), assunta in ruolo presso l'Istituto E. Medi di Palermo con decorrenza dal 1° settembre
2020 - esponeva di aver partecipato alla mobilità annuale 2023/24 per essere assegnata, in via provvisoria, presso l'istituto CA di Palermo, senza tuttavia ottenere l'assegnazione richiesta.
Chiedeva pertanto “- Dichiarare, che alla data del 2 agosto 2023, fosse certa la disponibilità di cattedra – posto comune A009 libero - presso il Liceo Artistico CA di Palermo - dichiarare che la ricorrente, avendo partecipato alle operazioni di assegnazione provvisoria in fase provinciale, ha diritto di precedenza nelle sequenze operative, rispetto alla litisconsorte che, invece ha partecipato alla fase interprovinciale e per l'effetto dichiarare ed ordinare Controparte_1 alla PA scolastica procedente l'applicazione, in favore della ricorrente , del CCNI sulle Utilizzazioni e Parte_1 assegnazioni provvisorie vigenti, compresa la tabella 1 sulle sequenze operative, poiché prima in graduatoria - Disapplicare le graduatorie per le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l'anno scolastico 2023/2024 come in allegato e per l'effetto condannare la PA scolastica resistente alla collocazione della ricorrente presso il Liceo Pt_1
Artistico CA di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, risultando la stessa prima nella graduatoria per la classe di concorso di appartenenza. - Ordinare e condannare la PA scolastica resistente alla attribuzione, in favore della ricorrente della cattedra, per la classe di concorso posto comune A009 libero - presso il Liceo Artistico Pt_1
CA di Palermo, così come espresso dalla ricorrente nella propria domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024. - Ordinare alla PA scolastica resistente l'esibizione documentale del Direttiva dell'USR Sicilia, così come richiamata nel provvedimento di conciliazione allegato, senza specifica identificazione giuridica della stessa, e per l'effetto, ove prodotta, dichiarare la disapplicazione della stessa direttiva, poiché resa in contrasto con il CCNI sulle
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. - Dichiarare che la disponibilità di cattedra presso il Liceo Artistico CA di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, non è stata sopravvenuta, ma certa alla data del 2 agosto 2023, e per l'effetto dichiarare la responsabilità della PA scolastica resistente per negazione del diritto di difesa ex articoli 2,3,10 legge n. 241/90 e articolo 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. - Disapplicare ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente. - Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio solo nel procedimento cautelare, chiedeva il rigetto del ricorso, rimanendo invece contumace nel procedimento di merito, al pari di che, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 16.12.2023 veniva rigettata l'istanza cautelare.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
04.11.2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 all'art. 8 espressamente recita “1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. d) Dalle predette disponibilità vanno detratti: - i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7; - per l'a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica,
o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106; - per l'a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106. 3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'A.T. di Palermo, dopo aver concluso le operazioni di mobilità, nel rispetto dei termini imposti dal , provvedeva a pubblicare il decreto nr.17181 del 4.08.2023, CP_1 contenente i risultati delle assegnazioni provvisorie per tutti gli ordini e i gradi di scuola;
purtuttavia, in tale decreto non si faceva menzione di un posto comune A009 disponibile presso il Liceo Artistico
CA di Palermo in quanto, dato incontestato, al momento delle scelte operate dall' i Palermo CP_2 sulle assegnazioni provvisorie non risultava al sistema SIDI tale disponibilità, infatti nel superiore decreto non veniva disposta neanche l'assegnazione provvisoria della controinteressata CP_1
[...]
Avendo acquisito le disponibilità sopravvenute, dopo la chiusura delle operazioni di mobilità annuale,
l'A.T. di Palermo ha rivalutato le domande di assegnazione provvisoria interprovinciale che non avevano avuto esito positivo, attribuendo il posto comune A009 disponibile presso il Liceo Artistico
CA di Palermo a , laddove invece nella graduatoria provinciale la ricorrente Controparte_1 risultava al primo posto. Dall'Allegato 1 del CCNI risulta che “Sequenza operativa: utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria- personale docente” al CCNI. Nello specifico, in ordine si disporrà l'assegnazione provvisoria su:
1.sostegno del docente titolare su posto di sostegno nella provincia
2.sostegno del docente titolare su posto comune nella provincia
3.posto comune nella provincia.
4,sostegno da altra provincia del docente titolare su sostegno
5.sostegno da altra provincia del docente titolare su posto comune
6.posto comune dei docenti provenienti da altra provincia
7.sostegno dei docenti provenienti da altra provincia, privi del titolo di specializzazione
8.assegnazione docenti assunti con procedura ex DDG 85/2018”.
Invece, l' i Palermo, con il citato decreto prot. nr. 17616 dell'11 agosto 2023, statuiva: “Preso atto CP_2 dell'accertamento relativo a disponibilità sopravvenute, fermo restando il carattere di stabilità dei movimenti già disposti, per i quali è previsto il non rifacimento delle operazioni per esigenze di pubblico interesse connesse all'avvio tempestivo dell'a.s. 2023/24 (…) Ritenuto opportuno, sentita la Direzione Generale del , procedere, con riferimento alle suddette disponibilità sopravvenute, a Parte_2 integrazioni, rispetto ai movimenti già disposti, a favore di aspiranti alla mobilità annuale che non hanno ottenuto sede nelle operazioni interprovinciali (…) DISPONE integrazioni alle operazioni relative al procedimento di mobilità annuale, inerenti al personale docente, di ogni ordine e grado, e al personale educativo, per l'a.s. 2023/24”.
Orbene, alla luce del superiore allegato, la ricorrente aveva diritto all'assegnazione provvisoria presso il
Liceo Artistico CA di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, con conseguente obbligo del di provvedere all'attribuzione del relativo posto. CP_1
Considerato l'esito complessivo della lite - essendo risultata la ricorrente soccombente nella fase cautelare - le spese vengono compensate per metà, ponendosi l'ulteriore parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del , con distrazione in favore delle procuratrici della ricorrente, CP_1 dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 4.11.2025
La Giudice del Lavoro
NT UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT UN, nella causa iscritta al n.12782/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti SA NG MA e SA AN)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
- resistenti contumaci-
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 04/11/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente alla assegnazione provvisoria presso l'Istituto E. Medi di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, con obbligo del convenuto di provvedere CP_1 all'attribuzione del relativo posto;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in euro 2.223,50, disponendone la distrazione in favore delle procuratrici della ricorrente, dichiaratesi antistatarie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso contenente istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il 20.10.2023, la ricorrente in epigrafe - docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), assunta in ruolo presso l'Istituto E. Medi di Palermo con decorrenza dal 1° settembre
2020 - esponeva di aver partecipato alla mobilità annuale 2023/24 per essere assegnata, in via provvisoria, presso l'istituto CA di Palermo, senza tuttavia ottenere l'assegnazione richiesta.
Chiedeva pertanto “- Dichiarare, che alla data del 2 agosto 2023, fosse certa la disponibilità di cattedra – posto comune A009 libero - presso il Liceo Artistico CA di Palermo - dichiarare che la ricorrente, avendo partecipato alle operazioni di assegnazione provvisoria in fase provinciale, ha diritto di precedenza nelle sequenze operative, rispetto alla litisconsorte che, invece ha partecipato alla fase interprovinciale e per l'effetto dichiarare ed ordinare Controparte_1 alla PA scolastica procedente l'applicazione, in favore della ricorrente , del CCNI sulle Utilizzazioni e Parte_1 assegnazioni provvisorie vigenti, compresa la tabella 1 sulle sequenze operative, poiché prima in graduatoria - Disapplicare le graduatorie per le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l'anno scolastico 2023/2024 come in allegato e per l'effetto condannare la PA scolastica resistente alla collocazione della ricorrente presso il Liceo Pt_1
Artistico CA di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, risultando la stessa prima nella graduatoria per la classe di concorso di appartenenza. - Ordinare e condannare la PA scolastica resistente alla attribuzione, in favore della ricorrente della cattedra, per la classe di concorso posto comune A009 libero - presso il Liceo Artistico Pt_1
CA di Palermo, così come espresso dalla ricorrente nella propria domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024. - Ordinare alla PA scolastica resistente l'esibizione documentale del Direttiva dell'USR Sicilia, così come richiamata nel provvedimento di conciliazione allegato, senza specifica identificazione giuridica della stessa, e per l'effetto, ove prodotta, dichiarare la disapplicazione della stessa direttiva, poiché resa in contrasto con il CCNI sulle
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. - Dichiarare che la disponibilità di cattedra presso il Liceo Artistico CA di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, non è stata sopravvenuta, ma certa alla data del 2 agosto 2023, e per l'effetto dichiarare la responsabilità della PA scolastica resistente per negazione del diritto di difesa ex articoli 2,3,10 legge n. 241/90 e articolo 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. - Disapplicare ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente. - Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio solo nel procedimento cautelare, chiedeva il rigetto del ricorso, rimanendo invece contumace nel procedimento di merito, al pari di che, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 16.12.2023 veniva rigettata l'istanza cautelare.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
04.11.2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 all'art. 8 espressamente recita “1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. d) Dalle predette disponibilità vanno detratti: - i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7; - per l'a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica,
o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106; - per l'a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106. 3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'A.T. di Palermo, dopo aver concluso le operazioni di mobilità, nel rispetto dei termini imposti dal , provvedeva a pubblicare il decreto nr.17181 del 4.08.2023, CP_1 contenente i risultati delle assegnazioni provvisorie per tutti gli ordini e i gradi di scuola;
purtuttavia, in tale decreto non si faceva menzione di un posto comune A009 disponibile presso il Liceo Artistico
CA di Palermo in quanto, dato incontestato, al momento delle scelte operate dall' i Palermo CP_2 sulle assegnazioni provvisorie non risultava al sistema SIDI tale disponibilità, infatti nel superiore decreto non veniva disposta neanche l'assegnazione provvisoria della controinteressata CP_1
[...]
Avendo acquisito le disponibilità sopravvenute, dopo la chiusura delle operazioni di mobilità annuale,
l'A.T. di Palermo ha rivalutato le domande di assegnazione provvisoria interprovinciale che non avevano avuto esito positivo, attribuendo il posto comune A009 disponibile presso il Liceo Artistico
CA di Palermo a , laddove invece nella graduatoria provinciale la ricorrente Controparte_1 risultava al primo posto. Dall'Allegato 1 del CCNI risulta che “Sequenza operativa: utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria- personale docente” al CCNI. Nello specifico, in ordine si disporrà l'assegnazione provvisoria su:
1.sostegno del docente titolare su posto di sostegno nella provincia
2.sostegno del docente titolare su posto comune nella provincia
3.posto comune nella provincia.
4,sostegno da altra provincia del docente titolare su sostegno
5.sostegno da altra provincia del docente titolare su posto comune
6.posto comune dei docenti provenienti da altra provincia
7.sostegno dei docenti provenienti da altra provincia, privi del titolo di specializzazione
8.assegnazione docenti assunti con procedura ex DDG 85/2018”.
Invece, l' i Palermo, con il citato decreto prot. nr. 17616 dell'11 agosto 2023, statuiva: “Preso atto CP_2 dell'accertamento relativo a disponibilità sopravvenute, fermo restando il carattere di stabilità dei movimenti già disposti, per i quali è previsto il non rifacimento delle operazioni per esigenze di pubblico interesse connesse all'avvio tempestivo dell'a.s. 2023/24 (…) Ritenuto opportuno, sentita la Direzione Generale del , procedere, con riferimento alle suddette disponibilità sopravvenute, a Parte_2 integrazioni, rispetto ai movimenti già disposti, a favore di aspiranti alla mobilità annuale che non hanno ottenuto sede nelle operazioni interprovinciali (…) DISPONE integrazioni alle operazioni relative al procedimento di mobilità annuale, inerenti al personale docente, di ogni ordine e grado, e al personale educativo, per l'a.s. 2023/24”.
Orbene, alla luce del superiore allegato, la ricorrente aveva diritto all'assegnazione provvisoria presso il
Liceo Artistico CA di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, con conseguente obbligo del di provvedere all'attribuzione del relativo posto. CP_1
Considerato l'esito complessivo della lite - essendo risultata la ricorrente soccombente nella fase cautelare - le spese vengono compensate per metà, ponendosi l'ulteriore parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del , con distrazione in favore delle procuratrici della ricorrente, CP_1 dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 4.11.2025
La Giudice del Lavoro
NT UN